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Foglio Federale Berna, 7 Marzo 1969 Anno LII Volume I N° 9 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10173 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'organizzazione militare e del decreto dell'Assemblea federale su l'ordinamento dell'esercito (Nuova organizzazione territoriale) (Del 19 febbraio 1969) Onorevoli signori presidente e consiglieri, La nuova organizzazione territoriale, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1970, esige la revisione sia della legge federale concernente l'organizzazione militare (art. 183 bis) sia del decreto dell'Assemblea fede¬ rale su l'ordinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe). Abbiamo approfittato dell'occasione per proporvi di modificare anche altre disposi¬ zioni della legge concernente l'organizzazione militare, allo scopo di adat¬ tarle alle condizioni attuali.

I. MODIFICAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE MILITARE Circa le singole disposizioni che devono essere modificate o completate occorre osservare quanto segue: Preambolo. L'articolo 45 bis della Costituzione federale autorizza.la Confederazione a disciplinare anche le modalità dell'adempimento degli obblighi militari per gli Svizzeri all'estero. Siccome gli articoli 1 capoverso Foglio Federale, 1969, Vol. 1

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166 4 e 7 capoverso 1 bis dell'organizzazione militare trattano questi obblighi, il preambolo della legge dev'essere completato da un riferimento a detto articolo costituzionale.

Articolo 24 (nuovo). Con il messaggio del 19 settembre 1966 concer¬ nente la riorganizzazione del Dipartimento militare e la modificazione del¬ l'organizzazione militare (FF 1966 II 285) avevamo proposto il tenore se¬ guente per un nuovo articolo 24, in relazione con l'inclusione nella legge dei princìpi sulla responsabiiltà in diritto militare: «La Confederazione non risponde dei danni causati alle persone e alla proprietà dall'intervento di truppe in servizio attivo».

Il legislatore ha stralciato questa disposizione dal progetto a causa della sua formulazione.

È facilmente comprensibile che i danni di guerra non possono essere oggetto, già precedentemente di una disposizione sulla responsabilità. I danni derivanti da misure di difesa ordinate in caso di violazione della neu¬ tralità o da un servizio di ordine sono da considerare danni di guerra. Nes¬ sun Stato s'impegna a priori ad assumere la responsabilità di siffatti danni; non siamo a conoscenza che un qualsiasi Stato abbia pensato a prevedere una garanzia del genere.

Secondo il regime giuridico attuale, in caso di servizio attivo dovremmo promulgare un decreto straordinario nel senso dell'articolo 2 del decreto del 23 marzo 1940 che regola le pretese per danni derivanti da infortuni accaduti durante il servizio attivo (RU 1940 324). Ciò dovrebbe poter essere evitato e i principi sulla responsabilità, ancorati presentemente nella legge, potrebbero essere completati da un nuovo articolo 24 nel tenore approvato dalla commissione dei pieni poteri nel 1940.

Articolo 35 capoverso 2. Lo statuto medico del militare è fondato pre¬ sentemente sull'articolo 15 della legge. Un trasferimento anticipato in un'altra classe dell'esercito, per motivi di salute, non entra più in considera¬ zione. Proponiamo perciò di abrogare il capoverso 2 dell'articolo 35 che non ha più ragione di essere.

Articolo 71. La promozione a primotenente avviene unicamente se¬ condo l'anzianità, contrariamente alle altre promozioni per le quali fanno stato le necessità e le attitudini. È dunque necessario modificare la prima frase di questo articolo.

Articolo 106. Secondo il tenore attuale, il capo
d'arma dispone innanzi tutto degli istruttori e non il capo dell'istruzione. In realtà però le attribu¬ zioni di quest'ultimo sono più estese di quelle del capo d'arma nei confronti del corpo degli istruttori, sia per quanto concerne i compiti che gli istruttori devono svolgere e il loro reclutamento, sia l'assunzione e soprattutto il piano di assegnazione che importa preparare al più alto livello. È quindi

167 evidente che il capo dell'istruzione deve essere posto alla testa del corpo degli istruttori.

Articolo 115 capoverso 2 (nuovo) e articolo 136 capoverso 2. La chia¬ mata del personale necessario all'esecuzione della mobilitazione è definita ali articolo 136 capoverso 2. Questa disposizione non dovrebbe figurare nel capitolo che tratta dell'istruzione degli ufficiali; è perciò opportuno inserirla nell'articolo 115, estendendola al personale del servizio avvertimento. Il capoverso 2 dell'articolo 136 potrà allora essere abrogato.

IC l0 nuovo j e 1 cAr )- H Codice penaleche militare, dallalelegge o l ou re 967( (RU ]%8 228) dispone già in modificato tempo di pace per¬ sone di condizione civile che si rendono colpevoli di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di tutelare il segreto militare sono sottoposte al diritto penale militare (art. 2 n. 8). La compe¬ tenza e ìpartimento militare di emanare prescrizioni al riguardo non è a ? iaramen te definitasulle all'articolo 107 del del 31 Codice penale auni articolo 1 dell'ordinanza attribuzioni gennaio 1968.militare In man¬o canza i una base legale, anche una delega di competenza autorizzata dal onsiglio federale potrebbe dar adito a contestazioni. Occorre perciò inse¬ rire nella legge sull'organizzazione militare una disposizione che permetta al Consiglio federale d'incaricare il Dipartimento militare di promulgare le prescrizioni generali sulla tutela del segreto militare. Una siffatta delega s impone trattandosi di prescrizioni tecniche di dettaglio.

Articolo 171 capoverso 3. Il tenore di questa disposizione non muta; si tratta semplicemente di un complemento tendente a precisare che il capo arma dispone anche dei sottufficiali istruttori.

Articolo 183 bis. La nuova organizzazione territoriale e la modifica¬ zione della denominazione del Servizio territoriale e delle truppe di prote¬ zione aerea rendono necessario un adattamento di questo articolo. Per evi¬ tare complicazioni qualora dei cambiamenti dovessero subentrare nell'ordi¬ ne di subordinazione, si è rinunciato a denominare esplicitamente il servizio.

I compiti fondamentali del servizio territoriale restano definiti nella legge sull'organizzazione militare; essi saranno d'altra parte definiti in un ordinanza di esecuzione. Questi compiti importanti saranno d'ora in poi assunti dall'organizzazione territoriale, vale a dire dai comandi del servizio territoriale a ogni livello e anche dalla truppa, come le truppe di protezione aerea, le truppe sanitarie e la fanteria di landsturm che non fanno necessa¬ riamente parte del servizio ausiliario che è il servizio territoriale.

