1170

Termine d'opposizione: 31 marzo 1970

Decreto federale concernente l'adesione alle modificazioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada come anche la conclusione di accordi particolari nel quadro dell'accordo di base (Del 19 dicembre 1969)

L Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1969 *>, decreta: Art. 1 II Consiglio federale è autorizzato ad aderire, di propria iniziativa, alle modificazioni e alle aggiunte che occorrerà apportare alle prescrizioni stabilite negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazio¬ nale di merci pericolose su strada, del 30 settembre 1957.

1

2

Esso è inoltre autorizzato a conchiudere, con gli Stati contraenti gli accordi particolari, bilaterali o multilaterali, previsti nel paragrafo 3 del¬ l'articolo 4 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, del 30 settembre 1957, o ad aderirvi. Nondimeno, que¬ st'ultimi devono poter essere disdetti in ogni momento, con preavviso di 12 mesi, e cessare senz'altro di produrre i loro effetti simultaneamente all'ac¬ cordo di base.

Art. 2 1

II presente decreto verrà pubblicato conformemente alla legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

FF 1969 II 1

1171 2

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del pre¬ sente decreto, la cui validità è limitata a 15 anni.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenbcrger Il segretario: Schmid Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1969.

(

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1969.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1970.

1172

Decreto federale sull'acquisto di immobili per le missioni diplomatiche (Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1969 1), decreta: Art. 1 È approvato lo stanziamento dei crediti seguenti per l'acquisto d'immo¬ bili ad uso delle nostre missioni diplomatiche: fr.

Madrid a. Vani per la cancelleria dell'ambasciata 1 150 000 b. Residenza del capomissione 1 350 000 1 350 000 Copenhagen Residenza del capomissione 977 000 Ginevra Residenza del capomissione 1 200 000 Nuova York Residenza del capomissione 2 025 000 Residenza del capomissione Messico 2 160 000 Bruxelles a. Residenza del capomissione.

1 106 000 b. Vani per la cancelleria dell'ambasciata Art. 2 1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 settembre 1969.

Il presidente: Clavadetschcr Il segretario: Sauvant 1) FF 1969 I 497 (sunto)

1173 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

D presidente: M. Eggen berger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 dicembre 1969.

^ Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

1174

Decreto federale modificante quello per il sowenzionamento della fondazione «Scuola di lingua francese in Berna» (Del 4 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 19691), decreta: I Il decreto federale del 18 dicembre 1959 2> che accorda un sussidio alla fondazione «Scuola di lingua francese in Berna» è modificato come segue: Art. 1 cpv. 2 Inoltre la Confederazione assegna annualmente un sussidio come par¬ tecipazione alle spese d'esercizio. Questo sussidio sarà determinato secondo la media delle spese per allievo e giusta il numero degli allievi che sono figli di agenti della Confederazione, di lingua materna francese. La Confe¬ derazione partecipa alle spese, in tal modo determinate, in ragione del 50 percento al massimo.

II 1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° gennaio 1970.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Kochler ^ FF 1969 I 764 (sunto).

2 > FF 1959 1202

1175 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: Paul Torche Il segretario: Sauvant I

'

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Iluber

1176

Decreto federale che assegna un sussidio alle scuole di servizio sociale (Del 4 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 19691), decreta: Art. 1 Nell'intento di promuovere la formazione professionale degli addetti al servizio sociale, dell'uno e dell'altro sesso, la Confederazione può accor¬ dare dei sussidi annuali alle scuole di servizio sociale, qualora queste go¬ dano dell'aiuto finanziario dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

II Consiglio federale designa le scuole sussidiabili.

Art. 2 Il sussidio copre in ogni caso il 35 percento delle spese annuali soste¬ nute dalla scuola per la retribuzione del personale insegnante, del direttore e dei collaboratori qualificati. Tale sussidio non può tuttavia superare l'im¬ porto complessivo dei contributi versati alla scuola da Cantoni e Comuni né, in nessun caso, l'ammontare dello scoperto d'esercizio annuo.

. Art. 3 Le scuole così sussidiate dalla Confederazione devono presentare al Dipartimento federale dell'interno, per il tramite dell'autorità cantonale competente, i conti dell'ultimo esercizio annuo ed un rapporto, come pure il preventivo per l'anno successivo.

