986 Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969

Legge federale sulla commercializzazione del formaggio (Disciplinamento del mercato cascano) (Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto gli articoli 31 bis, 32, 64 bis e 114 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 19681, decreta: I. Disposizioni generali Art. 1 * L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, l'Unione svizzera degli acquirenti di latte, l'Unione svizzera degli esportatori di formaggio ed i grossisti di prodotti caseari devono prendere provvedimenti appropriati .

per: a. assicurare e disciplinare l'approvvigionamento del Paese con prodotti caseari di qualità; b. sostenere e promuovere le vendite, nel Paese e all'estero, a prezzi il più possibile corrispondenti a quello di base del latte fissato dal Consiglio federale (art. 4 del decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 2 concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili) (decreto . sullo statuto del latte); c. migliorare la qualità dei prodotti caseari; d. promuovere la qualità e facilitare lo smercio di specialità dell'eco¬ nomia alpestre.

2

Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1, le associazioni e le ditte commerciali sopra indicate, disciplinano il mercato caseario e, all'uopo, istituiscono un organismo comune per il commercio all'ingrosso (detto qui di seguito «organismo comune», attualmente l'«Unione svizzera del com1 FF 1

7965, 721.

RU 1953,1172

987 mercio del formaggio SA / Convenzione casearia svizzera») conformandosi ai disposti seguenti.

8

Salvo contraria disposizione della presente legge, gli interessati deter¬ minano le modalità del disciplinamento del mercato caseario come pure la struttura dell'organismo comune.

II. Disposizioni particolari Art. 2 Î. Qualifica di membro 1

La qualifica di membro dell'organismo comune è riconosciuta alle ditte praticanti il commercio caseario all'ingrosso che garantiscono di perse¬ guire gli scopi specificati nell'articolo 1.

2 Le condizioni, la cui determinazione spetta all'organismo comune, de¬ vono essere conformi agli scopi stabiliti nell'articolo 1.

3 Le ditte associate godono d'un trattamento d'eguaglianza.

Art. 3 2. Obbligo dì consegna, finanziamento ed esenzione fiscale 1

I1 Consiglio federale determina le speci di formaggio da,consegnare all'organismo comune, il quale le ritira onde siano utilizzate. Sono ammesse eccezioni soltanto per la costituzione di riserve locali adeguate.

2 La Confederazione assume le spese non coperte, comprese quelle amministrative, cagionate all'organismo comune per l'utilizzazione di detti formaggi. Essa ha inoltre la facoltà, nei limiti delle perdite presunte, d'ac¬ cordare anticipi all'organismo comune, come pure d'aprirgli un adeguato credito d'esercizio. · 3 L'organismo comune beneficia dell'esenzione da ogni imposta sul capitale e su eventuali utili. Le quote emesse dall'organismo comune non soggiaciono alla tassa di bollo.

Art. 4 3. Prezzi dì ritiro.

Il Consiglio federale, sentito l'organismo comune, fissa il prezzo di ri¬ tiro delle speci di formaggio menzionate all'articolo 3, capoverso 1, o he delega la competenza all'organismo comune. È prevista una graduatoria dei prezzi secondo le qualità.

988 Art. 5 4. Assegnazione della merce I

L'organismo comune assegna la merce alle ditte associate in funzione delle rispettive richieste e della quantità di merce disponibile. Nei limiti del¬ l'esecuzione razionale del mandato conferitogli dall'articolo 1, l'organismo comune ha la facoltà di subordinare l'assegnazione della merce a delle condizioni che devono essere giustificate sul piano tecnico o oggettive negli altri aspetti e non ostacolare lo sviluppo delle ditte associate.

a La ditta associata diventa proprietaria della merce ritirata alla sca¬ denza del termine fissato dall'organismo comune. Essa è parimente respon¬ sabile verso l'organismo comune, entro il termine di cui sopra, di ogni de¬ prezzamento della merce avvenuto in quanto non dimostri che nessun adde¬ bito possa esserle mosso.

3

Se l'organismo comune abbisogna di merce prima della scadenza del termine di cui al capoverso 2, ed una ditta associata rifiuta di cedergliela, quest'ultima ne diventa proprietaria a contare dal momento del rifiuto.

