420 Termine d'opposizione: 26 giugno 1969

Legge federale sul commercio dei veleni (Legge sui veleni) (Del 21 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto gli articoli 31 bis capoverso 2, 34 bis, 34 ter, 64 Mr e 69 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1968 \ decreta: I. Campo d'applicazione e definizioni Art. 1 Campo XI1 commercio dei veleni soggiace alle disposizioni della d'appiicaiìono presente legge.

a Essa non è però applicabile al commercio delle sostanze suscettive di danneggiare l'organismo unicamente mediante radiazioni ionizzanti.

3 Oltre la presente legge, al commercio dei veleni impiegati come materie ausiliarie dell'agricoltura sono applicabili le di¬ sposizioni sul commercio di dette materie, quelle sul commercio dei veleni antiparassitari e inoltre quelle concernenti la pro¬ tezione della natura e del paesaggio.

4

Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sui medicamenti come anche sul commercio delle derrate alimen¬ tari e degli oggetti d'uso e consumo.

Art. 2 Definizione Sono considerati veleni le sostanze non viventi e i prodei veleni confezjonati cori ^li sostanze, i quali, ove siano assor1

FF 1968 I 81

421 biti dall'organismo od entrino in contatto con esso, possono, anche in dose relativamente esigua, mettere in pericolo la vita o la salute dell'uomo o degli animali, mediante un'azione chi¬ mica o chimico-fisica, e devono pertanto essere manipolati con precauzioni particolari.

Art. 3 1 Sono particolarmente considerati commercio la fabbrica- Designazione zione, la lavorazione, la detenzione, l'impiego, l'importa- 1fdena^ssà° zione, la fornitura, l'acquisto, la propaganda, l'offerta o l'eli- incommercio minazione.

2 Sono considerate messa in commercio la prima fabbrica¬ zione o importazione e la propaganda o l'offerta iniziale a scopo di vendita nel paese.

3 II trasporto all'interno del paese, il transito e l'esporta¬ zione, non sono considerati commercio nel senso della pre¬ sente legge; essi sono per contro disciplinati secondo la legisla¬ zione federale sui trasporti per posta, ferrovia, strada, aria, battello e sugli impianti di trasporto in condotta.

II. Lista dei veleni Art. 4 1

1 veleni ammessi al commercio vanno iscritti, nominativamente o in gruppi, in una lista dei veleni, ad eccezione di quelli esclusivamente utilizzati nella ricerca oppure come ma¬ terie prime o ausiliarie o prodotti intermedi nei procedimenti chimici di produzione.

2 Nella lista, i veleni sono ripartiti in 5 classi, delle quali la prima comprende i tossici più pericolosi e la quinta quelli meno pericolosi.

3 L'iscrizione può essere subordinata a determinate condi¬ zioni od oneri.

Art. 5

iscrizione

Un veleno può essere messo in circolazione solo ove esso Effetti deisia iscritto nella lista dei veleni. 1 ,scnzlone Art. 6 1

Chiunque intende mettere in commercio un veleno il Notificazione quale giusta l'articolo 4 capoverso 1 va iscritto nella lista dei ve¬ leni, deve notificarlo al Servizio federale dell'igiene pubblica.

422 a

La notificazione va corredata di appropriati certificati d'esame circa il grado di tossicità e di pericolosità della so¬ stanza o del prodotto e, ove occorra, di un campione del veleno come anche dei documenti necessari per l'apprezzamento dei provvedimenti protettivi.

III. Diritto di commerciare veleni Art. 7 1

Principio H commercio dei veleni soggiace ad un'autorizzazione, ^ottBd?Za" con r'scrva delle eccezioni di cui agli articoli 9 capoverso 2, commerciare 11 e 12.

del

3 1 veleni possono essere unicamente forniti se l'acquirente prova di possedere l'autorizzazione necessaria.

Art. 8 Autorizzazione II commercio dei veleni delle classi da 1 a 4 e di quelli generate esclusivamente utilizzati nella ricerca oppure come materie prime o ausiliarie o prodotti intermedi nei procedimenti chimici di produzione può essere unicamente esercitato, con riserva dell'articolo 9, da titolari di un'autorizzazione generale.

a L'autorizzazione generale va rilasciata alle persone che soddisfano, tanto personalmente quanto professionalmente, al¬ le condizioni richieste per il commercio dei veleni, oppure alle ditte, alle aziende, agli stabilimenti e agli istituti in cui le per¬ sone adempienti siffatte condizioni sono responsabili del com¬ mercio suddetto.

1

3

II Consiglio federale può subordinare l'autorizzazione

a'. a condizioni suppletive per il commercio dei veleni della classe 1, la cui manipolazione esige conoscenze particolari; b. a condizioni allentate, 1. per il commercio all'ingrosso; 2. per il commercio di taluni generi di veleni delle classi da 1 a 4 .

Art. 9 Autorizzazione * Chiunque intende acquistare determinati veleni delle di acquisto, c|assj da 1 a 3, per il proprio uso o per la propria lavorazione, non ha bisogno, per l'acquisto, l'impiego o la lavorazione

423 e la conservazione, di un'autorizzazione generale secondo l'articolo 8.

3

Egli può acquistare a. per l'artigianato, l'industria, l'agricoltura, la selvicoltura, l'insegnamento e le scienze: 1. i veleni delle classi 1 e 2 con l'autorizzazione per un acquisto unico (permesso per veleno) o per acquisti ripe¬ tuti (libretto per veleni); 2. i veleni della classe 3 con rilascio di ricevuta; b. per il rimanente, 1. i veleni della classe 2 con l'autorizzazione per un acqui¬ sto unico (permesso per veleno); 2. i veleni della classe 3 con rilascio di ricevuta.

8

II Consiglio federale può a. per i veleni della classe 1, subordinare l'autorizzazione di acquisto a condizioni suppletive; b. per certe forme d'impiego all'ingrosso di veleni della classe 2, stabilire agevolezze al momento del rilascio del¬ l'autorizzazione d'acquisto e, ove sussistono presupposti speciali, predisporre l'esonero dalla ricevuta per determi¬ nati veleni della classe 3.

Art. 10 Il Consiglio federale disciplina la durata di validità, la Durata delie scadenza e il ritiro delle autorizzazioni. autorizzazioni Art. 11 L'acquisto e la detenzione di veleni della classe 4, destinati d,Licbeur.tàt ad essere impiegati o lavorati dall'acquirente, sono liberi. acquisto Art. 12 Libertà di Il commercio dei veleni della classe 5 è libero; resta però commercio riservato l'articolo 13.

Art. 13 1

Divieto di Sono vietati i seguenti generi di commercio dei veleni: commercio a. la fornitura nel commercio ambulante, mediante distributori automatici, servisol o spacci all'aperto;

424 b. l'accettazione di ordinazioni da parte di viaggiatori di com¬ mercio, se il cliente non rivende i veleni, nè li impiega nella propria azienda; c. la vendita al minuto di articoli tossici di marca, in imbal¬ laggi diversi da quelli d'origine.

2 II Consiglio federale può permettere la vendita di veleni della classe 5 nei servisol, purché essa non pregiudichi la pro¬ tezione della vita o della salute.

3

Esso può vietare l'impiego di talune sostanze tossiche a determinati scopi, qualora la vita o la salute non possano es¬ sere altrimenti protette.

IV. Provvedimenti protettivi Art. 14 principio Chiunque commercia veleni è tenuto a prendere ogni prov¬ vedimento necessario a proteggere la vita o la salute.

Art. 15 imballaggi e 1 qü imballaggi e i recipienti dei veleni devono essere conpariicoiarc fezionati, designati e contrassegnati in modo da escludere pos¬ sibilmente ogni pericolo per la vita o la salute e, segnatamente, per evitare che i veleni siano scambiati con derrate alimentari, altre sostanze non tossiche o medicamenti.

3

Le iscrizioni figuranti su gli imballaggi e i recipienti nei quali sono forniti i veleni devono indicare: a. la natura del veleno; b. secondo il suo grado di pericolosità, il tenore in per cento del veleno; c. la classe del veleno; d. i modi d'impiego inammissibili; e. i provvedimenti protettivi da adottare nell'uso del veleno; /. secondo il grado di pericolosità del veleno, i provvedimenti di pronto soccorso nel caso d'avvelenamento; g. il venditore, il fabbricante o l'importatore.

