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Foglio Federale Berna, 23 maggio 1969 Anno LII Volume I N° 20 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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10264 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di emendamenti della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (Del 7 maggio 1969) Onorevoli signori presidente e consiglieri, Il 30 settembre 1953 avete approvato, con un decreto federale, la Con¬ venzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari firmata a Parigi il 1° luglio 1953 da parte di dodici Stati, come pure il Protocollo finanziario allegato alla stessa. Detta Convenzione è en¬ trata in vigore il 29 settembre 1954. L'Organizzazione europea per le ricer¬ che nucleari (CERN) comprende oggi i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Svezia e Svizzera.

Sviluppo del CERN Necessità di una revisione della Convenzione del 1953 Nel corso del periodo d'applicazione della Convenzione del 1953, il CERN è evoluto in modo tale da divenire al giorno d'oggi un centro di ricerche, a carattere prettamente scientifico e fondamentale, apprezzato anche oltre i confini europei. Il laboratorio del CERN -- che non sì oc¬ cupa di attività a fini militari -- comprende attualmente un sincrotone a Foglio Federale, 1969, Vol. I

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674 protoni per energie di 28 miliardi d'elettroni-volt (28 GeV) e un piccolo sincrotone-ciclotrone per energie di 600 milioni d'elettroni-volt (600 MeV), situati a Meyrin presso Ginevra. Attualmente sono in corso di costru¬ zione alcune ciambelle d'accumulazione che dovrebbero essere messe in azione nel 1971. Malgrado i notevoli progressi compiuti nel campo della fisica delle alte energie e malgrado i miglioramenti arrecati per mantenere l'eccellente livello raggiunto dal CERN rispetto agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica, è apparso tuttavia, con il passare del tempo, che le attrezzature attuali non sarebbero sufficienti per parare ad esigenze future. Du¬ rante questi ultimi anni, il CERN ha dunque proceduto, nell'ambito di un programma a lungo termine, all'elaborazione e alla disamina di un pro¬ getto per la costruzione di un grande acceleratore a protoni con un'energia di 300 miliardi d'elettroni-volt (SUPERCERN). L'attuazione di un pro¬ getto tanto ambizioso eccede la Convenzione del 1953; il Consiglio del CERN ha deciso pertanto, in una risoluzione del 14 dicembre 1967, di procedere a una revisione della Convenzione e parimente di raccomandare agli Stati membri l'accettazione della stessa.

La nuova Convenzione ricalca essenzialmente le disposizioni in vigore concernenti il programma di Meyrin e istituisce il fondamento giuridico per la costruzione e il funzionamento di un acceleratore di 300 gigaelettronivolt. Essa non contiene alcuna disposizione che obblighi gli Stati membri a partecipare al SUPERCERN. Uno Stato membro è infatti soltanto tenuto a partecipare almeno a un programma d'attività, compreso nel programma di base. È così che al Consiglio del CERN tutti i dodici Stati membri hanno approvato la revisione della Convenzione, mentre soltanto sei di essi hanno manifestato l'intenzione di partecipare al SUPERCERN. Il Direttore gene¬ rale del CERN si augura che il Consiglio possa prendere, nel mese di di¬ cembre del corrente anno, una decisione definitiva in merito alla costru¬ zione del grande acceleratore. Dato che la revisione della Convenzione costituisce il fondamento giuridico di tale decisione e dato che si dovranno prendere importanti disposizioni, in caso di decisione favorevole, in vista dell'elaborazione di un programma a lungo termine, si rivela necessaria a tal fine una
pronta ratifica della nuova convenzione. Nel corso di una delle ultime sedute del Comitato del Consiglio è stato possibile costatare che parecchi Paesi membri hanno già iniziato la procedura di ratificazione.

Da parte Svizzera, per il momento, si tratta esclusivamente -- e dob¬ biamo sottolinearlo -- di pronunciarsi sull'accettazione degli emendamenti della Convenzione. In altre parole l'approvazione della revisione della Con¬ venzione in vigore fino ad oggi non pregiudica in alcun modo una parteci¬ pazione eventuale della Svizzera al SUPERCERN.

