465

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969

Decreto federale che istituisce l'obbligo dell'autorizzazione per le banche in mano straniera (Del 21 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31 quater, 64 e 64 bis della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1968,1 decreta: Art. 1 Per l'istituzione di banche che, organizzate secondo il diritto svizzero, sono preponderantemente in mano straniera, occorre l'autorizzazione della commissione federale delle banche. L'autorizzazione è vincolata all'adempi¬ mento delle condizioni seguenti: a. lo Stato di domicilio o di residenza dei fondatori stranieri concede la reciprocità; b. la designazione della ditta non accenna al carattere svizzero della banca o non induce a presumerlo; c. la banca non si prevale della sede in Svizzera o d'istituti svizzeri per fare una pubblicità inopportuna in Svizzera e all'estero; d. la banca offre ogni garanzia per una gestione corretta; e. la Banca nazionale conferma che la banca in questione le abbia dato le sicurezze necessarie per tutelare la politica monetaria e creditizia svizzera.

1

2

Si ritiene che una banca sia preponderantemente in mano straniera quando la partecipazione straniera, diretta o indiretta, comprende oltre la metà del capitale sociale o dei voti oppure il dominio straniero sia altrimenti patente. Sono considerati stranieri: a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il per¬ messo di residenza in Svizzera; 1

FF 1968 II, 1305.

Foglio Federale, 1969, Vol. I

34

466 b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno la sede all'estero o che, se hanno la sede in Svizzera, sono in mano a stranieri di cui alla lettera a.

Art. 2 Se, all'atto della fondazione, la banca ha dissimulato la predominanza straniera o violato gravemente le condizioni e garanzie ad essa imposte, la commissione federale delle banche può revocarle l'autorizzazione di eser¬ citare l'attività. Il ritiro dell'autorizzazione causa lo scioglimento della banca; la commissione federale delle banche designa il liquidatore e ne sor¬ veglia l'attività.

Art. 3 Se uno straniero o un gruppo straniero partecipa al capitale sociale d'una banca già esistente in Svizzera, l'acquirente come anche l'amministra¬ zione e la direzione della banca informano la commissione federale delle banche, quando la partecipazione straniera supera complessivamente, la metà del capitale sociale o dei voti. L'obbligo d'informare dell'amministra¬ zione e della direzione sussiste anche quando la banca è altrimenti influen¬ zata in modo preponderante da stranieri.

1

2 La partecipazione straniera sottoposta all'obbligo d'informazione è pure subordinata al consenso della commissione federale delle banche. Il consenso è accordato se la banca adempie le condizioni di cui all'articolo 1.

Quest'ultime si applicano parimenti alla banca altrimenti sottoposta a do¬ minazione straniera. Alla banca è applicabile l'articolo 2.

Art. 4 Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le banche con una partecipazione straniera, al capitale sociale o ai voti, in aliquota supe¬ riore al 50 per cento o che sono altrimenti sottoposte a dominazione stra¬ niera devono avvertire, entro tre mesi, la commissione federale delle banche e soddisfare, nei tre mesi successivi, le condizioni stabilite nell'articolo 1 capoverso 1 lettere ce e.

1

2 Trascorso il periodo transitorio, l'articolo 2 è applicabile analoga¬ mente alle banche definite al capoverso 1 del presente articolo.

Art. 5 Le disposizioni del presente decreto si applicano per analogia alle sedi, succursali e agenzie di banche estere come anche ai rappresentanti di banche estere che svolgono attività in Svizzera.

1

2

II Consiglio federale rilascia e ritira permessi di cui nel capoverso 1.

467 Art. 6 Contro le decisioni prese dalla commissione delle banche in applica¬ zione del presente decreto può essere interposto ricorso di diritto ammini¬ strativo al Tribunale federale.

Art. 7 Chiunque -- apre una banca preponderantemente in mano straniera prima che siano adempiute le condizioni previste nel presente decreto, -- omette di chiedere il consenso necessario per acquistare partecipazioni conformemente all'articolo 3, capoverso 2, -- omette di avvertire conformemente all'articolo 4, -- non soddisfa le condizioni richieste per l'autorizzazione, è punibile in virtù dell'articolo 46 della legge federale su le banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934.1 2 Chiunque omette d'informare la commissione federale delle banche 1

conformemente all'articolo 3, capoverso 1, è punibile in virtù dell'articolo 51 della legge federale su le banche e le casse di risparmio.

Art. 8 1

II presente decreto è pubblicato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore e ne è incaricato dell'esecuzione.

3

II presente decreto ha effetto durante tre anni, ma al più tardi fino all'entrata in vigore della legge federale riveduta su le banche e le casse di risparmio.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

H presidente: C. Clavadetschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: F. Koehlcr »CSlOSßl

468 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 21 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 28 marzo 1969.

Termine d'opposizione: 26 giugno 1969.