3

I veleni delle classi da 1 a 3 devono inoltre essere con¬ traddistinti mediante colorazione, odore sgradevole o denatu¬ razione, semprechè sia necessario e fattibile, tenuto conto delle loro proprietà chimiche e del loro impiego.

425 4

II Consiglio federale, semprechè non sia compromessa la protezione della vita e della salute, può allentare gli obblighi, di cui ai capoversi da 1 a 3, per determinati generi di commer¬ cio o per il commercio con taluni veleni, in particolare per il commercio svolto entro o fra le aziende dell'industria chimica, per il commercio all'ingrosso dei prodotti chimici e del consumo all'ingrosso, sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, giusta la legge federale del 13 giugno 19111 sull'as¬ sicurazione contro e malattie e gli infortuni.

Art. 16 1 veleni, che il possessore non intende più detenere op- Obbligo dì pure che non è più in grado di detenere conformemente alle in^uu vcleni prescrizioni, devono essere resi innocui. Saranno prese tutte le cautele adeguate per evitare l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

1

3

L'obbligo di rendere innocui i veleni spetta al possessore, con riserva dei capoversi 3 e 4.

3

II possessore dei veleni acquistati nel commercio al mi¬ nuto deve renderli al fornitore. La resa e la ripresa sono gra¬ tuite.

4

Se il possessore non è direttamente in grado di rendere innocui i vcleni, devono provvedervi i Cantoni, ove occorra in collaborazione con la Confederazione e le associazioni spe¬ cializzate. Essi possono riscuotere tasse, purché non trattisi dei veleni secondo il capoverso 3.

Art. 17 1

1 proprietari delle aziende che commerciano veleni sono Prowedimenü inoltre tenuti a prendere, per prevenire l'avvelenamento dei pa^'coiari lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall'espe- nelle aziende rienza, applicabili secondo l'evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni d'esercizio; essi devono parimente dare le ne¬ cessarie informazioni concernenti il pronto soccorso.

3

Resta riservata la legislazione federale su la protezione dei lavoratori e l'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni.

1

CS 8 273

426 V. Promovimento delle conoscenze sui veleni e gli avvelenamenti Art. 18 Centro di La Confederazione istituisce un centro di documentazione documentazione . ...

tossicologica.

Art. 19 1 formazfòne Confederazione accorda contributi alle spese dei censui veleni tri d'informazione sui veleni, alle condizioni da stabilire dal Consiglio federale.

3

II Consiglio federale fissa le condizioni alle quali il Ser¬ vizio federale dell'igiene pubblica può comunicare a detti centri indicazioni sulla composizione di prodotti, affinchè essi pos¬ sano fornire le informazioni richieste.

Art. 20 insegnamento La Confederazione promuove l'istruzione e la ricerca sciene nccrca tifica nel campo della tossicologia.

VI. Autorità e procedura Art. 21 Cantoni Con riserva degli articoli da 22 a 26, l'esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Quest'ultimi designano le competenti autorità esecutive ed emanano le necessarie disposizioni orga¬ nizzative, le quali soggiaciono all'approvazione del Consiglio federale.

2 Le competenti autorità cantonali sorvegliano il commer¬ cio dei veleni sul loro territorio; esse rilasciano le autorizza¬ zioni di cui agli articoli 8 e 9 e provvedono all'esecuzione dei provvedimenti protettivi secondo gli articoli da 14 a 17, con riserva degli articoli 25 capoverso 1 e 27. Per il rilascio delle autorizzazioni come anche per i controlli particolari, esse pos¬ sono riscuotere tasse, entro i limiti stabiliti dal Consiglio fede¬ rale.

3 La Confederazione rifonde ai Cantoni dal 30 al 50 per cento delle spese loro cagionate dall'esecuzione della presente legge. Sono escluse dal calcolo del sussidio federale le spese per il personale.

1

427 Art. 22 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione, da parte dei Cantoni, della presente legge. Essa può impartire loro delle istruzioni.

vigilanza federale

Art. 23 II Consiglio federale istituisce una commissione federale dei veleni, composta dei rappresentanti degli uffici federali e cantonali competenti, dell'Istituto nazionale svizzero di assicu¬ razione contro gli infortuni, della scienza e delle cerchie interessate. Tale commissione dà il suo parere alle auto¬ rità federali circa i problemi della legislazione e le questioni fondamentali dell'esecuzione ed è autorizzata a presentare pro¬ poste.

2 II Consiglio federale istituisce inoltre la commissione pe¬ ritale prevista all'articolo 31 capoverso 2.

3 Esso stabilisce la forma di pubblicazione della lista dei veleni e dei suoi complementi e fissa le tasse esigibili per la notificazione e l'esame. · 4 II Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione delle dogane e il Servizio federale dell'igiene pubblica nella sorveglianza sull'importazione di vedeni.

1

Art. 24 Il Dipartimento federale dell'interno istituisce un comitato Dipartimento di specialisti, composto di rappresentanti degli uffici federali e diinnulmo cantonali competenti, dell'Istituto nazionale svizzero di assicu¬ razione contro gli infortuni e della scienza, che esprime il pro¬ prio parere riguardo ai veleni, segnatamente per quanto con¬ cerne l'iscrizione nella lista, l'assegnazione alle diverse classi, come anche le condizioni e gli oneri corrispondenti.

· Art. 25 1

II Servizio federale dell'igiene pubblica tiene la lista dei Servizio veleni, rilascia le autorizzazioni per le aziende della Confede- dell'iene razione e provvede, con riserva dell'articolo 27, all'applicazione pubblica dei provvedimenti protettivi in tali aziende.

2 Esso risolve circa l'iscrizione nella lista dei veleni delle sostanze e dei prodotti notificati, fondandosi sulla perizia del comitato di specialisti.

428 3

Qualora trattisi di prodotti destinati al pubblico, il Ser¬ vizio federale dell'igiene pubblica risolve, entro due mesi, circa la loro iscrizione nella lista dei veleni, senza chiedere la perizia del comitato di specialisti. In caso di dubbio, esso trasmette immediatamente la notificazione, per esame, al comitato sud¬ detto; è data la priorità alla verificazione dei prodotti destinati al pubblico.

4 II Consiglio federale stabilisce quali sostanze o prodotti sono considerati come destinati al pubblico.

5 II Servizio federale dell'igiene pubblica può verificare d'ufficio la tossicità delle sostanze o dei prodotti non notificati o far procedere al loro esame e provvedere all'iscrizione nel¬ la lista dei veleni.

Art. 26

Amministra¬ L'importazione di veleni è sorvegliata dall'Amministra¬ zione dello zione delle dogane, d'intesa con il Servizio federale dell'igiene dogane pubblica.

Art. 27 Autorità L'esecuzione dei provvedimenti intesi a proteggere i lavo¬ preposte al¬ l'esecuzione ratori1 delle aziende sottoposte alla legge federale del 13 marzo della legge sul lavoro e 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio della legge (legge sul lavoro) oppure all'assicurazione obbligatoria contro sull'assicura¬ zione contro gli infortuni, giusta la legge federale sull'assicurazione contro le le malattie e malattie e gli infortuni, è retta dalle disposizioni legislative gli infortuni suddette.

Art. 28 Obbligo Chiunque commercia veleni è tenuto, sempreché l'applica¬ d'informare zione della legge e delle sue disposizioni esecutive lo esiga, a fornire agli organi preposti all'esecuzione e alla sorveglianza le informazioni necessarie, a consentire loro l'esame dei docu¬ menti e l'accesso ai locali e ai magazzini, come anche il prele¬ vamento di campioni.

Art. 29 Obbligo del Soggiaciono all'obbligo del silenzio gli organi preposti al¬ silenzio l'esecuzione e alla sorveglianza, i membri della commissione federale dei veleni, quelli della commissione peritale, menzio¬ nata all'articolo 31, capoverso 2, e quelli del comitato di specia¬ listi, come anche gli organi dei centri d'informazione sui veleni, purché non siano autorizzati a fornire informazioni alle condi1

RU 1966 57

429 zioni stabilite dal Consiglio federale, giusta l'articolo 19 capo¬ verso 2, e le persone che ricevono informazioni dai centri sud¬ detti.

Art. 30 Nel caso d'infrazione agli obblighi stabiliti dalla presente legge o dalle sue disposizioni esecutive, l'autorità competente prende le necessarie decisioni, dopo aver sentito l'interessato.

