857

Foglio Federale Berna, 13 giugno 1969 Anno LII Volume I N° 23 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) BeUinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10274 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sulla cinematografia (Del 21 maggio 1969) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Con il presente messaggio ci pregiamo di sottoporvi un disegno di legge federale che modifica quella sulla cinematografia del 28 settembre 19621.

1. Breve introduzione generale La revisione concerne gli articoli 5 (produzione cinematografica sviz¬ zera), 8 e 10 (Cinegiornale svizzero) della legge sulla cinematografia.

La modificazione dell'articolo 5, relativo al promovimento della pro¬ duzione cinematografica svizzera, tende al consolidamento degli aiuti in favore della produzione di pellicole da spettacolo, mediante l'assegnazione di contributi che finora potevano essere accordati soltanto a pellicole docu¬ mentarie, culturali o educative.

Giusta l'articolo 8 della legge, la Confederazione deve provvedere alla edizione e promuovere la diffusione di un Cinegiornale, per opera di un isti¬ tuto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa.^ La modificazione prevista limita tale disposizione; la Confederazione in¬ fatti potrebbe sottrarsi all'obbligo suddetto quando la diffusione o la for¬ mula di presentazione del Cinegiornale non dovesse più garantire l'attua* RU 1962 1789 Foglio Federale, 1969, Vol. I

61

858 zione degli scopi definiti nella legge. Conseguentemente, vi sottoponiamo anche una modificazione dell'articolo 10 la quale prevede che, in caso di rinuncia al Cinegiornale, il provento delle tasse riscosse per i permessi d'im¬ portazione delle pellicole, che secondo l'ordinamento vigente deve essere erogato come contributo alle spese del Cinegiornale, sarà invece erogato in dotazione delle misure generali di promovimento previste nell'articolo 5.

2. Ampliamento delle misure di promovimcnto a favore delle pellicole da spettacolo 2.1. Evoluzione storica e motivazione della necessità di ampliare le misure di promovimento Giusta l'articolo 27 ter della Costituzione federale, la legge sulla cine¬ matografia deve dare alla Confederazione la possibilità di promuovere la produzione di pellicole svizzere di pregio per la cultura e la politica gene¬ rale. Tale disposizione si applica a tutti i generi di pellicole, quindi anche a quelle da spettacolo. Durante le procedure di consultatone e di elabora¬ zione della legge sulla cinematografia si riconobbe esplicitamente che le pellicole da spettacolo avevano assunto un'importanza notevole per il pub¬ blico e per il nostro Paese in generale. Secondo l'ordinamento presente del¬ l'articolo 5, la produzione di pellicole da spettacolo doveva essere promossa principalmente in due modi: -- con l'assegnazione di premi per pellicole notevolmente pregevoli: in tal modo il produttore aveva la possibilità di girare liberamente una pelli¬ cola e poteva richiedere in seguito l'assegnazione di un premio di qua¬ lità; quest'ultimo doveva permettergli di provvedere a una nuova produ¬ zione; -- con contributi alle spese d'esercizio di studi di cinematografia sonora: si facilitava in tal modo al produttore di gestire studi adeguati; indiret¬ tamente questa misura avrebbe potuto promuovere la produzione di pellicole da spettacolo.

Per contro, i contributi alle spese di produzione sono previsti uni¬ camente per pellicole documentarie, culturali o educative. Il legislatore ha stimato opportuno di prevedere un differente ordinamento per le pellicole da spettacolo in quanto temeva che la Confederazione, contribuendo alle spese di produzione, dovesse assumere una parte di responsabilità per la scelta dei temi e per la veste cinematografica di tali pellicole; la responsabi¬ lità
dei produttori e dei registi cinematografici privati, che in un regime di libera produzione cinematografica deve essere completa, sarebbe poi anche diminuita in modo inammissibile. Il legislatore si è basato inoltre sul fatto che la produzione di pellicole da spettacolo ha un carattere commerciale molto più spiccato di quello delle pellicole documentarie e che quindi i pro¬ duttori devono tener conto delle condizioni dei mercati nazionali e interna-

859 zionali e devono ponderare le loro possibilità di successo a livello finan¬ ziario.

