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Foglio Federale Berna, 13 marzo 1970 Anno LUI Volume I N° 10 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 20, seme¬ strale fr. 10, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10491 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il disegno di legge sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) (Dell'I 1 febbraio 1970) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, ci pregiamo di sottoporvi con il presente messaggio un disegno di legge sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epi¬ demie).

Prospetto Il disegno di legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie) si presenta come una revisione totale della legge federale concernente le misure da prendere contro le epidemie com¬ portanti un pericolo generale del 2 luglio 1886 e nello stesso tempo come una revisione parziale della legge federale sulla lotta contro la tubercolosi del 13 giugno 1928.

La nuova legge che vi proponiamo disciplina la materia in modo esau¬ riente, dacché prende in considerazione l'evoluzione più recente dell'epide¬ miologia, sia sul piano nazionale, sia su quello internazionale, nonché i pro¬ gressi nelle misure tecniche di prevenzione, di sorveglianza e di trattamento delle malattie trasmissibili. Il nuovo testo tien segnatamente conto delle esperienze fatte durante l'epidemia di febbre tifoide in Zermatt, nonché delle Foglio Federate 1970, Vol. I

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,270 conclusioni della commissione peritale che era incaricata di chiarirne le cause.

I disposti di polizia sanitaria della legge sulla tubercolosi sono abrogati nella misura in cui trattasi di disposizioni che si applicano su un piano gene¬ rale alle malattie trasmissibili e che quindi sono recepite entro la legge rive¬ duta sulle epidemie: la legge sulla tubercolosi cosi semplificata diverrà quindi essenzialmente una legge d'assistenza e di sowenzionamento.

Relativamente alla legge attuale sulle epidemie il testo che vi propo¬ niamo comporta in particolare le innovazioni seguenti: -- l'obbligo per la Confederazione di curare che il personale ufficiale in¬ caricato della lotta contro le malattie trasmissibili abbia la possibilità di acquisire la formazione adeguata e di perfezionare le proprie co¬ noscenze; -- il riconoscimento da parte del Servizio federale dell'igiene pubblica dei laboratori che procedono ad analisi microbiologiche e sierologiche; tal riconoscimento è però subordinato ad esigenze di qualità, nonché vin¬ colato da un lato all'obbligo della dichiarazione e dall'altro al diritto al sowenzionamento; -- l'obbligo per la Confederazione di tenere a disposizione della popola¬ zione civile delle riserve di prodotti immunobiologici importanti (segna¬ tamente vaccini); -- l'obbligo per i Cantoni di incaricare un medico rispondente ai necessari requisiti (medico cantonale) di dirigere le misure di lotta contro le ma¬ lattie trasmissibili e di conferire ad esso medico la possibilità d'acquisire la formazione necessaria e di perfezionare le proprie conoscenze ed inol¬ tre di mettere a sua disposizione il personale necessario per il compi¬ mento della sua funzione; -- oltre all'obbligo di dichiarazione dei medici, l'introduzione d'una seconda via di dichiarazione che va dai laboratori riconosciuti ai Cantoni e sino al Servizio federale dell'igiene pubblica; -- una base legale per il controllo da parte del Servizio federale dell'igiene pubblica del commercio dei prodotti immunobiologici (sieri e vaccini); questo commercio era controllato sinora in virtù di un decreto del Consiglio federale emanato con l'assenso di tutti i Governi cantonali; -- l'obbligo d'autorizzazione per i prodotti e gli apparecchi di disinfezione e di disinfestazione quando siano consigliati per la lotta contro le ma¬ lattie trasmissibili; -- sussidi federali del 20 al 25 per cento per le spese dei Cantoni consecu¬ tive alle più importanti misure previste dalla legge.

271 1. Introduzione 1.1. Importanza delle malattie trasmissibili Le malattie trasmissibili vanno soggette a fluttuazioni, onde devono essere considerate come processi dinamici; esse possono evolvere durante gli anni, aggravarsi o scomparire o addirittura essere sostituite da altre ma¬ lattie trasmissibili sino allora poco conosciute o magari disconosciute. A con¬ tare dal secolo scorso queste modificazioni si sono attuate in tre grandi fasi: il 19° secolo, la prima metà del 20° secolo e l'epoca attuale.

1.1.1. L'Ottocento La legge federale concernente le misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale (CS 4 349), che noi proponiamo presentemente di rivedere, è stata adottata nel 1886. Il testo all'epoca regolava la lotta contro le epidemie presentanti un pericolo generale: il vaiolo, il colera, il tifo esentematico e la peste. Grandi epidemie devastavano allora il mondo: nel 1886 si registravano' 182 decessi da vaiolo in Svizzera; 6 grandi pan¬ demie di colera colpirono l'Europa durante l'800; l'epidemia del 1832 in Francia con la mòrte di ben 100 000 persone non ne è1 se non un episodio.

Tornato in Europa nel 1884 attràverso Tolone il colera si rese responsabile in tre anni di oltre 200 000 decessi in Francia, in Italia e in Spagna; l'Austria, l'Ungheria e la Germania furono pure vittime di questa pandemia. Il tifo esentematico colpì i Balcani nel 1877. La peste scomparsa d'Europa verso il 1840 continuava tuttavia a regnare ed un'ultima pandemia originatasi in Cina nel 1894 raggiunse l'India dove cagionò oltre 6 000 000 di morti. È dunque comprensibile che la legge del 1886 abbia concentrato i propri sforzi ùnicamente su questi quattro flagelli. Allorché entrò in vigore il 1° gennaio 1887, le grandi scoperte di Pasteur erano già state fatte e la vacci¬ nazione ienneriana contro il vaiolo era conosciuta già da circa un secolo.

Malgrado questi progressi importanti l'agente del vaiolo, quello del tifo esentematico e quello della peste erano ancora sconosciuti; soltanto quello del colera era appena stato scoperto in Egitto da Koch nel 1883. L'agente della peste verrà identificato solo nel 1894 e quello del tifo esentematico addirittura nel 1913. Quanto all'agente del vaiolo, un virus, esso non sarà scoperto se non agli inizi del 20° secolo.

Queste grandi epidemie avevano avuto nondimeno
una felice con¬ seguenza, ovvero quella d'obbligare i Governi a prendere dei provvedimenti comuni elaborati mediante conferenze sanitarie internazionali, come per esempio il congresso internazionale d'igiene di Vienna nel 1887, durante il quale la Svizzera propose la creazione di un ufficio intemazionale dell'igiene.

1.1.2. Prima metà del 20° secolo Ogni pericolo immediato di grande epidemia in Svizzera si trovava in genere attenuato dall'allontanamento dei focolai importanti situati quasi

272 sempre assai discosti dalle nostre frontiere. Tuttavia una forma attenuata di vaiolo provocò in Svizzera un'ultima epidemia tra il 1921 e il 1926, re¬ sponsabile di 5 492 ammalati e di 16 decessi. L'ultima epidemia europea di colera, che infierì ad Amburgo dal 1914 al 1916, segnò il declino de a sesta Pandemia di questo morbo. Il colera si ritirò a contare dal 1923 nella sua zona tradizionale, l'Asia, tranne qualche punta verso l'Iran nel 1939 e verso 1 Egitto nel 1947. Il tifo esentematico colpiva ancora l'Europa e, in particolare, ì Balcani tra il 1914 e il 1919 toccando pure, la Polonia, ma risparmiando il nostro Paese.

. . ° fj. *cc°rsf ben Presto che altre malattie trasmissibili, cui non s'era ata sufficiente importanza, non dovevano essere neglette. Una pandemia d influenza travolse la Svizzera nel 1918 colpendo oltre 650 000 persone e cagionando oltre 75 000 morti. Fu seguita da un'ondata d'encefalite le¬ targica specie di malattia del sonno, la quale nel 1920 colpì circa 1000 per¬ sone, di cui un buon numero divenne poi vittima del morbo di Parkinson post-encefalitico.

- Grazie alle circostanze eccezionali della prima guerra mondiale, d Consiglio federale istituì l'obbligo di dichiarare altre. malattie oltre *a quelle menzionate nella legge del 1886. Ciò accadde nel 1914 per la scarS*. nel ^17te; le,-ebbrì tÌf0ÌdÌ 6 Paratifoidfle menenghi cerebr^ .

. ,. ' nel dissenteria epidemica;letargica nel 1918, lafin* dopo il', paludismo; 1920, l'encefalite ed l'influenza; infine nel 1921 tracoma e la lebbra. Altre malattie trasmissibili si rivelarono poi di grand* detta

^ ^ infanti,^ partii

,, . ^"r TMdi£icazione de"a legge sulle epidemie nel 1921 sanciva qu«f fe e a| sue dtnotóótìtad^W>d0 d F°"sisli0 ? !- e ad estendere la portata de» trasm s Poco Drima mm, TM ' sibili particolarmente perictl dei sulfamidici e de 1 'a seconda guerra mondiale, la scope antlb t,cl d una scomparsa nf '° d'origine micetica fece nascere la spera«» però molto rapidamenteTMLtalun?b!ttmalatt'e trasmissibili- C' S'sfete«a contro questi prodXe che il mal,» T P°teVan0 acquisire 't mS' mamenm influivate datovi SÄ VTM n°n ^ 86 inittiamfdvintl ^p,20metà " SeC0dell'ano '° la collaborazione * iniziatasi durante r la lì seconda · a -e-internazionale i,,ci Tn virtù e lntens f,Cand dell'accordo di Roma del 1907 », f a .

" ' .,,,,azio¬ £u nale d'iniene n,,khi è, , fondato a Parigi un ufficio intern»' SC Pr nCÌP ale dÌ CUrare Pf epidemie mediante un 1is"ema ime°rn '- t f finira fra i ,,rimi ,,,,d- , !nternazionale d'informazione. La S«®* La erano nuré uTM di?d,C'm.em Profilassi e la lotta contro le ep.de« a 1 Società delle NazionffïelTmT '''', dcll'or8anizzazione di mondiale contare dellafuseconda mondiale, rOrfmni^iT1 Organizzazione mondiale della dalla sanità fine (OMS) istituitagco«**

273 organismo specializzato delle Nazioni Unite. Anche qui la Svizzera figura fra i primissimi Stati non membri delle Nazioni Unite (16 Stati) partecipali i alla fondazione dell'ente. Da allora l'OMS sostituisce l'organizzazione d igie¬ ne della Società delle Nazioni e l'Ufficio internazionale della pubblica igiene.

II suo scopo non è più limitato alla mera profilassi delle epidemie, ma con¬ siste nel portare tutti i popoli al livello igienico più alto possibile.

Una revisione della legge sulle epidemie disegnata già al chiudersi della seconda guerra mondiale è stata poi differita proprio nell'attesa della conclusione dei lavori relativi alla lotta contro talune malattie trasmissibili III corso sul piano internazionale.

LI .3. Epoca attuale L'epoca attuale è caratterizzata dalla grande importanza presa dalle malattie da virus, la cui già lunga lista è lungi dall'essere chiusa, ins a 11 a genetica di taluni di questi agenti patogeni -- la nuova variante Hongkong del virus dell'influenza ne è un esempio -- costituisce una minaccia perma¬ nente contro la quale noi dobbiamo essere ognora pienamente vigili. Maauguratamente il fatto che i virus conosciuti siano coltivabili non compor a cosi senz'altro la possibilità di poter preparare un vaccino e icace con ro ciascuno di essi. Sono occorsi sforzi diuturni per mettere in pun o ei vac fini viventi attenuati, come il Sabin contro la poliomielite, il vaccino contro d morbillo o quello contro la rosolia. Il vaccino contro l'influenza assicura Uria certa protezione solo durante il mese successivo alla vaccinazione e ì Va ccini contro la rabbia son lungi dal dare soddisfazione; infatti sino ad ora nessun antibiotico o agente chemioterapeutico, realmente attivo, e s a o ancora scoperto, tranne qualche successo parziale.

Un'altra caratteristica importante dell'epoca attuale è 1 aumento pre cipitoso del traffico internazionale, non solo per entità, cioè per ì numer crescente dei viaggiatori d'ogni provenienza che si spostano attraverso il mondo, bensì anche per rapidità. Gli aerei giganti e i supersonici aumenera nno ancora il numero dei viaggiatori e la rapidità degli spos amen .

Un tempo il viaggiatore che ci fosse giunto per esempio dall'India per via marittima, qualora fosse stato contagiato prima della partenza, cadeva maato m corso di viaggio, dal
momento che questo durava diverse se im , c quindi passava sempre a bordo l'intero periodo d'incubazione e a attia. Oggigiorno invece un viaggiatore contagiato in India prima e Partenza cade ammalato in Europa ben dopo il suo arrivo e può qu Propagare l'infezione nel Paese di destinazione prima di rendersi conto m stesso di essere infettato e di conoscere l'agente patogeno e L accrescimento degli scambi internazionali d'ogni genere e degli incontri collettivi internazionali da essi implicati, come congressi, esposizioni ecc., gli scambi di mano d'opera, il traffico di merci che possono pure contenere germi patogeni, come la polvere d'uovo, le farine di pesce e ì foraggi, pon¬ gono continuamente problemi nuovi. Si può conclusivamente dire oggigiorno

274 che uno Stato sanitario deficente o un'epidemia in un singolo Paese costi¬ tuiscono le più volte una minaccia per tutti gli altri Paesi.

Fortunatamente nello stesso torno di tempo si son venuti sviluppando, per contrastare questa accresciuta minaccia, dei legami di solidarietà inter¬ nazionale, sia sul piano europeo in seno al Consiglio d'Europa e in partico¬ lare in seno al Comitato della salute pubblica dell'accordo parziale, sia sul piano mondiale in seno all'OMS. Nel 1952 la Svizzera adottò senza riserve il regolamento sanitario internazionale (RU 1952 857), stabilito nel 1951 nel corso della 4a assemblea mondiale della sanità. Questo regola¬ mento stabilisce i provvedimenti da prendere nel traffico internazionale dei viaggiatori per prevenire la propagazione delle malattie dette quarantenarie, cioè il vaiolo, il colera, la peste, il tifo esentematico, la febbre gialla e la febbre ricorrente, queste due ultime malattie essendosi aggiunte a quelle già previste nella legge federale del 1886. Detto regolamento è stato rive¬ duto nel 1969 e adattato alle condizioni moderne di lotta, in particolare alla vigilanza sulle malattie trasmissibili, metodo sul quale torneremo più sotto.

Il tifo esentematico e la febbre ricorrente sono state tolte dall'elenco poiché queste due malattie hànno perso importanza grazie all'utilizzazione degli insetticidi di contatto. Il regolamento, che costituisce in fondo una rica¬ pitolazione e un ammodernamento dei 13 accordi e convenzioni sanitarie internazionali anteriori, mira a un duplice scopo: da una parte offrire si¬ curezza contro la propagazione delle malattie quarantenarie oltre le fron¬ tiere nazionali e dall'altra preservare il trafficò internazionale da restrizioni ingiustificate ed eccessive. Le misure così previste toccano il limite massimo raggiungibile da uno Stato nel traffico internazionale per proteggere il pro¬ prio territorio contro l'importazione d'una malattia quarantenaria. Il Co¬ mitato delle malattie quarantenarie delI'OMS è unanimemente dell'opinione che, nello stadio attuale delle conoscenze, provvedimenti quarantenari con¬ tro altre malattie, per esempio la febbre tifoide, non si giustificano e che conseguentemente il regolamento sanitario internazionale deve essere appli¬ cato solo alle malattie in esso previste.

L'OMS coordina numerosi
sforzi sul piano mondiale. L'ente si è pre¬ fisso mete ambiziose, quali la iugulazione del paludismo e del vaiolo. Il nu¬ mero di casi di vaiolo dichiarati in tutto il Mondo è venuto inflettendosi da circa 350 000 nel 1950 a 100 000 circa ogni anno a contare dal 1960.

Lo sradicamento del vaiolo sembra attuabile dacché l'unica riserva del¬ l'agente responsabile è costituita dall'uomo. Le campagne di srädicamento del vaiolo organizzate sotto l'egida dell'OMS, in diverse regioni d'America, d'Africa e d'Asia dove la malattia è endemica, consistono essen¬ zialmente nella vaccinazione del maggior numero possibile di persone. Oltre ai mezzi di personale e di materiale, le squadre devono disporre prima di tutto di vaccino d'ottima qualità e di caratteri stabili anche nelle condizioni climatiche tropicali. La Svizzera ha portato il suo contributo offrendo al-

275 l'OMS dal 1962 al 1969 un totale di circa 14 milioni di dòsi di vaccino antivaiolico liofilizzato fabbricato in Svizzera.

-Per rendersi conto del pericolo costante dei focolai endemici di vaio¬ lo, ancorché situati a migliaia di chilometri dal nostro Paese, però a solo qualche ora di volo, basta ricordarsi che l'Europa dal 1962 al 66 ha dovuto registrare più di 300 casi ed almeno 40 decessi, provocati da viaggiatori arrivati durante il periodo d'incubazione della malattia che por¬ tavano con sé. Per limitarci ad elencare solo le epidemie principali diciamo che l'Inghilterra ne ha subite due ed una ognuno dei seguenti Paesi; Re¬ pubblica Federale di Germania, Svezia e Polonia. Nel 1963 una donna colpita dal vaiolo importato è stata reperita in Svizzera; fortunatamente non s'ebbe a deplorare nessun caso secondario.

Mentre il colera sembrava ormai confinato nella sua zona tradizionale, vale a dire l'India e più particolarmente il delta del Gange, anzi sembrava addirittura in via di scomparsa, una nuova espansione, la settima pandemia, sopravvenne nel 1961. Essa iniziò nell'isola Célèbes (Indonesia) e si estese rapidamente ad un gran numero, di Paesi del Pacifico occidentale e dell'Asia del Sud-Est colpendo oltre 50 000 persone e provocando più di 14 000 morti.

Le condizioni di propagazione del colera sono state piuttosto agevolate dal¬ l'aumento del turismo, dei pellegrinaggi, delle migrazioni dei lavoratori sta¬ gionali; contemporaneamente si sono accresciute anche le difficoltà di scoprire i casi benigni e di segnalare i portatori d'infezione che espellono agenti del colera, pur senza manifestare i sintomi della malattia. Siccome però l'igiene dell'ambiente tiene nel caso preciso di quésta malattia una funzione primaria, i Paesi molto sviluppati hanno forti possibilità di evitare epidemie gravi.

La peste venne segnando una forte involuzione dal 1950 al 1960 chè dai 40 000 casi del 1950 nel Mondo intero essa era caduta ai circa 500 del 1960. Tuttavia nel 1967 s'ebbe una ripresa che fece registrare il decuplo di casi. Ancorché il pericolo sembri scomparso dall'Europa, la minaccia resta nondimeno molto reale in quanto il pericolo della peste è legato segnata¬ mente all'urbanizzazione rapida, all'accumulo dei rifiuti, all'ignoranza del pericolo rappresentato da questa malattia, trasmessa dai
ratti e dagli altri roditori selvatici, i quali ne costituiscono la riserva naturale. La peste pol¬ monare trasmessa direttamente da uomo a uomo rappresenta ai giorni nostri ancora una forma particolarmente pericolosa.