Decisioni

Art. 31 Contro le decisioni del Servizio federale dell'igiene pub- Giurisdizione blica, fondate sulla presente legge o sulle sue disposizioni ese- ammin,strativa cutive, è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale del¬ l'interno, secondo gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa1; contro le decisioni di quel dipartimento e dell'ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, giusta gli articoli 97 e seguenti della legge federale sulla organizza¬ zione giudiziaria.

2 II Dipartimento federale dell'interno, prima di pronun¬ ciarsi sui ricorsi interposti contro le decisioni concernenti l'iscri¬ zione nella lista dei veleni, chiede, a domanda del ricorrente e, se egli soccombe, a sue spese, il parere di una commissione peritale indipendente.

1

VII. Disposizioni penali Art. 32 1. Chiunque mette in commercio un veleno non ancora infrazioni: dcl,tto iscritto nella lista dei veleni e non impiegato esclusivamente nella ricerca, nè come materia prima o ausiliaria oppure prodotto intermedio per processi chimici di produzione (art. 5), chiunque commercia veleni delle classi da 1 a 4, senza es¬ sere titolare della necessaria autorizzazione (art. 3 8 9 cpv. 2, lett. a, num. 1 e lett. b, num. 1 e cpv. 3).

chiunque fornisce veleni delle classi da 1 a 3 a un acqui¬ rente che non prova di possedere l'autorizzazione necessaria o 1 chiunque fornisce, senza esserne autorizzato, veleni della classe 3 c non esige la ricevuta (art. 7 a 9), chiunque, per procurare veleni a sè stesso o a un terzo, ottiene fraudolentemente un'autorizzazione o impiega un'auto¬ rizzazione così ottenuta, 1

FF 1968 II 10%

430 chiunque omette di applicare, interamente o parzialmente, i provvedimenti protettivi prescritti (art. 15 a 17), chiunque trasgredisce l'obbligo del silenzio impostogli, purché non trattisi di un reato più grave (art. 29), è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o la multa fino a 5000 franchi. In casi gravi, può essere pronunciata la detenzione fino a sei mesi; con la detenzione può essere cu¬ mulata la multa fino a 20 000 franchi.

2. La pena è della multa fino a 2000 franchi se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 33 1

Contravven¬ Chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente zioni alle prescrizioni della presente legge o delle disposizioni esecu¬ tive emanate in virtù di quest'ultima o ad una decisione a lui diretta sotto comminatoria della pena (art. 30), è punito con l'arresto o con la multa fino a 5000 franchi.

3

La pena è della multa fino a 1000 franchi se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 34 Persone Se l'infrazione è commessa nell'esercizio o nell'amministra¬ giuridiche, società e ditte zione di una persona giuridica, di una società in nome collettivo ° individuali o in accomandita o di una ditta individuale oppure nell'eserci¬ zio di un'attività professionale a favore di un terzo, le disposi¬ zioni penali sono applicabili alle persone che hanno commesso l'atto.

Art. 35 indebito II colpevole che si procura, commettendo un'infrazione pccunfiwio ß>usta l'articolo 32 o 33, un indebito vantaggio pecuniario, è condannato dal giudice al pagamento allo Stato di una somma corrispondente.

Art. 36 II giudice può pronunciare, indipendentemente dalla pu¬ Confisca da parte del nibilità di una determinata persona, la confisca dei veleni che giudice; sequestro hanno servito o avrebbero dovuto servire a commettere una infrazione nel senso dell'articolo 32 o 33 o che sono il risultato di tale infrazione, come anche, ove occorra, dei recipienti. U ricavo dei veleni confiscati e dei recipienti può essere restituito interamente o parzialmente al proprietario precedente, secondo il grado della sua colpevolezza.

1

431 3 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge possono pronunciare il sequestro come misura precauzionale; per l'applicazione, esse, possono ricorrere agli organi lo¬ cali di polizia.

8

Resta riservata la confisca ordinata dall'autorità ammi¬ nistrativa cantonale, in virtù del diritto cantonale.

Art. 37 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Perseguimento penale Vili. Disposizioni transitorie e finali Art. 38 II Servizio federale dell'igiene pubblica compila una lista Disposizione iniziale dei veleni per il giorno dell'entrata in vigore della transilona presente legge, previa consultazione di periti. Tale lista può essere oggetto di ricorso; per contro, i ricorsi interposti non hanno effetto sospensivo.

1

'Chiunque, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ha messo in commercio veleni che non sono ancora iscritti nella lista apposita deve provvedere, nel termine di sei mesi, a notificarli al Servizio federale dell'igiene pubblica. Per questa notificazione non è riscossa alcuna tassa. Le infrazioni sono punibili secondo gli articoli 33 e seguenti.

3 Sono esentuati dalla notificazione i veleni esclusivamente utilizzati nella ricerca oppure come materie prime o ausiliarie o prodotti intermedi nei procedimenti chimici di produzione.

Art. 39 ,

I1 Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in Entrata in vigore della presente legge. sìaori dNssecu......

j zione federali 2 Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, dopo e abrogazione aver sentito i Cantoni e le competenti organizzazioni econo- zfoni^ntoTau miche.

3 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le prescrizioni cantonali concernenti le materie disciplinate dalla medesima.

432 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadctsclicr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebisclier Il segretario: F. Kochler

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'ar¬ ticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 28 marzo 1969.

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969.

433

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969

Legge federale che modifica quella concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (Del 21 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1968 1, decreta: I La legge federale dell'I 1 ottobre 19022 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste è modificata come segue: Art. 37 bis Per promuovere maggiormente i rimboschimenti e i lavori di premuzione nelle regioni esposte al pericolo delle valanghe, la Confederazione concede sussidi anche: a. per la ricostituzione di foreste protettrici diradate; b. per la costruzione di muri di deviazione, di triangoli spartineve, di rifugi e di opere analoghe, non solo per la sicurezza delle foreste protettrici, ma anche in modo generale; c. per la costruzione di gallerie destinate a proteggere linee ferroviarie, strade e sentieri là dove, grazie a tali opere, possano essere evitati costosi lavori di premunizione nelle zone di formazione delle valanghe.

1

2

La Confederazione può inoltre concedere sussidi per lo spostamento di opere minacciate verso luoghi al riparo delle valanghe.

Art. 41 cpv. 2 Circa i sussidi federali per la formazione e il perfezionamento degli operai forestali e per gli esami di professione, conformemente all'articolo 9 2

1

FF 1968 II 561

Foglio Federale, 1969, Vol. 1

32

434 capoverso 3 e per la formazione dei sottoispettori forestali nelle apposite scuole regionali dei Cantoni, conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera a sono applicabili per analogia gli articoli 47 e 48 della legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale; i sussidi federali alle scuole regionali per sottoispettori ammontano, al massimo, al 50 per cento delle spese d'esercizio riconosciute e al 25 per cento per le costruzioni.

Art. 42 cpv. 1 lett. c c. Mediante sussidi fino al 40 per cento, nelle Prealpi e nelle Alpi fino al 50 per cento, in condizioni difficili fino al 60 per cento, alla costruzione di strade per il trasporto del legname e all'esecuzione di altri impianti stabili destinati al medesimo scopo (art. 25), purché il Cantone accordi un sussidio adeguato. Le spese per lo studio dei progetti sono comprese in quelle d'impianto; Art. 42 bis Per promuovere maggiormente i rimboschimenti e i lavori di premu¬ nizione nelle regioni esposte al pericolo delle valanghe, la Confederazione può concedere sussidi: 1. Fino all'80 per cento a. per la ricostituzione di foreste protettrici diradate o distrutte in cir¬ costanze particolari; b. per la costruzione di muri di deviazione, di triangoli spartineve, di rifugi e di opere analoghe; c. per la costruzione di cinte o di altri provvedimenti destinati a proteg¬ gere durevolmente le colture dal transito del bestiame, resi necessari dai rimboschimenti e dalle misure di premunizione contro le valan¬ ghe; d. per la costruzione di vie e sentieri d'accesso, come pure di telefe¬ riche per accedere alle opere progettate e all'interno di esse.

2. Fino al 50 per cento per la costruzione di gallerie destinate a proteggere linee ferroviarie, strade e sentieri.

3. Fino al 30 per cento per lo spostamento di opere minacciate verso luo¬ ghi al riparo dalle valanghe.

Art. 42 quater Gli articoli 37 bis e 42 bis divengono caduchi il 1° maggio 1982.

