994 Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969

Decreto federale sull'economìa zuccheriera indigena (Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto gli articoli 28, 31 bis capoverso 3 lettere 6 e e e capoverso 4, 32 capoverso 3 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19681, decreta: Art. 1 La Confederazione, allo scopo di mantenere coltivata a campo una superficie bastevole ad agevolare l'adattamento della produzione agricola alle possibilità di smercio, a variare le colture e a intensificare, qualora le importazioni fossero intralciate, la coltura dei campi, come anche allo scopo di rendere più sicuro l'approvvigionamento del paese con zucchero, promuove, secondo le disposizioni del presente decreto, la coltura e l'im¬ piego della barbabietola da zucchero.

Art. 2 La Confederazione accorda allo zuccherificio e raffinierie d'Aarberg SA nonché allo zuccherificio di Frauenfeld SA, prestazioni destinate a sup¬ plire ai disavanzi menzionati negli articoli 12 e 13 e ne assoggetta il paga¬ mento alle condizioni e agli obblighi previsti negli articoli 3 e seguenti.

Art. 3 1

La superficie riservata alla bieticoltura è stabilita al massimo a 10000 ettari per campagna. Il Consiglio federale determina ogni anno detta super¬ ficie e ripartisce la produzione bieticola basandosi sulle condizioni econo¬ miche.

' 1

FF 1969 I 874 (sunto)

995 2

La quantità di barbabietole consegnarle annualmente ai due zucche¬ rifici non deve eccedere le 450 000 tonnellate circa. Il Consiglio federale può stabilire un massimo di 500 000 tonnellate se il progresso realizzato sul piano tecnico consente d'accrescere la capacità di produzione nei limiti del fabbisogno normale del rinnovo delle installazioni.

3 I due zuccherifici devono cooperare sul piano tecnico ed economico.

Essi stabiliranno le modalità di tale collaborazione, in un accordo, sotto¬ posto all'approvazione dell'autorità federale.

Art. 4 Il Consiglio federale prende le misure necessarie a impedire che le due fabbriche facciano una concorrenza ingiustificata ad altre imprese sviz¬ zere. Singolarmente è vietata alla fabbrica di Frauenfeld la raffinazione dello zucchero greggio importato, ed è permessa a quella di Aarberg sol¬ tanto in ragione di 30 000 tonnellate l'anno.

Art. 5 Qualora per effetto della raffinazione dello zucchero greggio lo zuc¬ cherificio di Aarberg conseguisse un utile, laddove la fabbrica di Frauen¬ feld non potesse colmare un disavanzo senza ricorrere alle prestazioni fe¬ derali previste all'articolo 12, questa riceverà una parte di quell'utile stabi¬ lita dal Consiglio federale.

Art. 6 I due zuccherifici applicheranno le misure prescritte dalla Confedera¬ zione affinché sia assicurata una sufficiente fabbricazione di formaggio di pasta dura. In particolare essi non potranno imporre ai bieticoltori il ritiro di fettucce di barbabietola, di melasse e di mangimi di melassa, nelle re¬ gioni nelle quali l'insilamento è vietato.

Art. 7 I due zuccherifici, ogni anno, conchiuderanno con i coltivatori con¬ tratti di coltivazione stabiliti secondo i principi uniformi e determinanti sia le quantità di barbabietole che, tenuto conto delle possibilità di lavorazione, possono essere fornite, sia le altre condizioni del ritiro. Sono riservate le restrizioni disposte nel precedente articolo e concernenti i coltivatori delle regioni nelle quali l'insilamento è vietato.

Art. 8 1

II Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo delle barbabietole che i due zuccherifici acquistano in virtù dei contratti di coltivazione e le condizioni essenziali concernenti il ritirò.

996 2 Tale prezzo deve corrispondere al costo medio di produzione, calco¬ lato su parecchi anni, nelle aziende agricole condotte razionalmente e riti¬ rate a condizioni normali come anche entro i limiti delle possibilità offerte dall'articolo 12 capoverso 1.

3 11 Consiglio federale, prima di stabilire i prezzi, chiederà l'avviso della Commissione consultiva menzionata nell'articolo 3 della legge sull'agricol¬ tura.

Art. 9 1 1 due zuccherifici devono essere amministrati razionalmente.