Art. 4 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° gennaio 1970 con validità sino al 31 dicembre 1979.

1

2 1}

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

FF 1969 I 722 (sunto)

1177 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 settembre 1969.

H presidente: M. Aebischer Il segretario: Koehler Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: Paul Torche H segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: I Huber

117 a

Decreto federale che assegna un sussidio annuo alla fondazione «Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche» (Del 16 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1969 n, decreta: Art. 1 La.Confederazione assegna alla fondazione «Fondo nazionale sviz¬ zero per le ricerche scientifiche» dei sussidi annualmente progressivi, e cioè: -- 70 milioni di franchi nel 1970, -- 75 milioni di franchi nel 1971, -- 80 milioni di franchi nel 1972, -- 85 milioni di franchi nel 1973, -- 90 milioni di franchi dal 1974.

1

2 A contare dal 1972, questi sussidi potranno essere aumentati, tramite il bilancio di previsione, di 10 milioni di franchi al massimo ogni anno, sino al limite di 100 milioni a partire dal 1974, a condizione che i bisogni della fondazione lo giustifichino e le finanze federali lo permettano.

Art. 2 1

La fondazione sottomette annualmente all'approvazione del Consi¬ glio federale un piano di ripartizione motivato e articolato giusta i di¬ versi settori della ricerca; presenta pure ogni tre anni, a contare dal 1972, un rapporto sul suo piano generale d'incremento della ricerca scientifica.

Il Consiglio federale consulta il Consiglio nazionale della scienza prima di approvare il piano di ripartizione ed il rapporto sul piano generale.

2 Nel piano di ripartizione si evidenziano i settori in cui si dovranno promuovere dei «centri di gravità» della ricerca.

*> FF 1969 li 65

1179 Art. 3

,

Il sussidio servirà, conformemente agli statuti della fondazione, a pro¬ muovere le .ricerche in tutte le discipline, come pure a formare ricercatori e a perfezionarne le conoscenze.

Art. 4 1

1 progetti di nuovi istituti di ricerca le cui spese di costruzione e ge¬ stione incombono interamente alla fondazione, i progetti d'oltre due milioni per il finanziamento delle attrezzature di istituti singoli, i progetti di co¬ struzioni, come pure le promesse di sussidi regolari per coprire le spese di gestione di singoli istituti di ricerca, vanno approvati dal Consiglio federale.

Quest'ultimo stabilisce la forma giuridica degli istituti prospettati dal Fondo nazionale.

2 II Consiglio federale decide dopo aver consultato il Consiglio nazio¬ nale della scienza.

% Art. 5

.

Le modificazioni dell'atto di fondazione e degli statuti sono valide solo se approvate dal Consiglio federale.

Art. 6 La fondazione presenta annualmente, prima del 31 marzo, al Consi¬ glio federale, all'intenzione dell'Assemblea federale, un rapporto.sull'attività svolta nell'anno precedente. , Art. 7 1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore. Esso sostituisce l'omonimo decreto federale del 22 giu¬ gno 19651).

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant *> FF 1965 II 377

1180 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Sclunid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Iluber

1181

Decreto federale concernente lo sviluppo delle ricerche d'agraria: sottostazioni del Vallese e del Ticino (Del 18 dicembre 1969) .

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 1951d concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura); visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 1969 2), decreta: Art. 1 Allo scopo di sviluppare ulteriormente le ricerche, sono stanziati i se¬ guenti crediti d'opera: 1. Sottostazione del Vallese per l'orticoltura e la frutticoltura Franchi a. Acquisto di 6 particelle 127000 b. Edifici ed impianti . .

13 460 000 2. Sottostazione del Ticino per l'orticoltura, la viticoltura e la frutticoltura come anche la produzione vegetale agricola: a. Acquisto della proprietà «Motta dei Rav» a Cadenazzo 960 000 b. Edifici e impianti 4 935 000 Art. 2 II presente decreto non è di obbligatorietà generale ed entra imme¬ diatamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

DRU 1953 1133 2) FF 1969 I 885 (sunto) * Foglio Federale 1969, Voi. Il

72

1182 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 settembre 1969.