168 II. MODIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nuova organizzazione territoriale) Nel nostro rapporto del 6 giugno 1966 concernente la concezione della difesa nazionale militare abbiamo affermato: «Per ottenere un'organizzazione più efficace del servizio territoriale si dovrebbe meglio adattare la sua articolazione ai confini politici, special¬ mente a quelli cantonali, nell'interesse di un coordinamento più stretto tra le autorità militari e quelle civili».

Questa idea ha suscitato un interesse manifesto tra le autorità civili e anche nella popolazione in generale.

Siamo ora in grado di rendervi conto del modo con cui pensiamo por¬ tare a compimento ciò che vi abbiamo esposto nel 1966 e d'informarvi sulle ripercussioni che ne risulteranno nell'organizzazione dell'esercito. È nostro desiderio inoltre di motivare le modificazioni che proponiamo, in questa occasione, al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'or¬ dinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe) e di sottoporvi il dise¬ gno di decreto pertinente.

L'essenziale delle misure d'organizzazione previste può essere deciso dal Consiglio federale o anche dal Dipartimento militare 'federale. Quelle che vi invitiamo ad approvare non incidono sui princìpi dell'organizzazione delle truppe 1961 e corrispondono alla concessione della difesa nazionale miiltare esposta nel rapporto già menzionato. Dopo qualche indicazione di carattere generale, il testo presente contiene, nel capitolo principale, i limiti e l'articolazione dei comandi del servizio territoriale. Fanno seguito i capi¬ toli riservati a settori ben distinti come la mobilitazione, l'appoggio, il ser¬ vizio sanitario e, in particolare, le truppe di protezione aerea. Da ultimo vengono trattati i problemi finanziari e quelli di natura giuridica.

I membri delle commissioni militari permanenti dei Consigli legislativi riceveranno un complemento della documentazione classificata, preparato dal Dipartimento militare federale. L'allegato al progetto di decreto fede¬ rale, il cui contenuto è pure classificato, è annesso a questa documenta¬ zione; l'allegato sarà messo a disposizione dei membri dei Consigli legislativi durante le deliberazioni.

1. In generale Giova ricordare che i compiti dell'organizzazione territoriale consi¬ stono ad assecondare l'esercito e ad
aiutare militarmente le autorità «civili e la popolazione. I suoi organi servono da anello di congiunzione tra i capi militari e le autorità della protezione civile, dell'economia di guerra e di altre organizzazioni.

169 Il riordinamento previsto dell'organizzazione territoriale ha per scopo di facilitare l'esecuzione di questi compiti.

I limiti attuali delle brigate territoriali, dei circondari e delle regioni sono stati fissati tenendo conto di esigenze operative, tattiche o di mobili¬ tazione. Questi settori militari coincidono con il terreno delimitato da osta¬ coli naturali e non con i confini politici.

Si è tuttavia riconosciuto che un coordinamento efficace delle misure di difesa nazionale civile e militare richiede una concordanza tra i limiti territoriali militari e i confini cantonali. Questa concordanza che rappre¬ senta 1 elemento essenziale dell'organizzazione territoriale progettata e sem¬ bra la soluzione ideale al livello considerato, esige dall'esercito l'introduzione di multiformi adattamenti e modificazioni in altri campi o ad altri livelli.

Ne risultano degli inconvenienti talvolta difficilmente attenuabili senza adottare una soluzione di compromesso.

Andhe le brigate territoriali non possono quindi più avere gli stessi limiti di settore di quelli dei corpi d'armata corrispondenti. I settori delle piazze di mobilitazione sono condizionati dall'ampiezza degli effettivi da mobilitare che si possano ragionevolmente assegnare a un singolo coman¬ dante di piazza, nonché da criteri di ordine tattico e dal dispositivo dei depositi di materiale da guerra (arsenali e loro succursali); è perciò diffi¬ cile far corrispondere questi settori con i confini cantonali. D'altra parte, se i settori attuali delle brigate di frontiera, da fortezza e del ridotto rappre¬ sentano contemporaneamente i circondari territoriali, ciò non sarà più pos¬ sibile in avvenire. Ne conseguirà una separazione che richiederà la costitu¬ zione di un certo numero di stati maggiori territoriali nuovi e conseguente¬ mente, a causa della scarsa disponibilità di ufficiali, Io scioglimento di altri stati maggiori.

La nuova ripartizione del territorio esigerà inoltre un adattamento corrispondente dell'articolazione delle formazioni locali di appoggio.' Si approfitterà della modificazione dell'organizzazione territoriale anche per fare un primo passo verso il servizio sanitario integrato (civile e militare) e, segnatamente, per legittimare l'esistenza dei reggimenti di protezione aerea che alcuni comandanti di brigata territoriale
hanno costituito ad hoc essendo la loro esistenza particolarmente necessaria nelle città cui sono assegnati più battaglioni PA e per facilitare l'istruzione.

Vorremmo infine chiedere ai consigli legislativi di sanzionare ima mi¬ sura che non è in rapporto diretto con la modificazione dell'organizzazione territoriale; si tratta di trasformare le unità del servizio delle munizioni m formazioni federali, un provvedimento che è raccomandato dalle autorità militari di tutti i Cantoni.

170 2. Limiti e articolazione dei comandi del servizio territoriale Nel nostro rapporto del 6 giugno 1966, vi avevamo espresso la nostra intenzione di procedere a un migliore adattamento dei limiti territoriali ai confini cantonali. Pur riconoscendo la necessità della concordanza territo¬ riale tra Cantone e circondario territoriale avevamo ritenute necessarie al¬ cune eccezioni per le parti di qualche Cantone dell'altopiano situate nella regione delle Alpi e quindi nel settore d'intervento del corpo d'armata da montagna 3, partendo dalla considerazione che questo settore, protetto da opere fortificate non subirà prevedibilmente modificazioni nel corso di operazioni belliche.

In seguito abbiamo però rinunciato -- acconsentendo a un desiderio delle autorità cantonali -- alle eccezioni previste e propugniamo ora una soluzione di concordanza integrale del territorio cantonale e del circondario territoriale. Ogni Cantone o ogni gruppo di due semicantoni formerà dun¬ que un circondario territoriale il cui comandante sarà l'interlocutore delle autorità cantonali per tutte le questioni di comune interesse.