2 Essi venderanno lo zucchero e i prodotti secondari a prezzi propor¬ zionati a quelli della merce importata di qualità corrispondente. Nel caso di rialzo eccezionale nel corso mondiale dello zucchero, i prezzi non saranno accresciuti più di quanto sia necessario a sopperire interamente alle spese di produzione e a consentire la costituzione di una scorta adeguata.

3

L'investimento di fondi superiore alle spese correnti, l'apertura di nuovi rami d'esercizio, e il saggio degli ammortamenti dovranno essere autorizzati dalla Confederazione.

Art. 10 II rapporto di gestione dei due zuccherifici, i loro conti e la relazione di revisione del loro organo di controllo, devono, ogni anno, essere tenuti a disposizione dell'autorità federale la quale farà riscontrare la contabilità e i bilanci.

2 I due zuccherifici devono permettere agli organi e ai mandatari della Confederazione, i quali ne facciano domanda, l'esame dei libri, delle scrit¬ ture contabili e dei documenti giustificativi, fornire le informazioni che occorressero e concedere l'accesso ai locali di fabbricazione e ai magazzini.

3 Le persone che l'autorità federale avrà incaricato della vigilanza e del controllo sono tenute al segreto sugli accertamenti e le osservazioni fatte. Esse possono dare informazioni soltanto ai servizi designati dal Con¬ siglio federale.

Art. 11 1 II dividendo lordo pagato sopra l'utile netto agli azionisti dei due zuccherifici non dev'essere maggiore del 5 per cento del capitale versato.

1

2

II sopravanzo dell'utile dopo il pagamento del dividendo, sarà asse¬ gnato a un fondo di riserva speciale del quale non si potrà disporre senza il consenso del Consiglio federale, essendo riservato l'articolo 12.

Art. 12 Se i controlli previsti all'articolo 10 rivelano un disavanzo che nono¬ stante una gestione accurata e l'applicazione dell'articolo 5 potesse risultare 1

997 nell'uno o nell'altro o in entrambi gli zuccherifici sarà supplito, in parti uguali dal Consiglio federale: a. mediante le riserve disponili; b. mediante una contribuzione iniziale della Confederazione che può ascendere, per i due zuccherifici insieme, fino a 20 milioni di franchi l'anno; c. se le prestazioni previste sotto lettere a e b non fossero bastevoli a co¬ prire il disavanzo, verranno supplite mediante un aumento della contri¬ buzione iniziale della Confederazione da 1 a 5 milioni di franchi al massimo, aggiunti al ricavato d'una tassa sullo zucchero importato sotto le voci da 1701.20 a 50 della tariffa doganale (tariffa d'importazione), da 1 a 5 franchi al massimo per 100 chilogrammi di peso allo sdogana¬ mento, e con la partecipazione dei produttori ai disavanzi, da 8 a 40 centesimi il quintale di barbabietole da zucchero. Ogni milione di franchi accordato dalla Confederazione corrisponde ad una tassa sulle importa¬ zioni di 1 franco i 100 chilogrammi di zucchero e ad una deduzione di 8 centesimi il quintale di barbabietole da zucchero.

2

II Consiglio federale delibererà sulla ripartizione dei mezzi finan¬ ziari (art. 1 lettere bec) tra i due zuccherifici, secondo i risultati del¬ l'esercizio e le riserve disponibili.

3

Qualora non sia possibile estinguere il disavanzo, la rimanenza sarà portata a nuovo conto. Alla medesima sarà parimente soddisfatto secondo le norme indicate nei capoversi 1 e 2 se il risultato dell'esercizio successivo non consentisse d'estinguerla intieramente o in parte.

4 Se nessun rinfranco fosse bastevole e vi fosse pericolo di perdita di capitale o d'insolvenza conformemente all'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, indipendentemente dai provvedimenti in esso previsti, ne sarà data subito notizia al Consiglio federale che adotta le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario. Per sanare la situazione esso può, con l'approvazione delle Camere, aprire un credito di transizione, rifondibile.

5 II Consiglio federale può esigere la restituzione della tassa sulle merci fabbricate a base di zucchero al momento della loro esportazione.

Art. 13 1

Se la società subisse un disavanzo per effetto d'una violazione degli obblighi attenenti a una gestione accurata né fosse in grado di supplirvi con i mezzi disponibili, essa chiederà al Consiglio federale la facoltà di attingere dal fondo di riserva speciale (art. 11 cpv. 2). È riservato il regresso della società contro i suoi organi e i suoi dipendenti responsabili.