Indipendentemente da quanto esposto, il 9 dicembre 1968, dopo un primo esame del progetto del SUPERCERN e basandoci sulle raccomanda¬ zioni del Consiglio svizzero della scienza, abbiamo fatto conoscere al

675 CERN il nostro interesse di principio per il grande acceleratore. Tutto questo, ben inteso, senza impegno alcuno da parte nostra e riservata for¬ malmente l'approvazione dell'Assemblea federale. Il piano previsto è stato ridotto in seguito alla decisione della Gran Bretagna di non partecipare, per il momento, all'attuazione dello stesso. Le spese per l'esecuzione sono valutate attualmente a circa 1 335 milioni di franchi. Quando il problema della partecipazione della Svizzera si porrà in termini concreti, vi sottopor¬ remo, al momento opportuno, un nuovo messaggio in merito, previa disa¬ mina della questione con gli ambienti competenti nel campo della scienza, della ricerca e dell'industria.

Esame della Convenzione emendata Qui di seguito, quando lo si è ritenuto opportuno e quando soprattutto si trattava di disposizioni particolarmente significative per il nostro Paese, abbiamo brevemente esaminato gli emendamenti portati alla Convenzione dal Consiglio del CERN il 14 dicembre 1967 durante la sua trentaseiesima sessione. Il ritardo con il quale vi sottoponiamo la presente proposta è do¬ vuto al fatto che la versione in lingua tedesca del nuovo testo della Con¬ venzione, elaborato in comune dall'Austria, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Svizzera, si è protratta più del previsto. Per ragioni di chiarezza troverete annessi il testo della Convenzione emendata e quello della relativa decisione del Consiglio del CERN del 14 dicembre 1967. Per il confronto con la Convenzione primitiva si rinvia al testo originale in lin¬ gua francese della Convenzione approvata a suo tempo (RO 1955 713; RU 1955 721).

L'articolo I prevede la possibilità di trasferire la sede dell'Organiz¬ zazione da Ginevra alla località dove dovesse essere situato un eventuale altro laboratorio dell'Organizzazione. Detta modificazione tiene conto del fatto che l'acceleratore di 300 g'gaelettroni-volt non può essere installato nei dintorni di Meyrin presso Ginevra, a causa dei 2400 metri di diametro delle sue ciambelle d'accumulazione. Il giorno in cui il centro di gravita¬ zione delle ricerche si sarà spostato da Ginevra alla località dove è situato il grande acceleratore, si potrà dunque procedere al trasferimento della sede.

L'articolo II numeri 1, 2 e 3 definisce gli scopi e le attività dell'Orga¬ nizzazione
menzionando i programmi di Meyrin presso Ginevra come pure il programma per la costruzione e l'esercizio di un laboratorio per energie di circa 300 gigaelettroni-volt. Il numero 4 attribuisce com¬ petenza al Consiglio per ogni decisione circa la definizione dei pro¬ grammi relativi al progetto dell'acceleratore di 300 gigalettroni - volt c ad eventuali altre proposte. Tali programmi devono essere approvati dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri. Il numero

676 5 dispone la medesima cosa per eventuali modificazioni ad un programma già definito. Il numero 6 dispone che l'acceleratore di 300 gigaelettroni-volt verrà messo in azione il giorno stabilito dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri. Nel frattempo, il programma di base del¬ l'Organizzazione è quello del laboratorio di Ginevra. Con la messa in azione dell'acceleratore di 300 gigaelettroni-volt, il programma relativo a detto impianto diventa parte integrante del programma di base e il Consi¬ glio può decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri, che il programma eseguito nel laboratorio di Ginevra, quando non venga fatta opposizione da uno Stato membro partecipante a detto programma, sia stralciato dal programma di base.

L'articolo III numero 3 definisce le condizioni di partecipazione all'Or¬ ganizzazione. Ogni Stato membro è tenuto a partecipare almeno a un programma d'attività, segnatamente all'attuale CERN, al programma di costruzione delle ciambelle di accumulazione o al progetto dell'accelera¬ tore di 300 gigaelettroni-volt. Il numero 4 dispone che il Consiglio può fissare, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati membri, un periodo minimo di partecipazione iniziale a un programma d'attività, come pure un limite alle spese cagionate dal programma nel corso di detto periodo.

Per il ritiro si confronti parimente l'articolo XII. Il numero 5 dispone che il Consiglio è responsabile della liquidazione dei programmi e riserva gli accordi eventuali conchiusi fra gli Stati membri partecipanti al programma come pure quelli conchiusi dall'Organizzazione con gli Stati sul territorio dei quali il programma è stato eseguito. Il numero 5 dispone 'parimente la ripartizione degli eventuali attivi o passivi in favore rispettivamente a ca¬ rico degli Stati membri.