Certi Cantoni a densa popolazione o con infrastrutture industriali im¬ portanti saranno suddivisi in due o tre regioni territoriali; ognuna di esse comprenderà un certo numero di distretti civili. Gli stati maggiori delle regioni saranno considerati come una succursale dei circondari corrispon¬ denti. Sarebbe desiderabile che, nell'interesse comune, i Governi cantonali interessati designassero nelle regioni in causa le autorità competenti, in particolare nelle regioni delle Alpi dei Cantoni di Berna, San Gallo e Vaud, dove l'esistenza di regioni territoriali è conforme anche alle necessità militari.

Una rete territoriale di una ventina di circondari, di cui quattro suddi¬ visi in regioni, può forse sembrare poco densa. Occorre però rilevare che questa rete si fonderà su quella degli stati maggiori di mobilitazione, di cui parleremo nel capitolo seguente, i quali assumeranno certi compiti a favore del servizio territoriale. In alcune grandi città, si dovranno anche formare degli stati maggiori del comando di città. È altresì necessario richiamare che l'organizzazione territoriale non deve sostituirsi alle autorità cantonali nelle relazioni con i Comuni.

A Cointrin e a Kloten si dovranno prevedere
dei picooli stati maggiori incaricati di coordinare i bisogni civili con quelli militari e di assicurare la protezione degli impianti dell'aeroporto.

I circondari territoriali (e le regioni là dove ne saranno formate) assu¬ meranno i compiti devoluti al servizio territoriale con la nuova organizza¬ zione.

L'assieme del nostro territorio continuerà a essere articolato, come già lo era, in sei grandi comandi territoriali subordinati ai corpi d'armata. Ci

171 si propone di denominare questi comandi con zona territoriale, termine usato fino al 1961 e non con brigata territoriale come era stato il caso in questi ultimi anni. I motivi sono di due specie. Sembra innanzi tutto prefe¬ ribile di riservare il qualificativo di brigata alle grandi unità da combatti¬ mento, mentre l'assieme formato da regioni e circondari territoriali ha un carattere affatto diverso e dovrebbe portare un appellativo che si riferisca a una superficie, dunque quello di zona. Questa denominazione ci permet¬ terà pure di tener conto di un voto espresso anche da parlamentari, quello di operare un cambio più frequente tra i comandanti di divisione. Prevedia¬ mo di conferire a un divisionario che ha acquisito l'esperienza necessaria come comandante di un'unità d'armata, il comando di una zona territoriale tra le più importanti; ciò non sarebbe possibile se si mantenesse il termine di brigata. Il conferimento del comando di una zona territoriale non signifi¬ cherebbe tuttavia in nessun modo la promozione a colonnello divisionario.

Nel 1960, avevamo già proposto di mantenere l'appellativo di zona territoriale. In seguito alle deliberazioni delle commissioni parlamentari circa la categoria in cui queste grandi unità sarebbero dovute essere clas¬ sificate, si risolse di denominarle brigate territoriali.

Una soluzione comportante la creazione di soltanto quattro zone terri¬ toriali e la loro subordinazione al comando dell'esercito è stata studiata.

La si è abbandonata a causa degli svantaggi essenzialmente militari che pre¬ sentava, in accordo con le autorità federali responsabili della difesa nazio¬ nale civile. Resta inteso che, in caso effettivo, il generale può modificare le subordinazioni e prendere sotto i suoi ordini diretti le zone territoriali dei corpi d'armata di cui avrà dovuto modificare sensibilmente il settore per ragioni operative.

Nella formazione delle sei zone territoriali future, ci si è sforzati di modificare il meno possibile l'articolazione attuale del territorio, giudicata conforme alle necessità militari. Si è cercato di lasciar riuniti, in ognuna di esse, gli stessi Cantoni, con la differenza che essi si troveranno interamente nella zona dove si trovava finora la loro capitale.

La zona territoriale 1 comprenderà i Cantoni bilingui di Berna e Friburgo e i
Cantoni romandi di Vaud, Neuchâtel e Ginevra. La soluzione adottata non modifica dunque la composizione linguistica di questo grande comando.

La zona territoriale 2 riunirà i Cantoni di Lucerna, Soletta, Basilea campagna, Basilea città e Argovia. Essa sarà ridotta, rispetto alla brigata territoriale 2 attuale, in particolare della parte orientale del Cantone Berna.

Della zona territoriale 4 faranno parte i Cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Appenzello interno ed esterno, San Gallo e Turgovia; i suoi limiti non sa¬ ranno perciò molto diversi da quelli dell'attuale brigata territoriale 4, ma comprenderà anche la regione di Sargans.

172 La regione delle Alpi avrà, come nel passato, tre grandi comandi tertitoriali: -- la zona territoriale 9 che raggrupperà i Cantoni di Uri, Svitto, Untervaldo soprasselva e sottoselva, Glarona, Zugo e del Ticino. Essa sarà fiancheggiata, a occidente e a oriente, da due zone che comprendono ciascuna il territorio di un solo Cantone, ossia: -- la zona territoriale 10 che s'inserirà nei confini del Canton Vallese e -- la zona territoriale 12 che sarà compresa nei confini del Canton Grigioni.

Le zone territoriali 10 e 12 faranno nel contempo le veci di circondario territoriale; la loro classificazionle al rango di zona si giustifica per l'impor¬ tanza delle formazioni e delle attrezzature di appoggio di cui saranno re¬ sponsabili e perché esse corrispondono a dei settori operativi importanti e, durante alcuni mesi, non hanno comunicazioni stradali con la regione del San Gottardo.

Le zone territoriali assumeranno la direzione dei compiti del servizio territoriale in tutto il loro settore. È previsto di subordinar loro tutte le formazioni di protezione aerea senza mettere in causa l'assegnazione delle formazioni locali a determinate località. Le zone territoriali continueranno ad assumere la direzione dell'appoggio delle truppe che intervengono nel loro settore (vedasi capitolo speciale riservato all'appoggio). In avvenire esse dovranno svolgere anche compiti importanti del servizio sanitario (ve¬ dasi capitolo speciale riservato al servizio sanitario).

In generale, è utile rilevare l'interesse che risulterebbe dalla costitu¬ zione progressiva e in una forma dhe tenga conto della sovranità cantonale, di stati maggiori civili di zona che dovrebbero agire parallelamente agli stati maggiori delle zone territoriali. Questi organi dovrebbero permettere di meglio coordinare le misure di difesa nazionale civile e militare allor¬ quando l'autorità centrale più non fosse in grado di esercitare le sue fun¬ zioni.