Per contro, i pericoli dèi tifo esentematico in periodo normale e della febbre ricorrente si son venuti elidendo sin quasi ad annullarsi poiché le condizioni di trasmissione non sono favorevoli e la lotta contro gli insetti vettori è stata ormai grandemente facilitata dagli insetticidi moderni.

Numerose altre malattie, senza meritare la qualifica di malattia quarantenaria né far l'oggetto di disciplinamenti internazionali, sono nondimeno sparse nel mondo intero. La loro importanza è varia: la poliomielite che

276 nel 1954 toccava 1628 persone è ormai scomparsa quasi completamente nel nostro Paese (un solo caso nel 1969), grazie alla vaccinazione orale con il Sabin. Questa malattia resta però un problema grosso in altri Paesi e po¬ trebbe ritornare bruscamente in Svizzera, qualora l'immunità della popo¬ lazione non fosse constantemente mantenuta a un sufficiente livello.

Recentemente la difterite ritenuta generalmente in via di scomparsa (tre soli casi nel 1968) riapparve di colpo nel Cantone Zurigo, dove oltre 20 persone furono contaggiate e si ebbe a contare un decesso. Sei persone che erano portatrici di germi patogeni e quindi idonee a disseminarli furono reperite grazie agli esami di laboratorio.

Il numero di tipi di salmonelle, agenti delle intossicazioni alimentari batteriche, scopribili mediante la sierologia e designati quindi col termine di sierotipi, che non raggiungeva nemmeno 300 nel 1950, tocca oggi la cifra di 1000 circa. Si riscontra ogni giorno di più che questi batteri possono tro¬ varsi nella maggior parte delle derrate (carne uova ecc.) e possono frequen¬ temente dar luogo a delle espansioni esplosive come nel 1964 a Horw, in¬ fettando oltre 300 persone a cagione di latte e carne contaminati. Lo stesso anno una seconda importante espansione ebbe però origine in una macelleria all'ingrosso del Cantone di Berna; l'infezione toccò circa 200 persone. L'anno successivo, la carne infetta fu di nuovo all'origine di una diffusione mor¬ bosa che toccò oltre 200 persone nell'Oberland bernese. Questi batteri sono malauguratamente poco sensibili all'azione degli antibiotici e, dal punto di vista pratico, la preparazione di vaccini specifici contro oltre 1000 sierotipi differenti di salmonelle non è realizzabile. La polvere d'uovo, i foraggi, co¬ me le farine di pesce, gli ossi in polvere e altri prodotti importati possono essere contaminati e costituire quindi un pericolo, sia per il bestiame, sia per l'uomo. .

La febbre paratifoide B, infezione grave, toccò l'Austria nel 1969, dove circa 500 persone furono contaminate da una crema ghiacciata. La febbre ti¬ foide rappresenta però l'infezione più grave dovuta a salmonella; le epidemie di Glion nel 1945 e di Zermatt nel 1963 sono ancora nella memoria d'ognuno.

In quest'ultima stazione turistica oltre 400 persone furono infettate. L'anno seguente
a Aberdeen in Scozia, una espansione di analoga ampiezza era ri¬ scontrata.

Già abbiamo segnalato che taluni virus, tra i quali il virus grippale, sono instabili, onde una modificazione dei caratteri può in qualsiasi momento provocare epidemie vaste. Ciò accadde proprio nel 1957, allorché un nuovo ceppo detto A2, sinora sconosciuto, del virus dell'influenza apparve in Asia e fu all'origine dell'epidemia di influenza asiatica. In Svizzera, nel corso del 1957, si ebbe a registrare la dichiarazione d'oltre 200 mila casi. Nel 1968 una nuova variante A2 Hongkong apparve: i danni furono minori poiché trattavasi per fortuna pur sempre dello stesso ceppo di base A2 del 1957, benché leggermente modificato. In questo caso, i laboratori di virologia sono di un

277 grande aiuto poiché possono informare sull'importanza del pericolo in¬ combente e sui ceppi responsabili dell'epidemia, isolandoli e permettendo la preparazione di un vaccino specifico.

L'epatite epidemica, a carico della quale vanno registrati annualmente 1000 casi nel nostro Paese, costituisce un problema assai arduo. I postumi possono essere severi specialmente presso l'adulto. I mezzi profilattici di cui si dispone attualmente sono ridotti, poiché l'agente responsabile non è conosciuto, ancorché si pensi sia un virus, ed anche il meccanismo di tra¬ smissione del morbo è mal conosciuto; tuttavia sussistono molti indizi per ritenere che l'acqua e le derrate alimentari siano il cardine della diffusione del morbo. Non è dunque possibile in queste condizioni preparare un vac¬ cino specifico. Durante gli ultimi mesi del 1969 un'epidemia d'epatite fu osservata nell'Ajoie (Giura bernese) la quale interessò circa un centinaio di persone.

La tubercolosi invero è regredita, ma il fatto che dal 1950 al 1968 il numero dei decessi sia diminuito del 74%, mentre quello dei casi dichiarati è diminuito soltanto del 45%, prova che questa malattia non è ancora per nulla debellata.

Alla fine della seconda guerra mondiale i sulfamidici e la penicillina, scoperta recente, fecero sperare in una scomparsa rapida delle malattie ve¬ neree. Una diminuzione spettacolosa fu certo costatata; però nello stesso tempo, s'ebbero a registrare degli insuccessi dovuti al fatto che gli agenti acquisivano una notevole resistenza. Tra il 1950 e il 1960 s'ebbe ad osser¬ vare l'indizio d'una recrudescenza della malattia. Si potè costatare pure che queste malattie imperversano in certe cerchie quasi sulla base più di un fattore sociale che non medico. La sifilide tra gli omosessuali ha preso un'importanza particolare anche in Svizzera; Sino alla fine del 1968 l'analisi del sangue intesa a reperire la sifilide faceva parte del controllo sanitario di confine dei lavoratori stranieri; si pensò di potervi rinunciare dato che le condizioni epidemiologiche nei Paesi di provenienza erano venute mi¬ gliorando assai, cosicché i lavori e le spese cagionati dagli esami di reperi¬ mento non risultavano più proporzionati al risultato espresso nel numero dei casi scoperti. Non abbiamo nel nostro Paese informazioni precise sul numero di questi
ammalati. I medici infatti non son tenuti a dichiarare se non i malati che rifiutano o interrompono prematuramente il trattamento oppure a dichiarare i casi in cui una persona è sospetta d'essere una fonte di contaminazione, ma rifiuta di lasciarsi esaminare. Certe informazioni provengono da osservazioni cliniche e policliniche di dermatologia; esse potrebbero venir completate con profitto da costatazioni di laboratorio di microbiologia e di sierologia.

Contrariamente al vaiolo l'importazione d'un caso di paludismo, di tra¬ coma o di lebbra non costituisce un vero pericolo per il nostro Paese. Ogni anno si scopre in Svizzera un certo numero di persone colpite di paludismo;

278 trattasi la più parte di turisti che hanno ignorato i pericoli di, un viaggio nelle regioni infette.

L'esposto che siam venuti facendo mostra-che le malattie trasmissibili non stanno prendendo importanza maggiore' di un tempo; per contro, la scomparsa dall'Europa delle grandi epidemie è stata seguita dall'insorgere di tutta una serie di malattie trasmissibili, un tempo sconosciute, poco note o disconosciute, i cui pericoli vengono ad aggiungersi a quelli sempre latenti di una grande epidemia di tipo classico. L'epidemiologia attuale riconosce che nuovi mezzi devono essere messi in opera per lottare contro le malattie senza trascurare quelli già in uso da tempo, tra i quali tuttavia occorre fare una scelta. Nuove operazioni adeguate alle conoscenze attuali, con¬ dotte in diversi Paesi e incrementate sotto l'impulso dell'OMS, sono de¬ signate col termine generale di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Le vogliamo descrivere a grandi tratti nel capitolo seguente per precisare in quale spirito noi ci accingiamo a farvi le proposte nuove contenute nel disegno.

1.2. Vigilanza sulle malattie trasmissibili Le scoperte tecniche, quali la cultura della maggior parte degli agenti patogeni intesa alla preparazione di vaccini specifici, la chemioterapia, la chemioprofilassi e l'impiego degli antibiotici, una miglior conoscenza dei meccanismi di trasmissione dei morbi, dei loro serbatoi naturali e dei loro vettori eventuali, il miglioramento delle condizioni di vita e d'igiene in generale, son tutti fattori che han concorso a modificare notevolmente l'aspetto e l'evoluzione delle malattie trasmissibili e conseguentemente l'im¬ pianto dei mezzi di lotta. Il cordone sanitario riconosciuto inutile è stato abbandonato già verso la fine dello scorso secolo ed è stato sostituito da misure individuali d'isolamento: ospitalizzazione, vigilanza medica dei so¬ spetti, ricerca e sorveglianza dei soggetti di contatto, cioè delle persone che sono state in contatto con un contagiato o con un sospetto. A contare dagli anni 50, un nuovo metodo più fine è venuto a completare queste misure indi¬ viduali. Trattasi della vigilanza sulla malattia come tale. L'obiettivo consiste nel tentare, per quanto possibile, di prevedere e di prevenire l'avvicinarsi di una epidemia mediante l'analisi di tutti gli elementi precorrenti,
concomi¬ tanti,, agevolanti, cagionanti o ostacolanti. S'incarica un centro di racco¬ gliere un massimo d'informazioni, idoneo a fornire degli indizi rivelatori sull'evoluzione del morbo. Sono attività che non comportano certo nulla di spettacolare, contrariamente alla vecchia prassi dell'impianto di un cordone sanitario o della ricerca dei soggetti di contatto. Trattasi piuttosto di un com¬ pito costante di raccolta d'informazioni, di analisi, di elaborazione e di co¬ municazione dei dati per informare il più rapidamente possibile i gruppi o le persone interessate, ovvero di un compito infine decisionale che interessa tutti i gradi in funzione dei risultati dell'analisi della situazione.

279 Le informazioni principali provengono ancora oggi dalla dichiarazione obbligatoria dei medici pratici. Per essere efficace questa deve aver luogo rapidamente; purtroppo, per mancanza di tempo, il medico è restio a compi¬ lare lunghi formulari. Inoltre non può essere obbligato a fornire una diagnosi sempre precisa, fondandosi unicamente sui sintomi clinici. Siccome la ra¬ pidità della trasmissione dell'informazione è in questo caso più importante che non la precisione dell'informazione stessa, la dichiarazione del medico sarà più fondata sui sintomi clinici, che non sull'agente etiologico. Essa do¬ vrà conseguentemente venir completata dai risultati dell'analisi, effettuata dal laboratorio di microbiologia o di sierologia o nei centri specializzati; questi ultimi potranno, per esempio, fornire informazioni precise non solo su l'agente responsabile, ma anche sul ceppo dell'agente in causa (lisotipo di Salmonella typhi o di Salmonella paratyphi; sierotipo di un'altra Salmonel¬ la). Ciò consentirà di riconoscere per esempio se l'agente della febbre ti¬ foide, riscontrato è isolato in un paziente, sia identico o meno a quello isolato presso un altro paziente; conseguentemente consentirà di sapere se v'è presunzione che i due pazienti son stati contaminati dalla stessa fonte.

(Questo procedimento permise durante l'estate del 1969 di scoprire 15 per¬ sone colpite di febbre tifoide in Svizzera che erano state contaminate nello stesso tempo e nella stessa località dell'Africa del Nord, durante uno stesso viaggio turistico; una quarantina d'altri malati ripartiti in diversi Paesi d'Europa erano" stati contaminati, come poi risultò, nello stesso luogo).

L'agente infettivo non è più considerato oggigiorno come l'unico fat¬ tore responsabile delle malattie trasmissibili. Sappiamo che l'apparizione di taluné malattie, vaiolo o poliomielite per esempio, entro la popolazione sufficientemente immunizzata non presenta se non un grado di gravità molto limitato, i rischi d'una spinta epidemica essendo trascurabili. Il labo¬ ratorio può, in questo contesto, fornire informazioni preziose sulla pro¬ porzione di persone che dispongono d'un numero sufficiente d'anticorpi, atto a renderle refrattarie alla malattia; queste persone, tralasciando il fatto che non cadranno ammalate, non potranno in genere nemmeno divenire
agenti di trasmissione della malattia.

Tutte queste indicazioni e molte altre sono fornite dai laboratori. Sic¬ come il nostro Paese non possiede che un laboratorio nazionale di sanità pubblica centralizzato, noi proponiamo di rafforzare i laboratori ufficiali esistenti e di designare dei centri nazionali incaricati di compiti particolari molto specificatamente definiti. Questi laboratori dovranno costituire una delle strutture fondamentali della rete d'informazione il cui centro sarà il Servizio federale dell'igiene pubblica. Al fine di assicurare un funziona¬ mento del sistema, il coordinamento deve essere ricercato e garantito a tutti i livelli ed essere d'ordine pluridisciplinare. È chiaro che per assicurare un tal coordinamento i Cantoni devono disporre del personale specialmente istruito, il quale avrà per compito principale di far sì che la dichiarazione del medico non serva unicamente a fornire cifre per le necessità statisti-

280 che. Soltanto un medico appropriato, designato dal Cantone, può soddi¬ sfare a queste esigenze; egli assicurerà per esempio le relazioni tra i medici, il medico veterinario e il chimico cantonale così da poter completare le informazioni relative ai casi dichiarati o alle inchieste epidemiologiche ed anche per poter dare i necessari consigli. Questo medico designato dal Cantone prenderà le decisioni che si impongono al suo livello d'attività, il che non potrebbe essere fatto da una Commissione d'igiene, il cui compito fosse primariamente consultivo e non esecutivo. Noi pensiamo che la funzione di questo medico, assieme a quella dei laboratori, costituisca uno degli elementi cardinali della rete d'informazione del Servizio federale d'igie¬ ne pubblica.

1.3. Il disegno di legge La legge proposta costituisce una revisione totale della legge sulle epide¬ mie del 1886. Un certo numero di nuove norme è stato introdotto nel testo, per esempio la seconda via di dichiarazione, mentre altri principi di validità sempre attuale sono stati conservati. La nuova legge si sforza di tener conto delle esperienze fatte durante le ultime epidemie, segnatamente di quel¬ la di Zermatt nel 1963. Noi pensiamo di applicare le nuove disposizioni anche alla tubercolosi, mentre talune norme, relative al carattere partico¬ lare della tubercolosi e d'impostazione primariamente medico-sociale, sa¬ ranno conservate ancora per tutto il tempo necessario nella legge sulla tu¬ bercolosi nel 1928.

Il progetto che non vuol essere dettagliato è impostato come una legge quadro sulla quale potranno poi fondarsi dei disposti esecutivi, age¬ volmente adattabili secondo le necessità d'una situazione data e secondo il grado d'evoluzione della tecnica.

2. Parte generale 2.1. Situazione airorigine 2.1.1. La legge federale sulle epidemie a contare dal 1886 La legge vigente è stata emanata in data del 2 luglio 1886 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1887. Essa disciplina i provvedimenti adottabili con¬ tro le epidemie di pericolo generale, pur limitando il suo campo d'applica¬ zione al vaiolo, al colera asiatico, al tifo petecchiale e alla peste. Tale limi¬ tazione è dovuta al fatto che il suo primo disegno del 31 gennaio 1882, comprendente pure le misure contro la scarlattina, la difterite, il tifo ad¬ dominale, la dissenteria, la febbre puerperale, era stato respinto nella vota¬ zione popolare del 3Ci luglio 1882 con 254 340 no contro 68 027 si. ,

281 La legge del 1886 si fonda sul vecchio articolo 69 della Costituzione federale del 1874, sostanzialmente analogo all'articolo 59 della Costituzione del 1848. Detto articolo stabiliva che la legislazione concernente le misure di polizia sanitaria contro le epidemie e le epizoozie, che presentano un pericolo generale, spettava alla Confederazione.

L'articolo 69 fu modificato mediante la votazione popolare del 4 mag¬ gio 1913, nella quale fu accettato il nuovo tenore seguente, presentemente ancora in vigore: «La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l'uomo o gli animali».

La legge vigente, benché conti più di 80 anni, non è affatto obsoleta, come potrebbe apparire a prima vista. Mediante successivi adeguamenti e in particolare grazie alle numerose disposizioni esecutive, emanate all'oc¬ correnza, detto testo legislativo si è rivelato funzionale anche nei periodi delle grandi scoperte nel campo della batteriologia e durante l'evoluzione della terapeutica con l'impiego dei sulfamidici e degli antibiotici. Può essere iscritto parzialmente al suo attivo l'enorme successo ottenuto nella lotta contro la poliomielite (per la prima volta nel 1965, nessun caso dichia¬ rato); la legge ha infatti consentito, non appena fu disponibile un vaccino efficace ed innocuo, lo svolgimento rapido e fluido delle vaccinazioni pre¬ ventive. La prima revisione, prevista nel 1949, non si rivelò urgente dal profilo pratico, tanto più che, a quell'epoca, occorreva attendere i risultati, sul piano internazionale, dei primi lavori dell'Organizzazione mondiale della salute.

In seguito all'epidemia di tifo manifestatasi a Zermatt nel 1963, diverse cerchie sollecitarono un'immediata revisione della legge del 1886. La com¬ missione peritale incaricata dal Dipartimento federale dell'interno di inda¬ gare sulle cause dell'epidemia, benché consapevole che la stessa era stata provocata avantutto dall'inosservanza delle pertinenti norme legali, s'ac¬ cinse nondimeno a svolgere la mansione affidatale nella speranza che una revisione totale della legge avrebbe potuto diminuire il rischio di recidività d'un tale evento.

2.1.2. Adeguamento della legge e delle sue disposizioni esecutive 2.1.2.1. Legge La modificazione
più importante è stata attuata il-18 febbraio 1921 ed è entrata in vigore il 1° giugno 1921 (RO 37 379). Il campo d'applica¬ zione della legge è stato allargato mediante le disposizioni seguenti: a. il Consiglio federale è autorizzato ad estendere l'applicazione delle di¬ sposizioni della legge ad altre malattie trasmissibili specialmente perico¬ lose (art. 1 cpv. 2). Risultano così introdotte nella legislazione ordinaria

282 le disposizioni emanate dal 1914 al 1920, in virtù dei pieni poteri, sull'obbligo di dichiarare un determinato numero di malattie trasmissibili, diverse da quelle previste nella legge; b. il Consiglio federale può ordinare, qualora circostanze straordinarie lo richiedano, le misure necessarie per impedire la propagazione di epide¬ mie nell'interno del paese (art. 7 cpv. 3).