2 I disavanzi che non potessero essere estinti in tale maniera saranno portati a nuovo conto. Se ne risultasse un pericolo di perdita di capitale e

998 d'insolvenza conformemente all'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, il Consiglio federale consulterà se e a quali condizioni, dopo l'assegnamento delle prestazioni ordinarie all'altra fabbrica (art. 12), sia richiesto, nell'inte¬ resse generale, un aiuto nei limiti determinati dal presente decreto. L'asse¬ gnamento di prestazioni straordinarie è subordinato all'approvazione del¬ l'Assemblea federale.

Art. 14 La Confederazione può accordare ai due zuccherifici degli anticipi nei limiti delle perdite previste e mettere a loro disposizione dei crediti di esercizio d'un ammontare confacente.

I 2 Al fine di preservare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può delegare un proprio rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione dei due zuccherifici.

1

Art. 15 1

Le prestazioni potranno essere rivendicate quando fossero state con¬ cesse a torto oppure se il beneficiario, nonostante un avvertimento, non adempia le condizioni che gli sono state imposte.

2 II beneficiario potrà essere liberato dall'obbligo di restituire le pre¬ stazioni, qualora provi che più non sussiste l'arricchimento, eccetto che: a. per conseguire la prestazione abbia fornito intenzionalmente o per negligenza indicazioni inveritiere, ingannevoli oppure incomplete; b. non abbia adempiuto per sua colpa le condizioni che gli erano state im¬ poste; c. si sia impossessato dell'arricchimento, pur dovendo prevederne la ripe¬ tizione.

3 II Consiglio federale designa gli uffici competenti a esigere la restitu¬ zione, e ove occorra, a promuovere l'azione prevista nell'articolo 110 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 16 1 diritti della Confederazione alla restituzione delle prestazioni si prescrivono in 5 anni a contare dal giorno in cui gli organi federali compe¬ tenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nati ma, al più tardi, in dieci anni a contare dal giorno in cui sono sorti. Se la pretesa della Confedera¬ zione deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

1

2

II corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione.

999 Art. 17 II Tribunale federale giudica, come istanza unica, secondo che dispon¬ gono gli articoli 110 e 111 lettera i, e seguenti, della legge federale sull'orga¬ nizzazione giudiziaria, le contestazioni concernenti la restituzione di pre¬ stazioni.

Art. 18 I tribunali ordinari giudicano tutte le contestazioni tra i due zuccheri¬ fici, singolarmente quanto all'accordo previsto nell'articolo 3 capoverso 3 e le contestazioni dei medesimi con i loro organi, azionisti, creditori, bieti¬ coltori o altri terzi. Sono riservate le clausole d'arbitrato e quelle concer¬ nenti la competenza giudiziaria.

Art. 19 II presente decreto ha effetto sino al 30 settembre 1974.

i Art. 20 La Confederazione chiede alle aziende e gruppi interessati di collabo¬ rare in maniera appropriata all'esecuzione del presente decreto.

Art. 21 1

II Consiglio federale stabilisce la data nella quale il presente decreto entra in vigore.

2 Esso è incaricato d'eseguirlo.

3

Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: C Clavadetscher Il segretàrio: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koehler

,

1000 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato in virtù dell'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

Data della pubblicazione: 4 luglio 1969.

Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969.

1001 Decreto federale che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1968 (Del 26 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto i rapporti del Consiglio federale del 26 marzo 1969, del Tribunale federale del 31 gennaio 1969 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 22 gennaio 19691, decreta: Articolo unico È approvata la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1968.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koelilcr

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 26 giugno 1969.

Per ordine del Cons:glio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber Non pubblicati nel FF

1002

Decreto federale che approva il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1968 (Del 26 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compen¬ sazione per l'anno 1968, visto il rapporto del Consiglio federale del 30 aprile 19691, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di ccmpensazione per l'anno 1968.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dàl Consiglio nazionale.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koehler Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 26 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

1

Il cancelliere della Confederazione: lluber FF 1969 I 981 (sunto)

1003

Decreto federale che approva il conto consuntivo della Confederazione svizzera per l'anno 1968 (Del 24 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 1969 decreta: Articolo unico.

È approvato il conto consuntivo della Confederazione svizzera per l'esercizio 1968, il cui conto finanziario si chiude con un'eccedenza attiva di 156 797 300.07 franchi, il conto generale con un avanzo di 557 580 679,51 franchi, il bilancio con un passivo di 2 766 659 680,88 franchi e il conto d'esercizio dell'Azienda PTT con un beneficio di 100428 302,55 franchi.