Gli organi federali dell'economia di guerra si propongono di organiz¬ zare una direzione decentrata parallela a ognuna delle zone territoriali del¬ l'Altopiano (1, 2 e 4) e alla zona delle Alpi (comprendente i settori delle zone territoriali 9, 10 e 12). Essi stimano di non poter formare, almeno per il momento, più di quattro succursali.

3. Organizzazione della mobilitazione L'organizzazione
attuale della mobilitazione comprende una sessantina di piazze di mobilitazione i cui limiti si sono estesi con l'andar degli anni, di modo che la rete di mobilitazione copre tutto il territorio nazionale. I

173 limiti delle piazze di mobilitazione sono stati fissati seguendo dei criteri di ordine tattico e infrastnitturali. Le truppe che mobilitano su ogni piazza sono disposte nel settore in modo da formare un tutto coerente ove dovesse verificarsi un attacco di sorpresa. Esse possono contare su un arsenale posto generalmente al centro del dispositivo e sugli impianti di questo arsenale.

In molti casi, i limiti delle piazze di mobilitazione non corrispondono af¬ fatto con i confini cantonali, ragione per cui è difficile inserirle nel dispo¬ sitivo territoriale.

La necessità di aumentare gli stati maggiori di circondario territoriale assorbirà un certo numero di ufficiali che occorrerà prelevare altrove. Sarà possibile risolvere questo problema riducendo il numero, delle piazze di mo¬ bilitazione. Tuttavia, per far si che i comandanti di queste piazze, meno numerose ma più estese, possano svolgere normalmente la loro attività è stato necessario esonerarli dai compiti di carattere esclusivamente territo¬ riale.

Si prevede di articolare il dispositivo di mobilitazione su una cinquan¬ tina di piazze, di cui una quarantina avrà i limiti e il dispositivo attuali. Gli stati maggiori delle piazze di mobilitazione non faranno più parte della gerarchia territoriale e diverranno truppe d'armata.

I comandanti delle piazze di mobilitazione saranno, anche in avvenire, responsabili della preparazione e dell'esecuzione della mobilitazione delle truppe che sono loro assegnate.

I comandi del servizio territoriale dovranno dipendere da questa pre¬ ziosa rete di mobilitazione che si estende su l'intero territorio della Confe¬ derazione; così il servizio d'informazione delle piazze di mobilitazione sarà incaricato di fornire agli stati maggiori del circondario o della regione ter¬ ritoriale corrispondente le informazioni di carattere civile o militare che potrà procurarsi.

Gli organi di mobilitazione saranno incaricati anche degli stessi compiti di mobilitazione che già ora esplicavano. I comandanti territoriali comuni¬ cheranno loro i dati necessari al coordinamento delle misure di requisizione chiedendo di trasmettere, al momento dovuto, gli ordini eventuali per la messa fuori uso d'impianti e di riserve di merci minacciate di cadere m mani nemiche (ordini dipendenti da decisioni prese dal Consiglio federale).
Si dovranno designare gli stati maggiori di circondario e di regione territoriale coi quali ogni stato maggiore di piazza di mobilitazione dovrà collaborare: non sarà necessario istruire gli stati maggiori delle piazze i mobilitazione nei compiti del servizio territoriale siccome saranno ^cari¬ cati, nella collaborazione prospettata, di mansioni che sono loro familiari.

Essi assumeranno questi compiti infatti già durante la mobilitazione. Si pensa tuttavia di far funzionare questa collaborazione in occasione degli esercizi periodici degli stati maggiori territoriali.

174 In caso di guerra o a mobilitazione ultimata, ove non si rendessero necessarie mobilitazioni o smobilitazioni parziali con conseguenti servizi di cambio, il generale potrà modificare la subordinazione degli stati maggiori delle piazze di mobilitazione secondo le circostanze, in modo che essi pos¬ sano ininterrottamente sostenere l'esercito nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Organizzazione dell'appoggio nell'ambito delle zone territoriali Gli stati maggiori delle brigate territoriali attuali sono incaricati del¬ l'esecuzione d'importanti compiti di appoggio nella loro qualità di organi di esecuzione del comando dell'esercito. Ciò sarà il caso anche per le zone territoriali future; contrariamente all'ordinamento vigente però, le forma¬ zioni di appoggio incaricate di proteggere e di esercire gli impianti detti di terzo grado, ossia del grado più elevato, saranno subordinate alle zone ter¬ ritoriali già in tempo di pace e non più soltanto a mobilitazione avvenuta; la preparazione di queste formazioni in previsione del loro intervento, a cura degli stati maggiori delle zone territoriali, sarà migliorata. Contempo¬ raneamente saranno migliorate anche la loro articolazione funzionale e la loro composizione, adattandole ai nuovi limiti delle zone territoriali. Così le formazioni di sussistenza, dei carburanti e delle munizioni saranno rag¬ gruppate in un certo numero di reggimenti di rifornimento, trasformando parzialmente gli attuali gruppi di magazzini di munizione e riducendo il numero degli stati maggiori preposti a gruppi di magazzini di viveri e di foraggi. Le formazioni veterinarie e quelle del servizio del materiale forme¬ ranno, come finora, dei gruppi non subordinati al reggimento, bensì diretta¬ mente alle zone territoriali. È anche previsto di completare la rete di terzo grado della posta da campo con uffici collettori subordinati direttamente ai comandanti delle zone territoriali.

I comandanti delle zone territoriali disporranno così di un nucleo di formazioni e di attrezzature di appoggio. Saranno incaricati dell'ammini¬ strazione delle scorte dell'esercito dhe dovranno mettere a disposizione delle grandi unità secondo gli ordini del comando dell'esercito. A ogni zona ter¬ ritoriale spetterà l'appoggio delle truppe impiegate nel suo settore, riservati certi accomodamenti per le grandi
unità il cui intervento è situato nei set¬ tori di due o più zone territoriali. In principio, queste avranno due specie di clienti importanti, le divisioni e le brigate da combattimento (di frontiera, da fortezza e del ridotto); le prime saranno responsabili delle truppe mo¬ bili, le seconde delle truppe statiche del loro settore. Per l'appoggio delle truppe statiche impiegate sull'Altopiano, le zone territoriali 1, 2 e 4 di¬ sporranno di una o due compagnie di rifornimento che sono attualmente ancora subordinate ai corpi d'armata.