Successivamente sono state apportate due altre modifiche di minore importanza, l'una all'articolo 8 capoverso 1, adeguato alla legge federale del 19 giugno 1959 (RU 1959 953) concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni e l'altra all'articolo 9 capoverso 6, abrogato dal Codice penale (art. 398 cpv. 2 lett. d).

2.1.2.2. Decreti del Consiglio federale e regolamenti a. Decreti d'esecuzione intesi ad allargare il campo d'applicazione della legge.

Il decreto del Consiglio federale del 22 aprile 1947 (CS 4 352), modi¬ ficato da quello del 6 maggio 1960 (RU 1960 475) disciplina l'applicazione della legge, federale sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale ad altre malattie trasmissibili. Esso riveste particolare importanza poiché estende le disposizioni della legge oltre le quattro malattie previste all'origine, ovvero alla scarlattina, alla difterite, alla febbre tifoidea, al paratifo, alla menengite cerebrospinale, alla poliomielite e all'encefalite letargica.

Esso prescrive parimente che i Cantoni prendono le misure necessarie contro la propagazione delle malattie suddette da parte dei malati, dei por¬ tatori di bacilli e delle persone sane che sono state in contatto con una persona colpita da una di queste malattie.

I Cantoni possono ordinare, secondo i bisogni, esami batteriologici e sierologici come anche vaccinazioni. Inoltre, essi possono istituire e mante¬ nere centri collettori di siero proveniente da convalescenti di poliomielite, disposizione, quest'ultima, divenuta però nel frattempo priva d'oggetto, per cui fu abrogata dal decreto del Consiglio federale del 6 maggio 1960.

b. Disposizioni d'esecuzione concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili Le prime disposizioni furono prese in virtù dei pieni poteri tra il 1914 e il 1918. Esse stabilivano la dichiarazione obbligatoria anche per il mani¬ festarsi di malattie diverse dalle quattro previste nella legge. Altre
disposi¬ zioni analoghe furono emanate dopo la modificazione della legge del 1921, con la quale fu istituita la base legale per la dichiarazione obbligatoria di una nuova categoria di malattie. Attualmente, l'obbligo di dichiarazione è disciplinato da tre decreti del Consiglio federale, ovvero:

283 dal decreto del Consiglio federale del 20 aprile 1943 (CS 4 353) che suddi¬ vide le malattie in due gruppi, ovvero secondo il genere di dichiarazione (individuale o collettiva); dal decreto del Consiglio federale del 21 gennaio 1947 (RU 63 40) che pre¬ vede un nuovo gruppo di malattie, e cioè quello delle malattie veneree, delle quali però la dichiarazione obbligatoria è vincolata a talune condizioni; dal decreto del Consiglio federale del 13 maggio 1952 (RU 1952 506) che completa l'elenco delle malattie da dichiarare appartenenti ai due primi gruppi.

e. Ordinamento finanziario delle prestazioni della Confederazione

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La Confederazione accorda ai Cantoni e ai Comuni dei sussidi per le spese loro derivanti dall'applicazione della legge.

Innanzi l'entrata in vigore della legge, il regolamento del 4 novembre 1887 sul pagamento dei sussidi federali ai Cantoni e ai Comuni per combat¬ tere le epidemie di pericolo generale (CS 4 357) stabiliva contributi della Confederazione per -- l'alloggio delle persone colpite da una delle malattie previste nella legge; -- il sostentamento e la cura medica delle persone che l'autorità ha dovuto internare o trasferire in un ricovero; -- l'isolamento, la sorveglianza e l'evacuazione delle persone sane; -- le perdite di guadagno; -- la disinfezione; -- la sorveglianza sanitaria del traffico e segnatamente di quello internazio¬ nale al confine.

Il decreto del Consiglio federale del 14 maggio 1915 (RU 31 165), com¬ pletivo del regolamento del 4 novembre 1887, prevede indennità per il per¬ sonale medico ed ausiliario. Il regolamento del 22 aprile 1947 (RU 1947 363), modificato dal decreto del Consiglio federale del 6 maggio 1960 (RU 1960 476), tiene precipuamente conto della disposizione intesa ad allargare il campo d'applicazione della legge, recepita nel decreto del Consiglio fede¬ rale del 22 aprile 1947/6 maggio 1960, e prevede sussidi per: -- la costruzione e l'arredamento delle stazioni di disinfezione, l'acquisto di apparecchi di disinfezione trasportabili e le disinfezioni stesse; -- l'indennità per la perdita di guadagno derivante dall'isolamento, ordi¬ nato dall'autorità, dei portatori di bacilli e delle persone sane che hanno avuto contatto con malati; -- le vaccinazioni gratuite; -- gli esami batteriologici e sierologici; -- l'istituzione e la manutenzione di centri collettori di siero proveniente

284 da convalescenti di poliomielite (abrogato dal decreto del Consiglio fe¬ derale del 6 maggio 1960).

Mediante il decreto del Consiglio federale del 21 dicembre 1956 (RU 1956 1805), i sussidi furono estesi alle vaccinazioni antipoliomielitiche e agli esami non gratuiti dell'immunità da poliomielite.

Infine, il decreto del Consiglio federale del 6 maggio 1960 (RU 1960 471) stabilisce l'ammontare dei sussidi federali concessi nel settore del¬ l'igiene pubblica, ricapitolando il genere delle contribuzioni federali e la aliquota prevista per ciascuna di esse.

In questo modo, le norme disciplinanti il sussidiamento sono state costantemente adeguate alle disposizioni d'ordine tecnico/ delle quali hanno subito l'evoluzione.

In seguito al rapporto della commissione Stocker e al nostro messag¬ gio del 17 gennaio 1967 (FF 1967 I 153 e segnatamente 210 capoverso 3), sul ridimensionamento dei sussidi, sono stati presi dei provvedimenti in virtù dei decreti del Consiglio federale del 3 settembre 1969 (RU 1969, 943 e 944) l'uno modificante il regolamento concernente la concessione di sov¬ venzioni federali ai Cantoni e ai Comuni per combattere malattie trasmis¬ sibili e l'altro modificante quello che fissa le aliquote delle sovvenzioni con¬ cesse dal serviz:o dell'igiene pubblica. Salvo per le misure di disinfezione, concernenti le quattro malattie previste nella legge del 1886, sono stati sop¬ pressi i sussidi per la costruzione e l'arredamento delle stazioni di disinfe¬ zione, l'acquisto di apparecchi di disinfezione e la disinfezione stessa.

d. Ordinamento del servizio sanitario di confine Il servizio sanitario di confine, istituito con decreto del Consiglio fe¬ derale del 3 settembre 1940 (RU 56 1561) durante il servizio attivo e affi¬ dato all'Ufficio federale di guerra per l'assistenza, in previsione d'un even¬ tuale afflusso di rifugiati (decreto del Consiglio federale dell'I 1 aprile 1944; RU 60 237), fu assunto dal Servizio federale dell'igiene pubblica, alla fine del servizio attivo (decreto del Consiglio federale del 26 ottobre 1945; RU > 61 933). , Il servizio sanitario di confine risulta ora disciplinato mediante un decreto del Consiglio federale (RU 1948 1169) e l'ordinanza del Diparti¬ mento federale dell'interno (RU 1948 1172), ambedue del 17 dicembre 1948.

e. Trasporto di cadaveri Il
regolamento del 6 ottobre 1891 sul trasporto di cadaveri (CS 4 416) è stato ripetutamente adeguato e, segnatamente, mediante i decreti del Con¬ siglio federale dell'I 1 dicembre 1959 (RU 1959 2098) e del 3 maggio 1963 (RU 1963 380).

285 In questo campo, sono stati conclusi parecchi accordi internazionali, dei quali il più importante è la Convenzione internazionale concernente il trasporto di cadaveri, conclusa a Berlino il 10 febbraio 1937 (CS 12 435).

Di detta convenzione sono partecipi, oltre alla Svizzera, l'Austria, il Belgio, la Cecoslovacchia, il Congo Leopoldville, l'Egitto, la Francia, la Germania, l'Italia, il Messico, la Romania e la Turchia. Per quanto riguarda gli , altri accordi, trattasi dei seguenti atti bilaterali, qui elencati in ordine cro¬ nologico: -- Convenzione fra la Svizzera e la Germania del 10/15 dicembre 1909 circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri (CS 22 445); -- Accordo tra il Governo svizzero e il Governo italiano dell'I 1 aprile/14 maggio 1951 concernente la traslazione di salme nel traffico locale di confine (RU 1951 663); -- Accordo tra il Governo svizzero e il Governo austriaco del 17 maggio 1952 concernente la traslazione di salme nel traffico locale di confine (RU 1952 533).

f. Vaccinazioni I decreti del Consiglio federale del 12 giugno e del 30 agosto 1944 (RU 60 415 e 576), fondati sulla legge del 1886, ma emanati in virtù di circo¬ stanze particolari inerenti alle ostilità del conflitto mondiale in Europa, pre¬ scrissero la vaccinazione antivaiolica obbligatoria, su tutto il territorio della Confederazione, per i lattanti e i bambini. Dopo il servizio attivo, non po¬ tendo più essere invocate le circostanze particolari, le disposizioni suddette furono abrogate con il decreto del Consiglio federale del 26 novembre 1948 (RU 1948 1105); le norme disciplinanti i sussidi accordati ai Cantoni e ai Comuni per la vaccinazione antivaiolica furono per contro mantenute.

\ .

g. Abrogazione di disposizioni esecutive L'articolo 1 della legge federale del 12 marzo 1948 conferente carattere obbligatorio alla Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta delle leggi federali (RU 1949 II 1557) abrogò tutte le leggi federali, i decreti federali, i decreti del Consiglio fede¬ rale, le ordinanze e le disposizioni inserite nella Raccolta delle leggi federali dal 12 settembre 1848 al 31 dicembre 1947, per quanto essi non fossero com¬ presi nella Collezione sistematica delle leggi e ordinanze. In virtù del de. creto del Consiglio
federale del 10 dicembre 1951 (RU 1951 1183), detto articolo 1 è entrato in vigore il 1° gennaio 1953. A contare da questa data sono quindi state abrogate parecchie disposizioni e* segnatamente quelle concernenti la disinfezione e provvedimenti di lotta contro il colera e la peste.

Foglio Federale 1970, Vol. 1

17

286 Mediante la messa a giorno suddetta è stato agevolato l'adeguamento delle disposizioni esecutive all'evoluzione scientifica.

2.1.2.3. Altre disposizioni prese per adeguare i provvedimenti di lotta a. Direttive del Servizio federale dell'igiene pubblica concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili Considerato il rapido susseguirsi delle scoperte scientifiche e nell'inte¬ resse di utilizzarle, il Servizio federale dell'igiene pubblica emanò in vdata del 18 aprile/2 maggio 1964, nel supplemento B del suo bollettino, delle direttive contenenti le indicazioni essenziali, attualmente valide, su le ma¬ lattie trasmissibili pericolose per la Svizzera, i provvedimenti che i medici e le autorità sono tenuti ad adottare (salvo la dichiarazione) e la definizione di talune espressioni tecniche. È in fase di preparazione una nuova edizione di tali direttive.

b. Modificazione dell'articolo 23 dell'ordinanza del 26 maggio 1936 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo (CS 4 473) Diverse autorità cantonali avevano ripetutamente chiesto di aumentare l'efficacia dei provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie trasmesse dalle persone esplicanti un'attività nell'industria alimentare. L'epi¬ demia di tifo a Zermatt dimostrò che il vecchio articolo 23 dell'ordinanza federale sulle derrate alimentari non forniva alle autorità una base legale sufficiente per prendere le misure necessarie e, in particolare, per ordinare esami medicali.

Il nuovo tenore dell'articolo 23 (DCF del 30 aprile 1965; RU 1965 411), autorizza per contro le autorità sanitarie cantonali ad esigere periodi¬ camente dalle persone professionalmente occupate nella produzione, fab¬ bricazione, manipolazione e vendita delle derrate alimentari o nella prepa¬ razione di vivande e nel servizio di mensa in economie domestiche collet¬ tive, la prova medica che non eliminano agenti patogeni. Se circostanze par¬ ticolari lo giustificano, le autorità possono ordinare, in qualsiasi momento, che dette persone siano sottoposte ad un controllo medico.

L'articolo non stabilisce pertanto un obbligo di procedere all'esame medico, ma si limita ad autorizzare le autorità competenti a provvedervi; le analisi batteriologiche presuppongono d'altronde che i Cantoni dispongano di una considerevole apparecchiatura tecnica.
Questa nuova disposizione tiene conto dell'esperienza fatta, la quale ha dimostrato che i Cantoni propensi ad adottare provvedimenti a tale riguardo si trovavano nell'impossibilità di farlo, mancando loro il fondamento legale.

Ad esempio, un decreto della città di Aarau che sottoponeva i lattai ad un

287 esame periodico, al fine di accertare eventuali casi di tubercolosi, è stato dichiarato illegale dal Tribunale federale (sentenza del 9 marzo 1955). Per la modificazione dell'articolo 23 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, la base legale è stata fornita dall'articolo 54 della legge federale dell'8 dicem¬ bre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e con¬ sumo (CS 4 463).

c. Istituzione del Centro svizzero delle salmonelle; altri centri di riferimento In seguito all'apparizione dell'epidemia di tifo a Zermatt, fu ripetuta¬ mente espresso il desiderio d'istituire un servizio epidemiologico in Sviz¬ zera. I fatti avevano appunto dimostrato che, quando un'epidemia si mani¬ festa subitamente, taluni Cantoni non sono in grado di mobilitare il perso¬ nale tecnico necessario per determinare, nel termine più breve, la natura e l'estensione della malattia e mettere in opera i provvedimenti adeguati. È quindi sembrato opportuno istituire un centro permanente, provvisto di un piccolo gruppo di specialisti, disponibile in ogni momento ed in grado di trasformarsi, nel caso d'epidemia importante, in un nucleo funzionale di un'organizzazione più vasta.

D'altra parte, le esperienze fatte in quest'ultimi anni hanno rilevato la grande utilità dei centri nazionali di riferimento, specializzati nella dia¬ gnosi approfondita di determinate malattie infettive. La necessità di tali centri è stata particolarmente sottolineata dall'Organizzazione mondiale della sanità/la quale raccomandò agli Stati membri d'istituirli. Un siffatto centro, specializzato in un determinato campo della microbiologia, non ver¬ rebbe punto a trovarsi in concorrenza con gli altri laboratori d'analisi, bensì provvederebbe a svolgere le indagini particolari che i laboratori normali non sono in grado di eseguire. A contare dal 1967 un centro di shigelle (agenti responsabili della dissenteria) esplica la sua attività presso l'Istituto di microbiologia dell'Università di Losanna. Nel 1957 fu inaugurato un centro di tipizzazione delle salmonelle, costituito dal Servizio federale del¬ l'igiene pubblica, presso l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna; detto centro si specializzò nella determinazione del tipo di ceppo delle salmonelle isolate dagli altri laboratori svizzeri.

% Diverse organizzazioni
parteciparono agli interventi auspicanti l'istitu¬ zione di un centro svizzero delle salmonelle e, in particolare, la sottocom¬ missione scientifica della Commissione federale per l'alimentazione, l'asso¬ ciazione svizzera dei medici ufficiali e l'associazione dei chimici cantonali e municipali. La società svizzera di microbiologia presentò, d'intesa con il Servizio federale dell'igiene pubblica, le seguenti proposte: il compito prin¬ cipale nella lotta contro le epidemie dev'essere affidato, come finora, ai la¬ boratori d'analisi già esistenti, i quali però devono essere sistemati in modo adeguato. Inoltre, occorre istituire dei centri specializzati per talune malat-

288 tie infettive. Come provvedimento di prihia urgenza, occorre provvedere all'istituzione di un centro delle salmonelle.

Il servizio federale dell'igiene pubblica.compilò, nel dicembre 1964, il progetto d'istituzione di un centro svizzero delle salmonelle, elaborato, di comune intesa con la società svizzera di microbiologia. Il disegno fu dap¬ prima trasmesso al comitato dei direttori cantonali degli affari sanitari e poi, il 7 aprile 1965, alla loro conferenza, simultaneamente ad un disegno sul finanziamento del centro.

Sulla base delle proposte trasmesse ai direttori degli affari sanitari, è stato istituito il Centro svizzero delle salmonelle presso l'Istituto di batte¬ riologia veterinaria dell'Università di Berna. In un regolamento, approvato dal Servizio federale dell'igiene pubblica, dall'Ufficio veterinario federale e da tutti i Cantoni, furono definiti i compiti e le competenze del Centro.

Il finanziamento di quest'ultimo è assicurato, per una metà dalla Confede¬ razione e, per l'altra metà, dai Cantoni, proporzionatamente alla loro popo¬ lazione.

' È pure stato creato un centro di riferimento per il vaiolo presso l'Isti¬ tuto di microbiologia medicale dell'Università di Zurigo. Su proposta della società svizzera di microbiologia sono stati infine designati altri centri ana¬ loghi.

2.1.2.4. Controllo dei sieri e vaccini Il fondamento legale di questa attività non è dato dalla legge sulle epidemie del 1886, la quale non contiene pertanto nessuna disposizione a tale riguardo. È nondimeno indispensabile, in questo contesto, illustrare brevemente tale attività, poiché l'articolo 30 del disegno della nuova legge prevede il controllo di questi prodotti, designati appresso «prodotti immunobiologici».

Il controllo dei sieri e dei vaccini impiegati nella medicina umana è disciplinato dal decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1931 (CS 4 428), promulgato all'origine per una durata di 5 anni, d'intesa con i governix cantonali. Questo decreto fu poi prorogato fino al 31 dicembrp 1941, me¬ diante il decreto del Consiglio federale dell'I 1 settembre 1936 (RU 52 729) e poscia, per un tempo indeterminato, mediante il decreto del Consiglio federale del 26 novembre 1941 (CS 4 433). Il decreto del 1931 fu inoltre completato con diverse altre disposizioni, tra cui il decreto del Consiglio
federale del 22 febbraio 1949 (RU 1949 150) concernente il testo degli im¬ ballaggi, dei prospetti e dei richiami destinati al pubblico per i sieri ed i vaccini, nonché mediante il regolamento del 4 settembre 1958 (RU 1958 781) sulla riscossione di tasse per il controllo dei sieri e dei vaccini usati nella medicina umana.

289 Il controllo tecnico di detti prodotti e la scelta dei metodi spettano al Servizio federale dell'igiene pubblica.

Parallelamente agli sforzi intrapresi dall'Ufficio intercantonale di con¬ trollo dei medicamenti per introdurre, oltre al controllo dei prodotti finiti attualmente svolto, il controllo della fabbricazione dei medicamenti in Sviz¬ zera, in particolare dei prodotti d'esportazione, la Conferenza dei direttori degli affari sanitari decise, il 31 marzo 1967, di conferire al Servizio fede¬ rale dell'igiene pubblica la competenza di controllare, d'intesa con il Can¬ tone, interessato e con l'assenso della ditta sottoposta a controllo, la fabbri¬ cazione dei sieri e dei vaccini, nei casi in cui un tale controllo costituisca una condizione indispensabile alla loro importazione o al loro smercio in uno Stato straniero.