1

2

È preso atto che le spese capitalizzate in bilancio nel 1968, come anti¬ cipi della Confederazione per la costruzione delle strade nazionali, hanno toccato 154 042 534 franchi e sono ammontate, a fine 1968, a franchi 2 061 131 236 e che gli anticipi di 57 897 135 franchi, concessi sino a fine 1968 per lo smercio dei prodotti lattieri, sono stati capitalizzati in bilancio.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Kochler 1

Non pubblicato nel FF

1004 Il Consiglio federale decreta: H decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 24 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Hubcr

1005

Decreto federale concernente la prima aggiunta al bilancio di previsione 1969 e lo stanziamento di crediti d'impegno (Del 17 giugno 1969)

VAssemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 19691, decreta: Art. 1 Sono stanziati, come prima aggiunta, per l'anno 1969: --. nel bilancio di previsione della Confederazione 966 974 franchi come crediti riportati dell'anno precedente e 49 148 898 franchi come crediti aggiuntivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei tele¬ grafi 4 900 000 franchi come crediti aggiuntivi.

Art. 2 Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno e crediti aggiuntivi per ter¬ reni ed edifici.

5 229 000 franchi per dei progetti di dipartimenti.

Così decretato dal Consiglio nazionale. .

Berna, 9 giugno 1969.

Il presidente: M. AebLselier Il segretario: Kochler 1 Non pubblicato nel FF.

1006 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetschcr Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

1007

Decreto federale.

che approva la gestione del Consiglio federale nel settore delle poste e delle telecomunicazioni (Del 24 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svìzzera, visto il rapporto del Consiglio federale del 17 marzo 1969 1t decreta: Articolo unico È approvata la gestione del Consiglio federale, per l'anno 1968, nel set¬ tore delle poste e delle telecomunicazioni.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1969.

Il presidente: C Qavadetschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1969.

H presidente: M. Aebischer Il segretario: Kochlcr Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 24 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber 1

Non pubblicato nel FF

1008

Decreto federale che approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1968 (Del 18 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1968, visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 28 aprile 1969, presentati al Consiglio federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969 L decreta: Art. 1 ^ Sono approvati i conti del 1968 e il bilancio al 31 dicembre 1968 delle -_errovie federali svizzere.

Art. 2 La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1968 è approvata.

Art. 3 Il saldo passivo di 14 525 685 franchi è coperto mediante prelevamento dalla riserva legale.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Kochler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant 1 FF 1969 ( 828 (sunto)

1009 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

Foglio Federale, 1969, Vol. I

71

1010

Decreto federale concernente il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool v per il periodo dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970 (Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 aprile 1969 decreta: Articolo unico È approvato il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool, presen¬ tato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970, che prevede un'entrata di 193 089 000 franchi e un'uscita di 79 381 000 franchi, con un'eccedenza d'introiti dunque di 113 708 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1969.

Il presidente: C Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koehler Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: lluber 1

FF 1969 I 509 (sunto)

1011

Decreto federale concernente lo stanziamento d'un credito d'impegno per il trasferimento a Grangeneuve e lo sviluppo della stazione federale di ricerche sulla produzione animale (Del 3 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 19511 sull'agricol¬ tura, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1968 2, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'impegno di franchi 40 100 000 per il trasferi¬ mento a Grangeneuve e lo sviluppo della stazione federale di ricerche sulla produzione animale.

Art. 2 1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvanf

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1969.

Il presidente: RI. Aebischcr Il segretario: Koclilcr 1 2

RU 1953 1133 FF 1968 II 896 (sunto)

1012 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 3 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Hubcr

1013 Decreto federale concernente il miglioramento della dotazione tecnica nel palazzo del parlamento a Berna (Del 10 giugno 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 19691, decreta: . Art. 1 Per il miglioramento della dotazione tecnica nel palazzo del parla¬ mento è aperto un credito d'impegno di 2 020 000 franchi.

Art. 2 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 giugno 1969.

v

II presidente: M. Aebisclier Il segretario: Kochler

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 giugno 1969.