4 Se l'offerta di merce supera la domanda, il Comitato direttivo del1 organismo comune può assegnare le eccedenze alle ditte associate oppure commercializzarle direttamente.

Art. 6 5. Commercializzazione II Presidente e il Comitato direttivo dell'organismo comune definiscono, dopo aver sentito gli interessati, i principi della commercializzazione con¬ formemente agli scopi del disciplinamento del mercato caseario; essi fissano, con i rappresentanti della Confederazione, i prezzi di cessione alle ditte associate.

Art. 7 6. Esportazione Il Consiglio federale può sottoporre al regime del permesso l'esporta¬ zione di formaggio. Esso stabilisce le condizioni necessarie alla concessione di tale permesso.

III. Funzione dei rappresentanti della Confederazione in seno all'organismo comune Art. 8 1 rappresentanti del Consiglio federale che, giusta l'articolo 35, capo¬ verso 4, del decreto sullo statuto del latte, esercitano un controllo e lo in¬ formano, sono autorizzati ad opporsi alle decisioni che l'organismo comune 1

989 prende nell'ambito delle sue mansioni esecutive, se quest'ultime sono con¬ trarie agli scopi definiti all'articolo 1.

2 Le decisioni dell'organismo comune, contro le quali è stata sollevata siffatta opposizione, non vincolano nè la Confederazione nè i terzi.

3

Qualora non sia possibile giungere ad un'intesa, l'Ufficio federale de¬ signato in virtù dell'articolo 10 deve, nel termine di un mese a contare dalla presentazione dell'opposizione, rilasciare le pertinenti istruzioni che si sostituiranno alle decisioni prese dall'organismo comune. Se nessuna istru¬ zione è data entro detto termine, l'opposizione è considerata come ritirata.

IV. Riduzione o rifiuto dei contributi federali Art. 9 *Se l'organismo comune non adempie correttamente i compiti affida¬ tigli, i contributi federali destinati a coprire le perdite risultanti dall'utiliz¬ zazione del formaggio, possono essere ridotti o rifiutati.

2

1 vantaggi pecuniari illeciti ed i contributi indebitamente riscossi de¬ vono essere rimborsati indipendentemente dall'applicazione delle disposi¬ zioni penali.

V. Diritto di disciplinamento ;

Art. 10

1

1 Dipartimenti e le Divisioni dell'amministrazione designati dal Consi¬ glio federale possono impartire all'organismo comune le appropriate istru¬ zioni circa l'esecuzione dei compiti conferitigli in virtù dell'articolo 1. Prima d'impartirgli le istruzioni l'organismo comune sarà consultato.

2

L'organismo comune è autorizzato a imporre ai suoi membri gli ob¬ blighi derivanti dalle istruzioni date.

VI. Protezione giuridica Art. 11 1. Commissioni di ricorso 1

Contro le decisioni dell'organismo comune attinenti all'assegnazione di merce (art. 5) è data facoltà di ricorso, entro il termine di dieci giorni, presso una commissione di ultima istanza.

2 II Consiglio federale, dopo aver sentito l'organismo comune, nomina la commissione di ricorso. Essa è composta di tre membri indipendenti da detto organismo.

990 3

Per il rimanente, la procedura innanzi la commissione di ricorso è retta dai disposti della legge sulla procedura amministrativa federale.

* Le decisioni dell'organismo comune concernenti il controllo della classificazione dei formaggi, soggetti all'obbligo di consegna, o la loro tassa¬ zione possono essere impugnate davanti ad una commissione di ricorso di ultima istanza, pure nominata dal Consiglio federale, dopo aver sentito l'organismo comune.

Art. 12 2. Competenza del Tribunale federale in materia di contestazioni relative alla copertura delle perdite Il Tribunale federale, come unica istanza, risolve, sul ricorso di diritto amministrativo, circa le contestazioni sorte fra l'organismo comune e la Confederazione, quanto alla copertura di perdite dovute all'utilizzazione del formaggio.