D'altronde, il controllo ufficiale della fabbricazione dei sieri e vaccini destinati ad essere immessi nel commercio indigeno era già stato previsto mediante il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1931, nell'articolo 2 capoverso 1 e nell'articolo 14 capoverso 4.

Durante la procedura di consultazione per la nuova legge, la più im¬ portante ditta produttrice di sieri e vaccini si è pronunciata in favore di siffatti controlli, non solo riguardo ai prodotti destinati all'esportazione, bensì anche riguardo a quelli destinati ad essere venduti sui mercati indigeni.

2.2. Valutazione critica 2.2.1. Interventi parlamentari In seguito al manifestarsi della febbre tifoide a Zermatt nel 1963, il consigliere riazionale König di Zurigo presentò, il 20 marzo 1963, un'inter¬ rogazione nella quale egli s'informava circa l'origine e il decorso dell'epi¬ demia, nonché i provvedimenti adottati o adottabili per accertare tempe¬ stivamente tali focolai d'infezione ed impedirne l'estensione. Nella sua ri¬ sposta del 18 giugno 1963, il Capo del Dipartimento dell'interno ammise che una revisione della legge sulle epidemie si rivelava ormai necessaria, e che, tenuto conto dell'esperienza acquisita a Zermatt, le competenze federali do¬ vevano essere allargate.

11 2 ottobre 1963, il Consigliere nazionale Grändelmeier di Zurigo chie¬ se, in un'interrogazione, se il Consiglio federale intendeva sottoporre ai Consigli legislativi, unitamente alle proposte di revisione della legge sulle epidemie,
pure un rapporto sull'opportunità di emanare una legge generale sull'igiene pubblica, allo scopo di concentrare in un unico testo il numero considerevole di atti legislativi nel campo della lotta contro le malattie.

Nella sua risposta, l'Esecutivo dichiarò che la Costituzione federale con¬ ferisce bensì alla Confederazione la facoltà di prendere, per via legislativa,

290 i necessari provvedimenti di lotta contro le malattie trasmissibili assai diffuse o particolarmente pericolose, ma che una legge federale disciplinante i prov¬ vedimenti contro le malattie in generale potrebbe unicamente essere promul¬ gata dopo una revisione della Costituzione. Va nondimeno osservato che non è esclusa la possibilità di accentrare in un unico testo tutte le leggi in vigore sulla lotta contro le malattie epidemiche, la tubercolosi e le malattie reumatiche.

L'applicazione della legge sulle epidemie alla tubercolosi, conforme¬ mente al disegno di legge; soddisfa in una certa misura la proposta conte¬ nuta nell'interrogazione suddetta.

Il 7 marzo 1967, il Consigliere nazionale Bertholet di Ginevra presentò un'interrogazione sulle condizioni d'approvvigionamento del Paese con vaccino antivaiolico. Il Consiglio federale, nella sua risposta, dichiarò che il vaccino antivaiolico, sotto forma di prodotto liofilizzato, non mancava in Svizzera e che, in virtù di un accordo del 1963 tra il Servizio federale dell'igiene pubblica ed il fabbricante, era costantemente assicurata una ri¬ serva di 1 milione di dosi.

2.2.2. Rapporto della Commissione peritale sull'epidemia di febbre tifoide a Zermatt La Commissione per lo studio dell'epidemia di febbre tifoide a Zermatt, istituita dal Dipartimento dell'interno, aveva segnatamente il compito di trarre le conclusioni che s'imponevano riguardo alla legislazione federale sulle epidemie.

Nel suo rapporto del 28 maggio 1964, detta commessione fu del parere che la causa principale dell'epidemia di febbre tifoide a Zermatt era da attribuire all'inosservanza delle prescrizioni legali; modificazioni e com¬ plementi delle leggi vigenti potrebbero pertanto contribuire, in ampia misura, ad evitare il ripetersi di tali avvenimenti. Secondo il parere della commissione, non soltanto s'impone un'urgente rettificazione della legge del 1886 sulle epidemie come anche dei pertinenti decreti del Consiglio federale, ma occorre inoltre emanare un determinato numero di comple¬ menti della legislazione su la protezione delle acque e il commercio delle derrate alimentari.

A cagione della sua composizione, la commissione non fu in grado di pronunciarsi riguardo al tenore del nuovo testo legislativo sulle epidemie e delle corrispondenti ordinanze d'esecuzione. Essa si
limitò quindi a presentare considerazioni medicali ed epidemiologiche, delle quali, secondo l'opinione dei commissari, occorrerà tener conto nella nuova legislazione.

291 2.3. Lavori di revisione. Risultati delle consultazioni 2.3.1. Proposte dei periti Il Servizio federale dell'igiene pubblica istituì nel 1965 un gruppo di periti medici, composto di un determinato numero di medici responsabili, nei loro rispettivi Cantoni, della lotta contro le malattie trasmissibili e, in particolare, di direttori d'istituti universitari d'igiene e di batteriologia, di microbiologia medicale e di medicina sociale e preventiva, come anche di medici cantonali dei Cantoni universitari, occupati a tempo pieno. Nel gruppo è stato parimente designato un rappresentante del servizio sanitario dell'esercito.

Le proposte risultanti dai lavori di questo gruppo peritale collimano, pur completandole, con la maggior parte delle conclusioni della Commissione peritale, incaricata di' esaminare le cause dell'epidemia di febbre tifoide a Zermatt.

Le raccomandazioni della commissione e del gruppo peritale possono essere compendiate come segue: -- La legge dev'essere esaustiva.

-- La legge deve unicamente menzionare i Cantoni, poiché a quest'ultimi ap¬ partiene la facoltà di determinare quali siano i compiti da affidare ai Comuni.

-- La legge dovrebbe possibilmente contenere soltanto una definizione ge¬ nerale delle malattie trasmissibili, invece di un elenco tassativo; la lista delle malattie che entrano in linea di conto dev'essere invece compilata dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. Potrebbero, ad esem¬ pio, essere previsti cinque diversi gruppi di malattie: a. le malattie internazionali «di quarantena», che devono essere dichia¬ rate nel termine più breve ed individualmente; b. le altre malattie pericolose che vanno dichiarate entro 24 ore, indivi¬ dualmente; c. le malattie dichiarabili settimanalmente e collettivamente; d. le malattie trasmissibili non specificate sotto a, b o c, qualora l'evo¬ luzione si riveli maligna oppure quando viene accertato un determi¬ nato numero di casi; e. le malattie veneree..

-- La dichiarazione deve non solo essere obbligatoria per i medici praticanti, i medici ufficiali o d'ospedale, ma pure per i direttori dei laboratori d'ana¬ lisi biologiche (seconda via di dichiarazione), ed estendersi non soltanto ai casi confermati o sospetti, ma parimente ai portatori di germi, apparente¬ mente sani.

-- Occorre migliorare il sistema di dichiarazione e d'informazione del Ser¬ vizio federale dell'igiene pubblica, il quale deve fungere da centrale.

292 -- Dev'essere manutenuto il principio del controllo sanitario al confine, pre¬ visto dalla vecchia legge.

-- Dev'essere conservata la nozione di «circonstanze straordinarie» (intro¬ dotta con la modificazione del 1921 della legge vigente), insorgendo le quali il Consiglio federale è autorizzato a prendere le misure necessarie all'interno del Paese.

-- Dev'essere inserito il concetto di «laboratorio riconosciuto». I laboratori privati devono poter essere riconosciuti ufficialmente, mentre quelli uf¬ ficiali vanno riconosciuti a priori. Non deve trattarsi di una semplice au¬ torizzazione, bensì d'un riconoscimento accordato dal Servizio federale dell'igiene pubblica. La Confederazione deve assicurarsi periodicamente che il riconoscimento permane giustificato.

-- La Confederazione può designare taluni laboratori come centri nazionali incaricati d'analisi speciali. ' -- Nei Cantoni, la coordinazione delle attività di medico cantonale, di veteri¬ nario cantonale e di chimico cantonale deve rivestire un'importanza sò' stanziale nella lotta contro le malattie trasmissibili.

-- È unanime l'opinione secondo cui ogni Cantone dovrebbe potersi valere dei servizi di un medico cantonale .che disponga d'una formazione spe¬ ciale, segnatamente nella lotta contro le malattie trasmissibili; anche di¬ versi Cantoni assieme potrebbero avvalersi in comune della collabora¬ zione di un tale specialista, analogamente a quanto già avviene, ad esempio, per i chimici cantonali. Al medico suddetto dev'essere concessa là possibilità di formarsi e di perfezionarsi e messo a disposizione il per¬ sonale tecnico necessario (ad es. medici distrettuali o medici addetti alla disinfezione).

-- Ai Cantoni spetta parimente di occuparsi: delle indagini epidemiologiche in caso di epidemia, · degli impianti adeguati all'isolamento e alle cure, della sorveglianza medica dei soggetti di contatto e dei portatori di germi, delle disinfezioni e delle disinfestazioni, delle azioni di vaccinazione..

-- Per quanto concerne le vaccinazioni, ai Cantoni va lasciata piena libertà di decidere circa l'obbligatorietà delle stesse.

-- Nella legge, dev'essere prevista la costituzione di riserve di taluni vac¬ cini in caso d'epidemie, che va eseguita indipendentemente dalle mansioni di protezione civile. Poiché i Cantoni non possono prendere tali
provvedimenti, la Confederazióne deve adottare le misure necessarie.

-- I Cantoni devono essere autorizzati ad ordinare la sorveglianza medica e l'isolamento di talune persone come anche là loro ospedalizzazione ob¬ bligatoria in determinate circostanze.

-- Le persone esplicanti certe professioni devono poter essere sottoposte ad

J 293 un controllo medico periodico e, in determinati casi, al divieto d'eserci¬ tare la loro professione, come già è previsto nel nuovo articolo 23 del¬ l'ordinanza sulle derrate alimentari. 1 -- Le persone malate o sospette d'essere colpite da una malattia trasmis¬ sibile, quelle che eliminano germi o sono sospette d'eliminarne, devono tollerare i provvedimenti necessari d'ordine medico ordinati allo scopo di accertare o di prevenire il contagio.

--- Dev'essere data la possibilità di vietare adunate o manifestazioni e . di chiudere le scuole ed altri stabilimenti pubblici o privati.

-- Per quanto concerne il divieto d'intercettare le comunicazioni di deter¬ minate località, il gruppo peritale non fu di parere unanime. Poiché tale disposizione già era inserita nella legge del 1886, riproduciamo qui di seguito il corrispondente passaggio del messaggio del 1° giugno 1886: Dichiarando inammissibile l'intercezione delle comunicazioni di date località e contrade tra loro, rinunciamo, tenuto conto dell'evoluzione scientifica e dell'esperienza acquisita, all'osservanza di un vecchio uso istintivo, completamente inutile e che sovente era stato assai molesto. È ora infatti ampiamente noto -- e la recente e deplorevole situazione in Italia ed in Spagna lo ha nuovamente dimostrato -- che durante tutte le quarantene di terra è praticamente impossibile chiudere effettivamente un confine ed interrompere il movimento delle persone e delle merci; anzi, tali barriere possono essere regolarmente traversate e le condizioni sanitarie peggiorano in modo così evidente da far sembrare quasi che dette quarantene siano state istituite per proteggere il colera e non il popolo. Anche l'ultima conferenza sanitaria internazionale di Roma ha dichiarato alla quasi unanimità dei voti (20), meno il voto della Turchia, la validità del principio seguente: «Le quarantene di terra ed i cordoni sanitari sono inutili». (Foglio federale 1886, ediz. frane., pag. 536).

Infatti, è attualmente riconosciuto che una delle misure più importanti è la determinazione della fonte di contaminazione e che quest'ultima può benissimo trovarsi fuori della zona d'intercezione delle comunicazioni.

--- il diritto di curare malattie trasmissibili dev'essere conferito solo a me¬ dici diplomati, provvisti di un'autorizzazione cantonale d'esercizio,
poiché una diagnosi mancata o una cura errata possono cagionare gravi conse¬ guenze per la collettività.

-- Il trasporto e l'inumazione dei cadaveri di persone morte in seguito a malattie trasmissibili devono essere disciplinati dal Consiglio federale.

-- La fabbricazione e il commercio dei sieri e dei vaccini devono essere sot¬ toposti a un controllo esercitato, come finora, dal Servizio federale del¬ l'igiene pubblica. Invece di sieri e vaccini, sarebbe preferibile utilizzare la locuzione di «prodotti immunobiologici», al fine di tener conto del¬ l'apparizione sul mercato dei gammaglobulini, i quali rappresentano il principio attivo dei sieri.

294 -- I disinfettanti possono essere immessi nel commercio solo con l'autoriz¬ zazione del Servizio federale dell'igiene pubblica. Tali prodotti non sono infatti parificati ai medicamenti e, conseguentemente, non soggiaciono alla sorveglianza dell'ufficio intercantonale di controllo dei medica¬ menti; essi d'altronde, contrariamente ai prodotti antisettici, non sono applicati direttamente all'uomo.

-- Devono essere accordati sussidi federali per le vaccinazioni e le loro eventuali complicazioni. .

-- Occorre versare indennità a favore dei laboratori d'analisi riconosciuti e dei centri nazionali per l'esecuzione delle dichiarazioni.

Devono essere mantenute le sovvenzioni federali per la costruzione e l'arredamento di divisioni ospedaliere o d'ospedali d'urgenza per per¬ sone infette sospette o soggetti di contatto.

-- Devono essere parimente mantenuti i sussidi federali per la costruzione d'impianti di disinfezione e di disinfestazione; per contro, possono es¬ sere soppressi i sussidi concernenti l'acquisto di apparecchi per la disin¬ fezione e le spese della disinfezione stessa.

-- Sarebbe pure opportuno sussidiare le. indennità per perdita di guadagno o di salario accordate alle persone che devono abbandonare il loro la¬ voro per ordine dell'autorità.

-- Alla Confederazione vanno addossate le spese derivanti dai provvedi¬ menti ordinati dai suoi organi (sorveglianza, isolamento, vaccinazione) nel traffico internazionale.

2.3.2. Lavori della commissione peritale del Dipartimento dell'interno Il 16 febbraio 1966, il Dipartimento dell'interno istituì una commis¬ sione peritale, incaricata di elaborare un disegno di revisione.

Nel corso delle due sedute, convocate, l'una il 14 luglio 1966 e l'altra il 30 settembre 1966, la commissione, dopo aver esaminato i documenti sottopostile, decise di affidare lo studio di talune questioni particolari a tre sottocommissioni: trasporto dei cadaveri, redazione, giurisdizione ammini¬ strativa e disposizioni penali. Durante la sua ultima seduta, ovvero il 27 giugno 1967, la commissione approvò un disegno di legge corredato d'un rapporto, il quale fu sottoposto per preavviso, secondo il decreto del Con¬ siglio federale del 18 settembre 1967, ai Governi cantonali e alle cerchie interessate. Durante la procedura di consultazione, diverse cerchie (e so¬ prattutto
il Cantone di Zurigo) espressero il desiderio che la legislazione federale sulla tubercolosi non doveva rimanere riservata e che, anzi, le disposizioni della legge riveduta sulle epidemie dovevano applicarsi pari¬ mente alla tubercolosi, non meritando le pertinenti norme d'essere mante¬ nute come legge speciale (legge federale sulla lotta contro la tubercolosi del 13 giugno 1928 e corrispondenti modificazioni del 23 dicembre 1953 e del 5 ottobre 1967 (CS 4 367; RU 1968 67).

295 Il Servizio federale dell'igiene pubblica esaminò accuratamente il pro¬ blema posto, in collaborazione con l'Associazione svizzera per la lotta con¬ tro la tubercolosi e la commissione federale della tubercolosi. D'intesa con questi due organi, il Servizio suddetto giunse alla conclusione che il deside¬ rio di abrogare la legislazione sulla tubercolosi non poteva essere sodisfatto totalmente, ma almeno parzialmente e che una tale modificazione appariva necessaria nell'interesse di una soluzione intelleggibile.

Infatti, non sarebbe indicato abrogare totalmente la legge federale sul¬ la tubercolosi e i pertinenti decreti d'esecuzione, poiché le disposizioni concernenti l'educazione della popolazione, l'assistenza, la reintegrazione e la concessione di sussidi federali (art. 10, 12 e 14) rispondono ancora pre¬ sentemente alle condizioni affatto particolari della lotta contro la tuberco¬ losi e sono pertanto indispensabili. Per contro, nulla si oppone all'abroga¬ zione della maggior parte delle prescrizioni di polizia sanitaria, relative alla prevenzione della popagazione della tubercolosi, perché le disposizioni cor¬ rispondenti della nuova legge sulle epidemie possono senz'altro essere appli¬ cate alla tubercolosi; ovviamente, le norme dell'ordinanza d'esecuzione della nuova legge sulle epidemie dovranno tener conto delle peculiarità della tubercolosi; lo stesso vale per tutte le altre malattie sottoposte alla legge, ad esempio, per le disposizioni concernenti l'obbligo di dichiarare.

Delle altre disposizioni di polizia sanitaria contemplate nella vigente legge sulla tubercolosi saranno unicamente mantenute, dopo l'entrata in vigore della riveduta légge sulle epidemie, gli articoli 6, 7 (protezione spe¬ cifica dei bambini contro il pericolo di contagio) e 9 (divieto di annunciare, esporre in vendita o vendere rimedi segreti per la cura della tubercolosi).

D'altronde, la legge modificata sulla tubercolosi rivestirà, in virtù dell'ar¬ ticolo 37 del disegno di legge allegato, il carattere di una legge di sovven¬ zione e d'assistenza. La legge sulla tubercolosi, essendo state recentemente rivedute, con la legge federale del 5 ottobre 1967, le sue norme concernenti i sussidi, risulta ad essere adeguata, nel suo insieme, alle condizioni e alle esigenze attuali. Nei commenti relativi all'articolo 37
del disegno di legge (n. 3 qui appresso) illustreremo in modo particolareggiato il motivo per cui talune disposizioni della legge suddetta debbano essere abrogate, mantenute o modificate. Va inoltre aggiunto che sicuramente l'una o l'altra delle di¬ sposizioni, le quali presentemente risultano ancora necessarie e vanno per¬ tanto mantenute, potranno pure essere abrogate più tardi, qualora diver¬ ranno obsolete con l'ulteriore sviluppo nel campo della lotta contro la tu¬ bercolosi.

Il Dipartimento dell'interno trasmise, il 30 dicembre 1968, il disegno di revisione della legge sulla tubercolosi ai Governi cantonali, pregandoli di esprimere il loro parere.