II 1

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell'interno.

435 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: M, Aebisclicr Il segretario: F. Koehler

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 21 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere% della Confederazione: Iluber

Data della pubblicazione: 28 marzo 1969.

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969.

436 Termine d'opposizione: 26 giugno 1969

Legge federale sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna (Del 21 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 24, 31 bis capoversi 2 e 3, 42 ter e 64 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1968 *, decreta: Art. 1 Principio 1

Per migliorare le basi delle aziende forestali pubbliche nelle regioni di montagna ed eccezionalmente nelle regioni topograficamente o geologi¬ camente svantaggiate, la Confederazione favorisce i provvedimenti adottati nel quadro di una pianificazione e razionalizzazione generale dell'azienda, mediante la concessione di mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto.

2

Se l'interesse pubblico al mantenimento della funzione protettrice della foresta lo giustifica, siffatti mutui possono essere concessi anche ai proprietari di foreste private per migliorare le basi della loro azienda forestale.

3

1 mutui possono essere concessi a. per il finanziamento delle spese residuali di progetti forestali sussidiati, dei quali la Confederazione non assume più del 60 per cento dei costi.

Non soggiacciono a tale limitazione le opere di premunizione contro le valanghe e i relativi rimboschimenti di Comuni a capacità finanziaria debole; b. per l'acquisto di veicoli, macchine ed utensili.

1

FF 1968 II 561

437 Art. 2 Presentazione di domande Le domande di mutui devono essere presentate al Dipartimento fe¬ derale dell'interno, dai Cantoni, i quali, dopo aver riscontrato la necessità e l'utilità dei provvedimenti previsti, le corredano delle loro proposte.

1

2

L'ammontare minimo dei mutui è stabilito a 10 000 franchi per ogni singolo caso.

Art. 3 Condizioni La concessione dei mutui è subordinata alle seguenti condizioni: -- presentazione di una pianificazione generale dell'azienda (giusta l'art. 1, cpv. 1); -- l'azienda stessa deve finanziare l'investimento previsto entro un limite ragionevole; -- le aziende d'importanza minore devono unirsi in società cooperative per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di veicoli, macchine ed uten¬ sili; -- i mutuatari si obbligano, riscuotendo un'indennità adeguata, a mettere a disposizione di altri proprietari di foreste, pubblici o privati, i veicoli, le macchine e gli utensili, nella misura in cui ciò sia possibile e possa essere ragionevolmente richiesto da loro; -- la domanda dev'essere corredata di un conto d'esercizio degli ultimi 5 anni, compilato dal servizio forestale conformemente alla statistica fore¬ stale svizzera, e di una ricapitolazione sulla situazione finanziaria del richiedente; -- gli ispettorati cantonali delle foreste devono pronunciarsi sulle domande.

Art. 4 Messa a disposizione dei crediti Allo scopo di finanziare i mutui è accordato, per i primi dieci anni, un credito complessivo di 80 milioni di franchi.

1

2

I crediti annui necessari vanno iscritti ogni volta nel preventivo della Confederazione.

3 Le somme rimborsate devono essere destinate nuovamente ad altri crediti d'investimento.

Art. 5

Pagamento dei mutui. Alta vigilanza della Confederazione I mutui vanno pagati ai richiedenti per il tramite dei Cantoni. Questi ultimi sono responsabili verso la Confederazione dell'impiego razionale dei

438 mutui. Alla Confederazione spetta l'alta vigilanza; ove occorra, ai suoi organi dev'essere data la facoltà di procedere a chiarimenti sul luogo.

Art. 6 Rimborso dei mutui 1

1 mutui devono essere rimborsati entro dieci anni. Il termine può essere prolungato fino a 20 anni al massimo per l'esecuzione di progetti fo¬ restali particolarmente vasti. Alla concessione dei mutui dev'essere stabilita la data a contare dalla quale vanno iniziati i rimborsi annui. Tuttavia, il mutuatario può, in ogni momento e senza disdetta, rimborsare il mutuo parzialmente o interamente.

2 Qualora il mutuatario non soddisfi l'obbligo di rimborsare, il Can¬ tone deve provvedervi in sua vece, ove il mutuo sia stato concesso d'in¬ tesa con il Cantone.

Art. 7 Restituzione dei mutui Se i veicoli, le macchine e gli utensili, acquistati con il mutuo della Confederazione, sono destinati ad altri scopi o se la manutenzione delle opere è trascurata, oppure se le condizioni cui è subordinata la concessione del mutuo non sono più adempiute, la Confederazione può, mediante preavviso di tre mesi, esigere la restituzione del mutuo.

1

2

La restituzione può essere parimente chiesta, osservando lo stesso termine di preavviso, se la situazione finanziaria dell'azienda, dopo la concessione del mutuo, si è migliorata in modo tale che dal proprietario si può ragionevolmente esigerne la restituzione.

Art. 8 Entrata in vigore ed esecuzione 1 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell'interno.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetsclicr Il segretario: Sauvant

439 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: F. Koelilcr

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna. 21 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

Data della pubblicazione: 28 marzo 1969.

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969 .

440 Termine d'opposizione: 26 giugno 1969

Legge federale sull'imposizione del tabacco (Del 21 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31 bis, 32 e 41 bis capoversi 1 lettera c 2 e 3 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1968 \ decreta: Introduzione i. imposizione dei tabacco

Art. 1 La Confederazione riscuote un'imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da sigarette in foglietti o tubetti (imposta 1

sul tabacco).

2 1 termini « tabacchi manufatti » e « carta da sigarette » sono definiti nell'ordinanza concernente l'imposizione sul ta¬ bacco.

Art. 2 il. Autorità Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manu¬ fatti e sulla carta da sigarette (imposta sul tabacco, dazi, impo¬ sta sulla cifra d'affari), la direzione generale' delle dogane emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espres¬ samente riservate ad un'altra autorità. Essa ha la facoltà d'im¬ partire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importa¬ tori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indica¬ zioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimbor¬ sare le tasse nonché per operare dei controlli.

III. Diritto applicabile

Art. 3 Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordinanze, i disposti che disciplinano dazi e tasse spe¬ ciali, riscuotibili coll'esecuzione di prescrizioni doganali, si ap¬ plicano, per analogia, all'imposta sul tabacco.

1

FF 1968, li, 580.

441 Capo I Oggetto dell'imposta e obbligo di pagarla Art. 4 Sottostanno all'imposta: i. oggetto a. i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera dell,mP°sta e pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati; b. la carta da sigarette fabbricata industrialmente in Svizzera e pronta al consumo e la carta da sigarette in foglietti o in tubetti, importata.

1

2

Non sottostanno all'imposta: a. i prodotti analoghi al tabacco ma che non ne contengono; b. con riserva dei provvedimenti di controllo necessari, la carta da sigarette usata per la fabbricazione di prodotti non contenenti tabacco.

3

Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti e la carta da sigarette che fino al momento del consumo non subiscono più nessun processo di fabbricazione industriale.

4

È considerato «Svizzera» il territorio doganale svizzero.

Esso comprende il territorio svizzero vero e proprio e quello estero incluso nella linea doganale, ma non i distretti franchi nè le parti del territorio svizzero situate fuori della linea doga¬ nale.

Art. 5 Sono esenti dall'imposta: H. Esenzione dall'imposta a. i tabacchi manufatti e la carta da sigarette, importati in piccole quantità, di valore minimo o d'insignificante gettito fiscale, con riserva delle disposizioni più particolareggiate da emanarsi nell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco; b. i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, am¬ messi in franchigia secondo l'articolo 14, numeri 5 e 6, della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane; c. i tabacchi manufatti e la carta da sigarette non destinati al consumo.

Art. 6 1 Sono soggetti all'imposta: ni. Obbligati ai . pagamento a. sui tabacchi e la carta da sigarette fabbricati m Svizzera: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo; 1

CS 6 475, RU 1959 1400

442 b. sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati: le persone tenute al pagamento dei diritti di dogana.

Art. 7 1 iv. Successione II successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fif,scal ° scali già derivanti, per la presente legge, a terzi.

2 Sono considerati successori fiscali: a. gli eredi, in caso di decesso d'un contribuente o d'un suc¬ cessore fiscale. L'erede è esentato dal pagamento nella mi¬ sura in cui egli prova che l'imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione; b. i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scio¬ glimento d'una società commerciale senza personalità giu¬ ridica; c. la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patri¬ monio o l'azienda di un'altra persona giuridica.

