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Decreto federale concernente l'inserimento nella Costituzione federale degli articoli 22 ter e 22 quater (Ordinamento costituzionale del diritto fondiario) (Del 21 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 capoverso 1 della Costitu¬ zione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 19671, decreta: I Sono inserite nella Costituzione federale le disposizioni seguenti: Art. 22 ter La proprietà è garantita.

2 Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nell'interesse pub¬ blico, la Confederazione e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, l'espropriazione e restrizioni della 'proprietà.

3 In caso d'espropriazione, o di restrizione della 'proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità.

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Art. 22 quater La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani d'azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assi¬ curare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

2 Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.

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3 Essa tiene conto, nell'adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio.

ïTF 1967 II 125

419 II Il presente decreto sarà sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: C Clavadetsclier Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebisclicr Il segretario: F. Kochlcr

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28.03.1969

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