Art. 13 3. Altri rimedi giuridici La rimanente giurisdizione amministrativa soggiace ai disposti con¬ cernenti l'organizzazione giudiziaria e la procedura amministrativa federale.

VII. Disposizioni penali Art. 14 /. In generale È punito con una multa fino a 1000 franchi, se non trattasi di un reato più grave, chiunque, intenzionalmente, contravviene alle disposizioni della presente legge o delle pertinenti prescrizioni esecutive, in quanto il Consiglio federale le abbia emanate o approvate giusta l'articolo 19, capoverso 2; chiunque, intenzionalmente, contravviene ad un'istruzione dell'ammi¬ nistrazione federale data in virtù dell'articolo 10, capoverso 1; chiunque, intenzionalmente disattende un obbligo impostogli dall'or¬ ganismo comune, giusta l'articolo 10, capoverso 2, della presente legge o dell'articolo 35, capoverso 2, del decreto sullo statuto del latte; chiunque, intenzionalmente e violando le prescrizioni emanate dalla Confederazione o approvate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 19, capoverso 2, si rifiuta di consegnare o mette altrimenti in circolazione le speci di formaggio designate all'articolo 3.

1

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la multa è di 300 franchi al massimo.

991 8

Chiunque, in materia di contributi, fornisce intenzionalmente indica¬ zioni contrarie alla verità o tali da indurre in errore è punito con l'arresto o con la multa fino a 1000 franchi, se non trattisi di un reato più grave. Se il colpevole ha agito per negligenza la multa è di 300 franchi al massimo.

4

Sono applicabili gli articoli 113 e 114 della legge sull'agricoltura.

Art. 15

2. Infrazioni commesse da persone giuridiche, società e ditte individuali 1 Se le infrazioni sono commesse nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, o di una ditta indivi¬ duale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il proprietario di una ditta individuale risponde solidalmente del pagamento della multa e delle spese a meno che, la direzione responsabile, non dimostri d'aver fatto tutto quanto in suo potere per far rispettare le prescrizioni alle persone sopraindicate.

2

Le persone solidalmente responsabili godono degli stessi diritti dei prevenuti.

8 La pena accessoria, conformemente all'articolo 114 della legge sul¬ l'agricoltura, si applica alla persona giuridica, società, ditta individuale o ente di diritto pubblico.

Art. 16 3. Perseguimento penale Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. ' Vili. Disposizioni esecutive e finali Art. 17 1. Applicazione d'altre prescrizioni

x

s

Per l'esecuzione della presente legge sono analogamente applicabili i pertinenti d'sposti dei seguenti testi legislativi: a. legge sulla procedura amministrativa; b. decreto sullo statuto del latte (art. 32, cpv. 2, 3 e 4, art. 33, 35 e 44); c. decreto sull'economia lattiera in vigore.

Art. 18 2. Modificazione della legge federale sitila organizzazione giudiziaria La legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

992 Art. 100 lett. m (nuova) m. In materia d'agricoltura: Le decisioni concernenti l'attribuzione, la classificazione e la tassazione del formaggio.

Art. 19 3. Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

2 È chiesta l'approvazione del Consiglio federale per: a. gli statuti o il contratto di società dell'organismo comune; b. le prescrizioni esecutive dell'organismo comune concernenti sia l'acqui¬ sto o la perdita della qualifica di membro (art. 2) sia l'assegnazione della merce (art. 5); c. l'elezione del presidente e del comitato direttivo dell'organismo comune.

8

II Consiglio federale può sottoporre all'obbligo d'approvazione altre questioni d'importanza fondamentale.

4 Ove occorra, il Consiglio federale è autorizzato ad allestire il disciplinamento necessario all'esecuzione della presente legge, emanando a tale scopo una prescrizione.

Art. 20 4. Entrata in vigore 1 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

3 Le disposizioni anteriori rimangono nondimeno applicabili ai fatti accaduti durante la loro validità.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koelilcr Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant

993 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata in virtù dell'articolo 89 ca¬ poverso 2 della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 4 luglio 1969.

Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969.

Foglio Federale, 1969, Vol. I

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04.07.1969

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