469

Decreto federale concernente agevolazioni finanziarie alla Turchia nel quadro del suo secondo piano quinquennale 1968-1972 (Del 6 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1968 1, decreta: Art. 1 11 Consiglio federale è autorizzato a continuare lo stanziamento di crediti alla Turchia, nella misura richiesta dalla partecipazione elvetica al Consorzio per la Turchia dell'OCSE.

2 Di massima, i crediti vanno liberati in rate annuali durante il periodo 1968-1972, in connessione col piano quinquennale turco. Essi assommeranno, di norma, a 15 miiloni di franchi e non potranno superare i 25 milioni. Altre prestazioni della Svizzera alla Turchia, segnatamente quelle straordinarie nel quadro della garanzia dei rischi all'esportazione e della cooperazione tecnica, verranno ordinariamente ascritte ai predetti crediti.

3 II Consiglio federale stabilirà l'entità e le condizioni dei crediti orien¬ tandosi sulla parallela partecipazione al Consorzio dei Paesi paragonabili con la Svizzera, considerando adeguatamente gli altri aiuti alla Turchia nonché gli sforzi di questa per il proprio sviluppo e tenendo conto degli inte¬ ressi economici del nostro Paese.

1

Art. 2 Le spese cagionate dall'attuazione del presente decreto vanno registrate ogni anno nel bilancio preventivo.

Art. 3 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

1

FF 1968 II 557 (sunto)

470 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischcr Il segretario: F. Kochlcr

Il Consiglio federale decreta: Il decreto 'federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

471

Decreto federale che stanzia un credito per la partecipazione svìzzera alla esposizione universale e internazionale di Osaka 1970 (Del 6 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1968 1, decreta: Art. 1 Per la partecipazione svizzera all'esposizione universale ed internazio¬ nale d'Osaka 1970 è stanziato un credito di 17 milioni di franchi.

\Art. 2 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968. Il presidente: G Clavadctscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1969. Il presidente: M. AebLsclier Il segretario: F. Koeliler Il Consiglio federale decreta: Il decreto 'federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr 1

FF 1968 II 835 (sunto)

472

Decreto federale concernente la costruzione di edifici per l'Amministrazione centrale federale alla Taubenhalde e in Belpstrasse 53, a Berna (Del 3 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 19681, decreta: Art. 1 È stanziato un credito globale di 59 570 000 franchi, per la costruzione di palazzi dell'Amministrazione centrale federale, così articolato: a. complesso della Taubenhalde (Centro amministrativo Pa- Frlazzo federale - Taubenhalde) 55 400 000 h. stabile in Belpstrasse 53 (Centro amministrativo MonbijouMattenhof) . . .

4 170 000 ' Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso è autorizzato ad operare dei trasferimenti di lieve entità tra le singole voci di credito rimanendo nel quadro del credito globale.

Art. 3 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

1 FF 1968 II 551 (sunto)

473 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1968.

Il presidente: RI. Aebischer Il segretario: F. Koeliler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

474

Decreto federale che stanzia un credito d'opera per l'acquisto dello stabile delle Galeries du Commerce SA, in Losanna (Del 17 marzo 1969) VAssemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1968 *, decreta: Art. 1 Per l'acquisto dello stabile delle «Galeries du Commerce SA», in Lo¬ sanna, è stanziato un credito d'opera di 4 980 000 franchi.

Art. 2 11 presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1969. Il presidente: M. Acbisclicr Il segretario: F. Kochler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1969. Il presidente: C. Clavadctsclicr Il segretario: Sauvant Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 marzo 1969.

1

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Iluber FF 1968 II 1067 (sunto)

475

Decreto federale concernente il trasferimento d'un sussidio straordinario accordato all'Ufficio nazionale del turismo (Del 18 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1968a, decreta: Art. 1 Il sussidio straordinario di 2 988 000 franchi (originariamente stanziato all'Ufficio nazionale del turismo per l'ammodernamento della sua agenzia parigina, giusta il DF 7 die. 1966) potrà essere impiegato per l'acquisto di un altro stabile.

Art. 2 Sulle somme incassate, in seguito alla disdetta dell'affitto, dall'Ufficio nazionale del turismo, l'ammontare di 900 000 franchi dovrà servire a rim¬ borsare il saldo dell'anticipo concesso dalla Confederazione. Il sopravanzo eventuale sarà destinato a finanziare la trasformazione dell'edificio.

Art. 3 1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadctscher Il segretario: Sauvant 1

FF 1968II 1065 (sunto)

476 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebisclier Il segretario: F. Kochler

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Iluber

477

Decreto federale concernente lo stanziamento di crediti d'opera per costruzioni di edifici postelegrafonici (Del 17 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1968 1, decreta: Art. 1 Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per costruzioni di edifici poste¬ legrafonici: Fr 1. Edificio dei telefoni âd Adliswil 2 026 000 2. Edificio dei telefoni ad Amriswil 1467000 3. Acquisto dell'immobile Basilea 3 Spalen 2 220 000 4. Edificio delle poste a Brienz (BE) 1 517 000 5. Edificio postelegrafonico a Brissago (trasformazione e am¬ pliamento 1 921 000 6. Edificio dei telefoni a Biilach 2 398 000 7. Edificio postelegrafonico a Chiasso 1 (trasformazione e ampliamento) 8 871 000 8. Edificio postelegrafonico a Degersheim . .