Le esperienze fatte durante i sei anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla cinematografia hanno mostrato l'insufficienza dell'aiuto in fa¬ vore delle pellicole da spettacolo. Durante questo periodo, per vari motivi ma soprattutto a causa dello sviluppo della televisione, le condizioni del mercato cinematografico sono peggiorate sensibilmente.

Il mercato nazionale non permette quasi mai di ammortare i costi delle, pellicole da spettacolo. L'esportazione di queste pellicole si è dimostrata assai problematica segnatamente a causa della forte concorrenza estera che ha impedito ai produttori tradizionali del nostro Paese di mantenere una produzione cinematografica continua. Gèneralmente, le pellicole da spet¬ tacolo prodotte in tali difficoltà non presentavano pregi tali da poter essere designate per l'assegnazione di premi di qualità da parte degli organi competenti in virtù della legge (giuria e comitati consultivi della Commissione federale della cinematografia e della Fondazione Pro Helve¬ tia). Nel periodo suddetto, soltanto sei pellicole da spettacolo furono insi¬ gnite di un premio di qualità. Un aiuto federale di questo genere non po¬ teva quindi promuovere la produzione di simili pellicole. In circostanze tanto sfavorevoli non si poteva nemmeno pensare alla costruzione di uno studio sonoro nazionale a causa della carenza di basi finanziarie ed eco¬ nomiche. In altre parole la Confederazione non ha avuto l'occasione di sovvenire alle spese d'esercizio di simili studi.

Cosciente dell'insufficienza delle misure di promovimento in favore della cinematografia da spettacolo, il Dipartimento dell'interno, congiunta¬ mente con il Dipartimento di giustizia e polizia come pure con il Diparti¬ mento delle finanze e delle dogane, ha stimato opportuno di ricorrere a nuove prestazioni in favore della produzione di pellicole da spettacolo me¬ diante un'interpretazione estensiva della legge sulla cinematografia. In alcu¬ ni casi sono stati pertanto accordati crediti di transizione a produttori di tali pellicole. Con l'assegnazione di contributi per l'elaborazione di scenari si è inoltre cercato di rilanciare la produzione di pellicole da spettacolo. Anche queste misure suppletive si sono però dimostrate insufficienti;
se vogliamo promuovere efficacemente la produzione delle pellicole da spettacolo, oc¬ corre dunque modificare le disposizioni legali in vigore.

Valutando le condizioni della cinematografia svizzera da spettacolo, dobbiamo essere coscienti che un piccolo Paese con un modesto mercato nazionale incorrerà sempre in grandi difficoltà per mantenere una produ¬ zione indigena di pellicole da spettacolo. Gli esempi dei Paesi europei di grandezza analoga a quella della Svizzera lo dimostrano sufficientemente.

In tutti questi Paesi la produzione cinematografica è sorretta con appro¬ priati provvedimenti. La natura dell'aiuto varia da Paese a Paese a seconda della rispettiva struttura politica e economica. Accanto ai contributi diretti

860 da parte dello Stato si trovano pure altre forme d'aiuto: prestiti garantiti dallo Stato, rifusioni sugli introiti della tassa sui biglietti d'entrata, crea¬ zione di fondi cinematografici. Quest'ultimi esistono soprattutto nei Paesi dove la tassa sui biglietti è stata abolita a causa delle difficili condizioni lo¬ cali dell'industria cinematografica; in contraccambio, i cinematografi paga¬ no, per ogni biglietto, un piccolo importo a un fondo per il promovimento della cinematografia nazionale, che in tal modo può raggiungere anche som¬ me considerabili. Anche Paesi come la Francia, l'Italia, la Germania e la Gran Bretagna devono in gran parte ricorrere all'aiuto statale per poter mantenere una produzione indigena di pellicole da spettacolo. In Svizzera, le condizioni sono ancora più difficili in quanto esistono quattro regioni linguistiche differenti, il che ostacola una produzione unitaria di pellicole da spettacolo. Il recente sviluppo della televisione non ha poi certo facilitato le cose; esso ha infatti messo in crisi la tradizionale cinematografia da spet¬ tacolo che vuol rivolgersi al grande pubblico e mantenersi economicamente indipendente con la scelta di temi di sicuro successo.