I risultati delle due procedure di consultazione del 18 settembre 1967 e del 30 dicembre 1968 non danno luogo ad alcuna osservazione di principio;

296 inoltre, poiché le considerazioni più importanti concernono gli articoli par¬ ticolari del disegno di legge, provvederemo ad esaminarle nella parte spe· ciale qui di seguito.

3. Parte speciale Osservazioni concernenti le disposizioni particolari del disegno di legge Il presente disegno di legge esige le seguenti osservazioni: Titolo Il titolo è conforme al tenore dell'articolo 69 della Costituzione fede¬ rale, così come il titolo della legge vigente del 2 luglio 1886 corrispondeva a quello del precedente articolo 69. L'abbreviazione «legge sulle epidemie» è ovviamente una limitazione del titolo completo, ma, essendo norma da lungo tempo usare tali abbreviazioni, essa risulta nondimeno giustificata.

Ingresso , Sull'esempio della legge attualmente in vigore, la citazione dell'articolo 69 della Costituzione federale dev'essere mantenuta all'inizio dell'ingresso, poiché tale articolo conferisce alla Confederazione la competenza generale di prendere le necessarie disposizioni legislative per lottare contro le malat¬ tie trasmissibili.

Per assicurare la base legale alle disposizioni penali che figurano negli articoli 35 e 36 del disegno di legge, occorre inoltre menzionare l'articolo 64 bl 8 della Costituzione federale.

Articolo 1 · I Cantoni, avendo facoltà di ripartire i compiti governativi che loro incombono, sono stati menzionati senza riferimento alcuno ai Comuni o ai distretti, i quali ovviamente sono compresi nel termine di «Cantone».

II concetto di «lotta» comprende evidentemente non solo la cura della malattia quando essa si è manifestata, ma pure la sua prevenzione, la quale pertanto non dev'essere esplicitamente menzionata.

La collaborazione, delle organizzazioni d'utilità pubblica all'applica-zione della legge, già contemplata nell'articolo 1 della legge federale per la lotta contro la tubercolosi e nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale del 20 giugno 1930 / Il gennaio 1955 / 20 febbraio 1962 (CS 4 372; RU 1955 35,1962 138), dev'essere pure inserita nella riveduta legge sulle epidemie, poiché al momento in cui quest'ultima entrerà in vigore, come già osservammo sotto 2.3., la maggior parte delle

297 disposizioni di polizia sanitaria della legge sulla tubercolosi saranno abro¬ gate. Conseguentemente, i Cantoni e i Comuni non potranno ormai più fon¬ darsi, come finora, sulla legge per la lotta contro la tubercolosi nell'affidare talune misure di polizia sanitaria (ad es. la disinfezione o le indagini sul vicinato) agli enti privati che combattono la tubercolosi o ai dispensari, ma dovranno unicamente agire in applicazione della nuova legge sulle epidemie.

L'ordinamento generale della legge riveduta sulle epidemie, valevole per tutte le malattie trasmissibili, si applica parimente alla tubercolosi del¬ l'uomo in quanto malattia trasmissibilè; per contro, le disposizioni specifi¬ che su questa malattia, contemplate nella legge sulla tubercolosi, modificata in virtù dell'articolo 37 della legge sulle epidemie, si applicano solo sussi¬ diariamente.

Articolo 2 Contrariamente alla nuova legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (RU 1966 1604), la quale menziona i nomi delle malattie sottoposte alla legge, il legislatore ha rinunciato ad un elenco tassativo, sostituendolo con una defi¬ nizione generale del principio di malattia trasmissibile. È stata utilizzata la locuzione di «agente patogeno» che comprende, tra altro, i funghi, i protozoi e perfino gli esseri pluricellulari come i vermi e gli altri parassiti.

Articolo 3 , L'informazione delle autorità, del corpo medico e del pubblico costitui¬ sce uno dei compiti più importanti della Confederazione, alla quale devono pervenire tutti i dati essenziali. Va tuttavia osservato che non trattasi di un monopolio del Governo federale. Infatti, le autorità sanitarie cantonali informano, in principio, le autorità, i medici e il pubblico del loro Cantone, anche se l'informazione di tutto il corpo medico nazionale sia eseguita attraverso il bollettino del Servizio federale dell'igiene pubblica, pubblicato ogni settimana. Essendosi rivelato insufficiente il sistema attuale d'informa¬ zione, fondato unicamente sulle dichiarazioni obbligatorie fatte dai medici, è stato previsto di completarlo mediante una seconda via di dichiarazione, procedente dai laboratori. Sarà parimente importante diffondere la parte essenziale di quest'ultime informazioni. Fra le direttive tecniche già pubbli¬ cate, giusta il terzo capoverso; vanno menzionate: le «direttive del Servizio
federale dell'igiene pubblica per la lotta contro le malattie trasmissibili», le «istruzioni per la lotta contro il contagio mediante salmonelle» e quelle sulla «lotta contro la rabbia umana».

Rientra parimente nell'ambito dei compiti affidati al Servizio federale dell'igiene pubblica l'informazione degli organismi internazionali, come l'Or¬ ganizzazione mondiale della sanità e il Consiglio dell'Europa e, ove oc¬ corra, delle amministrazioni sanitarie dei Paesi esteri.

298 Articolo 4 Le disposizioni dell'articolo 4 disciplinano un compito nuovo solo parzialmente per la Confederazione. Per persone incaricate della lotta contro le malattie trasmissibili, alle quali occorre fornire la possibilità d'una for¬ mazione e d'un perfezionamento adeguati, s'intendono il medico cantonale, del quale già abbiamo illustrato il compito importante nell'istruzione, i medici distrettuali, i medici urbani, i disinfettatori ecc. Poiché quasi tutti i Cantoni già dispongono del loro medico cantonale, il compito della Confederazione può consistere nell'organizzazione diretta di corsi o di riunioni o nella concessione del suo aiuto finanziario. Annualmente, un corso per disinfettatori ufficiali è organizzato dal Servizio federale dell'igiene pub¬ blica, il quale fino al 1968 si valeva, a tale riguardo, della collaborazione del Servizio sanitario dell'esercito. Nel 1970 avrà luogo un corso di ripe¬ tizione per disinfettatori precedentemente formati. Va inoltre rilevato che un aiuto finanziario è già stato accordato per i corsi di perfezionamento, organizzati a favore dei medici ufficiali dell'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'università di Zurigo.

Articolo 5 Per aver diritto ad un sussidio federale, i laboratori d'analisi mediche che svolgono analisi microbiologiche e sierologiche devono essere ricono¬ sciuti (art. 32 cpv. 1 lett. a). Il riconoscimento è infatti richiesto al fine di assicurare e di promuovere la qualità dei laboratori; allo stesso è vincolato l'obbligo di dichiarare (art. 27 cpv. 2). Il controllo del riconoscimento deve avvenire periodicamente ed essere eseguito dal Servizio federale dell'igiene pubblica, d'intesa con il Cantone corrispondente; occorrerà pertanto prov¬ vedere, inserendo una pertinente disposizione nell'ordinanza d'esecuzione, affinché i laboratori riconosciuti, conformemente a questa norma, corri¬ spondano a quelli autorizzati in virtù dell'ordinanza VII del 29 marzo 1966 sulla assicurazione contro le malattie, concernente l'autorizzazione data ai laboratori di eseguire analisi a carico dell'assicurazione contro le malattie (RU 1966 586). Ad esempio, tenuto conto della diagnosi sierologica della sifilide, la sierologia dev'essere menzionata con la microbiologia nell'artico¬ lo 5 del disegno. I laboratori. designati come centri nazionali
incaricati di compiti particolari devono sodisfare criteri altamente qualificati in un campo ben determinato (ad es. salmonelle) e non devono necessariamente rivestire la caratteristica di laboratori riconosciuti per analisi microbiolo¬ giche generali.

Un tale centro nazionale vien ovviamente designato con l'assenso del laboratorio interessato e unicamente dopo aver consultato il Cantone nel' quale il laboratorio è ubicato, come anche gli altri laboratori specializzati nella stessa materia. In generale, il Servizio federale dell'igiene pubblica provvederà a conchiudere una pertinente convenzione ad hoc con il la¬ boratorio definito come centro nazionale e il Cantone dove il laboratorio

299 è stabilito. L'attività dei centri è precipuamente di natura tecnica e completa quella esplicata dagli altri laboratori.

Articolo 6 La Confederazione può, sia costituire direttamente le necessarie riserve di prodotti immunobiologici più importanti, sia, ad esempio, incaricare contrattualmente dell'approvvigionamento un fabbricante svizzero di tali prodotti. Si è già provveduto in questo modo per il vaccino antivaiolico, di cui una riserva di un milione di dosi dev'essere sempre mantenuta a disposi¬ zione del Servizio federale dell'igiene pubblica da parte dell'Istituto siero¬ terapico e vaccinale svizzero. In virtù di questa prescrizione, le riserve de¬ vono essere conservate indipendentemente da quelle dell'esercito ed essere unicamente destinate alla popolazione civile. ' Per quanto concerne gli altri prodotti utilizzati nella lotta contro le malattie trasmissibili, ad esempio, i disinfettanti, gli insetticidi, ecc., occorre rilevare che trattasi di prodotti chimici dei quali la fabbricazione e la messa a disposizione, nel nostro Paese, in quantità sufficiente devono essere affidati all'economia privata. La costituzione di riserve di guerra spetta al delegato alla difesa nazionale economica.

Articolo 7 Il Regolamento sanitario internazionale (regolamento n. 2 dell'Organiz¬ zazione mondiale della sanità) del 25 maggio 1951, entrato in vigore il 1° ottobre 1952 per il nostro Paese (RU 1952 857), disciplina i provvedimenti che i Paesi partecipi dell'accordo possono prendere per impedire l'introdu¬ zione, attraverso il traffico internazionale, delle malattie dette «malattie quarantenarie». Nessun Stato può adottare misure più restrittive di quelle previste nel regolamento,' poiché quest'ultimo persegue parimente lo scopo d'impedire l'adozione di provvedimenti non giustificati, i quali potrebbero inutilmente intralciare il traffico internazionale. Per contro, i Paesi partecipi possono sottoporre a provvedimenti sanitari suppletivi talune categorie di persone, ad esempio, gli stagionali. Essi godono parimente della libertà di prevedere misure concernenti altre malattie trasmissibili. Nessun motivo giustifica però la menzione del Regolamento sanitario internazionale nella riveduta legge sulle epidemie. Nel caso in cui, oltre a detto Regolamento, altri accordi internazionali in materia dovessero
rivelarsi necessari, l'articolo 7 capoverso 1, che stabilisce i provvedimenti adottabili per prevenire l'in¬ troduzione di malattie trasmissibili dall'estero, conferisce al Consiglio fede¬ rale la competenza per conchiudere definitivamente gli accordi internazio¬ nali che risultassero necessari; secondo le circostanze infatti, i provvedi¬ menti presi in questo settore possono essere efficaci soltanto se sono stati adottati su una base internazionale. Quindi, il diritto conferito al Con¬ siglio federale di emanare prescrizioni comprende parimente la delegazione di competenza corrispondente per conchiudere gli accordi internazionali.

300 Poiché le malattie trasmissibili non vengono introdotte in Svizzera solo attraverso «viaggi internazionali» regolari, il testo della legge è stato formu¬ lato in modo generale ed ampio: «... per impedire che le malattie trasmis¬ sibili siano introdotte dall'estero».

Articolo 8 * Il regolamento del 6 ottobre 1891 sul trasporto dei cadaveri (CS 4 416), fondato sull'articolo 7 della legge sulle epidemie, esula, secondo l'opinione attuale, dal campo d'applicazione della legge e dalla sua base costituzionale (art. 69 Cost.), poiché esso disciplina il trasferimento di tutti i cadaveri, senza distinzione, ovvero, ad esempio, dei cadaveri delle persone morte ac¬ cidentalmente oppure a cagione di una malattia non contagiosa. Le consi¬ derazioni che a suo tempo condussero ad un ordinamento di così vasta portata hanno perso ogni valore con il progresso attuale della medicina scientifica; infatti, i cadaveri originariamente non contagiosi non possono, contrariamente ' alle erronee affermazioni d'allora, provocare epidemie, mediante miasmi prodotti durante la loro decomposizione.

Per contro, non vi è alcun dubbio che il trasporto e l'inumazione di cadaveri di persone, le quali al momento della morte erano affette da una malattia trasmissibile, o meglio «presentavano un pericolo di contagio», debbano essere retti da talune prescrizioni minime ed uniformi, poiché in tali casi la trasmissione d'una malattia contagiosa non può essere esclusa.

Un regolamento uniforme, s'impone al fine di evitare che insorgano diffi¬ coltà giuridiche ed amministrative al momento in cui un cadavere è trasfe¬ rito da un Cantone all'altro oppure trasportato attraverso un Cantone.

Tuttavia, limitando le norme del disciplinamento federale solo al tra¬ sporto di cadaveri presentanti un pericolo di contagio, sorgerà, rispetto al¬ l'ordinamento vigente, una lacuna per quanto concerne le disposizioni che regolano il trasporto degli altri cadaveri. Tale lacuna dovrà essere colmata dai Cantoni, poiché alla Confederazione manca, a tale riguardo, il fonda¬ mento costituzionale. Le prescrizioni emanate dai Cantoni dovrebero essere possibilmente coordinate e, ove occorra, determinate mediante un concor¬ dato intercantonale ad hoc, essendo anche in questo campo auspicabile un ordinamento uniforme.

La situazione si presenta diversamente per
quanto concerne il trasporto internazionale dei cadaveri. Poiché la causa di decesso d'ogni cadavere introdotto dall'estero in Svizzera non può essere conosciuta con la stessa certézza delle cause.di morte delle persone decedute entro i confini, è senza altro giustificato, proprio in questo campo, di assicurarsi, in ogni caso par¬ ticolare, se la morte è dovuta o no a malattia trasmissibile, onde si possano prendere tempestivamente i necessari provvedimenti preventivi. Occorre qu:ndi un ordinamento federale al fine di poter creare una giurisdizione uniforme e particolarmente confacente al traffico internazionale. Orbene,

301 l'articolo 69 della Costituzione federale offre alla Confederazione il fonda¬ mento giuridico sufficiente, per approntare un disciplinamento adeguato in materia. Il controllo della contagiosità dei cadaveri provenienti dall'estero e segnatamente da regioni infette, per agevolare il quale occorre menzionare le necessarie indicazioni nelle apposite carte di passo, costituisce infatti un sicuro ed adeguato provvedimento di lotta (prevenzione) contro le malattie trasmissibili.

Poiché il pericolo varia secondo le condizioni epidemiologiche del Paese di provenienza dei cadaveri e il modo di trasportarli, con determi¬ nati Stati potranno essere conchiusi degli accordi corrispondenti alla loro situazione particolare.. Unitamente ad undici altri Stati, la'Svizzera ha ade¬ rito alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri del 10 febbraio 1937 (CS 12 435), le cui prescrizioni sul trasporto dei cada¬ veri a destinazione di detti paesi o provenienti dagli stessi permangono in vi¬ gore é sono vincolanti per il nostro. Lo stesso vale per gli accordi interna¬ zionali bilaterali conchiusi con la Germania (CS 12 442), l'Italia (RU 1951 663,1952 12 e 304) d'Austria (RU 1952 533).

Per contro, abrogando la vigente ordinanza sul trasporto dei cadaveri, non saremmo più in grado d'invocare un ordinamento uniforme rispetto agli altri Stati; sarebbe infatti solo determinante il disciplinamento di cia¬ scun Cantone, per cui potrebbero insorgere serie difficoltà nel caso di tran¬ sito attraverso i differenti Cantoni. Viste le considerazioni esposte, risulta pertanto necessario di adottare prescrizioni federali uniformi, al fine di poter disciplinare convenientemente il trasporto internazionale dei cadaveri nel¬ l'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle epidemie.

Poiché l'ordinamento internazionale in questo campo è segnatamente limitato alle questioni tecniche, occorrerebbe autorizzare il Consiglio federale a conchiudere definitivamente tali accordi intemazionali, ovvero senza do¬ verli precedentemente sottoporre all'Assemblea federale per approvazione, con il risultato di accelerarne la messa in vigore.

Articolo 9 Nella legge occorre menzionare esplicitamente che la Confederazione esercita l'alta vigilanza, poiché importa considerevolmente, all'insorgere di avvenimenti eccezionali
(ad es. nel caso' di un'epidemia di grande ampiezza) che sia assicurata la coordinazione dei provvedimenti ordinati dai Cantoni.

La locuzione «se è necessario» è stata aggiunta, onde i Cantoni non ab¬ biano a ritenere che la Confederazione li sorveglia e li controlla permanen¬ temente, in quanto organo coordinatore. Nell'ordinanza d'esecuzione ver¬ ranno disciplinate le modalità esecutive di questa disposizione (organi, procedura).

Foglio Federale 1970, Vol. I

18

302 Articolo 10 Questa disposizione, recepita dall'articolo 7 capoversç 3 della legge vigente, stabilisce che il Consiglio federale può, ove circostanze straordi¬ narie lo esigano, prendere i provvedimenti necessari per prevenire la propa¬ gazione di malattie epidemiche all'interno del Paese. Le disposizioni cantonali dovrebbero per contro limitarsi allo svolgimento di compiti di prevenzione in circostanze normali e qualora il numéro delle persone malate sia esiguo.

Articolo 11 Nella lotta contro le malattie trasmissibili, i Cantoni sono considerati gli organi d'esecuzione più importanti. Ad essi infatti e ai laboratori regio¬ nali è addossato l'onere principale delle incombenze anche in caso di epi¬ demia. I Cantoni possono valersi della collaborazione d'organizzazioni pri¬ vate, come ad es. le associazioni di lotta contro la tubercolosi, alle quali chiedono pertanto assistenza ed affidano taluni compiti e competenze (art. 1).

Per poter tener conto delle circostanze proprie ai casi particolari, le di¬ sposizioni federali d'esecuzione della legge non saranno esaustive, bensì rinvieranno frequentemente alle direttive del Servizio federale dell'igiene pubblica (art. 3 cpv. 3). Il conferimento dell'autorizzazione ai Cantoni, pre¬ visto nel disegno di legge, d'ordinare provvedimenti, è volto a fornire agli organi esecutivi cantonali il necessario fondamento legale per adottare le misure che s'impongono durante l'applicazione della legge, nei casi parti¬ colari o in generale, qualora il pericolo auménti. Questa disposizione ri¬ produce il senso del principio stabilito nell'articolo 11. Per contro, essa non deve servire di fondamento legale per i Cantoni allo scopo di ema¬ nare disposizioni esecutive generali e di durata illimitata. Quest'ultime de¬ vono piuttosto figurare, sempreché si rivelino necessarie, nell'ordinanza d'ese¬ cuzione del Consiglio federale e nelle direttive del Servizio federale del¬ l'igiene pubblica. In ogni modo, i Cantoni non possono emanare prescri¬ zioni esulanti dalla legge, poiché l'ordinamento contemplato nella legge federale riveste la caratteristica d'un disciplinamento esaustivo.

