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Foglio Federale Berna, 16 luglio 1970 ANNO LUI Volume II N° 28 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 20, seme¬ strale fr. 10, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10616 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sulle monete (Del 7 luglio 1970) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, ci pregiamo sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge federale sulle monete destinata a sostituire quella vigente del 17 dicembre 1952.

I. Introduzione Durante il 1969 abbiamo reiteratamente espresso il nostro parere se¬ condo cui era da considerarsi controindicata la modificazione della parità Monetaria, intesa come mezzo di politica congiunturale d'efficacia a breve termine. Orbene, anche in questo messaggio riconfermiamo la nostra opin, one. D'altronde, quanto è esposto nel presente testo non è affatto in rapporto con la politica congiunturale e la situazione economica attuale e Quindi non modifica la nostra decisione dell'ottobre 1969 di lasciare im¬ mutata la parità del franco.

Ciononostante occorre ammettere che l'attuale legge sulle monete non Inulta più essere consona ai tempi e riconoscere la pertinenza dei numerosi intervènti parlamentari intesi a chiedere l'adeguamento alle condizioni attual - Nella vigente lege risulta essere soprattutto obsoleto il sistema aureo predritto, con monete correnti d'oro che devono essere coniate anche per i priVati - In realtà, però, nel nostro Paese, come all'estero, la moneta circolante n n ° è aurea. Tuttavia, con la base monetaria, la legge stabilisce anche la pariF

°mio Federale 1970, Voi. Il

102 tà aurea del franco e il corrispondente prezzo d'acquisto e di vendita del¬ l'oro in lingotti presso la Banca nazionale. Orbene, il fatto che la parità aurea sia sancita in una legge federale, potrebbe rivelarsi importuno se per motivi imperativi si dovesse un giorno essere costretti a modificarla. Quindi, pur non prevedendo di modificare la parità, ci sembra opportuno di esa¬ minare preventivamente la legge sulle monete in un momento in cui la revisione può essere portata a termine senza che siano esercitate pressioni dall'esterno. Sottoponendovi il presente disegno, intendiamo dar seguito alle richieste parlamentari intese ad ammodernare la legge di cui si tratta.

Nella sessione invernale 1969, il Consiglio nazionale ha adottato, sotto forma di postulato, una mozione, inoltrata dall'onorevole Biel il 18 settem¬ bre 1968, mediante la quale ci si invitava a rivedere le disposizioni in materia di politica monetaria nell'intento di delegare al Consiglio federale la competenza di modificare o sostituire la parità aurea del franco. Il pre¬ sente disegno dà seguito a questo postulato in quanto concerne l'articolo 2 della legge. Per contro, riguardo ai capoversi 6 e 7 dell'articolo 39 della Costituzione federale menzionati nel postulato, con l'accettazione abbiamo - dichiarato che la revisione di queste disposizioni costituzionali non si rive¬ lava. al momento necessaria e che poteva quindi essere procrastinata in at¬ tesa di altri motivi più urgenti.

Nel postulato depositato il 24 novembre 1969 e adottato dal Consiglio nazionale nella sessione invernale 1969, l'onorevole Schiirmann chiedeva parimenti, fra altro, che fosse modificato il disciplinamento delle compe¬ tenze nel campo della politica monetaria onde le autorità possano agire ra¬ pidamente. Il disegno di legge che vi presentiamo tiene conto anche di questa parte del postulato Schiirmann.

II. La parità aurea del franco a. Regime attuale La parità del franco rispetto all'oro è stabilita nell'articolo 2 della legge attuale che ha il tenore seguente: «Il franco equivale a 63/310 (ossia a 0,20322 ...) di grammo d'oro" fino.

(Un chilogrammo di oro fino corrisponde a 4 920 e 40/63 franchi)».

La legge federale sulle monete del 7 maggio 1850 adottò come unità il franco, con una parità fissata a 5 grammi di argento al titolo di 9/10 di fino: la legge fèderale del 1931 la definiva equivalente a 9/31 di grammo d'oro fino. La legge vigente del 1962 stabilisce a sua volta la parità aurea del franco. .

.