Nonostante queste difficoltà d'ordine economico, i nostri produttori e i nostri registi hanno sempre cercato di produrre pellicole da spettacolo svizzere, sia di carattere prettamente nazionale, sia in coproduzione con l'estero. I tentativi di questi ultimi anni non hanno però ottenuto il notevole successo di alcune pellicole svizzere degli anni quaranta e cinquanta (ricor¬ diamo per esempio «L'ultima speranza», «Odissea tragica», le pellicole su «Heidi» o, a livello prettamente nazionale, le pellicole su alcune opere di Gotthelf. In questi ultimi tempi, si è delineata tuttavia un'interessante evo¬ luzione. Numerosi cinematografisti, generalmente giovani, tendono a svi¬ luppare un nuovo genere di pellicole. Abbandonando le concezioni tra¬ dizionali, ricercano una nuova forma di linguaggio cinematografico ché sia in stretta relazione con le correnti intellettuali, politiche e sociali del nostro tempo. Si tratta in particolare delle cosiddette «pellicole d'autore». Queste ultime sono spesso girate da cinematografisti indipendenti con mezzi di fortuna e senza il tradizionale apparato di produzione. Alcune opere
del genere, girate con relativamente poche spese, si sono già mostrate degne di nota. Con simili pellicole è tuttavia assai difficile raggiungere un pubblico più vasto per poter compensare le pur modeste spese di produzione. In si¬ mili casi non è nemmeno possibile che i noleggiatori, anche cooperando eventualmente con gli esercenti di cinematografi, si dichiarino disposti a finanziare anticipatamente la pellicola.

22. Natura dell'aiuto Dato che anche in Svizzera sorgono continue iniziative artistiche nel¬ l'ambito della cinematografia da spettacolo e dato che un gran numero di cinematografisti capaci cercano in tutti i modi di potersi esprimere col lin-

861 guaggio cinematografico, giudichiamo doveroso prevedere nella legge la possibilità di appoggiare questi sforzi con maggior efficacia. La misura più idonea è senz'altro l'assegnazione di contributi per le spese di produzione delle pellicole da spettacolo. Le motivazioni invocate a suo tempo contro tal genere d'aiuto conservano ancora la loro importanza; non di meno, tenuto conto dell'esperienza fatta con gli organi consultivi dopo l'entrata in vigore della legge, abbiamo stimato ch'è senz'altro possibile prendere decisioni ap¬ propriate circa l'assegnazione di contributi per le spese di produzione; l'esa¬ me delle richieste sarà effettuato in base allo scenario o ad altri documenti sufficienti concernenti il tema trattato o la sua attuazione, come pure in base ad indicazioni sulla produzione e sul complesso tecnico ed artistico.

Non crediamo però che la sola assegnazione di detti contributi possa ga¬ rantire una produzione continua di pellicole da spettacolo. Per conseguire questo scopo è anche necessario che i cinematografisti riescano, con le loro pellicole finanziate, a cattivarsi un pubblico abbastanza vasto per permet¬ tere d'ammortare con gli introiti una parte essenziale delle spese di produ¬ zione.

La produzione di pellicole da spettacolo che si appoggi unicamente sui contributi federali e che d'altra parte non riesca a raggiungere un pub¬ blico sufficientemente vasto non potrebbe sopravvivere e sarebbe anche insensata. Nell'apprezzamento delle richieste, gli organi consultivi e le auto¬ rità con potere decisorio dovranno pertanto esaminare ogni volta se il piano presentato offra ragionevoli possibilità di sufficiente diffusione. Ciò non significa però che si debba soltanto tener conto di temi di sicuro suc¬ cesso; i produttori e i registi devono infatti poter scegliere liberamente sog¬ getti interessanti dal punto di vista artistico e tematico senza dover sotto¬ mettersi alle pretese del grande pubblico. Il promovimento di pellicole che verosimilmente non possano raggiungere pubblico alcuno sarebbe tuttavia ingiustificabile. Bisogna inoltre convenire che le previsioni sono spesso dif¬ ficili e che anche in un esame accurato sono possibili errori di valutazione.