Il presidente: Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Hubcr

1183

Decreto federale che approva il bilancio di previsione della Confederazione svizzera per l'anno 1970 e che stanzia alcuni crediti d'opera (Del 17 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 ottobre 19691), decreta: Art. 1 Il bilancio di previsione della Confederazione per l'esercizio 1970 è ap¬ provato; esso registra: -- un eccedente di spese di 23 162 827 franchi nel bilancio finanziario le cui ' uscite toccano 7 594 210 383 franchi e le entrate 7 571 047 556 franchi, -- un beneficio di 392 888 993 franchi nel bilancio generale, -- un beneficio d'esercizio di 60 059 500 franchi nell'Azienda delle PTT.

Art. 2 L'effettivo del personale dei Dipartimenti, della Cancelleria federale e dei tribunali federali potrà essere aumentato di 1055 unità nel 1970 e por¬ tato quindi da 30 131 2> a 31 186 agenti al massimo. Prima di consentire però nuovi impieghi, si esaminerà se rispondano ad un bisogno.

Art. 3 Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera: a. di 57 140 900 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dei Dipartimenti; b. di 54 602 200 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dell'Azienda delle PTT; c. di 205 946 000 franchi per l'acquistò di materiale.

1) Non pubblicato nel FF 2) Compreso l'effettivo del personale della Scuola politecnica federale di Losanna al momento del trasferimento

1184 Art. 4 L'Azienda delle PTT è autorizzata a ordinare del materiale per un im¬ porto di 453 516 000 franchi sul conto dei prossimi anni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Tlieus Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Iluber

1185

Decreto federale concernente la seconda aggiunta al bilancio di previsione 1969 e lo stanziamento di crediti d'opera ' (Del 15 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19691), decreta: Art. 1 Sono stanziati, come seconda aggiunta per l'esercizio 1969: -- nel bilancio di previsione della Confederazione 3 382 969 franchi come crediti riportati e 132 062 646 franchi come crediti aggiuntivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda PTT 131 347 000 franchi di crediti aggiuntivi.

Art. 2 L'effettivo del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e dei Tribunali federali può essere aumentato di 1157 unità nel 1969 e portato a 29 875 agenti, al massimo. Prima di consentire però nuovi impieghi, si esaminerà minuziosamente, caso per caso, se rispondano ad un bisogno.

Art. 3 Sono stanziati crediti d'opera e crediti aggiuntivi, per terreni ed edifici -- 3 847 000 franchi per progetti emananti dai dipartimenti, -- 1 802 900 franchi per progetti emananti dall'Azienda delle PTT.

Non pubblicato nel FF

1186 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4'dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenbergcr Il segretario: Schmid Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Iluber

1187

Decreto federale concernente la partecipazione della Confederazione agli oneri sopportati dal Canton Ginevra, negli anni 1970/75, per le organizzazioni internazionali ivi stabilite (Del 16 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 19691), decreta: Art. 1 La Confederazione accorda al Canton Ginevra, a titolo di partecipa¬ zione alle spese derivanti dalla presenza di organizzazioni internazionali, una somma di 30 milioni di franchi, da versare in rate annuali, durante il periodo 1970-1975.

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant 1

> FF 1969 I 871 (sunto)

188 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

1189

Decreto federale che accorda un contributo federale al «Forum of Switzerland» a Londra (Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 45 bl8 della Costituzione federale, · visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1969 *>, decreta: Art. 1 La Confederazione accorda, per l'allestimento del Forum nello Swiss Centre a Londra, un contributo unico di 1,1 mio di franchi al massimo e un mutuo di 1,1 mio di franchi al massimo alla costituenda fondazione Forum of Switzerland.

2 Detto contributo federale verrà accordato solamente qualora il saldo del finanziamento sia assicurato da altre sottoscrizioni senza ulterióri aiuti federali.

1

3

II Consiglio federale definirà le singole condizioni.

Art. 2

1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 novembre 1969.