1 176 000 9. Edificio delle poste ad Einsiedeln 1 236 000 10. Edificio postelegrafonico a Flims Dorf 1 745 000 11. Edificio dei telefoni a" Heerbrugg 1 627 000 12. Edificio dei telefoni a Kriens 1 746 000 13. Edificio dei telefoni a Lucerna-Sprengi 1 682 000 14. Edificio delle telecomunicazioni a Losanna-Préville . . . 15945 000 15. Acquisto dell'albergo Terminus a Neuchâtel 2 340 000 16. Edificio postelegrafonico a Neuenhof 3 564 000 17. Edificio dei telefoni a San Gallo-Lachen 1 481 000 1

FF 1968 II 634 (sunto)

478 18. Edificio delle poste a Stans 19. Edificio delle poste a Thayngen 20. Edificio postelegrafonico a Unterengstringen 21. Edificio postelegrafonico a Viège 22. Costruzione ed acquisto d'un edificio dei telefoni a Zollikon Dorf

Fr.

3 561 000 1 197 000 1 959 000 4 560 000 1 240 000

Art. 2 È approvato il progetto globale concernente un edificio postelegrafo¬ nico a Kreuzlingen ed è stanziato un credtio d'opera di 3 291 000 franchi per la prima fase di costruzione.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

1

2

11 Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il presidente: M. Aebischcr Il segretario: F. Koclilcr Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

479

Decreto federale concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione del padiglione dell'aero ed astronautica presso la Casa svizzera dei trasporti e delle comunicazioni, a Lucerna (Del 13 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 23 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1968 decreta: Art. 1 Alla «Casa svizzera dei trasporti e delle comunicazioni», con sede a Lucerna, è accordato un contributo unico di 3,4 milioni di franchi, asse¬ gnandone 2 milioni a fondo perso e 1,4 milioni come mutuo rimborsabile e con interesse, per la costruzione del padiglione dell'aero ed astronautica.

Art. 2 La Confederazione aumenta la sua quota annua all'associazione per la Casa svizzera dei trasporti e delle comunicazioni» da 25 000 a 50 000 fran¬ chi.

Art. 3 Una convenzione da conchiudere tra la Confederazione e l'associazione per la «Casa svizzera dei trasporti e delle comunicazioni» disciplinerà i par¬ ticolari delle disposizioni precedenti.

Art. 4 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

FF 1968 I 1070 (sunto)

480 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 3 marzo 1969.

Il presidente: M. Acbischcr Il segretario: F. Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetsclicr Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

481

Decreto federale concernente l'acquisto d'un terreno a Geroldswil (Del 18 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 1968x, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 430 000 franchi per l'acquisto d'un terreno a Geroldswil (ZH).

'Art. 2 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischer H segretario: F. Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 marzo 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 marzo 1969.

1

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber FF 1968 li 810 (sunto)

Foglio Federale, 1969, Vol. I

35

482 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Turgovia (Del 17 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera.

visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1969 considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 7 capoversi 1 e 2 e 22 let¬ tera a della Costituzione del Cantone di Turgovia, accettati nella votazione popolare del 26 gennaio 1969.

Art. 2 Il Consiglio 'federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 marzo 1969. Il presidente: C. Clavadctsclicr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1969. Il presidente: M. Aebischcr Il segretario: F. Kochler Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 marzo 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero» Il cancelliere della Confederazione: Huber 1

FF 1969 1 417 (sunto)

483 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone d'Argovia (Del 17 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 19681, considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, · decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 53 bis della Costituzione del Cantone di Argovia, accettato nella votazione popolare del 29 settembre 1968.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 marzo 1969. Il presidente: C. Clavadetschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1969. Il presidente: M. Aebischer Il segretario: F. Koehler Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 marzo 1969.

1

Per ordine del Consiglio federale svizzero, ' Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr FF 1968 II 1068 (sunto)

484 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Neuchâtel (Del 21 marzo 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svìzzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19691, considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 31 capoverso 1 riveduto, della Costituzione del Cantone di Neuchâtel, accettato nella votazione popo¬ lare del 1 /2 febbraio 1969.

Art. 2 11 Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: G Clavadetscher Il segretario: Sauvant

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischcr Il segretario: F. Kochlcr

485 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra (Del 21 marzo 1969) . L'Assemblea federale della Confederazione svìzzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1969 *, considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 72 riveduto, della Costitu¬ zione del Cantone di Ginevra, accettato nella votazione popolare dell'8 dicembre 1968.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1969.

Il presidente: M. Aebischcr 11 segretario: F. Koclilcr

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: C Clavadetschcr Il segretario: Sauvant

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Decreto federale che istituisce l`obbligo dell`autorizzazione per le banca in mano straniera (Del 21 marzo 1969)

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28.03.1969

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