. Il presidente: G Clavadetschcr Il segretario: Sauvant Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 10 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr 1

FF 1969 I 57

1014

Decreto federale concernente l'assegnazione d'un sussidio federale per lo sviluppo dell'aerodromo regionale di Birrfeld (Del 16 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il decreto federale del 22 giugno 19451 concernente l'ingrandi¬ mento degli aerodromi civili, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 gennaio 1969 2, decreta: Art. 1 La Confederazione accorda alla sezione argoviese dell'Aero club sviz¬ zero, per lo sviluppo dell'aerodromo regionale di Birrfeld, un sussidio del 30 per cento delle spese di costruzione, ma al massimo di 250 000 fr.

Il Consiglio federale è altresì autorizzato a concedere un sussidio federale del 30 per cento in caso di sorpasso di preventivo, dovuto ad un rincaro edilizio.

Art. 2 Il progetto generale del 15 luglio 1967 sottoposto al Dipartimento fe¬ derale dei trasporti comunicazioni ed energie, servirà come base per i lavori.

Art. 3 Il sussidio federale è calcolato in base alle spese effettive di costruzione e agli onorari per gli ingegneri e gli architetti incaricati di eseguire i pro¬ getti e di dirigere i lavori fino a chiusura dei conti. Non vengono invece prese in considerazione altre spese, segnatamente quelle concernenti l'atti¬ vità di autorità e commissioni, così come l'ottenimento di fondi e gli inte¬ ressi intercalari.

1 2

CS 7 682 FF 1969 1 17 (sunto)

1015 Art. 4 1

II programma dei lavori, i progetti esecutivi, i preventivi, le offerte e le proposte di aggiudicazione saranno sottoposti, per approvazione, ' al Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie.

2

Importanti modificazioni del progetto vanno tempestivamente appro¬ vate dal Consiglio federale.

Art. 5 1

li Consiglio federale incarica il suddetto dipartimento di vigilare sul¬ l'esecuzione dei lavori.

2 All'uopo, la sezione argoviese dell'Aero club svizzero si tiene a dispo¬ sizione dei funzionari del dipartimento per ogni richiesta di schiarimenti e d'aiuto.

Art. 6 1

Ogni lotto darà luogo a un conto separato.

1 sussidi federali saranno versati in base ai conti approvati dal pre¬ detto dipartimento.

2

Art. 7 1

1 sussidi versati a' sensi del presente decreto dovranno essere restituiti qualora non venisse accordata alcuna concessione d'esercizio dell'aerodromo di Birrfeld, prima del 31 dicembre 1973.

2 In circostanze straordinarie, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare, su domanda, il termine fissato al capoverso 1.

Art. 8 1

La sezione argoviese dell'Aero club svizzero ha tempo un mese per l'accettazione del presente decreto.

2

Scorso inutilizzato il termine, il decreto decade.

Art. 9

1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 giugno 1969.

Il presidente: M. Aebischcr Il segretario: Koeliler

1016 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadctscher Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

1017

Decreto federale che modifica quello sul sussidiamento delle scuole di infermieri, riconosciute dalla Croce Rossa svizzera (DellO giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 69 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1968 1, decreta: I 11 decreto federale sul sussidiamento delle scuole di infermieri ricono¬ sciute dalla Croce Rossa svizzera, del 24 settembre 19622, è modificato come segue: Art. 3 cpv. 2 lett. c c. Per il quinto e fino al nono anno, un terzo degli stessi.

Art. 4 Per le spese d'esercizio delle scuole superiori d'infermieri, la Croce Rossa svizzera riceve un sussidio del 50 per cento del disavanzo debita¬ mente provato, ma non superiore complessivamente a 10Q 000 franchi l'anno.

Art. 6 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1<> gennaio 1963 per una durata di nove anni.

II Il presente decreto non è d'obbligatorià generale ed ha effetto a con¬ tare dal 1° gennaio 1969.

1 2

FF 1968 II 805 (sunto) RU 1963 1305

1018 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadctsclier Il cporpldrin- («invanì

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 10 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

1019 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Basilea Campagna (Del 18 giugno 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svìzzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 19691, considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreia: Art. 1 È accordata la garanzia federale al nuovo paragrafo 50 della Costitu¬ zione del Cantone di Basilea Campagna, accettato nella votazione popolare del 4 giugno 1967.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 giugno 1969.

Il presidente: M. Acbischer Il segretario: Kochler Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr 1

FF 1969 1415 (sunto)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale sull`economia zuccheriera indigena (Del 27 giugno 1969)

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Foglio federale

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1969

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26

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04.07.1969

Date Data Seite

994-1019

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10 156 487

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