Il vicepresidente: Thcus Il segretario: Sauvant FF 1969 II 985 (sunto)

v

190 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger TI «porptarin- Srlimifl

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Hubcr

1191

Decreto federale concernente il proseguimento delle opere internazionali di soccorso (Credito per gli anni 1970/1972) (Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19691), decreta: Art. 1 È stanziato un credito-quadro di 50 milioni di franchi per il prosegui¬ mento delle opere internazionali di soccorso, per gli anni 1970, 1971 e 1972.

Art. 2 Detto credito potrà essere impiegato per l'assegnazione di sussidi ordi¬ nari o straordinari in danaro o in natura, segnatamente in prodotti lattieri svizzeri, ad organizzazioni intergovernative o svizzere di mutuo aiuto inter¬ nazionale, come anche per delle opere umanitarie di soccorso intraprese dal Consiglio federale.

Art. 3 I versamenti annuali vanno iscritti nel bilancio di previsione.

Art 4 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo. Esso decide circa gli ammontari da attribuire e definisce, occorrendo, le condizioni particolari di cui sarà tenuto conto.

1

i) FF 19691 1100 (sunto)

1192 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: Clavadetscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Ilubèr

1193

Decreto federale sulla continuazione della cooperazione tecnica della Svizzera con i Paesi in via di sviluppo (Del 16 dicembre 1969) \ L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 19691), decreta: Art. 1 È stanziato un credito quadro di 180 milioni di franchi per consentire alla Confederazione di proseguire sino al 31 dicembre 1972 la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Il credito è integrato con i riporti dai programmi anteriori nonché con gli introiti provenienti dagli ammortamenti e dagli interessi dei mutui ac¬ cordati.

Le somme annualmente occorrenti vanno registrate nel bilancio di pre¬ visione.

Art. 2

'

I mezzi indicati nell'articolo 1 possono essere segnatamente utilizzati per: a. contributi generali ad enti internazionali; b. contributi ai medesimi per opere singole; c. contributi' ad organizzazioni svizzere, d'interesse pubblico, per opere singole; d. progetti attuati dalla Confederazione.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° gennaio 1970.

i) FF 1969 I 1029

1194 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ilubcr

1195

Decreto federale per lo stanziamento di un credito-quadro, inteso a sostenere finanziariamente istituzioni, fondi e programmi speciali delle Nazioni Unite, operanti nel campo economico e sociale (Del 18 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 19691), decreta: Art. 1 Al fine di permettere alla Svizzera di dare, sino al 31 dicembre 1974, un apporto finanziario ad istituzioni, fondi e programmi speciali delle Na¬ zioni Unite, operanti nel campo economico e sociale, è stanziato un creditoquadro di 1 250 000 franchi al massimo.

2 1 crediti di pagamento annuali vanno iscritti nei relativi bilanci di previsione.

1

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° gennaio 1970.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 settembre 1969.

Il presidente: Clavadetschcr Il segretario: Sauvant i) FF 1969 I 760 (sunto)

1196 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

1197

Decreto federale concernente lo stanziamento di un credito di trasferimento per il Governo della Repubblica islamica del Pakistan (Del 27 novembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19691>, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a stanziare un credito di trasferi¬ mento di 22,5 milioni di franchi, per un periodo di 15 anni e al tasso del 3 percento, al Governo della Repubblica islamica del Pakistan.

Art. 2 Gli ammontari annui necessari dovranno essere iscritti nel bilancio di previsione.

Art. 3 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigóre.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 settembre 1969.

Il presidente: M. Aebischer H segretario: Koehlcr Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 novembre 1969.

Il presidente: Paul Torche Il segretario: Sauvant 1

> FF 1969 I 889 (sunto)

Foglio Federale 1969, Voi. Il

73

1198 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 novembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

1199

Decreto federale concernente l'acquisto di un immobile in Effingerstrasse 20 a Berna, nonché l'apertura di un credito aggiuntivo per il nuovo deposito dell'amministrazione centrale, in Berna - Bümpliz (Del 15 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 1969 a>, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 35,6 milioni di franchi per l'acquisto di un immobile in Effingerstrasse 20 e la costruzione di un edificio ammini¬ strativo.

Art. 2 È concesso un credito aggiuntivo di rincaro, di 910000 franchi, per il deposito dell'amministrazione centrale federale costruito a Berna-Bümpliz.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 settembre 1969.