Se esistono i presupposti per una pellicola artisticamente di pregio e di pro¬ babile successo, la produzione deve essere
facilitata con l'assegnazione di contributi federali. Dobbiamo inoltre notare che il promovimento della cinematografia da spettacolo non è previsto soltanto in favore dei produttori e dei registi ma anche nell'interesse di tutto il Paese; il cinematografo infatti è l'unico mezzo di comunicazione di massa del nostro tempo che, in Svizzera come all'estero, riesca a risvegliare l'interesse di lar-, ghe cerchie della popolazione, dagli intellettuali ai semplici spettatori, e che riesca del pari ad imprimere nelle menti l'immagine di un Paese.

23 Portata delT aiuto Il contributo alle spese di produzione dovrebbe essere calcolato in modo da costituire un aiuto essenziale per il finanziamento della pellicola. Sti-

862 traiamo che ordinariamente i contributi non dovrebbero superare i 200 000 franchi come pure il 50 per cento delle spese di produzione. Il numero an¬ nuale delle pellicole oggetto di sovvenzioni non dovrebbe essere elevato. A nostro parere si tratterebbe al massimo di due o tre pellicole per anno. Se¬ condo le esperienze compiute a contare dagli inizi della cinematografia svizzera da spettacolo, sarebbe esagerato produrre un numero più elevato di pellicole tenuto conto delle condizioni artistiche ed economiche del Paese. Nella scelta dei progetti presentati bisognerebbe sforzarsi di scegliere soltanto quelli veramente interessanti e di sicuro successo; si vogliono infatti promuovere pellicole che garantiscano un buon successo artistico ed econo¬ mico e che parimente permettano di costituire un fondamento sicuro per una produzione continua. Sarebbe ingiusto tuttavia stabilire un limite legale al numero delle pellicole da spettacolo che possono usufruire di sovven¬ zioni. Ricordiamo in merito che le Camere federali stabiliscono ogni anno, nel bilancio della Confederazione, i crediti necessari per l'esecuzione delle misure di promovimento della cinematografia. Se l'evoluzione dovesse giu¬ stificare il promovimento di un maggior numero di pellicole, le Camere fe¬ derali avrebbero comunque la possibilità di aumentare i crediti corrispon¬ denti. È evidente che ampliando le misure di promovimento in favore delle pellicole da spettacolo non si devono pregiudicare quelle in favore delle pellicole documentarie, dell'istruzione professionale e delle opere cul¬ turali.

Vorremmo sottolineare in merito che le misure di promuovimento po¬ trebbero applicarsi a tutte le pellicole in genere, purché si tratti d'opere di pregio per la cultura o la politica generale. Siamo del parere che le pellicole svizzere tradizionali, che vantano un Vivo successo in patria e all'estero, abbiano conservato la loro importanza a livello nazionale e meritino per¬ tanto di essere promosse quanto quelle recenti «d'autore». Accanto ai con¬ tributi per la produzione, l'articolo 5 lettera b della legge permette ancora di richiedere l'assegnazione di premi di qualità.

2.4 Condizioni del?assegnazione di contributi per ta produzione di pellicole Alcuni temevano che la condizione dell'articolo 5, che prevede misure di promovimento soltanto
in favore di pellicole di pregio per la cultura o la politica generale, potesse costituire un limite eccessivo alla libertà creativa dei produttori e dei registi cinematografici; si temeva infatti che le pellicole di critico contenuto nei confronti dello Stato o della società non potessero usufruire delle misure di promovimento. Questo timore è però infondato.

Durante l'applicazione della legge sulla cinematografia gli organi consultivi e le autorità con potere decisorio hanno infatti interpretato in senso molto ampio la nozione di «pellicola di pregio per la cultura o la politica gene¬ rale». Questa nozione è stata applicata praticamente a qualsiasi espressione artistica di pregio senza alcun riguardo al suo eventuale spirito critico nei