3 Se entrano in considerazione più successori fiscali, cia¬ scuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l'ammontare del suo paga¬ mento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.

Art. 8 1 v. ResponsaSono responsabili solidalmente con il contribuente o il bilità solidale e. , in materia successore fiscale: d'imposta · , . ,.

a. per 1 imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fal¬ limento o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione; b. per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferi¬ sce la sede all'estero senza liquidazione: gli organi della per¬ sona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patri¬ monio netto di essa.

2

La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.

443 Capo II Inizio dell'obbligo di pagare l'imposta e calcolo della stessa Art. 9 L'imposta è dovuta: I. Inìzio a. per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette prodotti in dell'obbligo.

Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore; b. per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, conformemente alle prescrizioni che disciplinano l'inizio dell'obbligo di pagare il dazio.

3 Se i tabacchi manufatti e la carta da sigarette prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all'articolo 13, oppure vanno ad altra destina¬ zione, l'imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l'azienda; l'aliquota d'imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggior¬ mente imposto.

Art. 10 1 L'imposta è stabilita: II. Base del calcolo a. per i sigari e le sigarette: su 1000 pezzi, secondo il loro peso medio e il prezzo al minuto d'un pezzo; b. per il tabacco trinciato: su un chilogrammo di peso effettivo, secondo il prezzo al minuto d'un chilogrammo di peso effettivo; c. per il tabacco in rotoli, da masticare e da fiuto e le spun¬ tature di sigari (cimette): su un chilogrammo di peso effettivo secondo il peso effet¬ tivo; d. per la carta da sigarette: su ogni foglietto o tubetto.

3 Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l'aliquota d'imposta, quest'ultima si calcola per gli imballaggi d'assorti¬ menti e gli imballaggi speciali, secondo il prezzo dell'imballag¬ gio più usato nella vendita al minuto. I termini « imballaggi d'assortimenti » e « imballaggi speciali » sono definiti più esat¬ tamente nell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco.

1

Art. 11 L'imposta sui tabacchi manufatti si calcola secondo la m calcolo tariffa allegata alla presente legge. L'imposta sulla carta da % 7« r\ , .

(tanti a delle r sigarette e di 0,3 centesimi per foglietto o tubetto. imposte) 1

444 3

II Consiglio federale può: a. ridurre del 20% al massimo l'aliquota d'imposta se la situa¬ zione sul mercato del tabacco greggio lo richiede; b. aumentare del 20% al massimo l'aliquota d'imposta se i proventi, accreditati al fondo speciale giusta l'articolo 111 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 1, non bastano per coprire il contributo della Confederazione all'assicurazione vec¬ chiaia e superstiti e alle prestazioni completive della mede¬ sima; c. aumentare del settuplo, al massimo, l'aliquota d'imposta sui sigari con fascia di materiale diverso dalle foglie di ta¬ bacco naturale.

3 Se i prezzi al minuto dei tabacchi manufatti di tutte le categorie di prezzi della rispettiva tariffa d'imposta vengono aumentati, il Consiglio federale può elevare i limiti dei prezzi nella tariffa, semprechè, per ragioni economiche, ritenga inde¬ siderabile la maggiorazione dell'onere fiscale che altrimenti subentrerebbe. Se l'aumento concerne solo singole categorie di prezzi, l'accrescimento dei detti limiti è attuabile soltanto qualora il nuovo prezzo risulti inferiore al limite massimo della categoria di prezzi successiva.

IV. Riduzioni d imposta

Art. 12 1 h Consiglio federale concede riduzioni d'imposta alle . , . , , , , aziende piccole e medie per aumentare la loro produttività.

Esso è autorizzato a togliere le riduzioni in favore dei fabbri¬ canti di sigarette, dopo un anno, e in favore dei fabbricanti di sigari e di tabacco trinciato, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Se l'industria tabacchiera adotta provvedimenti adeguati, intesi a migliorare la produttività delle fabbriche, piccole e medie, di sigari e tabacco trinciato, il Consiglio federale può ridurre, al massimo del 20 per cento, l'aliquota d'imposta.

Capo terzo Riscossione e restituzione dell'imposta

I. Disposizioni fondamentali Art. 13 1 dei'fabbricanti, La direzione generale delle dogane tiene un registro: dC n P ta a "ori o dei ' ^bbricanti di tabacchi manufatti o di carta da sigarette; negozianti di materiale j r greggio L.O o ** j I

445 b. degli importatori di tabacchi manufatti o di carta da siga¬ rette, da rivendere; c. degli importatori di materiale greggio nonché dei nego¬ zianti di materiale greggio, anche indigeno.

2

Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabac¬ chi manufatti o fabbrica carta da sigarette oppure li importa per rivenderli, chiunque importa materiale.greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente.

s

L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: a. i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di carta da sigarette devono avere il domicilio, o la sede prin¬ cipale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garan¬ zia (revers) conformemente all'articolo 14 e presentare una cauzione secondo l'articolo 21; b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all'ar¬ ticolo 14.

* Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l'at¬ tività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Sviz¬ zera sono cancellate dal registro.

5

II termine «materiale greggio » è definito nell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco.

Art. 14 Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato 2. impegno presso la direzione generale delle dogane: freverOper a. i fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette si fabbricanti.

importatori e obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare negozianti di unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, TMr^gfòe importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbri¬ cato o acquistato dalla produzione indigena; b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, in foglietti o in tubetti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro; 1

446 c. i fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, gli importatori di tabacchi manufatti e carta da sigarette de¬ stinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell'ordinanza concer¬ nente l'imposizione sul tabacco.

3

Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.

Art. 15 3. Misure di controllo

1

1 fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette gli importatori e i negozianti di materiale greggio

come anche

devono tenere un registro di controllo completo che menzioni le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni della direzione generale delle dogane. Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d'affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda della direzione generale delle dogane e dare a questa tutte le infor¬ mazioni sui fatti importanti per l'esecuzione della presente legge. La direzione generale delle dogane può, inoltre, far con¬ trollare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, ì locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.

a

L'utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordi¬ nata all'autorizzazione della direzione generale delle dogane.

Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana.

3

La distruzione di materiale greggio, tabacchi manufatti e carta da sigarette non ancora imposti è subordinata all'auto¬ rizzazione della direzione generale delle dogane.

Art. 16 4^PresenzioTM i1 tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere im¬ portati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi de¬ vono recare le indicazioni seguenti: a. il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera; b. il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore;

447 c. il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).

Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti de¬ stinati all'esportazione sotto controllo doganale.

2 Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzio¬ nati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto: a. sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d'im¬ ballaggi d'assortimenti; b. trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto; c. trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.

3 La carta da sigarette, fabbricata in Svizzera e pronta al consumo, deve uscire di fabbrica confezionata in libretti, con¬ tenenti foglietti pronti per l'uso, o in forma di tubetti imballati; la carta da sigarette importata può essere ceduta ai negozianti al minuto e ai consumatori unicamente in detta confezione o forma. La direzione generale delle dogane prescrive la forma e il contenuto dei libretti e degli imballaggi dei tubetti.

4 Per l'applicazione della presente legge, l'ordinanza con¬ cernente l'imposizione sul tabacco può imporre obblighi sup¬ pletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette.

Art. 17 1 L'aliquota d'imposta applicabile alle sorte di sigari e si- n. Determinagarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dalla direzione ge- z^en*t* ncrale delle dogane secondo i rapporti che il fabbricante deve imposta presentare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco. o. Aliquota n . · , · ,, .. ... , ,. . .

su sigari e 2 A richiesta, 1 aliquota d imposta per le sorte di sigari e sigarette sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1.

Art. 18 L'imposta sui tabacchi manufatti, confezionati in Svizzcra, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata men¬ silmente dal fabbricante alla direzione generale delle dogane.

2 La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d'un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione dell'imposta in ogni singolo caso.

3 L'imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita 1

b

Ammontare

448 dagli uffici doganali secondo le dichiarazioni ad essi presen¬ tate. Le dichiarazioni devono essere firmate dall'importatore, eccettuati gli invii postali, per cui l'imposta è stabilita secondo la dichiarazione doganale fatta dal mittente, e le importazioni nel traffico viaggiatori e in quello di confine per cui è fatta la dichiarazione verbale.