Il presidente: Clavadetscher Il segretario: Sauvant i) FF 1969 II 113 (sunto)

1200 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

1201

Decreto federale che approva la gestione e i conti della Regìa federale degli alcoli per l'esercizio 1968/1969 (Del 15 dicembre 1969)

Lì Assemblea federale della Confederazione svizzera, \ visto il rapporto del Consiglio federale del 9 ottobre 19691), decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regìa degli.alcoli per il periodo d'esercizio dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969.

L'utile netto d'esercizio sarà impiegato come segue: . .

Versamento alla Confederazione (per l'AVS), in ragione di fr. 10.-- per abitante (5 429 061) Versamento ai Cantoni in ragione di fr. 10.-- per abi¬ tante (5 429 061) Versamento al fondo di compensazione del beneficio .

Versamento al fondo di costruzione e rinnovo . . .

Saldo da riportare a conto nuovo

Fr.

54 290 610.-- 54 290 610.-- 9 000 000.-- 4 100 000.-- 12 813.63 121 694 033.63

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenbcrger Il segretario: Schmid t) FF 1969 II497 (sunto)

1202 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Iluber

1203

Decreto federale che approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per Tanno 1970 ·

(Del 4 dicembre 1969)

Lì Assemblea federale della Confederazione svizzera, . visto il rapporto e la proposta del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere del 28 ottobre 1969, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 19691), »

decreta:

Articolo unico Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1970: 1. il bilancio del conto costruzioni, che registra 449 940 000 franchi, di cui 402 940 000 , franchi a carico della voce «immobilizzi», e 47 000000 franchi a carico della voce «esercizio»; 2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 711 500 000 franchi di entrate e con 1 361 300 000 franchi di uscite, con una eccedenza di entrate di 350 200 000 franchi; 3. il bilancio del conto profitti e perdite, che chiude con 399 700 000 fran¬ chi di entrate e 408 400 000 franchi di uscite, con un disavanzo prevedi. bile di 8 700 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 novembre 1969.

Il presidente: M. Eggcnberger Il segretario: Schmid )> FF 1969 II 998 (sunto)

1204 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 dicembre. 1969.

Il presidente: Paul Torche Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Huber

1205 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Canton Zurigo (Dell'I 1 dicembre 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 19691), considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale ai nuovi articoli 29, 16, 10 e 31 della Costituzione del Cantone di Zurigo, accettati nelle votazioni popolari del 1° giugno e del 14 settembre 1969.

Art. 2 11 Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

/ Così decretato dal Consiglio nazionale.

. Berna, 9 dicembre 1969.

'

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1969. Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 dicembre 1969.

1}

' Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber FF 1969 II 999 (sunto)

1206

Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Lucerna (Dell'I 1 dicembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 19691), considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale ai nuovi paragrafi 32 capoverso 1, 35 bls capoverso 1, 38 capoverso 2, 39 (capoverso 1, nella versione «le leggi e gli accordi sono sottoposti a votazione popolare allorché il referendum popolare facoltativo è ricevibile [§ 40] oppure allorché il Gran Consiglio stesso demanda il testo al giudizio del popolo»), 39 bl8, 40, 41 b,s capoverso 1 e 44 capoverso 1 della Costituzione del Cantone di Lucerna, accettati nella votazione popolare del 14 settembre 1969.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969.

Il presidente: M. Eggenbergcr Il segretario: Schmid !> FF 1969 II 1000 (sunto)

1207 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1969.

Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

1208 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Soletta (Dell'I 1 dicembre 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzero, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 19691), considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale ai nuovi articoli 20, 47, 48, 51 e 23 della Costituzione del Cantone di Soletta, accettati nella votazione popolare del 14 settembre 1969.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1969. Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Schmid Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1969. Il vicepresidente: Theus Il segretario: Sauvant Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 dicembre 1969.

*> FF 1969 II 1000 (sunto)

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente L`adesione alle modificazioni dell`accordo europeo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada come anche la conclusione di accordi particolari nel quadro dell`accordo di base (Del 10 dicembre 1969)

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Jahr

1969

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31.12.1969

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1170-1208

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