La riserva espressa in favore dell'articolo 10 significa che il Consiglio federale può, insorgendo circostanze straordinarie, ordinare coattivamente le misure necessarie, mentre che ai Cantoni
è data solo facoltà di ordinare siffatte misure in circostanze normali e purché siano autorizzati dalla legge.

Articolo 12 La lotta contro le malattie trasmissibili, che consiste segnatamente nella sorveglianza continua della situazione epidemiologica e nell'adozione di eventuali provvedimenti, costituisce un compito prettamente medico. Per assicurarne la direzione occorre pertanto designare come responsabile uno specialista formato nel ramo, il quale sia in grado di mantenersi costante¬ mente all'altezza del compito affidatogli. In pochi Cantoni manca ancora

303 il medico cantonale, mentre tutti i Cantoni, in virtù della legge federale sulle epizoozie, devono disporre d'un veterinario cantonale e, conformemente alla legge sulle derrate alimentari, d'un chimico cantonale. Nel capitolo intro¬ duttivo abbiamo illustrato la necessità d'un medico cantonale per ogni Cantone, ancorché non sia necessario che egli debba essere occupato in funzione principale. Attualmente, la funzione di diversi medici cantonali è esercitata da medici praticanti che esplicano la loro attività di medico can¬ tonale a titolo accessorio, cosicché è lecito ritenere che diversi Cantoni as¬ sieme potrebbero affidare tale compito allo stesso medico.

La tesi secondo cui alla Confederazione non spetta la competenza di prescrivere ai Cantoni la designazione d'un medico cantonale, avendo questi ultimi la facoltà di decidere le questioni sanitarie, non è sostenibile. Infatti, in virtù dell'articolo 69 della Costituzione federale, la Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie tra¬ smissibili e può conseguentemente obbligare i Cantoni anche a designare un medico cantonale, incaricato della lotta contro tali malattie. D'altra parte, anche l'articolo 3 della nuova legge federale sulle epizoozie del 1° luglio 1966 impone ai Cantoni l'obbligo di nominare un veterinario canto¬ nale. Tenuto conto del compito complesso e impegnativo, la formazione e ih perfezionamento del medico cantonale sono assai importanti, per cui è necessario che il Cantone gli offra la posibilità di migliorare le sue cono¬ scenze. Considerata la situazione attuale, non si può ragionevolmente esi¬ gere dai medici che essi già dispongano della necessaria formazione parti¬ colare prima di assumere detto compito, cosicché la legge non contempla nessuna disposizione speciale sui requisiti della formazione anteriore al¬ l'impiego.

Per quanto concerne il personale delle altre categorie, il disegno omette di disciplinare se esso debba essere subordinato oppure attribuito al medico cantonale, indicando unicamente che dev'essere disponibile; spetta quindi ad ogni singolo Cantone di risolvere detta questione particolare.

Articolo 13 Non tutti i Cantoni, e ne siamo ben lungi, dispongono del loro proprio laboratorio d'analisi microbiologiche; anzi, in taluni di essi non esiste nem¬ meno un
analogo laboratorio privato. Finora, quindi, tali Cantoni erano costretti a conchiudere accordi con istituti situati fuori dei loro confini, al fine di consentire ai loro medici e ai loro ospedali di ottenere rapida¬ mente, con sicurezza e a condizioni finanziarie sopportabili, le analisi di materiali, come sangue, espettorazioni, feci, ecc. Secondo il disegno di legge, tale compito diventa un obbligo, ancorché i Cantoni non siano tenuti a provvedere all'impianto di un laboratorio sul proprio territorio.

Poiché le condizioni variano considerevolmente da Cantone a Cantone, il modo d'assunzione delle spese d'analisi è lungi dall'essere uniforme.

304 Ad esempio, un Cantone assume interamente le spese suddette nell'intento di ottenere che le analisi siano ordinate ed eseguite senza indugio, ovunque esse siano necessarie, mentre un altro Cantone non partecipa affatto alle spese, qualora un istituto assicuratore possa essere tenuto a versare presta¬ zioni dal momento che il materiale destinato ad essere analizzato proviene da un malato. L'assicurazione contro le malattie non è però tenuta a pagare prestazioni qualora,trattisi di materiale da analizzare proveniente, ad esem¬ pio, da un soggetto di contatto sano. Considerate queste discrepanze, si è rinunciato a prescrivere coattivamente ai Cantoni, nell'articolo 13 capo¬ verso 2, a quale ente debbano essere addebitate le spese d'analisi. I Cantoni devono anche poter stabilire la gratuità delle analisi; ai Governi cantonali non dev'essere neppure negato il diritto di esigere un'indennità o di deci¬ dere della gratuità soltanto per determinate analisi. I Cantoni possono così stabilire le singole aliquote delle spese d'analisi che devono essere addossate al paziente, alla sua assicurazione malattia o allo Stato. Questo modo di procedere non infirma il principio del diritto al sussidio, stabilito nell'ar¬ ticolo 32 capoverso 1 lettera a, nella misura in cui le analisi vengano ese¬ guite in un laboratorio riconosciuto, obbligato a dichiararne i risultati, conformemente all'articolo 27 capoverso 2. Quindi, prescindendo dal fatto che il Cantone assuma la totalità delle spese o solo una parte di esse, la Con¬ federazione garantisce, nei due casi, un sussidio, a condizione però che i costi siano effettivamente sopportati dal Cantone. Può infatti darsi il caso che un importante nuovo metodo d'analisi si riveli talmente oneroso da obbligare il Cantone a chiedere una partecipazione del paziente alle spese.

Non sarebbe pertanto equo che la Confederazione invochi tale motivo per ricusare qualsiasi contribuzione alle spese sopportate dal Cantone.

Articolo 14 L'articolo non parla espressamente di ospedali, né di divisioni ospeda¬ liere potendo trattarsi parimente d'ospedali d'urgenza. Per «adeguato» s'in¬ tende qualsiasi alloggio rispondente alle condizioni poste. Possono essere designati, secondo tale concetto, non soltanto gli stabilimenti ospedalieri propriamente detti, ma pure, ad esempio, le scuole o
gli alberghi destinati all'isolamento dei soggetti di contatto sani.

Ovviamente i Cantoni sono liberi di prevedere nella loro legislazione il trasferimento totale o parziale di detto obbligo ai Comuni (ad es. Comuni urbani).

Articolo 15 La sorveglianza medicale delle persone menzionate nel capoverso 2 non dev'essere ordinata in tutti i casi, ma soltanto qualora occorra prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile. Possono infatti avverarsi delle circostanze in cui essa non si rivela necessaria,- ad esempio qualora, in caso

305 di vaiolo, ùn soggetto di contatto sospetto sia stato vaccinato con successo immediatamente prima dell'insorgere dell'evento. La sorveglianza medicale deve nondimeno essere esercitata in funzione di ogni caso particolare e secondo le circostanze: la persona considerata può essere tenuta a sotto¬ porsi ad un esame medico durante un periodo determinato, ad intervalli regolari o soltanto qualora si manifestino i sintomi della malattia. La sor¬ veglianza medicale concerne avantutto gli escretori, gli escretori sospetti, come anche i soggetti di contatto e i soggetti di contatto sospetti. Infine, secondo le circostanze, i malati, ad esempio i lebbrosi, la cui malattia evol¬ ve assai cronicamente, o i malati sospetti devono essere sottoposti ad una sorveglianza medicale particolare.

Articolo 16 Il termine di «quarantena» è stato sostituito con le nozioni più mo¬ derne di «isolamento» e, all'articolo 15, di «sorveglianza medicale», le quali indicano chiaramente ciò che effettivamente significano.

Le persone di cui all'articolo 15 capoverso 2 possono essere isolate qualora la sorveglianza medica non sia più sufficiente per prevenire la propagazione della malattia. Spetta al medico curante oppure, ove occorra, al medico cantonale di decidere, in ogni singolo caso, circa l'opportunità di isolare la persona di cui si tratta. Il legislatore ha dovuto infatti rinun¬ ciare ad inserire nella legge una disposizione generale determinante i casi d'isolamento obbligatorio. Nel testo riveduto non è stata neppure intro¬ dotta alcuna disposizione che prevede l'ospedalizzazione obbligatoria nel caso di talune malattie trasmissibili, potendo insorgere circostanze nelle quali, tenuto conto del pericolo d'epidemie negli ospedali, l'ospedalizzazione può essere più nociva che utile per la collettività. Invece che nell'ordinanza d'esecuzione, l'elenco delle malattie per le quali è raccomandata l'ospeda¬ lizzazione dovrebbe pertanto essere inserito nelle direttive o nelle osser¬ vazioni informative (art. 3 cpv. 3) del Servizio federale dell'igiene pubblica; in questo modo, può essere agevolato il regolare aggiornamento dell'elenco all'evoluzione costante delle nozioni scientifiche più recenti.

Nell'articolo suddetto è prevista l'ospedalizzazione in uno «stabilimento adeguato». Giusta questa disposizione, il termine di
«stabilimento adeguato» non significa unicamente un ospedale - ordinario, bensì un ospedale d'ur¬ genza, un edificio scolastico, un albergo, una baracca, ecc. Nel caso d'epi¬ demia importante di vaiolo, ad esempio, sarebbe praticamente impossibile ricoverare negli ospedali, oltre ai malati, tutti i soggetti di contatto, i malati sospetti e i soggetti di contatto sospetti.

Articolo 17 ' Quesa disposizione non si riferisce all'esame sistematico di taluni gruppi della popolazione, bensì all'esame delle persone appartenenti alle categorie

306 menzionate all'articolo 15 capoverso 2, nella misura in cui tali esami si rivelino necessari per impedire la propagazione d'una malattia trasmissibile.

Nell'ordinanza d'esecuzione dovranno essere recepite le disposizioni idonee ad assicurare un'adeguata applicazione delle corrispondenti disposizioni della legge.

Articolo 18 Per quanto concerne i costi derivanti dai provvedimenti ordinati dai Cantoni, conformemente agli articoli 15, 16 e 17, non occorre procedere alla distinzione dei malati, dei malati sospetti e degli escretori, poiché le spese sono assunté, in principio, dal paziente, dalla sua assicurazione ma¬ lattie oppure, ove occorra, dall'assistenza pubblica, sempreché i Cantoni non decidano altrimenti. Questa situazione giuridica è espressamente definita all'articolo 18 capoverso 2. Troppo rigoroso, per contro, potrebbe rive¬ larsi il fatto di addossare ai soggetti di contatto o ai soggetti di contatto sospetti le spese cagionate dalle misure di sorveglianza medicale, d'isola¬ mento o d'analisi, ordinate nell'interesse della collettività, qualora dovesse avverarsi che dette persone non sono infette (nel caso affermativo, tali persone vanno sottoposte alle disposizioni del cpv. 2). Lo stesso vale per gli escretori sospetti qualora il dubbio non trovi conferma (ove il sospetto dovesse confermarsi, risulta applicabile il cpv. 2). Conseguentemente, i Cantoni devono, in virtù dell'articolo 18 capoverso 1, essere in grado di ad¬ dossarsi le spese in tutti questi casi, qualora lo giudichino opportuno. I Cantoni, assumendo le spese conformemente ai capoversi 1 e 2, potranno beneficiare d'un sussidio federale per i costi sopportati in virtù dell'articolo 32 capoverso 2 lettera c.

Ancorché diverse cerchie abbiano chiesto l'introduzione nella legge dell'assunzione obbligatoria delle spese da parte dei Cantoni, nel disegno abbiamo optato per l'assunzione facoltativa dei costi. Non sarebbe infatti giustificato che i Comuni siano tenuti ad assumere, in tutti i casi, le spese derivanti dai provvedimenti di sorveglianza medicale, d'isolamento e d'ana¬ lisi, qualora trattisi di persone in condizioni agiate o magari molto agiate, le quali, ad esempio, si sono esposte al pericolo d'infezione, effettuando un viaggio nelle zone tropicali, nelle zone d'oltremare, oppure durante va¬ canze o nel corso di
un safari.

Articolo 19 Il primo capoverso di questo articolo corrisponde al nuovo capoverso 2 dell'articolo 23 dell'ordinanza del 26 maggio 1936/30 aprile 1965 (CS 4 473; RU 1965 417) disciplinante il commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo, dal quale si scosta tuttavia nel senso che l'espres¬ sione «determinate attività o professioni» non si estende unicamente ad una attività in rapporto con le derrate alimentari (commercio delle derrate ali¬ mentari e economie domestiche collettive). L'ordinamento dell'articolo 19

307 capoverso 1 ha quindi una portata sensibilmente più vasta di quella dell'ar¬ ticolo 23 dell'ordinanza sulle derrate alimentari.

Anche in questo caso, i Cantoni sono semplicemente tenuti ad auto¬ rizzare l'adozione dei provvedimenti previsti, senza tuttavia esservi ob¬ bligati, poiché l'ampiezza di queste misure è totalmente subordinata alle possibilità materiali dei laboratori disponibili. I laboratori esistenti non sarebbero affatto sufficienti, ad esempio, ad assicurare un controllo rego¬ lare di tutti gli agricoltori e dei loro impiegati occupati nella produzione e nella fornitura del latte, come anche nella preparazione e nello smercio dei latticini, del personale caseario e degli impiegati di commercio nel settore delle derrate alimentàri e nell'industria alberghiera.

Il capoverso 2 concerne tutte le persone designate nell'articolo 15 ca¬ poverso 2, cui i Cantoni possono vietare l'esercizio di talune attività o pro¬ fessioni. Come malati, rispetto ai quali detti provvedimenti possono risultare necessari, entrano in considerazione le persone affette da una malattia tra¬ smissibile caratterizzata da un'evoluzione cronica, ad esempio, una persona colpita da tubercolosi cronica aperta o un lebbroso di ritorno nel Paese.

Anche in questa circostanza, l'ordinamento non prevede alcun obbligo per i Cantoni. Quest'ultimi, ovvero il loro medico cantonale, devono infatti poter decidere liberamente in ogni caso, tenendo conto delle circostanze particolari, circa l'opportunità di valersi della possibilità di divieto offerta dalla legge. Per questa decisione, il criterio determinante dev'essere, in ogni caso, la prevenzione della propagazione della malattia. La persona, che costituisce l'oggetto d'un tale divieto e muta domicilio, dev'essere di¬ chiarata al Servizio federale dell'igiene pubblica soltanto nel momento in cui lascia il territorio cantonale, affinché tale servizio possa invitare il Can¬ tone del nuovo domicilio ad occuparsi del caso ed a pronunciare, a sua volta, un eventuale divieto analogo.

La designazione nella legge o nell'ordinanza d'esecuzione delle attività o delle professioni sottoposte a questo articolo è superflua, poiché essa costituirebbe soltanto una limitazione dei Cantoni nella loro libertà di deci¬ sione, che, nei singoli casi, si avvera necessaria. .

Articolo 20 I
Cantoni sono autorizzati, ma non obbligati, ad accordare una in¬ dennità per perdita di guadagno; essi possono così decidere, di volta in volta, in funzione delle circostanze particolari, come già osservammo nelle considerazioni concernenti l'articolo 18. Per stabilire se un'indennità per perdita di guadagno sia adeguata ed equa, è determinante, nel singolo caso, la situazione patrimoniale e salariale della persona di cui si tratta.

Il Cantone che accorda un'indennità per perdita di guadagno, ha diritto, in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 lettera d, ad un sussidio federale per le spese corrispondenti.

308 Articolo 21 Il divieto d'intercettare le comunicazioni di date località e contrade tra loro è stato ripreso dalla vigente legge sulle epidemie del 1886, il cui corrispondente messaggio dell'Esecutivo qualificava tale intercezione nei termini, ancora attuali, di «vecchio uso istintivo, completamente inutile e sovente assai nocivo».

Orbene, prevedendo il disegno di legge che i provvedimenti necessari per la lòtta contro le malattie trasmissibili siano adottati dai Cantoni, in generale (art. 11), oppure dal Consiglio federale, in circostanze straordinarie (art. 10), l'intercezione delle comunicazioni d'una località o d'una regione potrebbe eventualmente essere stabilita in virtù delle stesse disposizioni, sempreché esse non la vietino espressamente; il divieto deve quindi figu¬ rare nel disegno, per evitare effettivamente che detto provvedimento sia ' preso, anche quando l'opinione pubblica esercita una forte pressione. Evi¬ dentemente, taluni potrebbero far valere che questa grave misura è co¬ munque illecita, non essendo espressamente contemplata in una legge che si vanta d'essere esaustiva. Altri invece, dal momento che il divieto conte¬ nuto nella legge vigente non è stato recepito nel nuovo testo riveduto, po¬ trebbero dedurne che il legislatore l'ha soppresso scientemente. Per istituire una chiara situazione giuridica, è pertanto indispensabile che la norma con¬ cernente il divieto d'intercezione, delle comunicazioni sia ripreso nella nuo¬ va legge.

I Anche dal profilo puramente tecnico, l'intercezione delle comunica¬ zioni di località o di regioni non si giustifica in realtà, poiché le misure di sorveglianza e d'isolamento (art. 15 e 16) sono di per sé sufficienti. Inoltre, qualora si manifestino malattie infettive gravi, con l'intercezione .delle co¬ municazioni non si potrebbe evitare che persone infette lascino la zona prima che il provvedimento sia stato preso. Nel caso di vaiolo,- ad esempio, l'unico provvedimento efficace è costituito dalla vaccinazione delle persone della zona minacciata, al fine di creare un «cordone-protettivo». L'interce¬ zione suddetta dev'èssere però vietata; non perché la salute dell'uomo, comparata con gli interessi della fluidità del traffico e del commercio, sia un bene d'insufficiente valore per, giustificare un provvedimento così ra¬ dicale, ma perché
secondo l'attuale situazione delle nozioni scientifiche, tale misura dev'essere considerata inutile come metodo di prevenzione..

Anche la legge sulle epizoozie non contiene alcuna disposizione, per quanto concerne il traffico delle persone, sull'intercezione delle comunicazioni tra località intere; essa disciplina infatti solo le comunicazioni tra fattorie, o al massimo tra gruppi di fattorie o parti di villaggi.

Articolo 22 L'esecuzione tecnicamente corretta delle indagini presuppone la pre¬ senza nel Cantone di un medico cantonale. Nell'ordinanza d'esecuzione ver-

309 ranno elencate le malattie che devono costituire l'oggetto d'una indagine epidemiologica; quest'ultima va svolta tempestivamente e non allorquando l'epidemia si è già manifestata, poiché a quel momento è sovente già troppo tardi.