Dopo aver sollevato i problemi dell'appoggio militare, è necessario rilevare 1 punti di contatto tra il rifornimento dell'esercito e l'approvvigionamento

175 della popolazione. La capacità dell'apparato di appoggio militare permette di rifornire 1 esercito ma non tutta la popolazione. L'approvvigionamento delle truppe e della popolazione, per un tempo determinato, può essere pre¬ visto soltanto in settori ben delimitati, se ordinato dal comando dell'eser¬ cito. L'approvvigionamento dei civili spetta del resto alle autorità civili Queste, in particolare gli organi dell'economia di guerra, dovranno stabilire a quali fonti e in quale quantità l'esercito (un cliente come altri) potrà' prelevare degli approvvigionamenti civili per uso proprio. Il coordinamento degli interessi civili e militari per quanto concerne il rifornimento è sulla buona strada (specialmente a proposito della preparazione e della distribu¬ zione del pane). Ci .vorrà tuttavia ancora qualche tempo per regolare tutti i dettagli e ciò non potrà perciò avvenire nel quadro della modificazione dell'organizzazione territoriale che non vi porta però alcun pregiudizio.

5. Dispositivo sanitario delle zone territoriali (con indicazioni concernenti il servizio di protezione AC) Formazioni sanitarie delle zone territoriali Il comando dell'esercito dispone attualmente, per ospitalizzare i feriti e i malati militari, di un certo numero di formazioni sanitarie statiche atte a occuparsi delle atttrezzature preparate di una capacità totale di 30 000 letti e i cui due terzi sono concentrati nella regione delle Alpi.

Come primo passo importante nella direzione di un'integrazione dei servizi sanitari civili e militari (servizio sanitario generale) in tempo di guerra, ci si propone di subordinare la metà di queste formazioni sanitarie alle zone territoriali e di stazionarle nelle vicinanze di ospedali civili importanti. Ne risulterà una rete di circa 30 ospedali civili con una capacità di 500 letti ognuno che potranno alleggerire il servizio sanitario civile. In alcune delle zone territoriali più importanti queste formazioni dipenderanno dagli stati maggiori di reggimento territoriale d'ospedale che avranno par¬ ticolarmente il compito dello scambio del personale e del materiale tra gli ospedali e dell'assunzione di specialisti in particolare di chirurghi.

La rete degli ospedali territoriali sarà completata da quella di una sessantina di posti di riunione dei pazienti, cui saranno assegnate forma¬
zioni del servizio complementare. Questi posti sono già previsti nell'orga¬ nizzazione attuale, ma sono solo a disposizione degli organi della mobilita¬ zione; in avvenire resteranno in esercizio anche a mobilitazione ultimata e a disposizione dei circondari territoriali.

Le formazioni sanitarie delle ferrovie saranno subordinate alle zone territoriali. Finora queste unità specializzate servivano ognuna due treni sanitari praticamente autonomi (salvo sulle tratte a scartamento ridotto); in avvenire per ogni treno sanitario sarà formata un'unità autonoma.

176 Formazioni sanitarie dell' esercito Il comando dell'esercito disporrà ancora, nella regione delle Alpi, di alcuni reggimenti d'ospedale con a disposizione impianti di una capacità totale di 10 000 letti e formazione di riserva in grado di rinforzare con circa 5 000 letti il dispositivo sanitario dell'esercito o delle zone territoriali.

Inoltre, il comando dell'esercito potrà far assegnamento su un certo numero di compagnie dei trasporti PTT (organizzate per il trasporto di pazienti, pur restando formazioni del servizio dei trasporti) per trasferire i malati e i feriti dagli ospedali vicini alla zona di combattimento in altri impianti o per rinforzare i mezzi da trasporto sanitari dell'esercito da cam¬ pagna.

è anche previsto di riunire alcune colonne della Croce Rossa in un gruppo destinato a diventare la riserva del medico in capo dell'esercito in caso di catastrofi. Questo gruppo comprenderà pure un distaccamento del laboratorio della Croce Rossa per assicurare l'attività del servizio di trasfu¬ sione della Croce Rossa svizzera durante il servizio attivo.

Il laboratorio dell'esercito del servizio B (micro-biologico), attualmente integrato nel laboratorio dell'esercito del servizio di protezione AC (ato¬ mico e chimico) diverrà autonomo.

Indicazioni completive sulle formazioni sanitarie dell'esercito da campagna In occasione della riorganizzazione delle formazioni sanitarie di terzo grado (zone territoriali ed esercito) anche l'organizzazione delle formazioni sanitarie dell'esercito da campagna dovrà essere parzialmente modificata; si aumenteranno il numero e la capacità di trasporto delle unità dei tra¬ sporti sanitari che verranno comprese nei gruppi sanitari delle divisioni e non più riunite in gruppi al livello, del corpo d'armata. Si provvederà alla · soppressione delle ambulanze chirurgiche, formazioni che dovevano ese¬ guire, in campagna, le operazioni più urgenti. Sembra infatti più opportuno incorporare le squadre chirurgiche (con il loro prezioso materiale) in altre formazioni e di farle intervenire in impianti civili ben attrezzati per soste¬ nere o sostituire il personale operatorio civile sovente sovraccarico.

Servizio di protezione AC Non è ancora possibile giungere a un'integrazione dei servizi di prote¬ zione AC civili e militari; si tratta di una soluzione a lunga scadenza.
Per il momento, occorre assegnare agli stati maggiori territoriali uno specialista e integrare i laboratori AC delle brigate da combattimento negli stati maggiori dei circondari o delle brigate territoriali.

177 6. Indicazioni concernenti le truppe di protezione aerea, le formazioni del servizio territoriale e quelle dei trasporti Truppe di protezione aerea Nel nostro rapporto del 6 giugno 1966 sulla concezione della difesa nazionale militare avevamo esposto che la difesa del nostro territorio aggre¬ dito da un esercito straniero poteva essere assicurata soltanto con forze e mezzi equivalenti a quelli di cui oggi disponiamo e che una riduzione degli effettivi delle truppe combattenti a profitto delle truppe di protezione aerea non era né indicata, né opportuna. Gli effettivi delle formazioni di questa arma non saranno dunque aumentati in modo importante nei prossimi anni ed è anche quasi impossibile modificare l'assegnazione delle formazioni di protezione aerea, a suo tempo decisa.