863 confronti dei fondamenti del nostro ordinamento statale o comunitario; essa comprende quindi opere che dal lato civico non devono essere giudicate necessariamente positive. Per poter usufruire dei contributi e delle altre prestazioni federali è necessario però che l'opera di cui si tratta possa es¬ sere considerata di pregio, poco importa se riguardo soprattutto al suo ca¬ rattere artistico e culturale o al suo contenuto politico; la sperimentata for¬ mulazione del testo attuale dell'articolo 5 non richiede pertanto un'ulteriore modificazione. È poi stato sollevato il problema sull'opportunità di menzio¬ nare nella legge i criteri per la valutazione delle richieste di contributi alle spese di produzione. Ci sembra però inopportuno prevedere un limite legale al relativo giudizio delle autorità e degli organi consultivi. Secondo le espe¬ rienze compiute finora nell'applicazione della legge sulla cinematografia si dovrebbe infatti, attenendosi ai principi generali, poter decidere oggettiva¬ mente sulle richieste di contributi. Sarà anche dunque possibile conformarsi ad eventuali esigenze future.

25 II noleggio di pellicole svizzere Da parte di cerchie interessate è stata fatta notare l'insufficienza del promovimento della sola produzione di pellicole da spettacolo; sarebbe in¬ fatti opportuno facilitare anche il noleggio di pellicole prodotte grazie al¬ l'aiuto della Confederazione, in quanto le recenti «pellicole d'autore» non riescono generalmente a raggiungere un pubblico sufficientemente vasto. In Svizzera esiste, su base privata, un'industria del noleggio assai ben assestata ed efficace che riesce a noleggiare e a distribuire nei cinematografi le pelli¬ cole prodotte. Sorgono le prime difficoltà quando a detta dei noleggiatori o degli esercenti cinematografici tali pellicole non abbiano possibilità di suc¬ cesso di pubblico. Per questo motivo, i produttori per primi devono, come è stato esposto precedentemente, cercare di produrre pellicole che possano in¬ teressare anche il pubblico. Certo, la propagazione di nuove pellicole esige sforzi sempre maggiori se si vuol promuovere, presso un pubblico più vasto, la comprensione di un tal genere cinematografico; per conseguire questo scopo si dovrebbe pertanto insistere soprattutto sulla cooperazione fra pro¬ duttori, noleggiatori e esercenti
cinematografici. Le attuali disposizioni legali offrono già alla Confederazione la possibilità di prendere provvedimenti adeguati per facilitare la proiezione di pellicole svizzere.

2.6 Procedura di consultazione i La procedura di consultazione pressa i Cantoni e le associazioni cultu¬ rali ed economiche interessate ha mostrato che per lo più la modifi¬ cazione prevista per l'ampliamento delle misure di promovimento in favore delle pellicole da spettacolo è stata fondamentalmente approvata. Nelle motivazioni esposte più sopra in favore del disegno di legge allegato ab¬ biamo trattato le questioni proposte chi stimavamo di essenziale impor¬ tanza.

864 Circa altre proposte (promovimento delle ricerche cinematografiche ed esplicito promovimento di corsi di formazione cinematografica), siamo del parere che non occorra tenerne conto in quanto l'odierno testo legale già permette la loro attuazione.

2.7 Proposta Il vigente articolo 5 della legge sulla cinematografia è del seguente tenore: La Confederazione può promuovere la produzione svizzera di pellicole ci¬ nematografiche (chiamate appresso: pellicole) di pregio per la coltura o la politica generale, in particolare con l'assegnazione di: a. contributi per la produzione di 'pellicole documentarie, culturali ed edu¬ cative; b. premi per pellicole notevolmente pregevoli; c. contributi, equamente proporzionati alle prestazioni dei Cantoni e dei Co¬ muni, per le spese d'esercizio di studi sonori svizzeri; d. borse per l'istruzione e il perfezionamento professionale dei cinematogra¬ fisti; Proponiamo di modificare la lettera a del detto articolo nel modo se¬ guente: a. contributi o altre prestazioni per la produzione di pellicole; Riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 5 lettera a giova notare che oltre ai «contributi» propriamente detti, sono pure previste «altre pre¬ stazioni». Si tratta segnatamente della concessione di crediti o di garanzie di copertura, che fino al momento presente si potevano parzialmente accor¬ dare soltanto mediante un'interpretazione estensiva della legge. Siamo del parere che debba esistere una certa elasticità nella scelta della forma di aiuto. D'altronde l'articolo 7 dell'ordinanza I 'per l'esecuzione della legge federale sulla cinematografia si applica anche ai contributi per la produ¬ zione di pellicole da spettacolo. Pertanto, il contributo dovrà essere resti¬ tuito nella misura in cui il rendimento della pellicola superi il costo di pro¬ duzione, dedotto il sussidio. Dopo la revisione della legge bisognerà quindi modificare conseguentemente anche l'articolo 7 della detta ordinanza.