Conseguentemente, una eventuale modificazione della parità trascine¬ rebbe la revisione dell'articolo 2 della legge sulle monete. Per la svaluta-

103 zione del franco nel 1936 non fu necessario rivedere le disposizioni legali Poiché il Consiglio federale potè decidere, in deroga alla legge, sul fon¬ damento dei poteri straordinari conferitigli in materia finanziaria (pro¬ gramma finanziario del 1936), giusta i quali esso era autorizzato a ema¬ nare provvedimenti intesi a salvaguardare il credito del Paese qualora lo ritenesse necessario. Attualmente, l'esecutivo non possiede più quésta com¬ petenza e quindi frer qualsiasi modificazione della legge sulle 'monete oc¬ corre presentare il disegno alle Camere federali in procedura ordinaria o urgente.

La procedura legislativa ordinaria, che richiede molto tempo e che inoltre impone l'osservanza del termine prescritto per il referendum fa¬ coltativo, non sarebbe affatto indicata per modificare la parità. Siffatto Provvedimento, per acquistare efficacia e non dar agio alla speculazione, dev'essere deciso e posto in atto rapidamente. Pur prescindendo dagli a ltri inconvenienti, la procedura urgente, prevista nell'articolo 89bls, capoversi 1 e 2 della Costituzione, risulta essere troppo complicata.

Ancorché la decisione possa essere presa entro breve termine e l'Assem¬ blea federale possa essere riunita in sessione straordinaria, l'intenzione di modificare la parità sarebbe conosciuta troppo presto e quindi, anche vie¬ tando le operazioni di cambio, non si riuscirebbe ad impedire una specu¬ lazione sfrenata contro il franco svizzero. Inoltre, la durata di validità del decreto dovrebbe essere limitata. Orbene, una modificazione della parità, limitata nel tempo, sarebbe cosa assurda poiché generatrice d'instabilità.

Per di più, ancor prima della scadenza del termine, potrebbe essere chiesta la votazione popolare da parte di 30 000 elettori o 8 Cantoni. Qualora il Popolo e i Cantoni dovessero respingere il decreto, quest'ultimo andrebbe abrogato un anno dopo la sua adozione da parte delle Camere, senza facoltà di essere ripristinato. Ovviamente, non possiamo esporre la nostra rn °neta a queste incertezze.

b. Modificazione proposta L'unica soluzione adeguata e realizzabile praticamente è quella con¬ sistente nel trasferimento al Consiglio federale della competenza di sta¬ tuire la parità aurea del franco. In tal modo, qualora fosse inevitabile la Codifica della parità, l'esecutivo sarebbe posto in
grado di poter agire te mpestivamente.

Ovviamente, in questa materia, il Consiglio federale deciderebbe sol¬ tanto dopo aver udito la Banca nazionale la quale, secondo la legge perd¬ ente, è chiamata a consigliare le autorità federali per quanto concerne i Problemi monetari. A conferma di questo criterio, abbiamo parimente pre^lsto nel nuovo disegno che il Consiglio federale stabilisca la parità aurea franco soltanto dopo aver sentito il parere dell'Istituto d'emissione.

Il Consiglio federale e la Banca nazionale sono fermamente risoluti, °êgi come nel passato, di salvaguardare il principio di una parità costante

104 del franco rispetto all'oro e conseguentemente, di garantire, per quanto pos¬ sibile, la stabilità dei cambi. Tale fermezza è stata reiteratamente dimostrata, sia nel passato, sia nel presente. Tuttavia, risulta impossibile scostarsi a priori dall'opportunità della modificazione della parità mancandoci l'in¬ flusso efficace sugli avvenimenti monetari internazionali. Quindi, il nostro Paese deve essere in grado di affrontare qualsiasi eventualità. Riteniamo il momento particolarmente adeguato per sottoporvi il presente disegno poi¬ ché la situazione monetaria internazionale si è ora calmata in seguito alla svalutazione della lira sterlina nell'autunno del 1967, l'istituzione di due mer¬ cati dell'oro nel marzo 1968 intesa a contenere la speculazione sull'oro, la svalutazione del franco francese nell'agosto 1969 e soprattutto la rivaluta¬ zione del marco tedesco nell'ottobre del 1969. Orbene, questa sequenza di eventi agevola la revisione della nostra legge sulle monete senza che siano suscitati, in patria o all'estero, malintesi in quanto alla nostra intenzione di conservare l'attuale parità aurea del franco. Anzi, abbiamo anche l'in¬ tenzione di emanare, subito dopo l'entrata in vigore della legge che vi proponiamo e conformemènte al suo articolo 2, un decreto nel quale è disposto che la parità del franco sia definita equivalente a 63/310 (~ 0,20322...) di grammo d'oro fino e che il valore d'un chilogrammo d'oro fino sia mantenuto a 4 920 e 40/63 franchi.