Si ritiene invece necessario completare l'organizzazione del comando nelle località in cui truppe di protezione aerea sono a disposizione per far si che vi sia ovunque un capo militare responsabile delle truppe disponibili, nei confronti del capo locale della protezione civile. Già adesso là dove è assegnata una sola compagnia, il comandante di essa è il capo militare re¬ sponsabile e dove un battaglione è a disposizione il suo comandante è il camerata del capo locale. Nelle grandi città invece che dispongono di più battaglioni (Ginevra, Losanna, Berna, Basilea, Zurigo) un comandante di reggimento dovrebbe coordinare la pianificazione del loro intervento e an¬ che l'azione di soccorso secondo le indicazioni che gli procura il capo lo¬ cale. Quest'ultimo designa il luogo e l'urgenza dei soccorsi e il comandante di truppa (di compagnia, di battaglione 6 di reggimento secondo l'impor¬ tanza della località) ordina e dirige l'intervento della truppa, come è preci¬ sato all'articolo 33 della legge sulla protezione civile. Nell'espressione dirige l'intervento non si devono intendere manovre in grande stile. Come al pre¬ sente, la più gran parte delle formazioni del reggimento si vedrà effettiva¬ mente assegnare, già in tempo di pace, dei settori d'intervento immediato, mentre alcune unità saranno riservate per intervenire là dove si saranno prodotti dei vuoti nel dispositivo iniziale, messo a punto d'intesa con il capo locale (per esempio perdite rilevanti in un'unità) o dove si farà sentire una necessità per carenza di soccorsi. La
costituzione di stati maggiori di reggimento risponderà dunque a un bisogno normale e valido per le truppe di tutte le armi, quello di subordinare al medesimo comando, più forma¬ zioni che agiscono non lontano le une dalle altre e che sono incaricate di assolvere lo stesso compito. Il raggruppamento di battaglioni in reggimenti è destinato a facilitare i contatti con i capi locali delle grandi citta; non mette per nulla in causa nessuno dei princìpi definiti dalla legge sulla protezione civile e non implica una qualsivoglia modificazione ali asse¬ gnazione delle formazioni di protezione civile alle città.

178 Si pensa d'incaricare i comandanti dei reggimenti di Losanna, Berna e Basilea anche dell'istruzione (non però dell'intervento) delle formazioni assegnate a località relativamente vicine di queste città. Esiste d'altronde già una serie di reggimenti ad hoc la cui costituzione si è resa necessaria per facilitare l'istruzione e la preparazione dell'intervento.

Parallelamente alla costituzione dei cinque reggimenti detti locali si prevede di formare quattro reggimenti regionali, tre dei quali comprende¬ ranno, per l'istruzione e l'intervento, le formazioni regionali della zona ter¬ ritoriale corrispondente e, soltanto per l'istruzione, battaglioni e unità asse¬ gnati isolatamente alle diverse località. Il quarto reggimento regionale sarà composto di tutte le formazioni della zona territoriale 9 che ne dirigerà l'istruzione. Il grosso delle formazioni di protezione aerea sarà così riunito in reggimenti, almeno per quanto concerne l'istruzione. I comandanti dei reggimenti regionali saranno, per così dire, i capi dei soccorsi della zona territoriale corrispondente nel caso in cui catastrofi si producessero nelle località sprovviste di reggimenti locali.

Vorremmo che ci autorizzaste non solo a formare alcuni stati maggiori di reggimento, ma che ci permetteste andhe di aumentare modestamente il numero di battaglioni, secondo le necessità di raggruppamento delle unità esistenti.

Formazioni di assistenza, di polizia e di vigilanza Oltre le truppe di protezione aerea, che sono il mezzo più efficace di aiuto militare alle autorità civili (protezione civile), i comandi territoriali disporranno, anche in avvenire, di un certo numero di distaccamenti d'as¬ sistenza destinati a organizzare ed esercire i campi per i rifugiati stranieri, per i senzatetto svizzeri, i prigionieri, gli internati, ecc. Ogni Cantone avrà così la possibilità di rofforzare le proprie formazioni di polizia con distac¬ camenti di polizia ausiliare del servizio territoriale. Un centinaio di unità di vigilanza avrà il compito di garantire la sicurezza di opere civili e militari importanti. Alcune di queste unità dovranno essere disponibili per la guar¬ dia dei prigionieri.

Organizzazione territoriale di avvertimento e d'informazione Il servizio militare delle valanghe e il gruppo meteorologico dell'eser¬ cito sono presentemente subordinati
al comando delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, allo scopo di un'integrazione progressiva nel sistema di osservazione e di vigilanza di queste truppe; il servizio di avvertimento sul pericolo d'inondazioni e l'allarme della popolazione e della truppa in caso di pericoli di ogni sorta spetteranno ancor sempre al servizio territo¬ riale. L'organizzazione territoriale di avvertimento e d'informazione è at¬ tualmente oggetto di studio per un ammodernamento. Questi lavori e quelli

179 tendenti ad accertarne le ripercussioni finanziarie non sono ancora suffi¬ cientemente avanzati per permettere la formulazione di proposte concrete, già nel presente messaggio. Le misure descritte non porteranno tuttavia al¬ cun pregiudizio a quanto si prevede di fare nel campo dell'organizzazione di avvertimento e d'informazione.

Mezzi di trasporto Le zone territoriali dovranno disporre, in servizio attivo, costante¬ mente d'i importanti mezzi di trasporto. Si dovranno trasferire da un posto all'altro approvvigionamenti militari, beni civili, rifugiati, feriti, malati.

Nell'impossibilità di costituire nuove formazioni incaricate dei trasporti stradali, prevediamo di subordinare a ogni zona territorale da una a due compagnie dei trasporti motorizzati che attualmente fanno parte delle truppe d'armata. Il comando dell'esercito potrà tuttavia disporre, anche in avvenire, di un certo numero di formazioni dei trasporti PTT (con automo¬ bili postali) destinate innanzi tutto al trasporto di persone. Inoltre avrà, come per il passato, a sua disposizione, l'importante servizio militare delle ferrovie e dovrà provvedere al suo coordinamento a vantaggio dell'esercito e delle autorità civili.

È infine previsto di riunire in distaccamenti, da subordinare alle zone territoriali, le chiatte a motore civili e i loro equipaggi (purché si tratti di militari) disponibili sui nostri laghi più importanti.

7. Problemi finanziari Le misure che s'imporranno dalla modificazione dell'organizzazione territoriale richiederanno una serie di lavori amministrativi per le autorità federali e cantonali. Anche gli ufficiali di milizia incorporati negli stati maggiori di mobilitazione dovranno sobbarcarsi un lavoro suppletivo che apprezziamo al suo giusto valore. Siamo grati a questi ufficiali per la buona volontà e l'entusiasmo che ognora hanno dimostrato e di cui daranno prova, ne siamo certi, anche in futuro.