Art. 19 c. Pagamento

1 L'imposta diviene esigibile al momento in cui è determi¬ nata. Le ditte che hanno prestato garanzia conformemente al¬ l'articolo 21 possono pagare l'imposta entro 60 giorni dalla notificazione della determinazione. Il termine di pagamento può essere eccezionalmente prorogato. In tal caso, come nel caso di pagamento ritardato, la somma dovuta va gravata d'un interesse il cui saggio è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

2 L'imposta sulle importazioni in traffico postale, viaggia¬ tori e di confine, per cui l'importatore non produce la dichia¬ razione scritta (art. 18, cpv. 3) è pagata conformemente alle disposizioni concernenti i dazi.

Art. 20 2. Carta da sigarette

1

L'imposta sulla carta da sigarette fabbricata in Svizzera è riscossa mediante fascette ufficiali che sono for¬ nite dalla direzione generale delle dogane contro pagamento della rispettiva imposta. Le fascette per la carta da sigarette, importata da ditte e persone non iscritte nel registro di cui al¬ l'articolo 13, sono rilasciate dagli uffici doganali contro paga¬ mento della rispettiva imposta.

2 L'obbligato al pagamento dell'imposta deve apporre le fascette conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza concer¬ nente l'imposizione sul tabacco.

Q jmp0r{ata

Art. 21 ni. Gararui» 1 fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di e pegno fiscale carta da sigarette, iscritti nel registro di cui all'articolo 134 devono prestare garanzia secondo le forme previste negli arti¬ coli da 66 a 72 della legge federale sulle dogane. La garanzia assicura tutti i crediti che l'amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sulla cifra d'affari. La garanzia è liberata quando siano stati adem¬ piuti tutti gli obblighi. L'importo della garanzia è stabilito dalla direzione generale delle dogane.

1

449 2

La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui ta¬ bacchi manufatti e la carta da sigarette per cui l'imposta è do¬ vuta (diritto di pegno in materia d'imposta sul tabacco). Le norme sul pegno doganale sono applicabili per analogia.

Art. 22 Se, in seguito ad errore dell'amministrazione delle dogane, iv. Riscossione un'imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata ^stìtizfone6 insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l'articolo 23.

2 Se la verificazione ufficiale della determinazione dell'im¬ posta o il controllo aziendale fa scoprire che un'imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è re¬ stituita d'ufficio.

Art. 23 1 II credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare v. Prescrizione dalla fine dell'anno civile in cui è sorto. L'imposta elusa non si prescrive prima che lo sia l'azione penale.

2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concer¬ nente l'obbligo di pagare l'imposta o il credito fiscale.

3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato.

Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4 La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei con¬ fronti di tutte le persone tenute al pagamento.

1

Art. 24 L'imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da siga¬ VI. Rimborso dell'imposta e rette fabbricati in Svizzera è rimborsata al fabbricante: indennità a. se la merce è esportata in territorio doganale estero (eccet¬ 1. Prodotti in tuati i distretti franchi) sotto controllo doganale per il tra¬ fabbricati Svizzera mite degli uffici doganali designati dalla direzione generale delle dogane; b. se la merce è rimasta presso il fabbricante o è stata da quest'ultimo ritirata dal mercato, alla condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla direzione generale delle dogane e che, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere 1

Foglio Federale, 1969, Vol. 1

33

450 reimpiegata nella fabbricazione. Invece di essere resa inuti¬ lizzabile la merce può, su autorizzazione, essere consegnata gratuitamente a istituzioni che si occupano esclusivamente dell'assistenza sociale a poveri, ammalati, invalidi e vecchi; c. se è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizza¬ bile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante.

2 II termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell'ordinanza concernente l'imposizione sul ta¬ bacco.

3 L'imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.

zjProdotti importati

Art. 25 Le imposte pagate sui tabacchi manufatti, e la carta da si¬ garette importati sono rimborsate, in caso di riesportazione, conformemente alle prescrizioni concernenti i diritti di dogana.

Art. 26 3. Acqua di II Consiglio federale è autorizzato ad accordare delle in¬ tabacco dennità per l'acqua di tabacco proveniente dalla fabbricazione di sigari in Svizzera.

Capo quarto Tabacco indigeno Art. 27 1 >er conservare

afworedeìia * « promuovere e razionalizzare la coltura produzione del tabacco indigeno, la Confederazione accorda dei contributi indigena attinti ai proventi dell'imposizione sui manufatti con ta¬ bacco indigeno. Tali provvedimenti devono essere, segnata¬ mente, applicati in modo da consentire ai coltivatori d'ottenere, per il tabacco di buona qualità, dei prezzi tali da coprire, per periodi di più anni, i costi medi di produzione, calcolati su aziende agricole condotte razionalmente e assunte a condizioni normali. I contributi sono versati a un'organizzazione di colti¬ vatori appositamente costituita.

2 II Consiglio federale stabilisce i singoli provvedimenti necessari conformemente al capoverso 1. Dopo aver udito le cerchie interessate, esso stabilisce, segnatamente, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco e determina, in seguito, l'ammontare dei contributi.

451 Art. 28 L'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco disci- n. Assunzione plina l'assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti df|bbHcanü di tabacchi manufatti. di tabacchi manufatti 3 II Consiglio federale può obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in propor¬ zioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavo¬ rato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d'una superficie di 1000 ettari.

1

Art. 29 Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei in. CoiiaboraCantoni e delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chia- cantoni e delie mato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto organizzazioni d'ufficio, applicabili al personale federale.

Capo quinto Restituzione dei contributi e indennità Art. 30 1 contributi e le indennità accordati dalla Confederazione Restituzione: devono essere restituiti se sono stati concessi a torto o non CpJ^du«e sono adempiute le condizioni imposte.

2 I diritti della Confederazione alla restituzione delle pre¬ stazioni si prescrivono in 5 anni a contare dal momento in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia del loro fondamento legale, ma al più tardi, in dieci anni a contare dal giorno in cui detti diritti sono nati. Se la pretesa della Confe¬ derazione deriva da un reato per il quale la legge prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

3 II corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi azione in restituzione; esso è sospeso fin tanto che la persona di cui si tratta non può essere escussa nella Svizzera.

1

Capo sesto Rimedi giuridici Art. 31 Le decisioni della direzione generale delle dogane pos- i. Reclamo sono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

1

452 3 II reclamo deve essere presentato per scritto alla direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.

3

Se il reclamo è ammissibile, la direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle con¬ clusioni presentate.

4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il re¬ clamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

5

II. Ricorso doganale

La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 32 Le disposizioni degli uffici doganali come anche le dispo¬ sizioni e le decisioni delle direzioni di circondario possono es¬ sere impugnate jnedianté ricorso, conformemente agli articoli 109 e seguenti della legge federale sulle dogane.

Art. 33 ni. Ricorso di Le decisioni su reclamo o ricorso della direzione generale ^nisua'twS11" delle dogane possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Commissione fede¬ rale di ricorso in materia doganale, se si tratta della determi¬ nazione dell'importo d'un'imposta; in tutti gli altri casi, me¬ diante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 La procedura davanti alla Commissione federale di ri¬ corso in materia doganale è disciplinata dalle disposizioni ap¬ plicabili alla determinazione dell'importo di un dazio; la pro¬ cedura di ricorso davanti al Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso alla Commissione federale concerne anche una determinazione di dazio avvenuta contemporaneamente, il termine per ricorrere contro quest'ultima è pure di 30 giorni.

1

Capo settimo Disposizioni penali Art. 34 I. Infrazioni i. FalsificaLe fascette ufficiali (art. 20) che servono per il pagamento scetteufficìaii dell'imposta sulla carta da sigarette sono valori di bollo ufficiali

453 giusta gli articoli 245, 247, 249 e 340 del Codice penale. I reati di falsificazione e di contraffazione sono perseguiti e giudicati conformemente a dette disposizioni penali.

Art. 35 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di 2. Sottrazione procacciare un profitto a sè o a un terzo: nòdìffiscaie a. sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manu¬ fatti e sulla carta da sigarette; b. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti e carta da sigarette fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto; c. omette d'applicare le fascette prescritte; d. procura illecitamente un rimborso o .una riduzione d'impo¬ sta oppure altro profitto fiscale, è punito, a titolo di sottrazione d'imposta, con una multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto illecito, se tale quintuplo supera i 30 000 franchi.