c. Disciplinamenti vigenti all'estero , Quasi tutti i Paesi del mondo occidentale dotati di moneta propria sono affiliati al fondo monetario internazionale (FMI) istituito nel 1944 a Bretton Woods. Questo istituto si prefigge di promuovere un equilibrio duraturo fra le diverse monete. Gli Stati membri si obbligano a collaborare con l'FMI nell'intento di mantenere un corso dei cambi che -- anche in caso di difficoltà temporanee -- non si scosti troppo dalla parità e quindi , a rinunciare di modificare quest'ultima per conseguire dei vantaggi monetari, ingiustificati.

I membri comunicano al fondo il «par value» della loro unità mone¬ taria in oro, preso come denominatore comune, ovverossia la quantità d'oro -il cui valore è uguale a quella dell'unità monetaria o ancora la somma corrispondente in dollari americani definiti in oro. La relazione
che si sta¬ bilisce fra i «par value» delle diverse unità monetarie costituiscono la loro «parity». Quindi, il Fondo impiega il termine di «parity» soltanto per de¬ signare il rapporto fra le diverse unità monetarie. Conseguentemente, qua¬ lora si voglia parlare di parità per definire il rapporto d'un'unità monetaria rispetto all'oro conviene precisare che si tratta della «parità aurea».

Secondo lo statuto del Fondo, i corsi applicabili alle operazioni di cambio in monete dei Paesi aderenti non devono scostarsi di più dell'I % dalla loro parità, il che lascia un margine di fluttuazione del 2%. Nel rimanente, i Paesi membri si obbligano a non modificare la parità aurea

105 della loro unità monetaria a meno che trattisi di correggere uno «squilibrio fondamentale» e soltanto dopo averne avvertito il Fondo. In quest'ultimo caso, il Fondo non solleverà obiezione alcuna se la nuova parità aurea non si scosta di più del 10% da quella iniziale. Qualora la differenza do¬ vesse situarsi fra il 10 e il 20%, il Fondo può dare il proprio consenso o sollevare obiezioni, pronunciandosi in un termine di tre giorni. Infine, se la differenza dovesse essere maggiore, il Fondo può disporre di un termine Più lungo per comunicare il proprio atteggiamento. Il membro che dovesse Codificare la propria parità aurea senza il consenso del Fondo non è più autorizzato a sollecitare le risorse finanziarie di quest'ultimo, salvo deci¬ sione contraria.

Nonostante la sua rigidità, tale sistema consente un agio sufficiente Per tenere conto della realtà e quindi non escludere a priori modificazioni 'felle parità auree le quali ovviamente sono sempre decise dagli Stati stessi.