Il numero dei militari incorporati nelle formazioni che saranno toccate dalla riorganizzazione e quello dei giorni di servizio che dovranno prestare rimarrà pressoché immutato. L'armamento di queste formazioni non verrà modificato. L'aumento del numero degli automezzi sarà modesto e riguar¬ derà soltanto le formazioni chiamate a servizi d'istruzione di breve durata.

È dunque lecito affermare òhe le misure di
riorganizzazione previste non aumenteranno sensibilmente le spese correnti.

Parecchi stati maggiori e unità saranno sciolti e altri formati, ma il to¬ tale delle formazioni non sarà molto più alto. Vi saranno sì 11 stati mag-

180 giori in più, ma circa 60 unità giuridicamente nuove verranno costituite perché i comandi delle piazze di mobilitazione saranno scissi in uno stato maggiore e in una compagnia di stato maggiore e le sezioni sanitarie delle ferrovie formeranno, in avvenire una compagnia propria. Per equipaggiare queste formazioni non sarà dunque necessario prelevare quantità importanti dalle riserve del materiale di corpo.

Ci si propone di procedere a un ammodernamento graduale di determi¬ nati attrezzi e oggetti d'equipaggiamento delle formazioni toccate dalla nuova organizzazione territoriale. Si tratta, in particolare, dell'acquisto di barelle per feriti, d'istrumenti di laboratorio per il servizio di protezione AC, di elevatori per le unità del servizio delle munizioni, di materiale di estinzione per le formazioni dei carburanti e d'impianti di trasmissione per il collegamento tra gli stati maggiori del servizio territoriale. Gli importi necessari a questo scopo sono stati debitamente iscritti nel piano finanzia¬ rio a lunga scadenza e figureranno successivamente nei programmi d'arma¬ mento o nei bilanci di previsione annui che vi saranno presentati, per ap¬ provazione.

L'ammodernamento dell'organizzazione territoriale di avvertimento e d'informazione è un'impresa a lunga scadenza e deve essere considerata separatamente dalla modificazione dell'organizzazione territoriale. I lavori preparatori sono stati iniziati e, a debito tempo, saranno oggetto di un mes¬ saggio alle Camere federali, ma già è chiaro che la realizzazione di una rete completa di avvertimento richiederà una spesa assai rilevante.

8. Problemi giuridici In generale Come abbiamo esposto nell'introduzione, la maggior parte delle misure organizzative previste rientrano nella competenza nostra o del Dipartimento militare federale.

i

Infatti, giusta l'articolo 4 della nostra ordinanza del 7 febbraio 1964 concernente il servizio territoriale, spetta al Dipartimento militare stabilire i limiti dei diversi comandi territoriali (zone, circondari, regioni). Siccome il territorio delle piazze di mobilitazione non corrisponderà più con quello delle regioni territoriali prevediamo di delegare al Dipartimento militare la competenza di delimitare anche le piazze di mobilitazione.

Noi dovremo invece pronunciarci sulle modificazioni nella subordina¬ zione e sulla composizione delle formazioni, almeno di quelle che figurano nell'ordine di battaglia (art. 46 OM: «Il Consiglio federale allestisce l'ordine ' di battaglia»). Prima inviteremo tuttavia le commissioni militari permanenti delle Camere federali a esprimere il loro avviso in merito, conformemente

181 all'articolo 7 capoverso 2 del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicem¬ bre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe).

I Consigli legislativi vengono invitati a pronunciarsi su alcune modifi¬ cazioni al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960, già men¬ zionato, e ai suoi allegati. Nel decreto stesso si tratta principalmente di rein¬ trodurre il termine «zona territoriale». Nella tabella A (elenco delle forma¬ zioni da costituire nelle diverse armi) si dovranno modificare il numero e la designazione di determinate formazioni; nell'allegato B (elenco delle forma¬ zioni da fornire dai Cantoni) occorrerà abrogare quanto concerne il servizio delle -munizioni, perché queste unità diventano formazioni federali.

Commento sul disegno di decreto federale Adi Art. 2 cpv. 1 Il fatto di riprendere la denominazione «zona territoriale» per le grandi formazioni di questo servizio implica che queste non possono più figurare tra le brigate nell'articolo 2 del decreto dell'Assemblea federale del 20 di¬ cembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe).

Sembra perciò opportuno farle figurare con le unità d'armata, poiché come queste ultime sono comandate da un ufficiale che esplica la propria atti¬ vità a titolo principale e non come gli altri comandanti di brigata che eser¬ citano il comando a titolo accessorio. Anche in avvenire, nulla muterà a questo stato di cose, anzi, come abbiamo già rilevato, certe zone territoriali potranno essere comandate da un colonnello divisionario che ha preceden¬ temente comandato una divisione.

Sarebbe anche utile di far figurare tra le unità d'armata l'assieme delle formazioni che è stato convenuto di denominare «truppe d'aviazione e della difesa contraerea», il cui comando è detenuto da un colonnello comandante di corpo d'armata. Questa formula è compiutamente conforme all'articolo 39 dell'organizzazione militare che precisa che l'esercito si suddivide in «unità di truppa, corpi di truppa, brigate e unità d'armata». Le brigate di frontiera, da fortezza e dei-ridotto dovrebbero figurare alla lettera c, sotto la denominazione «Brigate da combattimento», espressione ammessa nella pratica.

Art. 2 cpv. 2 (nuovo) Secondo l'articolo 45 capoverso 1 numero 3 dell'organizzazione mili¬ tare, l'Assemblea federale stabilisce il numero e la costituzione dei corpi di truppa, delle brigate e delle unità d'armata, come pure la composizione dei loro stati maggiori e del loro materiale di corpo. LAssemblea federale può tuttavia delegarci questa competenza. La delega in causa ha avuto luogo Foglio Federale, 1969, Vol. 1

15

182 non espressamente ma indirettamente per quanto concerne il numero e la composizione delle brigate e l'articolazione delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea. L'articolo 2 capoverso 2 del decreto dell'Assemblea fede¬ rale sull'ordinamento dell'esercito (organizzazione delle truppe) non precisa, alla lettera d, il numero delle brigate, contrariamente a quanto è il caso alla lettera b, per le unità d'armata. Si è pure rinunciato a menzionare la composizione delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, mentre essa è indicata per i corpi d'armata e le divisioni (art. 3 a 5 del decreto). Infine, siamo noi che siamo incaricati dell'esecuzione del decreto (art. 10).

