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Foglio Federale Berna, 9 maggio 1969 Anno LII Volume I N° 18 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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10257 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari (Del 23 aprile 1969)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di decreto federale approvante la convenzione sugli assegni familiari conchiusa, tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il 26 febbraio 1969.

I. Sunto storico La legislazione del Liechtenstein del 6 giugno 1957 accorda all'insieme della popolazione alcuni assegni familiari; quest'ultimi comprendono assegni di nascita di 200 fr. per una nascita e assegni di 300 fr. per più nascite. Gli assegni per i figli ammontano il mese a: 10 fr. per il primo figlio 15 fr. per il secondo 25 fr. per il terzo 30 fr. per i seguenti.

Dapprima, per i lavoratori stranieri, non era prevista differenza alcuna circa gli assegni per i figli. Nel 1964, al tempo della revisione della convenzione con il Liechtenstein concernente l'assicurazione vecchiaia e superstiti, non fu dunque necessario includere gli assegni familiari nella Foglio Federale, 1969, Vol. I

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634 convenzione (cfr. il messaggio del 20 settembre 1965 concernente la con¬ venzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità; FF 1965 III, pagina 5). Ma durante l'anno stesso della firma della detta convenzione, la legislazione del Principato concer¬ nente gli assegni familiari subì profonde modifiche. La'nuova legge del 27 giugno 1965 introdusse infatti un assegno aggiuntivo di franchi 20 il mese per ogni figlio. Orbene, i lavoratori che prestano il loro servizio nel Liech¬ tenstein ma residenti all'estero non hanno diritto a detto assegno. Le nuove disposizioni andavano a scapito degli svizzeri confinanti ed in partico¬ lare di quelli del Canton San Gallo. Pertanto, al Gran Consiglio sangallese, furono presentate, firmate da 31 deputati, un'interrogazione e una mozione, che invitavano il Consiglio di Stato a far sì che, tramite una con¬ venzione internazionale, venisse assicurata una parità di trattamento dei confinanti con i lavoratori salariati residenti nel Liechtenstein. Detti passi spinsero il Consiglio di Stato a rivolgere analoga richiesta alle autorità fe¬ derali. In seguito ci si rivolse ad una commissione di periti. Il 25 e il 26 febbraio 1969 ebbero luogo a Vaduz le trattative tra una delegazione sviz¬ zera, sotto la direzione del signor C. Motta, vicedirettore dell'Ufficio fede¬ rale delle assicurazioni sociali e delegato del Consiglio federale alle conven¬ zioni internazionali in materia di sicurezza sociale e una delegazione del Liechtenstein guidata dal capo del Governo, signor G. Batliner; i negoziati portarono alla firma della presente convenzione. La delegazione svizzera era formata oltre che dal rappresentante del Canton San Gallo, da un rap¬ presentante del Canton Grigioni, parimente interessato alla conclusione di un tal accordo.

II. Osservazioni sulla convenzione 1. Il principio della parità di tratteunento La convenzione si applica, per quanto riguarda la Svizzera, alla legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di mon¬ tagna e alle legislazioni cantonali sugli assegni familiari di San Gallo e Grigioni: per quanto riguarda il Liechtenstein alla legislazione sugli assegni familiari. Per quel che concerne i diritti e gli obblighi stipulati nelle legisla¬ zioni precitate, la parità di trattamento
vige per i cittadini della Svizzera e del Liechtenstein nella seguente misura: a. I cittadini del Liechtestein che prestano i loro servizi in Svizzera in qualità di lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni familiari tanto quanto i lavoratori agricoli svizzeri.

Nei Cantoni San Gallo e Grigioni, i lavoratori stranieri i cui figli vivono all'estero, hanno diritto agli assegni familiari solamente per i figli legittimai e adottivi che non hanno ancora superato i 15 anni. I figliastri, i figli illegittimi e i figli elettivi come pure i figli tra i 15 e i 20 anni che sono

635 ancora in periodo di formazione professionale o non sono idonei a poter prestare un lavoro rimunerativo a cagione di malattia o d'infermità, non danno diritto agli assegni se risiedono all'estero. Queste particolari disposi¬ zioni non sono ormai più applicabili ai cittadini del Liechtenstein che la¬ vorano nei Cantoni San Gallo e Grigioni (art. 2, numeri 1 e 2).

b. I cittadini svizzeri, domiciliati nei Cantoni San Gallo e Grigioni, che prestano un lavoro rimunerativo nel Liechtenstein possono fruire della legislazione del Liechtenstein. I confinanti dei due Cantoni hanno dunque diritto agli assegni aggiuntivi di franchi 20 per ogni figlio e agli assegni di nascita. La parità di trattamento è pure assicurata ai cittadini dei due Cantoni sopraccitati domiciliati nel Liechtenstein. Essi hanno dunque di¬ ritto agli assegni per i figli e agli assegni di nascita come se fossero cittad'ni del Liechtenstein.

c. Giusta l'articolo 8, i vantaggi accordati dalla convenzione possono essere estesi a altri Cantoni tramite un semplice scambio di missive. Detta estensione è auspicata da parte del Liechtenstein.

2. Entrata in vigore e durata di validità Su richiesta del Canton San Gallo di una celere messa in vigore della convenzione, la stessa, avendo ottenuto il consenso del Liechtenstein, entrerà in vigore il 1° luglio 1969 (art. 10 n. 2), riservata tuttavia l'approvazione parlamentare dei due paesi. Non si richiede tuttavia il consenso delle auto¬ rità legislative cantonali dei due Cantoni in causa.

La convenzione è conchiusa per un anno e, salvo disdetta che dovrà essere notificata 3 mesi prima del decorso del termine annuale, sarà pro¬ rogata tacitamente di anno in anno.^La convenzione, giusta l'articolo 89 ca¬ poverso 4 della Costituzione, non è sottoposta al referendum facoltativo.

3. Fondamento costituzionale La Confederazione, giusta l'articolo 34 quinquies capoverso 2 della Co¬ stituzione, è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Dette disposizioni, in relazione con l'articolo 8 della Costi¬ tuzione federale che autorizza la Confederazione a stipulare convenzioni internazionali, assicurano la costituzionalità della convenzione che, giusta l'articolo 86 numero 5, deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assem¬ blea federale.

4. Conseguenze finanziarie Nella misura in cui la convenzione si applica alla legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna,

636 non dovrebbe risultarne un aggravamento dell'onere finanziario, visto c considerato che difficilmente si presenteranno casi pratici d'applicazione.

Altresì, le legislazioni cantonali sugli assegni familiari di San Gallo e Grigioni prevedono che, in detti Cantoni, i lavoratori stranieri hanno già diritto agli assegni familiari per i figli legittimi e adottivi residenti all'estero.

Il numero dei figli che darà diritto a nuovi assegni sarà dunque minimo così che gli oneri finanziari supplementari derivanti per i due Cantoni saranno di poco rilievo.
* *
Siamo persuasi che la presente convenzione, che riteniamo una giusta regolamentazione dei problemi rimasti irrisolti nel campo degli assegni fa¬ miliari, rafforzerà maggiormente i legami amichevoli che da sempre uni¬ scono la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Vi raccomandiamo quindi di approvare la convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sugli assegni familiari, firmata il 26 febbraio 1969, adot¬ tando l'allegato disegno di decreto federale.

Gradite onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 23 aprile 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, ' Il presidente della Confederazione: · L. von Moos Il cancelliere della Confederazione: Hubcr

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