La competenza di prendere siffata decisione spetta soltanto eccezio¬ nalmente al Parlamento del Paese di cui si tratta. Fra queste eccezioni menzioniamo il Belgio, l'Italia e soprattutto gli Stati Uniti, la cui moneta costituisce la divisa chiave del sistema monetario internazionale; la parità aurea attuale del dollaro americano può essere modificata soltanto me¬ diante una decisione del Congresso. Di norma però, la parità aurea, è stabi¬ lita dai Governi ovverossia dal potere esecutivo. In Francia, il Consiglio dei ministri décidé, senza precedente consultazione del Parlamento e senza c he la sua decisione sia oggetto di una ratificazione, la parità aurea del franco da notificare al Fondo monetario internazionale. Nei Paesi Bassi, il Castro delle finanze, dopo aver consultato la Banca centrale e ottenuto accordo del Consiglio dei ministri, può proporre una nuova parità che è Eccessivamente sancita mediante regio decreto. In Gran Bretagna, il Go¬ verno, in virtù del «Bretton Woods Agreement Act» del 1945, è il solo or¬ gano che abbia facoltà di stabilire o modificare la parità aurea della lira sterlina, d'intesa con il Fondo monetario internazionale. Pure nella RePubblica federale di Germania, la parità monetaria non è ancorata nella e gge; la determinazione e la revisione spettano.al Governo federale il 9Uale, conformemente
alla legge d'adesione al FMI del 1952, notifica al ondo le dichiarazioni richieste senza dover sollecitare l'accordo o il parere e l Parlamento. Secondo la legge sulla Banca federale, il presidente di questo istituto deve tuttavia essere consultato prima di qualsiasi decisione 'Cportante di politica monetaria.

Eccettuata la Svizzera, quindi, il popolo non è chiamato in alcun Paese Pronunciarsi su una modificazione delle parità. D'altronde, questa partiilarità tipica del nostro Paese rischia di non quadrare pienamente con la struttura del FMI.

Quindi, concedendo al Consiglio federale la competenza di stabilire Parità aurea ci si conformerebbe al sistema applicato già da tempo negli tri Stati importanti.

106 d. Variazioni del valore contabile delle riserve della Banca nazionale Un'eventuale modificazione della parità aurea del franco solleva il problema delle variazioni del valore contabile delle riserve d'oro e di di¬ vise della Banca nazionale.

Infatti, una rivalutazione o una svalutazione produce quale effetto la diminuzione o l'aumento del valore delle riserve d'oro e delle divise, ri¬ spetto alla nuova parità aurea. La svalutazione procura un beneficio con¬ tabile, la rivalutazione una perdita.

Il beneficio risultante dalla svalutazione del franco nel 1936 è stato, nella maggior parte, ovverossia per 575 milioni di franchi, impiegato dalla Confederazione stessa e dai Cantoni. Alla Banca nazionale è spettato uni¬ camente il saldo relativamente modesto di 42 581 180 franchi che è esposto a bilancio alla voce «riserve per operazioni monetarie» degli «altri passivi».

Attualmente, i provvedimenti da prendersi riguardo a eventuali perdite consecutive a rivalutazione o a benefici'consecutivi a svalutazione vanno divisi secondo le circostanze del momento. Ci sembra però indicato di lasciare all'Assemblea federale la facoltà di pronunciarsi in materia. In tal modo, sarebbe chiaramente dimostrato che il beneficio risultante da una svalutazione non è disciplinato dalle regole generali enunciate nel¬ l'articolo 27 della legge sulla Banca nazionale. Analogamente, l'Assemblea federale dovrebbe/pronunciarsi circa la copertura della perdita risultante dà rivalutazione. Vi proponiamo pertanto di inserire nella nuova legge sulle monete una disposizione che precisa quest'ultimo punto.

III. Regime monetario a. Disciplinamento attuale Il regime monetario legale attualmente vigente, come abbiamo visto, è fondato sulla circolazione delle monete auree. La caratteristica di tale si¬ stema trova la propria espressione nelle disposizioni attuali sulle cosiddette -monete auree correnti di 25 e 50 franchi che la legge autorizza a coniare e a mettere in circolazione, come anche nel fatto che tali monete hanno potere liberatorio illimitato, e, infine, nel diritto riconosciuto a ciascuno di far coniare siffatte monete sempreché sia consegnato l'oro alla Zecca federale.