2.8 Conseguenze finanziarie e personale effettivo Ammesso che nel corso di un anno l'importo dei contributi, per tre pellicole da spettacolo al massimo, non supererà i 200 000 franchi, bisogna calcolare conseguentemente, per gli oneri finanziari, un aumento annuo di franchi 600000. D'altronde se le nuove disposizioni della legge sulla cine¬ matografia dovessero entrare in vigore
durante l'applicazione del piano finanziario stabilito per il 1970 e il 1971, le spese previste in questo piano nel gruppo dei contributi federali per la cultura, la ricerca e l'insegnamento aumenteranno del pari.

865 Il previsto ampliamento delle misure di 'promovimento non richiede un aumento del personale effettivo.

Riassumendo, pensiamo di poter ammettere che l'ampliamento delle misure di promovimento in favore della cinematografia da spettacolo cor¬ risponde ai reali bisogni dei cinematografisti svizzeri e parimente che la soluzione proposta è nel vero interesse di tutto il Paese.

3. Limitazioni all'obbligo della Confederazione di sovvenire al Cinegiornale svizzero 3.1 Condizioni odierne del Cinegiornale svizzero Giusta l'articolo 8 della legge sulla cinematografia, la Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffusione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigi¬ lanza amministrativa; a tale scopo essa gli assegna ogni anno un sussidio.

Secondo la disposizione legale, il Cinegiornale svizzero deve giovare agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la comprensione dei pro¬ blemi spirituali, sociali ed economici del Paese, accrescere il sentimento della comunanza svizzera e soddisfare il bisogno di notizie e di ricreazione.

L'articolo 10 capoverso 1 della legge dispone che il provento delle tasse riscosso dalla Confederazione è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero.

In virtù di queste disposizioni il Consiglio federale ha deciso di versare al Cinegiornale una somma annua di franchi 400000. Tale contributo com¬ pensa poco più della metà delle spese; la somma residua è compensata dal provento delle proiezioni. Le tasse riscosse giusta l'articolo 10 ammontano annualmente a circa franchi 300 000.

Il Cinegiornale svizzero è stato istituito già nel 1940, in un'epoca quin¬ di in cui la Svizzera era gravemente minacciata da ideologie estere ed era sottoposta ad un'intensa propaganda politica e culturale. Esso doveva in¬ fondere negli spettatori il senso dei valori patri in contrappeso all'influsso dei cinegiornali esteri.

Il Cinegiornale svizzero si è mostrato uno strumento prezioso e ha ot¬ tenuto durante lunghi anni i favori del pubblico. In questi ultimi anni le condizioni sono un poco mutate soprattutto a causa della televisione; que¬ st'ultima infatti, grazie al telegiornale e alle emissioni d'informazione, pre¬ senta al pubblico gli avvenimenti interni ed esteri del giorno. Molti dubi¬ tano dell'odierna
necessità di un Cinegiornale; si teme infatti che quest'ul¬ timo non possa più provvedere alle nuove esigenze nel campo dell'informa¬ zione in quanto appare solo settimanalmente e ci mette parecchie settimane per raggiungere tutte le regioni del Paese. È stato parimente detto che l'edi-

866 zione del Cinegiornale il più delle volte è unicamente un mosaico di avveni¬ menti secondari e che quindi non riesce ad interessare sufficientemente il pubblico cinematografico del giorno d'oggi. Dobbiamo poi anche rilevare che la proiezione nelle sale cinematografiche lascia molto a desiderare.