L'articolo IV garantisce, in relazione con l'articolo V, l'unità dell'Or¬ ganizzazione. Esso prevede infatti un Consiglio unico, un Comitato unico per le direttive scientifiche e un Comitato unico per le finanze.

L'articolo V definisce le competenze e le attribuzioni degli organi e invece della maggioranza semplice introduce, per tutta una serie di deci¬ sioni, la maggioranza di due terzi di tutti gli Stati o degli Stati partecipanti a un determinato programma.

L'articolo VI prevede la
nomina di un direttore generale per ogni la¬ boratorio. Questi è, riguardo al laboratorio da lui diretto, il funzionario esecutivo superiore dell'Organizzazione.

L'articolo VII mantiene il calcolo dell'importo dei contributi degli Stati membri in base al reddito nazionale netto. Tuttavia, mentre la Con¬ venzione, nel suo testo primitivo, dispone che nessuno Stato membro è te¬ nuto a pagare per il programma di base contributi superiori al 25 per cento dell'importo totale dei contributi, il testo emendato della Convenzione autorizza il Consiglio a determinare, alla maggioranza di due terzi di tutti

677 gli Stati membri, l'aliquota massima che ogni Stato membro può essere te¬ nuto a pagare per sopperire alle spese di un programma.

Varticolo XII dispone che dopo sette anni dall'entrata in vigore della Convenzione, ogni Stato membro potrà notificare il suo ritiro dall'Or¬ ganizzazione. Detto ritiro avrà effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il ritiro è stato notificato, o in data successiva proposta dallo Stato membro.

L'accluso Protocollo finanziario, che è stato parimente emendato in vista del progetto del SUPERCERN, è conforme ai principi presentemente in vigore presso le organizzazioni internazionali a scopi scientifici.

Conclusioni Come già ricordato più sopra, l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, a contare dalla sua istituzione avvenuta nel 1953, è evoluta in modo tale da raggiungere un livello assai ragguardevole nel campo della ricerca prettamente scientifica e fondametale. Il CERN, con i suoi labora¬ tori di Meyrin, costituisce ai nostri giorni un esempio di cooperazione scien¬ tifica fruttuosa a livello europeo e intergovernativo. L'Organizzazione tut¬ tavia, di fronte ai continui progressi della fisica nucleare e nell'intento di mantenersi all'avanguardia nel campo della ricerca, ha dovuto studiare in questi ultimi anni le possibilità per sviluppare e migliorare i laboratori esi¬ stenti. La disamina di questa problematica ha portato all'elaborazione di un progetto di costruzione di un grande acceleratore di 300 gigaelettroni-volt (SUPERCERN). L'attuazione di detto progetto eccede la Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari che avete approvato il 30 settembre 1953; il Consiglio del CERN, il 14 dicembre 1967, ha deciso pertanto di procedere a ima revisione della Convenzione. La Convenzione emendata permette quindi all'Organizzazione da un lato di continuare le attività condotte fino ad oggi (laboratori di Meyrin) e dal¬ l'altro di esaminare concretamente le possibilità di attuazione di un grande acceleratore. La Convenzione emendata non obbliga gli Stati membri a partecipare al SUPERCERN; essa lascia loro infatti completa libertà di decisione. Considerato che il nuovo testo della Convenzione modifica i principi giuridici di base del CERN di Meyrin e considerato che la Svizzera,
tanto quanto gli altri Stati membri, addimostra premura per il prosegui¬ mento delle ricerche da parte del CERN, vi raccomandiamo di accettare l'allegato disegno di decreto federale. La costituzionalità è fondata sull'ar¬ ticolo 8 della Costituzione federale òhe riserva alla Confederazione il di¬ ritto di conchiudere trattati con l'estero. L'articolo 85 numero 5 della Costituzione ne conferisce la competenza all'Assemblea federale. 11 de¬ creto federale del 30 settembre 1953 sull'approvazione della Convenzione primitiva va sottoposto a referendum conformemente all'articolo 89 capo-

678 verso 4 della Costituzione, benché uno Stato possa ritirarsi dall'Organiz¬ zazione a partire dal settimo anno dall'entrata in vigore della Convenzione.

Questo è dovuto al fatto che la costruzione del laboratorio in Svizzera ha creato per il nostro Paese obblighi speciali che potrebbero anche ripercuo¬ tersi oltre un periodo di quindici anni. La Convenzione emendata non comporta nuovi obblighi di questo genere; il decreto federale sull'approva¬ zione non deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 maggio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero.

Il presidente della Confederazione: L. von Moos Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

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