In realtà però è da tempo che abbiamo abbandonato la circolazione aurea secondo cui la monéta circolante è in oro e le banconote sono con¬ vertibili,
in ogni momento, in moneta aurea. Nel decreto concernente la svalutazione del 1936 è documentato il passaggio al sistema della copertura aurea dove l'oro rimane concentrato presso la Banca centrale e garantisce la solvibilità verso l'estero mentre che la moneta circolante nel Paese pre¬ senta un valore intrinseco inferiore a quello nominale. Con il decreto sulla svalutazione del 1936 la Banca nazionale è stata dispensata dall'obbligo di

107 rimborsare le proprie banconote in oro ed è stato stabilito, per le banco¬ note, il corso legale al quale esse dovevano essere accettate da chiunque e senza limitazione di somma. Siffatto disciplinamento è stato rinnovato mediante il decreto del Consiglio federale del 29 giugno 1954 concernente il corso legale dei biglietti di banca e la soppressione del loro rimborso in oro (RU 1954 557). Quest'ultimo decreto è stato emanato in virtù dei poteri conferiti all'esecutivo dalla legge sulla Banca nazionale.

L'evoluzione non ha risparmiato la nostra moneta metallica. Le mo¬ nete d'oro anziane sono sparite dalla circolazione e vengono contrattate a prezzi maggiorati. Le nuove monete d'oro cosiddette correnti, previste nella legge del 1952 tuttora vigente, non sono mai state poste in circolazione.

Quindi, l'obbligo legale di accettare monete d'oro svizzere in pagamento senza limitazione di somma è divenuto inoperante.

D'altronde, nella stessa legge sulle monete è disposto che la coniatura per conto di privati è subordinata a autorizzazione del Consiglio federale fintanto che la Banca nazionale non deve rimborsare i suoi biglietti in oro.

Per evidenti ragioni, non possiamo accordare questa autorizzazione, e quindi, il diritto di libera coniatura rimane sospeso. Orbene, tutte queste circostanze.

impongono che siano rivedute le prescrizioni sulle monete metalliche, com¬ prese le disposizioni che concernono le monete divisionarie.

Nel disciplinamento attuale, spetta al Consiglio federale di scegliere l'effigie delle monete, mentre il valore nominale di tutti i pezzi e le proprietà delle monete d'oro cosiddette correnti sono stabiliti nella legge. Preceden¬ temente ciò valeva parimente per le proprietà delle monete divisionarie. A contare dall'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1967 che modifica quella sulle monete, spetta ora al Consiglio federale di determi¬ nare le proprietà delle monete divisionarie segnatamente la loro lega, il loro peso, il loro diametro e i segni del contorno. Questo nuovo discipli¬ namento ha consentito di neutralizzare la tesaurizzazione delle monete d'ar¬ gento di mezzo franco, di un franco e di due franchi -- tesaurizzazione do¬ vuta al rialzo del prezzo dell'argento -- autorizzando la coniatura di monete della stessa lega al cupro-nichelio impiegata per
le monete di 5, 10 e 20 centesimi. Allorché la tesaurizzazione si è estesa alle monete d'ar¬ gento di 5 franchi, nonostante il loro valore intrinseco fosse inferiore a quello nominale, si dovette parimenti sostituirle con degli scudi al cupronichelio. Quindi, la revisione della legge sulle monete introdotta nel 1967 rispondeva a una necessità imperativa. Per contro, non siamo ancora stati indotti a far uso della facoltà istituita allora di coniare monete divisionarie di un valore nominale di dieci franchi.

b. Modificazioni proposte La modificazione principale che vi proponiamo d'apportare al disci¬ plinamento attuale è quella di non più prevedere nella legge disposizioni

108 speciali concernenti le monete d'oro cosiddette correnti, nè obbligo d'ac¬ cettare dette monete in pagamento senza limitazione della somma e il diritto di libera coniatura ovverossia il diritto di privati di consegnare oro alla Zecca federale per far coniare monete correnti.

La rinuncia alla menzione delle monete d'oro ci induce però a chie¬ dere che cosa avverrebbe nel caso, d'altronde poco probabile, in cui la Banca nazionale dovesse nuovamente rimborsare i suoi biglietti in oro.

Evidentemente, in siffatta circostanza, tali monete dovrebbero essere co¬ niate. Giusta il progetto di legge che vi presentiamo non vi sarebbe però alcuna difficoltà. Occorre tuttavia sapere se le monete d'oro coniate in tal modo potrebbero essere mantenute in circolazione; Certamente nelle circostanze attuali, e probabilmente anche in avvenire, riteniamo di poter rispondere negativamente a questa eventualità. Infatti è da presumere che le monete correnti emesse saranno subito tesaurizzate oppure esportate.