Benché l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana im¬ ponga sempre ai suoi membri di proiettare il Cinegiornale, parecchi eser¬ centi cinematografici non adempiono tale obbligo; cause di questo fatto sono la durata del resto del programma, in varie località l'orario di chiu¬ sura dei cinematografi che non permette di prolungare la durata della pro¬ iezione e soprattutto il disinteresse dello spettatore. Nella Svizzera fran¬ cese le condizioni sono ancora peggiori per il fatto che non esiste obbligo alcuno di proiettare il Cinegiornale; la percentuale dei cinematografi che non lo proiettano è pertanto elevata. Per contro, nelle nostre sale cinema¬ tografiche, sono presentemente proiettati sette cinegiornali esteri. Per effetto di tali condizioni poco soddisfacenti, l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana ha messo in discussione l'obbligo di proiettare il Cinegiornale, subordinandolo alla scelta di una formula di presentazione efficace.

Cosciente di tali difficoltà, il Consiglio di fondazione del Cinegiornale, congiuntamente con la Commissione federale della cinematografia e un comitato speciale dell'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana, ha disaminato l'opportunità di mantenere l'edizione del cinegior¬ nale e le possibilità di attuare una nuova formula di presentazione. Secondo le conclusioni di questo studio, si deve senz'altro riconoscere l'opportunità dell'esistenza del Cinegiornale. Anche oggi infatti occorre sempre sollecitare il pubblico dei cinematografi, composto in massima parte di giovani tra i 16 e i 30 anni, perché si interessi dei problemi della nostra società. Si è pure rilevato la necessità di una nuova formula di presentazione del Cine¬ giornale. Occorre segnatamente scegliere temi idonei alle esigenze di una informazione moderna, in veste vivace e suggestiva; occorre mutare parzial¬ mente l'odierna struttura eterogenea con inserti organicamente collegati che trattino temi di una certa importanza. Inoltre si cercherà
di ravvivare l'interesse del pubblico presentando temi esteri secondo criteri svizzeri. Il disegno della Commissione federale della cinematografia e del Consiglio di fondazione del Cinegiornale propone di provvedere in tal senso al rinnova¬ mento del Cinegiornale.

Non potremmo tuttavia al momento presente prevedere con certezza l'evoluzione futura. La televisione assumerà una sempre maggiore impor¬ tanza ed è possibile che si sviluppino nuove tecniche di trasmissione che po¬ tranno mettere in forse l'esistenza del Cinegiornale. Quanto alle condizioni per la proiezione del Cinegiornale nei cinematografi non possiamo parimente anticipare previsioni sicure. Se l'interesse degli spettatori dovesse ancora scemare, un eventuale mantenimento del Cinegiornale potrebbe anche mo¬ strarsi ingiustificato.

867 32 Conclusioni Stimiamo pertanto che, nella legge sulla cinematografia, convenga inse¬ rire una disposizione che permetta alla Confederazione di sottrarsi all'ob¬ bligo di promuovere il Cinegiornale, quando la diffusione o la formula di presentazione di quest'ultimo non garantisca più il conseguimento degli scopi fissati dalla legge. Con tale proposta non vogliamo affatto dire che il Cinegiornale non abbia più ragione di esistere. Conveniamo invece inte¬ ramente nell'opinione del Consiglio di fondazione e della Commissione federale della cinematografia che riconosce al giorno d'oggi l'importanza del Cinegiornale à livello politico e culturale. Ci dispiacerebbe veder sop¬ primere il Cinegiornale e dover quindi rinunciare ad un nostro mezzo di comunicazione audiovisivo offerto al pubblico odierno dei cinematografi; ciò anche tenendo specialmente conto del fatto che nei nostri cinematografi si dovranno proiettare unicamente cinecronache estere. Si tratta pertanto di trovare i mezzi adeguati alle presenti necessità. Siamo coscienti che da lungo tempo il Cinegiornale deve sopperire ai propri bisogni con i mede¬ simi mezzi finanziari; quest'ultimi, riguardo al rincaro generale avvenuto nel frattempo, sono pertanto diminuiti. Bisogna anche tener conto che una adeguata nuova formula di presentazione del Cinegiornale, se si vogliono ottenere risultati veramente tangibili, implica un rimodernamento dell'appa¬ rato tecnico e àmministrativo. Quando si conoscerà esattamente il costo della rinnovazione, si dovrà anche presumibilmente aumentare di conse¬ guenza l'aiuto federale. È chiaro che un tale rimodernamento potrebbe es¬ sere intrapreso soltanto se l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana dovesse, almeno per un periodo di prova di due o tre anni, mantenere l'obbligo di proiettare il Cinegiornale. Visto l'incertezza circa l'evoluzione futura, giudichiamo utile e prudente inserire nella legge una disposizione che, a certe condizioni, dia la possibilità alla Confedera¬ zione di sospendere l'aiuto in favore del Cinegiornale.