Finora abbiamo decretato delle disposizioni di esecuzione, fondandoci su questo stato di fatto. L'articolo 46 della legge sull'organizzazione mili¬ tare ci conferisce comunque la competenza di stabilire la composizione delle brigate. Questo articolo ci conferisce il compito di apprestare l'ordine di battaglia, vale a dire l'organigramma dell'esercito e delle sue formazioni, dal quale risultano i rapporti di subordinazione e la composizione delle grandi formazioni. La composizione delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea -- che non sono menzionate all'articolo 45, capoverso 1, numero 3, della legge sull'organizzazione militare -- è stata regolata in questo modo e anche nelle prescrizioni di esecuzione dell'ordinamento dell'esercito; que¬ ste truppe faranno parte, d'ora in poi, delle unità d'armata.

Il nuovo tenore dell'articolo 2, capoverso 2, tende a stabilire chiara¬ mente le nostre competenze, autorizzandoci a decretare la composizione delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, delle zone territoriali e delle brigate da combattimento, così anche il numero di queste ultime.

Sembra anche indicato di regolare queste disposizioni a livello governamentale, con documenti classificati, cioè non accessibili a chiunque e quindi da non pubblicare.

Per l'esattezza giova ancora rilevare che le truppe d'aviazione e della difesa contraerea comprendono una brigata d'aviazione, una brigata d'ae¬ rodromo e una brigata di difesa contraerea che non sono menzionate alla lettera d dell'articolo 2 del decreto e che non lo saranno neanche nel nuovo testo, poiché si tratta di brigate di un genere particolare che costituiscono
appunto gli elementi essenziali dell'organizzazione delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, organizzazione che rientra nelle competenze del Consiglio federale, per le ragioni espqste, e di cui, anche in avvenire, do¬ vremmo occuparci. Le tre brigate menzionate esistono dall'accettazione del¬ l'organizzazione delle truppe 1961, sebbene altrimenti denominate (co¬ mando dell'aviazione, comando degli aerodromi militari e comando della difesa contraerea) e formano un tutto organico con il loro comando. In oc¬ casione della revisione 1967 dell'organizzazione delle truppe, gli elementi di comando di queste tre formazioni (ciascuna diretta da un colonnello briga¬ diere) che fino allora erano raggruppati nello stato maggiore delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, sono stati costituiti in stati maggiori

183 indipendenti di brigata. Questa decisione è stata presa in virtù dell'articolo 6 capoverso 1 del decreto sull'ordinamento dell'esercito, trattandosi di una misura limitata e urgente di nostra competenza. La modificazione che con¬ cerneva il numero di stati maggiori e di unità da formare per le singole armi (tabella A allegata al decreto) era stata dettata dall'evoluzione tattica e tecnica. Non si era infatti proceduto alla costituzione di tre grandi forma¬ zioni nuove (poiché già esistevano) bensì di tre stati maggiori indipendenti, con elementi già disponibili, e alla loro denominazione con brigata d'avia¬ zione, brigata d'aerodromo e brigata di difesa contraerea.

Art. 3 Nel capoverso 2 dell'articolo, che stabilisce le grandi linee della com¬ posizione dei corsi d'armata, la denominazione brigala territoriale è sosti¬ tuita con zona territoriale, formazioni che saranno elencate dopo le divi¬ sioni, poiché anch'esse diventano delle unità d'armata.

Ad II L'allegato A, documento non pubblicato perché riservato all'uso esclu¬ sivo del servizio, è un allegato al decreto (art. 6 cpv. 1); in esso sono men¬ zionati, in dettaglio, gli stati maggiori e le unità da formare nelle diverse armi. Le misure di riorganizzazione previste implicano delle modificazioni anche per quanto concerne il numero e la designazione delle formazioni delle truppe sanitarie, delle truppe di rifornimento e delle truppe di prote¬ zione aerea. Queste modificazioni figurano anche in un allegato non pub¬ blicato, riservato all'uso esclusivo del servizio, del disegno di decreto che vi sottoponiamo.

Ad III Tutte le autorità militari cantonali appoggiano la proposta di trasfor¬ mare le unità del servizio delle munizioni, attualmente cantonali, in forma¬ zioni federali. Questa misura tende a facilitare i trasferimenti necessari per equilibrare gli effettivi delle formazioni rispettive. Essa si rende inoltre necessaria sul piano legale, siccome queste unità sono formate da uomini della landwehr e della landsturm e secondo l'articolo 153 della legge sul¬ l'organizzazione militare, i Cantoni devono formare oltre le compagnie e i battaglioni di fanteria e, parzialmente, gli squadroni di dragoni, soltanto le unità della landsturm.

La misura proposta rende necessaria una modificazione della tabella B allegata al decreto, cioè dell'elenco
delle unità da fornire dai Cantoni. Si tratta, nel caso concreto, di cancellare da questo elenco le formazioni de servizio delle munizioni. La modificazione è illustrata al numero III c disegno di decreto; non è dunque necessario allegare, al disegno, un estratto della tabella B.

184 Ad IV L'entrata in vigore del nuovo decreto è stata fissata al 1° gennaio 1970.

A contare da questa data si prevede di mettere in vigore successivamente singole misure di riorganizzazione che saranno numerose e, in parte, assai complesse. Il 1° gennaio 1970 saranno create le strutture fondamentali della nuova organizzazione territoriale (nuove delimitazioni, costituzione di stati maggiori di zona, circondario e regione, di stati maggiori dei comandi di città e di aeroporto e introduzione del nuovo dispositivo di mobilitazione).

Il 1° gennaio 1971 verranno messi in vigore i dispositivi sanitario e di rifor¬ nimento di 3° grado, come anche l'organizzazione delle truppe di protezione aerea e del servizio dei trasporti.

III. Conclusioni La modificazione dell'organizzazione militare è fondata sugli articoli 18 a 22, 45 bis e 69 della Costituzione federale. La competenza dell'Assem¬ blea federale quanto alla prevista modificazione dell'organizzazione delle truppe si fonda sull'articolo 45 della legge sull'organizzazione militare e sul numero IV della legge del 5 ottobre 1967 che la modifica (RU 1968 74).

Abbiamo l'onore di sottoporvi i pertinenti disegni per la modificazione della legge concernente l'organizzazione militare e del decreto su l'ordina¬ mento dell'esercito, raccomandandovene l'accettazione.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione di tutta la nostra considerazione.

Berna, 19 febbraio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il vicepresidente: Tscliudi Il cancelliere della Confederazione: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'organizzazione militare e del decreto dell'Assemblea federale su l'ordinamento dell'esercito (Nuova organizzazione territoriale) (Del 19 fe...

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