D'altronde sarebbe del tutto inconcepibile che soltanto il nostro Paese possa mettersi a far circolare monete auree. Risulta allora improba¬ bile che gli Stati pilota sul piano monetario ritornino alla circolazione mo¬ netaria aurea poiché in gran parte di essi la parità aurea è spesso sottoposta a modificazioni. Orbene, qualsiasi modificazione della parità aurea creereb¬ be differenze fra il valore intrinseco delle monete correnti e il loro valore metallico in modo che le monete auree verrebbero a perdere il loro carattere di monete correnti.

L'impossibilità di poter mantenere una circolazione di monete d'oro cosiddette correnti, vale come uno degli indici testimonianti «perturbazioni della situazione monetaria» giusta l'articolo 36 capoverso 6 della Costitu¬ zione federale nel quale è specificato che «la Confederazione non potrà nè sospendere, l'obbligo di rimborsare i biglietti di banca o qualsiasi altra mo' neta fiduciaria, nè decretarne il corso legale, fuorché in tempi di guerra o di perturbamenti della situazione monetaria». Considerate le circostanze surriferite dobbiamo ammettere che il tempo di perturbamenti della situa¬ zione monetaria giusta la Costituzione non accenna a prendere fine.

Considerata l'imposibilità di circolazione delle monete auree correnti, risulta evidentemente difficile che ne
sia autorizzata la coniatura per conto di privati. Conseguentemente, il diritto di libera coniatura, che non è più stato esercitato a contare dalla svalutazione del 1936, sarà definitivamente abbandonato nella nuova legge. Mancando le monete d'oro diviene anche . caduco l'obbligo fatto al creditore di accettare monete svizzere d'oro in pagamento senza limitazione alcuna della somma. Vi proponiamo quindi di togliere questa disposizione dalla nuova legge. Pure discutibile appare l'obbligo fatto stavolta al debitore nell'articolo 84 del Codice delle obbli¬ gazioni il quale recita al capoverso 1 che «i debiti pecuniari devono essere pagati in moneta del Paese». Quest'ultima locuzione «moneta del Paese» è la traduzione della parola tedesca «Landesmünze». Il legislatore del 1909

109 aveva scientemente introdotto nel testo tedesco la parola «Münze» poiché non voleva obbligare il creditore a accettare in pagamento le banconote le quali non costituivano moneta nel senso giuridico del termine. Orbene, que¬ sta disposizione del Codice delle obbligazioni non può essere intesa alla lettera poiché la moneta svizzera in contanti si compone attualmente di monete divisionarie e di banconote aventi corso legale.

Tuttavia, le monete divisionarie hanno un potere liberatorio limitato poiché, ad eccezione delle Casse pubbliche e delle casse della Banca nazio¬ nale, nessuno è tenuto d'accettare in pagamento più di 100 di queste monete. Nel disegno di legge proponiamo di recepire questa disposizione estendendola però a tutte le monete metalliche. In vero, la portata pratica è minima perché raramente sono portate seco monete metalliche oltre il necessario. La disposizione permane tuttavia indispensabile se vuol essere evitato che i privati debbano accettare in pagamento un numero eccessivo di monete metalliche. Per contro, la Confederazione, la quale emette le monete, deve sempre accettare in pagamento alle sue casse tutte le monete metalliche senza limitazione di somma. Parimenti dicasi per quanto con¬ cerne la Banca nazionale. Proponiamo però di liberare da quest'obbligo le casse pubbliche cantonali poiché esso è ormai divenuto superfluo per il fatto che le imposte sono pagate per il tramite della posta.