1

2

Chiunque, con astuzia, inganna l'amministrazione delle dogane affermando cose false o dissimulando fatti rilevanti o .

ne sfrutta l'errore per procacciare a sè o a un terzo un profitto fiscale indebito, è punito, a titolo di frode fiscale, con la deten¬ zione, l'arresto o la multa fino all'ammontare di cui al capo¬ verso 1. L'articolo 41 del Codice penale è applicabile per quanto concerne le pene privative della libertà.

3 Se, per effetto della sottrazione o della frode, un'imposta non è stata riscossa o pagata oppure è stata rimborsata o ridot¬ ta, essa deve essere pagata o restituita, compresi gli interessi, indipendentemente dalla punibilità, di una data persona; l'au¬ tore e il compartecipe rispondono in solido dell'imposta con il contribuente o con colui che ha ottenuto a torto il rimborso.

4 L'obbligo di pagare l'imposta o di restituirla, conforme¬ mente al capoverso 3, non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.

Art. 36 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compro- 3. Messa in mette l'applicazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti Pnmposta' o sulla carta da sigarette: a. non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore o negoziante, di presentare dichiarazioni e rap1

454 porti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di , commercio, i registri e i documenti giustificativi; b. fornendo dati falsi o tacendo Jatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di riduzione d'imposta, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; c. fornendo informazioni inesatte come contribuente o terza persona; d. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di con¬ servare i libri di commercio, i registri e i documenti giusti¬ ficativi; e. aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione nor¬ male di una verifica contabile, d'un altro controllo ufficiale o di un'ispezione locale; /. consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di ta¬ bacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro; g. cedendo o impiegando, senza autorizzazione della direzione generale delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dal¬ la fabbricazione di tabacchi manufatti, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

2

È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera a.

Art. 37 4. Ricettazione Chiunque acquista, prende in dono, in pegno o comunque fiscale jn consegna> occulta, spaccia o aiuta a spacciare tabacchi ma¬ nufatti e carta da sigarette, di cui sa o deve presumere che l'imposta è stata sottratta giusta l'articolo 35, capoversi 1 e 2 è punito con la pena applicabile all'autore.

Art. 38 1

5. Ottenimento Chiunque, indebitamente, procura o tenta di procurare a 'contribuü' sè stesso o a terzi contributi o indennità fondati sulla legisla¬ zione concernente l'imposizione sul tabacco, chiunque contravviene alle condizioni o agli obblighi cui sono subordinati contributi o rimborsi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi o fino al triplo del profitto illecito, se tale triplo supera i 20 000 franchi.

455 2

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino al doppio del profitto illecito, se tale doppio supera i 10 000 franchi.

3

Chiunque, con astuzia, inganna l'autorità competente cosicché questa conceda o paghi contributi o indennità oppure li bonifichi o ne chieda la restituzione giusta l'articolo 30, è punito secondo l'articolo 35, capoverso 2, applicate) analogica¬ mente.

Art. 39 Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali; 6. inosservanza di prescrizioni chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importa- d ordine tore o negoziante di materiale greggio, omette d'annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede so¬ ciale o attività commerciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente legge sull'imposizione di tabacchi manufatti e di carta da sigarette o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminato¬ ria della pena contemplata nel presente articolo, 1

è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

2

È punibile anche chiunque agisce per negligenza.

Art. 40

1

II procedimento per contravvenzioni, escluso quello per 7. Disposizioni inosservanza di prescrizioni d'ordine, si prescrive in cinque scneraii . _ . .

j ,, . . ., .

a. Prescrizione anni. In caso d interruzione della prescrizione, il termine nor¬ male non può essere prolungato di più della metà.

2

La prescrizione del procedimento penale è sospesa du¬ rante la procedura di reclamo o di ricorso quanto all'obbliga¬ zione fiscale, al diritto al rimborso dell'imposta o all'obbligo di restituirla.

3

La pena si prescrive in due anni per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine e in cinque anni per le altre contravven¬ zioni.

·* Per il rimanente sono applicabili alla prescrizione gli arti¬ coli 284 e 285 della legge federale sulla procedura penale.

456 Art. 41 1

L'istigatore e il complice delle contravvenzioni sono pu¬ b. Partecipa¬ zione; infra¬ zioni commesse nibili, salvo si tratti d'inosservanza di prescrizioni d'ordine.

in aziende 2 Se l'infrazione è commessa nell'esercizio o nella ge¬ renza degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, o nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale a fa¬ vore di un terzo, le disposizioni penali si applicano alle per¬ sone che hanno compiuto l'atto.

3

La persona giuridica, la società o la ditta individuale è responsabile in solido, con l'autore, del pagamento della multa e delle spese, a meno che l'organo responsabile della gestione non provi d'aver messo tutta la diligenza necessaria per far sì che l'autore osservi le prescrizioni. Questa disposizione si ap¬ plica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica, al mandante e al rappresentato. Al corresponsabile competono gli stessi diritti procedurali dell'imputato.

4

Se, secondo le circostanze, entra in considerazione sol¬ tanto l'inflizione di una multa di non più di 2000 franchi, la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accoman¬ dita, la ditta individuale o la comunità di persone senza perso¬ nalità giuridica è punita come tale e nessun procedimento c promosso contro le persone punibili conformemente al capo¬ verso 2.

Art. 42 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione c. Concorso di reati o messa in pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un reato doganale, la pena applicabile è quella prevista per il reato più grave. Il concorso di reati costituisce una circostanza aggra¬ vante.

it. Procedura

Art. 43 i Le infrazioni di cui agli articoli da 35 a 39 sono perseguite e giudicate dalla direzione generale delle dogane. Il Diparti¬ mento federale delle finanze e delle dogane può delegare tali facoltà successivamente alle direzioni di circondario e agli uffici doganali.

2 Se il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane ritiene che siano adempiute le condizioni richieste per una pena privativa della libertà personale, la direzione generale delle dogane trasmette l'inserto al tribunale competente.

457 3

Gli organismi e le istituzioni economiche cui incombono compiti di diritto pubblico devono, per quanto attiene a que¬ st'ultimi, prestare, come autorità, il proprio aiuto agli uffici incaricati di perseguire e giudicare le contravvenzioni alla pre¬ sente legge.

4 Per il rimanente, alle contravvenzioni alla legislazione sul tabacco sono applicabili le disposizioni procedurali sulle con¬ travvenzioni doganali.

Art. 44 1 In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell'im- in. Provvedimentl posta o di frode fiscale, commesse in un'azienda, la direzione generale delle dogane può ordinare la cancellazione dell'azien¬ da, per una durata massima di cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o negozianti di materiale greggio op¬ pure rifiutare l'iscrizione.

2

In casi gravi d'ottenimento illecito di contributi o di elusione di restituzione, la direzione generale delle dogane può privare l'autore e l'azienda da lui rappresentata dei contributi per un periodo massimo di cinque anni.

Capo ottavo Disposizioni finali e transitorie Art. 45 Il capitolo 24 della tariffa allegata alla legge federale del 19 giugno 19591 su la tariffa delle dogane svizzere riceve il testo recato nell'allegato V alla presente legge.

i. Tariffa t'ab^chT

Art. 46 A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono 11 ^r^®at"00nc abrogati: anteriore a. il capo quarto della seconda parte e l'allegato « Tariffa dei dazi sui tabacchi » della legge federale del 20 dicembre 1946 2 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. il numero IV, lettera b, della legge federale del 19 dicembre 1963 1 che modifica quella su l'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti.

1

RU 1959 1397 23 CS 8 437 RU 1964 277

458 Art. 47 m. Disposi1 tabacchi manufatti confezionati in Svizzera che, a conIl °Toricn!n" tare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, sono imballati definitivamente per la vendita al minuto, devono essere imposti secondo la presente legge. Essi devono essere separati dalla merce ancora immagazzinata, per cui è già stata pagata l'imposta, e registrati su un conto speciale della conta¬ bilità di fabbricazione.

2 I dazi d'entrata per l'importazione di materiale greggio della voce di tariffa 2401 e le tasse di fabbricazione già pagati il giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono rim¬ borsati ai fabbricanti o agli importatori presso cui si trova, il giorno stesso, la merce così imposta. I dazi non sono più chiesti per il materiale greggio che, nel giorno dell'entrata in vigore, si trova in un deposito privato giusta l'articolo 42 della legge federale sulle dogane. I fabbricanti che posseggono, il giorno dell'entrata in vigore, delle riserve di tabacco indigeno non an¬ cora imposto, beneficiano, per i quantitativi di dette riserve messi in lavorazione mensilmente, dei seguenti abbuoni d'imP0S*a: fr. per 100 netto sul tabacco per la fabbricazione di sigari 60.

sul tabacco da pipa, in rotoli, da masticare e da fiuto 360.-- sulle sigarette 945.