Articolo 23 s Il primo capoverso di detto articolo prescrive che i Cantoni devono offrire ai loro abitanti la possibilità di farsi vaccinare gratuitamente contro le malattie trasmissibili pericolose. La gratuità delle vaccinazioni assume un'importanza precipua; in taluni Cantoni infatti, si è riscontrato che l'ob¬ bligo di vaccinazione poteva essere ampiamente compensato con la gra¬ tuità delle vacinazioni eseguite da un medico privato. Per questo motivo, l'ordinamento previsto è preferibile alla soluzione proposta da certi Can¬ toni, la quale addossava alle persone sottoposte a vaccinazione una piccola parte delle spese. In ambedue i casi è però accordato un sussidio federale alle spese cantonali, in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 lettera e. Origina¬ riamente, la gratuità delle vaccinazioni costituiva un presupposto all'accordo del sussidio federale. Questo principio è stato nondimeno abbandonato più tardi, e precisamente durante la vaccinazione contro la poliomielite me¬ diante il vaccino di Salk, inizialmente assai costoso.

La vaccinazione dev'essere gratuita solamente qualora sia eseguita per prevenire malattie trasmissibili pericolose; determinante per la valu¬ tazione del pericolo è l'importanza della malattia per la collettività. Una banale epidemia influenzale può infatti essere pericolosa per le persone anziane o per quelle in salute precaria, ancorché non vi sia pericolo per l'insieme della popolazione. La febbre gialla presenta sicuramente un grave pericolo per la persona che viaggia in Africa, ma non è pericolosa per la popolazione svizzera. Conseguentemente, l'influenza e la febbre gialla non sono annoverate nelle malattie trasmissibili pericolose, giusta l'articolo 23 capoverso 1. Spetterà pertanto al Consiglio federale di compilare, nell'or¬ dinanza d'esecuzione, l'elenco delle malattie «pericolose», conformemente alla legge.

· Il secondò capoverso prevede di conferire ai Cantoni, e non alla Confe¬ derazione, la facoltà di decidere se le vaccinazioni devono essere rese obbli¬ gatorie oppure rimanere facoltative. Tale soluzione, senz'altro migliore
dell'introduzione d'una disposizione generale nella legge federale, si fonda sul fatto che le vaccinazioni obbligatorie, ancorché siano presentemente svolte in un certo numero di Cantoni, non sono state introdotte dalla mag¬ gior parte di essi. Attualmente, la vaccinazione obbligatoria è svolta sol¬ tanto nei Cantoni di Friburgo, Ticino, Vaud e Ginevra (vaccinazione contro il vaiolo e la difterite), Soletta, Vallese (contro il vaiolo) e Neuchâtel (con¬ tro la difterite). Spetta ai Cantoni di decidere circa la forma (legge, ordi¬ nanza d'esecuzione) con la quale essi s'avvaranno dell'autorizzazione fe¬ derale.

310 In virtù del terzo capoverso, i Cantoni devono, di massima, risarcire le lesioni vaccinali (postvaccinali), nella misura in cui il rischio non è altri¬ menti coperto, ad esempio, da un'assicurazione contro le malattie. L'obbligo di risarcire il danno sussiste tanto per le vaccinazioni obbligatorie, quanto per quelle facoltative, purché esse siano state raccomandate dalle autorità.

Diversi Cantoni hanno chiesto che l'obbligo cantonale di risarcire le lesioni vaccinali venga limitato alle vaccinazioni obbligatorie. Sarebbe però scon¬ veniente, da un lato, raccomandare alla popolazione le vaccinazioni e, dall'altro, opporsi al risarcimento del danno, nel caso in cui insorga una lesione postvaccinale. Per contro, l'obbligo d'accordare un indénnizzo ces¬ sa totalmente o parzialmente, qualora la persona vaccinata abbia provocato od aumentato il danno mediante una colpa grave. A tale riguardo, va però osservato che la reazione normale d'una vaccinazione non deve ovviamente essere considerata una lesione postvaccinale. L'obbligo d'accordare il risar¬ cimento del danno non comprende unicamente un equo compenso, bensì anche la copertura totale del danno provocato, ovvero di tutte le conse¬ guenze nocive che stanno in adeguato rapporto con la vaccinazione o che la persona vaccinata può provare d'aver subito.

Conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera e, è accordato un sussidio federale per tutte le spese che i Cantoni devono sopportare con l'applicazione dell'articolo 23.

Articolo 24 ' La catena di trasmissione della malattia infettiva può essere interrotta con la disinfezione. I microorganismi possono trasmettersi, direttamente da persona a persona, oppure indirettamente, mediante vettori intermedi, come pulci, pidocchi o zecche, o anche topi; la loro distruzione è definita disin¬ festazione, la quale può dunque prevedere l'eliminazione di determinate categorie d'insetti.

In questo campo, ai Cantoni è data completa libertà d'organizzarsi. In generale, sono- stati istituiti degli organi d'esecuzione a livello comunale (disinfettatori comunali, polizia sanitaria municipale, ecc.).

Articolo 25 Le disposizioni di questo articolo riguardano le tre funzioni cardinali nella lotta contro una serie di malattie trasmissibili, ovvero quella del me¬ dico cantonale, del veterinario cantonale e del chimico
cantonale.

Articolo 26 Il rapporto dei Cantoni, parimente previsto in altre leggi, ad esempio nella legge sulle derrate alimentari e in quella sugli stupefacenti, assume con¬ siderevole importanza per l'esercizio dell'alta vigilanza della Confedera-

311 zione (art. 9), l'esecuzione della legge a lunga scadenza e la coordinazione dei provvedimenti cantonali, all'insorgere delle epidemie.

Articolo 27 , Nell'articolo 27 sono indicate le diverse possibilità d'avviamento della dichiarazione, ancorché non sia fatto cenno alle questioni di dettaglio sull'organizzazione interna dei Cantoni: i medici o gli ospedali inviano le loro dichiarazioni alle autorità cantonali, le quali le trasmettono al Servizio federale dell'igiene pubblica; i laboratori, per contro, inviano le loro dichia¬ razioni al Cantone e, simultaneamente, al Servizio federale dell'igiene pub¬ blica. Spetta al Consiglio federale di stabilire, in particolare nelle disposi¬ zioni esecutive, per quali malattie trasmissibili i medici e gli ospedali do¬ vranno unicamente dichiarare il caso di malattia oppure, oltre a quest'ul¬ timo, i casi sospetti o gli escretóri. L'Esecutivo determinerà parimente quali siano i risultati d'analisi che devono essere dichiarati dai laboratori al Ser¬ vizio cantonale competente e al Servizio federale dell'igiene pubblica. An¬ che i risultati negativi possono assumere, in talune circostanze, una consi¬ derevole importanza dal profilo epidemiologico. Come finora, i laboratori dovranno ovviamente trasmettere il loro rapporto d'anàlisi avantutto al medico praticante o all'ospedale che ha inviato il materiale di analisi.

Con il termine d'ccospedale», indicato nel sottotitolo IV, non si inten¬ dono unicamente gli stabilimenti per malati nel senso limitato della locu¬ zione, ma parimente gli ospedali ausiliari o d'urgenza e tutti gli altri sta¬ bilimenti analoghi. Rispetto all'ordinamento vigente, rimane immutato, di principio, l'obbligo di dichiarare dei medici. Nuovo è soltanto l'obbligo di dichiarare imposto ai laboratori (cpv. 2). Questa nuova possibilità di di¬ chiarazione allegerisce il compito del medico, semplificandosi per quest'ul¬ timo l'elenco delle malattie dichiarabili.

Contro l'obbligo di dichiarare imposto ai laboratori, sono state solle¬ vate obiezioni, nelle quali si rilevava il pericolo di violazione del segreto professionale medico. L'estensione dell'obbligo di dichiarare ai laboratori riconosciuti in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 dèi disegno è stato previsto al fine di evitare il ripetersi d'avvenimenti analoghi a quelli prodottisi du¬
rante l'epidemia di febbre tifoide a Zermatt, il cui significato e la cui ampiezza, mancando le dichiarazioni dei medici, sono rimasti ignorati per un periodo assai lungo. L'obbligo ampliato di dichiarare, previsto nell'arti¬ colo 27 capoverso 2, costituisce quindi una delle più importanti disposizioni della nuova legge. Per quanto concerne la conservazione del segreto pro¬ fessionale medico, occorre rinviare all'articolo 321 numero 3 del Codice penale svizzero, conformemente al quale rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazione ad un'autorità. Le dichiarazioni dei laboratori sono trasmesse a medici, ovvero al medico cantonale e ai medici competenti del Servizio federale della

312 igiene pubblica, per cui si conferma'nuovamente la considerevole impor¬ tanza in ogni Cantone di disporre di un medico cantonale. Nella. lotta contro la tubercolosi, oltre ai medici e ai funzionari, la ricezione e la tra¬ smissione delle dichiarazioni è curata ancora da altre persone, ovvero dalle assistenti sociali degli organismi di lotta contro la tubercolosi, il cui ob¬ bligo di mantenere il segreto emana dagli articoli 320 e 321 del Codice penale svizzero; esse soggiaciono pertanto alle corrispondenti disposizioni penali. Per questo motivo l'articolo 27 capoverso 3 del disegno di legge comprende una disposizione generale sull'obbligo di mantenere il segreto, analoga a quella dell'articolo 2 capoverso 2 della legge federale sulla tu¬ bercolosi.

Articolo 28 Per «medici diplomati», giusta il primo capoverso di detto articolo, s'intendono i medici titolari d'un diploma federale o estero. L'elemento determinante consiste nel fatto che il medico diplomato deve possedere l'autorizzazione di praticare, rilasciata dal Cantone di cui si tratta. Anche , i suoi collaboratori (assistenti) o sostituti, sono autorizzati a curare le ma¬ lattie trasmissibili. Il medico diplomato autorizzato ad esercitare la sua professione in modo indipendente può delegare talune attività ai suoi as¬ sistenti, ausiliari di medicina e infermiere, ancorché debba sempre assu¬ mere la responsabilità definitiva della cura dei malati.

Il capoverso 2 evidenzia in modo particolare la responsabilità persona¬ le del medico praticante, essendo quest'ultimo particolarmente in grado di prendere i primi provvedimenti senza coercizione (dichiarazione dei casi, ricerca dei soggetti di contatto, isolamento, ecc.). Il medico ufficiale (me¬ dico cantonale, urbano o distrettuale) deve intervenire qualora il medico praticante lo reputi necessario, ad esempio quando egli si urta ad una certa resistenza. I soggetti di contatto non devono essere dichiarati, in virtù del¬ l'ordinamento esaustivo contenuto nell'articolo 27 capoverso 1, ancorché il medico che li accerta debba prendere direttamente le misure che si ren¬ dono necessarie. < Articolo 29 Abbiamo previsto, invece di subordinare ad autorizzazione la deten¬ zione o l'impiego di agenti patogeni microbici o di loro prodotti del metabolismo, d'adeguare questa disposizione a quella analoga
della nuova legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966, la quale prescrive che devono essere prese tutte le misure atte ad impedire l'insorgere di danni agli uomini e agli animali. Per contro, la responsabilità causale prevista all'articolo 27 ca¬ poverso 4 della legge sulle epizoozie non è stata recepita nel testo del disegno. La commissione peritale infatti è stata del parere che nulla poteva giustificare l'inserimento di detta disposizione e che* era pertanto suffi-

313 ciente tener conto della responsabilità ordinaria secondo l'articolo 41 e se¬ guenti del Codice federale delle obbligazioni.

Articolo 30 In virtù del capoverso 1 di questo articolo, il commercio dei prodotti immunobiologici è sottoposto ad autorizzazione. La commissione pèritale ha giudicato opportuno di prevedere che l'autorizzazione sia rilasciata dal Servizio federale dell'igiene pubblica, che però provederà a consultare i Cantoni, i quali dispongono di più ampie conoscenze delle condizioni locali.

Le farmacie pubbliche e d'ospedale non abbisognano dell'autorizzazione per dispensare i prodotti menzionati (cpv. 2).

Conformemente al vigente decreto del Consiglio federale del 17 dicem¬ bre 1931 concernente il controllo dei sieri e dei vaccini usati nella medicina umana (CS 4 429), l'autorizzazione corrispondente è rilasciata dai Cantoni, mentre che il controllo tecnico dei sieri e dei vaccini è esercitato dal Servizio federale dell'igiene pubblica e che il controllo della fabbricazione può es¬ sere svolto in comune dai Cantoni e dal Servizio federale dell'igiene pub¬ blica. Conformemente al capoverso 3 dell'articolo 30 del disegno di legge, il Servizio federale dell'igiene pubblica è incaricato di controllare, con l'aiuto dei Cantoni, il commercio, nel senso più lato del termine, ovvero parimente la fabbricazione dei prodotti immunobiologici.

Poiché il decreto del Consiglio federale del 1931, mancando di fonda¬ mento giuridico, ha dovuto essere emanato «con l'assenso di tutti i Governi cantonali», è ora opportuno di conferirgli un solido fondamento legale, inserendo la suddetta disposizione nella legge che vi sottoponiamo. Succes¬ sivamente, il decreto del Consiglio federale del 1931 dovrà essere sosti¬ tuito, nell'ordinanza federale d'esecuzione della legge, mediante disposi¬ zioni riguardanti l'articolo 30 del disegno di legge federale.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione devono essere stabilite in modo generale nell'ordinanza d'esecùzione. Il Servizio federale dell'igiene pubblica, poiché esercita il controllo tecnico e possiede ampie conoscenze sulle condizioni relative al controllo della fabbricazione e all'analisi dei prodotti immunobiologici, poste agli esportatori dall'estero, dev'essere inca¬ ricato del rilascio della licenza, al posto dei Cantoni, come è previsto
nella legislazione attuale.

Articolo 31 I prodotti e gli apparecchi per la disinfezione e la disinfestazione, non essendo considerati medicamenti né apparecchi medicali, non sono , pertanto sottoposti al controllo dell'Ufficio intercantonale di verificazione dei medi¬ camenti. Appare opportuno di affidare tale controllo al Servizio federale dell'igiene pubblica il quale, ove occorra, potrà incaricare dell'esame tec¬ nico gli istituti di microbiologia.

314 I prodotti di disinfezione e di disinfestazione sono comunque dei pro¬ dotti tossici e, come tali, devono essere dichiarati, in virtù della legge fede¬ rale sui tossici, per essere iscritti nell'apposito elenco, prima di essere im¬ messi nel commercio. Tali prodotti, qualora siano espressamente designati od offerti come prodotti destinati a combattere le malattie trasmissibili, de¬ vono fruire d'una autorizzazione speciale del Servizio federale dell'igiene pubblica. «Indipendentemente dall'organismo umano» significa che tali prodotti ed apparechi, destinati a combattere gli agenti ed i vettori di ma¬ lattie trasmissibili, non vannp applicati direttamente sull'organismo umano; i prodotti applicati sull'organismo umano, ad esempio le soluzioni, le po¬ mate o le polveri disinfettanti, sono considerati medicamenti e soggiaciono pertanto alla corrispondente legislazione. Le condizioni per il rilascio d'una autorizzazione in virtù dell'articolo 31 verranno stabilite nell'ordinanza d'esecuzione. La qualità e l'efficacia dei prodotti e degli apparecchi di cui si tratta costituiranno i presupposti essenziali.

Articolo 32 , Secondo il rapporto della Commissione peritale Stocker, occorreva sopprimere qualsiasi sussidio destinato alla lotta contro le malattie tra¬ smissibili. Giusta il parere di detta commissione, i sussidi costituiscono solo delle misure temporanee di promuovimento, che col tempo dovreb¬ bero essere soppresse al fine di evitare un affievolimento del senso del dovere del cittadino e della sua famiglia. La commissione peritale desi¬ gnata dal Dipartimento dell'interno non condivise tale opinione, giudi¬ cando che, rispetto ad una malattia trasmissibile, il cittadino è privo d'ogni mezzo di difesa e deve pertanto essere aiutato nell'interesse della comunità.

Poiché i sussidi federali perseguono lo scopo di assicurare l'adozione uni¬ forme delle misure necessarie, tali provvedimenti devono essere presi, senza eccezione, in tutti i Cantoni.

Per quanto concerne la questione a sapere se i sussidi federali siano necessari oppure superflui, la commissione, in assoluta libertà d'azione, fu del parere unanime che i sussidi per la lotta contro le epidemie devono essere considerati utili., Essa ha nondimeno risolto di operare una selezione, proponendo di rinunciare ai sussidi federali seguenti:
sussidi per la costruzione e l'arreda¬ mento d'impianti di disinfezione e di disinfestazione, nella misura in cui tali impianti non costituiscano parte integrante d'uno stabilimento per malati o d'una divisione ospedaliera, dei quali la costruzione verrebbe sussidiata dalla presente legge, sussidi per l'acquisto di apparecchi di disinfezione, le disinfezioni stesse e le indennità dei medici per le dichiarazioni.

Per contro, dovrebbero essere mantenuti: i sussidi concernenti le ana¬ lisi microbiologiche e sierologiche, quelli a favore della costruzione e del¬ l'impianto di divisioni ospedaliere e d'ospedali d'urgenza, per le per-

315 sone dì cui all'articolo 15 capoverso 2, delle spese d'isolamento e di sorve¬ glianza medicale addossate ai Cantoni e delle analisi ordinate da questi ultimi in virtù dell'articolo 18, dell'indennità per perdita di guadagno in virtù dell'articolo 20 e delle vaccinazioni o delle loro complicazioni even¬ tuali in virtù dell'articolo 23.

I sussidi devono essere accordati secondo la situazione finanziaria del Cantone, in ragione di un'aliquota oscillante tra il 20 e il 25 per cento delle spese.

Come già avviene per il Centro svizzero delle salmonelle, la Confede¬ razione dovrebbe parimente accordare sussidi ai centri nazionali per lo svolgimento dei loro compiti speciali.

Ancorché quasi tutti i Cantoni ed un numero rilevante di cerchie in¬ teressate abbiano espresso, durante la procedura di consultazione, l'opi¬ nione secondo cui l'aliquota del sussidio dovrebbe essere aumentata al livello corrispondente a quello proposto dalla commissione peritale, ovvero al 30 fino al 50% (l'art. 38 cpv. 1 della nuova legge sulle epizoozie prevede un'aliquota di sussidio del 40 al 50%), il Consiglio federale ha deciso di stabilire l'aliquota di sussidio al 20-25%, non sussistendo alcun motivo valido per prevedere un'aliquota superiore a quella stabilita nelle leggi federali sulla tubercolosi e sul reumatismo. Poiché si è rinunciato alla soppressione integrale dell'aiuto federale, contrariamente alle raccomanda¬ zioni della commissione Stocker, la revisione totale dovrebbe almeno servire ad uniformare le aliquote di sussidio della legge sulle epidemie con quelle delle leggi sulla tubercolosi e sul reumatismo.

Come già accennammo, nell'articolo 1 i Comuni, i distretti ecc. sono compresi nella nozione di «Cantone» e le spese corrispondenti come anche quelle delle organizzazioni private di pubblica utilità incaricate di compiti ufficiali (art. 1 cpv. 1) verranno sussidiate analogamente alle spese dei Cantoni.