Siccome la nuova legge non conterrà più nessuna disposizione partico¬ lareggiata in merito alle cosiddette monete correnti, risulta controindicato inserirvi disposizioni sulle monete divisionarie. Proponiamo quindi che il Consiglio federale, il quale attualmente già sceglie le effigi di tutte le monete metalliche e stabilisce le proprietà delle monete divisionarie, debba in av¬ venire essere autorizzato anche a stabilire il valore nominale, le effigi e le Proprietà di tutte le monete metalliche, comprese dunque le proprietà e i valori nominali delle monete correnti qualora fossimo ancora indotti a coniarne. Riguardo allo stabilimento del valore nominale che proponiamo d'affidare al Consiglio federale, ricordiamo che pure il valore nominale delle banconote non è stabilito nella legge ma dal Consiglio di banca e della Banca Nazionale, d'intesa con l'esecutivo.

c. Circolazione delle monete
metalliche Nell'attuale legge sulle monete sono definiti i compiti della Cassa fe¬ derale di Stato e delle altre casse pubbliche come anche delle casse della Banca nazionale nel campo della circolazione delle monete metalliche. La Cassa federale costituisce le scorte necessarie di monete divisionali per sopperire ai bisogni correnti o straordinari nonché le scorte di monete di¬ visionali di sostituzione per i bisogni urgenti in tempo d guerra. Essa regola la circolazione monetaria emettendo le monete divisionali necessarie oppure s pttraendole dalla circolazione e ritira le monete logore, deturpate o detedorate come pure quelle deprezzate o false. Sempre nel campo della circo-

110 lazione delle monete metalliche, le casse dell'Amministrazione delle poste, dell'Amministrazione delle dogane e delle Ferrovie federali come anche le casse della Banca nazionale sono tenute a cambiare le monete metalliche contro altri mezzi di pagamento e reciprocamente entro i limiti della loro liquidità.

.Poiché i problemi d'ordine principalmente tecnico sollevato dalla di¬ sposizione della circolazione di monete metalliche impongono un disciplinamento più particolareggiato,' proponiamo che si rinunci a definire nella nuova legge le diverse modalità e di lasciare quest'incombenza all'esecutivo il quale potrà, in tal modo, adeguare le disposizioni all'evoluzione della si¬ tuazione senza pertanto dover'rivedere la legge.

d. Accantonamenti per perdite Proponiamo infine di non più recepire la disposizione concernente la costituzione di riserve speciali per coprire perdite derivanti dall'esercizio della regalia delle monete e quindi che sia sciolta la scorta esistente di 10 milioni di franchi. Tale scorta era stata istituita in luogo e vece del fondo di risèrva monetario decretato nella vecchia legge del 1931 e ali¬ mentato con le maggiori entrate provenienti dalla coniatura di monete.

Questo fondo era stato sciolto poiché non era mai stato posto a contribu¬ zione. Orbene, anche la riserva di 10 milioni di franchi non è mai stata uti¬ lizzata. Essendosi rivelata superflua non vediamo per quale ragione debba essere mantenuta. Il suo scioglimento è conforme alla sincerità del bi¬ lancio e non comporterà alcuna diminuzione dello scoperto della Confe¬ derazione.

IV. Commento alle diverse disposizioni Articolo 1 Questo articolo riprende il testo della legge vigente.

Articolo 2 Nella legge attuale, questo articolo disciplina sia la parità aurea del¬ l'unità monetaria owerossia il peso d'oro fino equivalente a un franco, sia il prezzo dell'oro espresso in franchi, owerossia il numero d'unità mo¬ netarie corrispondenti al valore di un chilogrammo di oro fino. Nel pro¬ getto che vi presentiamo, la parità aurea è stabilita dal Consiglio federale dopo aver udito il parere della Banca nazionale. Il prezzo corrispondente dell'oro potrà tuttavia essere stabilito nel decreto d'esecuzione, poiché al¬ l'uopo basta convertire la parità aurea in chilogrammi d'oro fino. Conse¬ guentemente non occorre prevedere espressamente la competenza legale di stabilire anche il prezzo dell'oro.

Ill Articolo 3 Questo articolo evidenzia che l'impiego dei benefici risultanti da sva¬ lutazione e la copertura delle perdite in seguito a rivalutazione nei riguardi delle riserve d'oro e di divise della Banca nazionale è deciso dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

Articolo 4 I capoversi 1 e 2 corrispondono a quelli dell'articolo 4 della legge at¬ tuale. Il capoverso 3 riprende il testo dell'articolo 10 ma semplificandolo: la coniatura delle monete deve essere determinata dalle necessità della circolazione monetaria non soltanto riguardo alla quantità ma anche ri¬ guardo alle diverse specie. Nella necessità della circolazione monetaria è tenuto conto delle monete metalliche tesaurizzate o accantonate in riserva.