33 Procedura di consultazione La procedura di consultazione presso i Cantoni e le associazioni cultu¬ rali ed economiche interessate ha mostrato che in generale le modifiche pro¬ poste sono state fondamentalmente approvate. Dall'esame di questa prima fase
preparatoria risulta chiaro che per tutti gli organismi consultati il Ci¬ negiornale risponde ancora a necessità di ordine politico e culturale. Si è anche però decisamente detto che, nella sua formula odierna, il Cinegior¬ nale non può più far fronte alle recenti esigenze nel campo dell'informa¬ zione e che pertanto bisognerebbe provvedere seriamente ad un suo rimo¬ dernamento. Si è ammesso tuttavia che sarebbe insensato mantenere il Ci¬ negiornale se la diffusione o la sua formula di presentazione non dovesse più garantire l'adempimento dei suoi compiti; secondo il parere più diffuso sarebbe comunque spiacevole rinunciare all'edizione di un Cinegiornale.

868 3.4 Proposte Il vigente articolo 8, relativo al Cinegiornale svizzero, è del seguente tenore: 1 La Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffusione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa.

2 A tale scopo, essa gli assegna ogni anno un sussidio.

3 II Cinegiornale svizzero deve giovare agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la coiriprensione dei problemi spirituali, sociali ed economici del paese, accrescere il sentimento della comunanza svizzera e soddisfare il bisogno di notizie e di ricreazione.

4 II Consiglio federale regola l'esercizio del Cinegiornale svizzero in tempo di servizio attivo.

Proponiamo di aggiungere la seguente frase al capoverso 1 dell'articolo suddetto: Essa può sottrarsi all'obbligo suddetto quando la diffusione o la formula di presentazione del Cinegiornale svizzero non garantisca più il conseguimento degli scopi previsti nel capoverso 3.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 8 la Confederazione per principio deve promuovere il Cinegiornale conformemente al diritto in vi¬ gore. Essa non può negare il suo aiuto salvo die la diffusione o la formula di presentazione del Cinegiornale non garantisca più il conseguimento degli scopi previsti nel capoverso 3.

L'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla cinematografia è del se¬ guente tenore: Per attuare il contingentamento delle pellicole da spettacolo, stabilito negli articoli seguenti, l'importazione delle pellicole è sottoposta all'obbligo del per¬ messo. Nel concederlo, la Confederazione riscuote una tassa il cui provento è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero.

Proponiamo di modificare come segue la seconda frase del detto capo¬ verso: Nel concederlo, la Confederazione riscuote una tassa il cui provento è ero¬ gato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero o, quando non è desti¬ nato a tal fine, in dotazione delle misure previste nell'articolo 5.

Questa disposizione significa semplicemente che nel caso in cui il Cine¬ giornale non fosse più pubblicato, il provento della tassa sarebbe destinato a finanziare le misure generali di promovimento conformemente all'articolo 5. Ciò non significa che i crediti accordati per tali misure saranno più ele¬ vati; i crediti fissati dalle Camere federali sono infatti i soli decisivi. La nuova disposizone prevede esclusivamente un'eventuale erogazione del pro¬ vento delle tasse, riscosse per l'importazione delle pellicole, in favore dei crediti per il promovimento della cinematografia.

869 4. Fondamento costituzionale Il fondamento costituzionale delle modificazioni proposte deriva dal¬ l'articolo 27 ter capoverso 1 lettera a della Costituzione federale.

Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo l'accettazione dell'alle¬ gato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 21 maggio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: L» von Moos Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sulla cinematografia (Del 21 maggio 1969)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1969

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

23

Cahier Numero Geschäftsnummer

10274

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

13.06.1969

Date Data Seite

857-869

Page Pagina Ref. No

10 156 607

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.