I fabbricanti di tabacchi manufatti e gli importatori di mate¬ riale greggio devono inviare alla direzione generale delle do¬ gane, secondo le sue istruzioni ed entro 10 giorni a contare dal¬ l'entrata in vigore della presente legge, gli inventari dei tabac¬ chi indigeni, del materiale greggio sdoganato e imposto, e dei tabacchi manufatti e imposti, ma non imballati definitivamente per la vendita al minuto, che essi hanno in riserva il giorno dell'entrata in vigore.

Art. 48 iv. rntrata in II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vieiwcuzione gore della presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

1

Tariffa d'imposta per Stümpen, cigarillos, sigari Avana Aliquota d'imposta per 1000 pezzi

Prezzo unitario fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a fin al minuto (categoria di prezzo) 12 et. 15 et. 17 et 19 et. 22 et. 27 et 30 et 40 et. 50 et. 60 fino a 2 kg di peso medio per 1000 pezzi sen¬ za bocchino e filtro

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

F

2.60

2.75

2.85

2.95

3.10

3.35

3.60

4.10

4.60

5.

Limite di tariffa

kg 3

kg 3,5

kg 4

kg 4,5

kg 5

kg 5,5

. kg 6

kg 6,5

kg 7

k 7

Osservazioni: 1. Per ogni frazione di 500 gr di peso eccedente, per 1000 pezzi, l'aliquota d'imp concorrenza del limite tariffario della categoria di prezzo. Se il limite ta l'eccedenza del prodotto in questione è contata separatamente per il calcolo ridotta di 40 ct. per i sigari che non superano i 1,750 kg per 1000 pezzi.

2. Per i sigari che superano il prezzo di 200 et, il pezzo, e il cui peso non supera aumentata di 2.50 fr. per ogni 50 et (o frazioni di 50 et) di prezzo suppletivo; i di peso superiore è aumentata di 1.60 fr. per ogni kg o frazione di kg supplet 3. In casi debitamente motivati, la direzione generale delle dogane può, all'a peso medio sia superato fino al limite del 3% per 1000 pezzi. Per quanto conc smerciati al prezzo al minuto abituale e causa della colorazione insoddisfac rezione generale delle dogane può stabilire un'aliquota d'imposta in modo da

460

Allegato II Tariffa d'imposta per Toscani e Virginia Aliquota per 1000 pezzi a. Toscani intieri Prezzo al minuto per pezzo (Categorìa di prezzo)

fino a fino a fino a più di

25 45 65 65

et et et et

fino a 5,5 kg Fr.

5.70 6.70 7.70 8.70

Peso medio per 1000 pezzi fino a 6,5 kg fino a 7,5 kg Fr.

7.-- 8.-- 9.-- 10.--

Fr.

8.30 9.30 10.30 11.30

oltre a 7.5 kg Fr.

9.60 10.60 11.60 12.60

b. Virginia Prezzo al minuto per pezzo (Categorie di prezzo)

fino a fino a fino a più di

25 45 65 65

et et et et

Peso medio per 1000 pezzi fino a 6,5 kg fino a 4,5 kg | fino a 5,5 kg Fr.

3.80 4.80 5.80 6.80

Fr.

5.-- 6.-- 7.-- 8.--

Fr.

6.20 7.20 8.20 9.20

oltre a 6,5 kg Fr.

7.40 8.40 9.40 10.40

Osservazioni: In casi fondati, la direzione generale delle dogane può, all'atto dell'imposizione, tollerare degli scarti dal peso medio fino al 3% per 1000 pezzi di Toscani o di Virginia.

461

Allegato III Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato, in rotoli, da masticare e da fiuto, nonché per le spuntature di sigari (cimette) Aliquota d'imposta per chilogrammo (peso effettivo) Prodotto Trinciato

Categorìa di prezzo

Prezzo al minuto per kg di peso effettivo Fr.

Aliquota d'imposta Fr.

1 2 3 4 5 6

fino a » » » » più di

Tabacco in rotoli e da masticare

--

--

2.--

Tabacco da fiuto

--

--

--.50

Spuntature di sigari ....

-

--

1.--

12.-- 18.-- 25.-- 40.-- 60.-- 60.--

1.-- 2.-- 3.-- 4.-- 5.-- 6.--

Osservazioni: Dette aliquote d'imposta sono applicabili al trinciato fabbricato in Svizzera, se esso contiene i seguenti quantitativi di tabacco indigeno: Categoria di prezzo 1 : almeno 40% I del peso complessivo di tabacco greggio e Categoria di prezzo 2: almeno 25% di cascami, salvo le coste di tabacco conteCategoria di prezzo 3: almeno 10% | nute nel trinciato.

Sul trinciato non conforme a tale esigenza è riscossa un'imposta di fr. 4 per kg di peso effettivo.

Il Consiglio federale ha facoltà, in caso di penuria di tabacco indigeno, di ridurre adeguatamente tali quantitativi minimi.

462

Allegato IV Tariffa d'imposta sulle sigarette Aliquota per 1000 pezzi Prezzo al minuto d'un pezzo (categorìa di prezzo) fino a S ct. 1 fino a 6 ct. 1 fino a 7 ct. fino a 7,3 ct. più di 7,5 ct.

fino a 800 g per 1000 pezzi con carta, sen¬ za bocchino e filtro j,

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

20.65

22.75

23.05

23.20

23.45

Osservazioni: 1. Per ogni 50 g di peso suppletivo (o frazione di esso) per 1000 pezzi, l'aliquota d'imposta è aumentata di 50 et.

2. Per le sigarette che superano i 1350 g per 1000 pezzi è anche riscosso un sup¬ plemento d'imposta di fr. 7.-- ogni 1000 pezzi.

3. Per le sigarette fino a 1350 g per 1000 pezzi, di lunghezza superiore ai 90 mm (filtro e bocchino compresi) possono essere sottoposte dal Consiglio federale a un supplemento d'imposta, al massimo fino al 20%.

4. L'aliquota d'imposta della categoria di prezzo inferiore è applicabile alle si¬ garette fabbricate in Svizzera solamente se esse contengono oltre il 50% di tabacco indigeno." Tale quantità può essere ridotta o aumentata, in misura adeguata, dal Consiglio federale in caso di penuria o eccesso di tabacco indi¬ geno.

5. In casi fondati, la direzione generale delle dogane può, all'atto dell'imposi¬ zione, tollerare sorpassi di peso fino all'I % per ogni 1000 pezzi.

463

Allegato V Tariffa dei dazi sul tabacco 24. Tabacco Nota: 4- Sui prodotti manufatti completamente o parzialmente con succedanei del tabacco si applica, se la loro importazione non è vietata, l'aliquota di dazio della voce 2402 della tariffa.

Voce di tariffa 2401.

20 30 40 50 60 2402.

10 20 30 40 50 52 70 80

Designazione della merce Tabacchi greggi o non fabbricati; cascami di tabacco: -- per la fabbricazione industriale di sigari .

-- per la fabbricazione industriale di tabacco trinciato -- per la fabbricazione industriale di tabacco tabacco filato (tabacco in rotoli e da masti¬ care) tabacco da fiuto -- per la fabbricazione industriale di sigarette -- per altri usi Tabacchi manifotturati, estratti e acque di tabacco: -- tabacchi fabbricati: tabacco omogeneizzato sigari tabacco trinciato tabacco da masticare, in rotoli e da fiuto sigarette, dal peso unitario di: oltre 1,35 grammi 1,35 grammi o meno -- estratti di tabacco -- acqua di tabacco

Aliquota di dazio Fr.

per 100 kg peso lordo esente esente esente esente 100.--

120.-- 1700.-- 650.-- 1300.-- 1750.-- 875.-- 150.-- --.05

464 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadctschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: F. Kocliler

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'ar¬ ticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Iluber

Data della pubblicazione: 28 marzo 1969.

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sul commercio dei veleni (legge sui veleni) (Del 21 marzo 1969)

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1969

Année Anno Band

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12

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28.03.1969

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