Articolo 5 Questo articolo, il quale sostituisce l'articolo 3 della legge vigente, dispone che spetta in avvenire al Consiglio federale di stabilire il valore nominale, l'effigie e le proprietà di tutte le monete che vengono coniate e quindi all'occorrenza anche di quelle cosiddette «correnti». Inoltre, il Con¬ siglio federale è chiamato a decidere, come sinora, in quanto alle monete da coniare e a quelle da emettere ovverossia da immettere in circolazione.

Esso deve parimenti decidere -- e ciò costituisce innovazione -- quali siano le monete che vanno poste fuori corso. Con ciò è unicamente sancita la prassi attuale.

Articolo 6 Questo articolo riassume più succintamente gli articoli 6 e 7 della legge attuale. Abbiamo abbandonato la disposizione secondo cui le monete d'oro dovevano essere accettate in pagamento senza limitazione di somma, dive¬ nuta inoperante in seguito al ritiro di queste monete. La limitazione del¬ l'obbligo d'accettazione a 100 monete divisionali è stato esteso a tutte le monete; ciò costituisce una semplificazione priva però d'importanza pra¬ tica per l'assenza di monete correnti. La cassa federale e quella della Banca nazionale permangono obbligate all'accettazione illimitata di tutte le mo¬ nete. Sono invece liberate da tale obbligo le casse dei Cantoni.

Articolo 7 Questo articolo, che sostituisce gli articoli 8 e 9 della legge attuale, in¬ carica il Consiglio federale di disciplinare le modalità della circolazione delle monete metalliche consentendo in tal modo un più facile adeguamento alle necessità della situazione.

112 Articoli da 8 a 10 L'articolo 8 corrisponde all'articolo 12 della legge attuale mentre che i capoversi 1 e 2 dell'articolo 9 riprendono il testo dell'articolo 14 di detta legge. Il capoverso 3 dell'articolo 9 riproduce l'essenziale dell'artitolo 15 della legge vigente, il cui testo è abrogato. Pure l'articolo 13, viene soppresso poiché non ha mai trovato applicazione e risulta privo di importanza pratica.

L'articolo 10 corrisponde al testo dell'articolo-17 della legge .attuale, con una piccola modificazione redazionale.

V. Costituzionalità del disegno Il fondamento costituzionale del disegno che vi presentiamo è dato soprattutto dall'articolo 38 della Costituzione federale il quale attribuisce alla Confederazione l'esercizio di tutti i diritti compresi nella regalia delle monete: il diritto esclusivo di coniare monete, la facoltà di fissare il si-' stema monetario e di emanare, occorrendo, le disposizioni per la tariffa di monete estere. Inoltre, il disegno di legge si fonda, per quanto concerne il primo capitolo, sull'articolo 39 della Costituzione il quale dispone segnata¬ mente che l'Istituto d'emissione deve svolgere, nei limiti della legislazione ' federale, una politica di credito e una politica monetaria utili agli inte¬ ressi generali della Svizzera e che i biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e, averi a breve termine ciò che implica necessariamente l'esistènza d'una parità aurea del franco svizzero. Infine, per quanto con¬ cerne le disposizioni penali, il disegno si fonda sull'articolo 64bls della Costituzione federale il quale autorizza la Confederazione a legiferare in materia di diritto penale.

* * * Fondandoci sulle considerazioni che precedono vi raccomandiamo di adottare il disegno di legge allegato. Nella stessa occasione vi proponiamo di togliere di ruolo, poiché divenuto caduco, il postulato Biel adottato dal Consiglio federale il 9 dicembre 1969 che ci invitava a, rivedere talune di¬ sposizioni di politica monetaria.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 luglio 1970.

-

In nome del Consiglio federale svizzero, 11 presidente della Confederazione: Tschudi Il cancelliere della Confederazione: Huber

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sulle monete (Del 7 luglio 1970)

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