A rticolo 33 Le spèse concernenti i provvedimenti presi dagli organi federali in virtù del regolamento sanitario internazionale, come pure le spese del ser¬ vizio sanitario di frontiera addossate al Servizio federale dell'igiene pub¬ blica, in virtù del decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1948, (RU 1948 1169), verranno accollate alla Confederazione giusta l'articolo 33 del disegno di legge. Secondo
l'articolo 5 del decreto suindicato, le spese riimaste scoperte del servizio sanitario di confine erano finora assunte, in parti uguali, dalla Confederazione e dai Cantoni. In effetti, le spese del servizio sanitario di confine sono generalmente coperte dalle tasse, in modo che la Confederazione non deve sopportare alcun onere suppletivo.

316 Articolo 34 L'articolo 34 è stato scientemente formulato in un modo assai generale, affinché possa essere integrato, senza difficoltà, nel nuovo disciplinamento della legge federale del 20 dicembre 1968 che modifica quella sulla orga¬ nizzazione giudiziaria (RU 1969 784) e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RU 1969 755). Le leggi federali sud¬ dette, entrate in vigore il 1° ottobre 1969, promuovono l'unificazione della procedura amministrativa. Tale scopo non sarebbe perseguito se ambedue le leggi non contemplassero norme uniformi sulla determinazione dei casi in cui è possibile ricorrere ad una autorità federale. Dal momento in cui sono entrati in vigore, soltanto questi due testi legislativi sono determinanti in materia cosicché le disposizioni corrispondenti non possono essere in¬ vocate in altri testi. Ambedue gli atti legislativi prevedono che qualsiasi de¬ cisione deve indicare i mezzi di ricorso ordinari di cui dispongono le autorità e i cittadini interessati. ' · Articolo 35 È stata nondimeno scelta una clausola generale, ancorché la dottrina attuale vi si opponga di principio, poiché sarebbe stato arduo prevedere tutte le infrazioni possibili. In queste condizioni è però auspicabile che la clausola generale sia formulata in modo da indicare le disposizioni, la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un'infrazione. La riserva di un'infrazione ' penale più grave in virtù del Codice penale svizzero, espressa nel capoverso 1, si riferisce all'articolo 231 del Codice penale il quale sanziona la propa¬ gazione d'una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, come anche agli articoli 320 e. 321 dello stesso codice, i quali comminano pene a chiunque riveli un segreto ufficiale o un segreto professionale.

Infine, per quanto concerne le pene, è stata adottata una soluzione intermedia, tenuto avantutto conto di quelle previste nella nuova legge sulle epizoozie. Le infrazioni punite dall'articolo 35 capoverso 1 sono con¬ travvenzioni secondo l'articolo 101 del Codice penale. Giusta l'articolo 106, il massimo della multa è di duemila franchi, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo. Durante le deliberazioni della commissione peritale, è stato espresso il parere secondo cui tale multa massima sarebbe insufficiente per le infrazioni previste,
siano esse commesse per negligenza ò intenzionalmente. Per questo motivo la multa massima è stata aumentata a ventimila franchi, nel caso in cui l'infrazione è intenzionale e a seimila -franchi, se l'infrazione è commessa per negligenza.

Articolo 36 Visto le autorizzazioni stabilite negli articoli 30 e 31, occorre disci¬ plinare la responsabilità penale delle persone giuridiche, delle società e

317 delle aziende individuali. Il tenore adottato s'ispira alla legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (RU 1966 384, art. 66 cpv. 2).

Recentemente, disposizioni analoghe sono state regolarmente introdotte nelle leggi federali, laddove si presume che l'infrazione possa essere com¬ messa nell'azienda d'una persona giuridica, ecc., come appunto è il caso del disegno di legge che vi sottoponiamo (vedi, ad es., art. 34 LF sul com¬ mercio dei tossici del 21 marzo 1969).

Articolo 37 Questo articolo disciplina la modificazione della legge federale sulla tubercolosi. Il numero 2.3.2 illustra le considerazioni generali e fonda¬ mentali circa l'opportunità della modificazione e la sua importanza.

L'abrogazione prevista di diverse disposizioni della legge sulla tuber¬ colosi esige le seguenti osservazioni particolareggiate: Dopo l'abrogazione dell'articolo 2 della legge federale sulla tubercolosi, questa malattia dovrà essere dichiarata in virtù dell'articolo 27 della riveduta legge sulle epi¬ demie, in cui è stata introdotta, nel capoverso 3, una disposizione sul se¬ greto professionale, in sostituzione dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sulla tubercolosi. Al posto dell'articolo 3 della legge sulla tubercolosi .(mi¬ sure atte a prevenire la propagazione della tubercolosi), che verrà abrogato, s'applicheranno gli articoli 7, 11, 15 a 17, 19, 22 e 23 del disegno di legge.

.Gli articoli 4 e 5 della legge sulla tubercolosi (analisi batteriologiche e disinfezione) verranno sostituiti dai futuri articoli 13 e 24 del disegno della legge sulle epidemie.

Il Consiglio federale non si è finora avvalso della competenza accor¬ datagli dall'articolo 8 della legge sulla tubercolosi. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e della lotta contro la tubercolosi, i provvedi¬ menti d'igiene generale, come li definisce detto articolo, assumono mi¬ nore importanza dell'esame delle persone esplicanti talune attività o pro¬ fessioni (art. 19 del disegno di legge), delle inchieste epidemiologiche me¬ diante indagini del vicinato (art. 22) e delle misure profilattiche specifiche sotto forma di vaccinazione mediante il BCG (art. 23). È d'altronde sem¬ pre prevalsa l'opinione secondo cui il Consiglio federale non poteva, fon¬ dandosi sull'articolo 8 della legge sulla tubercolosi, ordinare, a scopo
pro¬ filattico, esami radiografici obbligatori, organizzati su vasta scala, nelle aziende comerciali, industriali, artigianali, ecc. L'articolo 8 della legge sulla tubercolosi è divenuto, in pratica, ampiamente obsoleto, dal momento,in cui la legge federale dell'8 ottobre 1948, che doveva completare la legge federale del 13 giugno 1928 per la lotta contro la tubercolosi (nella quale era appunto prevista un'adeguata autorizzazione), è stata respinta dal popolo.

L'articolo 13 può essere soppresso, dal momento che è stato istituito il fondo di ricerca per la salute.

Foglio Federale 1970, Vol. I

19

318 L'articolo 14 capoverso 1 lettera a della légge sulla tubercolosi (sussidi per le spese delle analisi batteriologiche) deve pure essere abrogato, di¬ venendo applicabile al suo posto l'articolo 32 capoverso 1 della riveduta legge sulle epidemie. Infine l'articolo 20 della legge sulla tubercolosi (obbligo dei Cantoni di presentare un rapporto) può essere abrogato poiché l'ar¬ ticolo 26 del disegno di legge allegato prescrive parimente la presentazione d'un rapporto, in modo da rendere superflua la comunicazione dei Cantoni alla Confederazione, circa l'applicazione delle rimanenti disposizioni della legge sulla tubercolosi.

Per contro, gli articoli 1, 6, 7, 9, 10 a 12, 14 (eccettuato il cpv. 1 lett. a), 16 a 19 e 21 della legge sulla tubercolosi devono rimanere in vigore. Trat. tasi avantutto di disposizioni concernenti l'assistenza ed il sussidiamelo (art. 10, 12 e 14), di disposizioni d'organizzazione e finali (art. 18, 19 e 21), come anche di talune rare prescrizioni di polizia sanitaria (art. 6, 7 e 9) che assumono, per la tubercolosi, un'importanza del tutto particolare.

L'articolo 1 della legge sulla tubercolosi è applicabile a tutte le dispo¬ sizioni che sono ancora mantenute in questa legge.

Quanto agli articoli 6 e 7, trattasi di disposizioni specifiche per la lotta contro la tubercolosi nell'infanzia. I provvedimenti previsti in detti articoli non sono comparabili alle misure d'ordine generale d'allontanamento dalla scuòla, ecc. in caso di malattie infettive acute (art. 21 e 28 del disegno di legge).

L'articolo 9 della legge sulla tubercolosi (divieto di rimedi segreti), grazie al quale può essere vietato un prodotto su tutto il territorio del Paese, ha- dato intera sodisfazione, cosicché l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti non poteva che proporre ai Cantoni la conservazione di un tale divieto. L'introduzione nella riveduta legge sulle epidemie di un'esten¬ sione di detta norma a tutte le altre malattie contagiose potrebbe invece essere fonte di imbricazioni con le legislazioni cantonali concernenti i medicamenti.

L'articolo 10 della legge sulla tubercolosi concerne misure del tutto particolari alla lotta contro detta malattia, le quali devono rimanere di¬ sciplinate in una legge speciale. Questo articolo fornisce il fondamento giu¬ ridico delle disposizioni
concernenti i sussidi corrispondenti e, per tale mo¬ tivo, dev'essere mantenuto nella legge.

Diversi Cantoni si sono espressi per la conservazione dell'articolo 11 della legge sulla tubercolosi (igiene delle abitazioni), allegando che la sua abrogazione toglierebbe il fondamento giuridico alle disposizioni d'ese¬ cuzione cantonali pertinenti, con le infelici conseguenze d'una soppressione di per sé giustificabile. Tenuto conto di queste considerazioni, siamo del parere che l'articolo suddetto non debba essere abrogato.

L'articolo 12 della legge sulla tubercolosi (istruzione ed informazione come misura profilattica) si rivela particolarmente necessario per una attiva

319 profilassi contro la tubercolosi e costituisce la base d'un compito importante affidato alle associazioni per la lotta contro detto morbo. Sarebbe super¬ fluo estendere l'applicazione di questa norma a tutte le malattie contagiose, con un'apposita disposizione nella riveduta legge sulle epidemie, poiché i Cantoni, in caso di bisogno, ad esempio ove malattie trasmissibili si ma¬ nifestino frequentemente, oppure se trattasi di propaganda in favore di una azione di vaccinazione, provvedono direttamente ai richiami necessari senza che siano obbligati da una disposizione federale.

L'articolo 14 della legge, pure una semplice disposizione di sussidiamento, dev'essere mantenuto, eccettuato il capoverso 1 lettera a, il quale come già menzionammo, verrà sostituito dall'articolo 32 capoverso 1 lettera a della nuova legge sulle epidemie.

L'articolo 16 della legge sulla tubercolosi (giurisdizione amministrativa) dev'essere adeguato all'articolo 34 del disegno di legge sulle epidemie. A tale riguardo rinviamo ai nostri chiarimenti concernenti detta prescrizione.

Le disposizioni penali dell'articolo 17 della legge sulla tubercolosi del 1928 devono avantutto essere adeguate alla nuova situazione giuridica ri¬ sultante dall'entrata in vigore del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937. Secondo l'articolo 333 capoverso 3 CP, le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. Tale non è il caso dell'articolo 17 della legge sulla tubercolosi, cosicché nel capoverso 1 i termini «inten¬ zionalmente o per negligenza» possono essere tralasciati nel testo modificato.

Le multe previste negli articoli 17 capoversi 1 e 2 della legge sulla tuber¬ colosi ammontano a mille franchi e a duemila franchi, mentre che il di¬ segno di legge sulle epidemie, all'articolo 15 capoverso 1, prevede un im¬ porto di ventimila franchi. Una differenza così notevole tra l'ammontare delle due pene non è giustificata, poiché, in ambedue i testi legislativi, gli atti punibili non sono dissimili. Appare pertanto adeguato un aumento a seimila franchi della multa prevista all'articolo 17 capoversi 1 e 2 della legge sulla tubercolosi. È nondimeno riservata l'esistenza
d'un reato più grave secondo il Codice penale svizzero. Trattasi avantutto di truffa, di fal¬ sità in atti e di soppressione di documenti (art. 148, 251 e 254 CP) ecc.

Come prescrizioni di polizia sanitaria saranno mantenuti nella legge sulla tubercolosi, dopo la modificazione prevista, soltanto gli articoli 6, 7 e 9, che devono essere menzionati espressamente nel capoverso 1 dell'arti¬ colo 17.

Devono infine essere soppressi i capoversi 3 e 5 dell'articolo 17 della legge sulla tubercolosi, ciò che risulta dall'articolo 333 capoverso 1 e dal¬ l'articolo 381 del Codice penale svizzero.

Gli articoli 18, 19 e 21 della legge sulla tubercolosi, che contengono le usuali disposizioni finali, devono essere mantenuti immutati. È parti-

320 colarmente importante l'articolo 19, poiché esso fornisce la base legale necessaria all'esecuzione da parte dei Cantoni delle rimanenti disposizioni della legge sulla tubercolosi, segnatamente dall'aspetto dell'organizzazione.

Articoli 38 e 39 Questi articoli comprendono le prescrizioni necessarie riguardo alle disposizioni esecutive, federali e cantonali, l'entrata in vigore della legge e l'abrogazione di disposizioni anteriori.

Soprattutto per motivi d'economia, non è stata prevista una commis¬ sione consultiva permanente per l'applicazione della legge e la, preparar zione dell'ordinanza d'esecuzione. Se necessario, il Consiglio federale o il Dipartimento federale dell'interno potrebbero nondimeno ricorrere a pe¬ riti in caso di situazioni particolari, in virtù dell'articolo 104 della Costi¬ tuzione federale.

L'articolo 38 capoverso 2 del disegno prevede che le disposizioni can¬ tonali d'esecuzione della legge federale devono essere approvate, per es¬ sere valide, dal Consiglio federale. Poiché l'approvazione da parte del Con¬ siglio federale è quindi un presupposto della loro validità, non trattasi di una semplice prescrizione d'ordine. Non sussiste infatti alcun motivo valido per adottare'una soluzione diversa da quella prevista nell'articolo 60 capo¬ verso 1 della legge federale sulle epizoozie del 1° luglio 1966.

4. Conseguenze finanziarie Nelle tavole seguenti (tavola 1 e 2) illustranti le conseguenze finanziarie della revisione della legge, sono separatamente indicate: 1. le spese risultanti dall'applicazione attuale della legge sulle epidemie e, eventualmente, della legge sulla tubercolosi, che rimarranno assoggettate al regime della legge riveduta; 2. le spese suppletive dovute alla revisione della legge.

Nel calcolo delle spese, occorre distinguere i, costi che, secondo l'espe¬ rienza, non dovrebbero subire notevoli variazioni e dei quali si può presu¬ mere che rimarranno relativamente stabili anche in avvenire (ad es. servizio sanitario di confine) e quelle soggette ad importanti fluttuazioni (ad es. vac¬ cinazione contro la poliomielite, richiedente importanti azioni di propagan¬ da, che si ripetono però soltanto ad intervalli di qualche anno; analisi di la¬ boratori, qualora i casi di malattia trasmissibile divengano frequenti oppure insorga un'epidemia; vaccinazione contro
il vaiolo, ove siano accertati casi in un Paese vicino o magari in Svizzera). Il successo d'un provvedimento preventivo -- come esempio può essere citata la vaccinazione contro la poliomielite -- può praticamente compensare le spese causate dalla ma¬ lattia stessa; inversamente, l'insorgere di un'epidemia può repentinamente moltiplicare le spese rimaste quasi immutate durante diversi anni. Tanto

321

Tavola I Spese amministrative Personale del Servizio federale del¬ l'igiene pubblica .......

Pubblicazioni del Servizio federale dell'igiene pubblica (art. 3) -- bollettino del Servizio federale dell'igiene pubblica... . .

-- supplementi (mèdia) ....

-- altre pubblicazioni Formazione e perfezionamento del personale specializzato (art. 4) -- corsi per disinfettatori....

-- corsi di perfezionamento per medici ufficiali (media 19641968) . . ... . . . .

altri corsi Riserve di prodotti immunobiologici (art. 6) -- vaccino antivaiolico . .

-- altri Totale spese amministrative .

1969 ' Spese suppletive · Totale fr. fr. . fr.

144 000

200 000

30 000 4 000

36 000 2 000

2 000 2 500 2 000 }

6 000 15 000 188 500

Servizio sanitario di confine (art 7) -- esercizio (1 900 000) Licenze e controllo del commer¬ (1968: 29 000) cio dei prodotti immunobiologici senza (art. 30) personale Licenze di prodotti ed apparecchi destinati alla disinfezione e alla di¬ sinfestazione (art. 31) . . . .

56 000

75 000

j

6 500

21000 263 500 coperti dai proventi

da coprire coperti dai mediante i proventi proventi da coprire mediante i proventi

Sussidi federali

I960 - 1969 Medi annua s fr.

fr

Costruzioni (art. 14, 16) . . .

Perdita di guadagno (art. 19,20) -- legge sulle epidemie -- legge sulla tubercolosi .......

Vaccinazioni (senza BCG) (art. 23) ....

Complicazioni postvaccinali (art. 23) . . .

Analisi batteriologiche (art. 5, 13) -- legge sulle epidemie -- legge sulla tubercolosi

1 078 515 108 00

Centri speciali (art. 5) -- salmonelle (1966-1969) -- influenza -- altri Sorveglianza medica, isolamento, analisi (art.

15-18) . . ; Totale dei sussidi federali

14 889 1 500] 149 043 15 0001 4 819 894 482 000 700 -- 1

424 731 42 500 720145 72 00

123 820 - 31000 100 000 10 00 -- -- --

--

323 le cifre figuranti nella tavola 1 (spese amministrative) quanto le cifre della tavola 2 (sussidi federali) devono essere valutate tenuto conto delle suddette · riserve. Esse ammontano a 75 000 franchi per i costi amministrativi e a 515 000 franchi per i sussidi federali, ovvero a un totale di spese annue suppletive di 590 000 franchi.

5. Fondamento costituzionale La riveduta legge sulle epidemie, analogamente a quella vigente, è fondata avantutto sull'articolo 69 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione ha il diritto d'emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura ma¬ ligna che colpiscono l'uomo o gli animali. Secondo detto articolo costitu¬ zionale, il semplice fatto che una malattia sia trasmissibile è sufficiente per consentire il disciplinamento, mediante una legge federale, delle misure destinate a combatterla. A tale riguardo, va osservato, che un numero considerevole di malattie trasmissibili sono appunto assai diffuse e parecchie devono essere considerate come particolarmente pericolose.

L'articolo 64b,s della Costituzione federale, secondo il quale la Con¬ federazione ha il diritto di far leggi in materia di diritto penale, fornisce la base costituzionale su cui sono fondate le disposizioni penali degli articoli 35 e 36 del disegno di legge.

4 6. Mozioni e postulati Poiché nessuna mozione e nessun postulato concernenti la materia di¬ sciplinata nel disegno di legge federale sono stati presentati, si rivela ovvia¬ mente inutile l'usuale proposta di toglierne dal ruolo.

Visto quanto precede, abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione del disegno di legge federale allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 11 febbraio 1970.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: Tschudi H cancelliere della Confederazione: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente il disegno di legge sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell`uomo (Legge sulle epidemie)(dell`11 febbraio 1970)

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