457

Termine dopposizione: 15 gennaio 1970

Decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura (Del 10 ottobre 1969)

VAssemblea federale della Confederazione svizzera, visto gli articoli 31 bis, 32 e 64 bis della Costituzione, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1969 »>, decreta: I. Disposizioni generali Art. 1 L'impianto di nuovi vigneti fuori della zona viticola è Nuove pianvictato. 11 divieto non concerne i proprietari né i conduttori di ^uigni* fondi non vignati, che ne mettano a vigneto una superficie non superiore ai quattrocento metri quadrati e solo per il proprio fabbisogno.

1

2

L'inclusione di parcelle in zona viticola è soggetta a un permesso della Divisione dell'agricoltura del Dipartimento · federale dell'economia pubblica, la quale decide dopo aver in¬ teso il Cantone.

a Per le parcelle classificate in zona viticola dal 1° marzo 1959, la scelta dei vitigni è soggetta a un permesso rilasciato dalla Divisione federale dell'agricoltura, che decide dopo aver inteso il Cantone. 11 permesso viene rilasciato solo per vitigni raccomandati, resistenti alla fillosesra, stimati esenti da virosi e inclusi nell'assortimento cantonale.

i> FF 1969 1 138

458 II. Contributi della Confederazione Art. 2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni una parte delle spese comprovate, da essi sostenute per la piantagione o la ricostituzione di vigneti con vitigni raccomandati resistenti alla fillossera, reputati esenti da virosi e inclusi nell'assortimento cantonale, se questa piantagione o ricostituzione viene effet¬ tuata in zona viticola.

1

2 II contributo della Confederazione, calcolato in per cento dei contributi cantonali, secondo i capoversi 3 e 4, sarà del -- 50 per cento per Cantoni finanziariamente forti, -- 60 per cento per Cantoni finanziariamente medi, -- 70 per cento per Cantoni finanziariamente deboli.

3

L'ammontare ammesso per il calcolo dei contributi fede¬ rali non eccederà: ( In caso di piantagione o di ricostituzione Per parcelle Fr. per m* a. con una pendenza non superiore al 15 per cento 0.50 b. con una pendenza fra il 15 e il 30 per cento .

1.-- c. con una pendenza superiore al 30 per cento . .

2.50 d. su terrazzi propriamente detti 2.50 4

Se la piantagione o la ricostituzione ai sensi del capo¬ verso 1 viene combinata con una rilottizzazione o un raggrup¬ pamento, o ancora con l'esecuzione comune di altri lavori di coltivazione, l'ammontare ammissibile viene portato al mas¬ simo a: ' / Per parcelle Fr. per ma a. con una pendenza non superiore al 30 per cento 1.50 b. con una pendenza superiore al 30 per cento e su terrazzi propriamente detti ........

3.75 5

Le parcelle piantate o ricostituite con l'aiuto della Con¬ federazione devono, salvo casi di forza maggiore, esser man¬ tenute a vigna durante un periodo di almeno 15 anni fissato dal Cantone. Se il proprietario o il conduttore non ottemperano a quest'obbligò, il Cantone è tenuto a rimborsare il contributo federale.

459 III. Altre disposizioni Art. 3 Ciascuno è tenuto a presentare agli organi federali e can¬ Accesso tonali di controllo i documenti giustificativi nonché a conce¬ ai fondi dere loro libero accesso su tutti i fondi viticoli. Le polizie cantonali e locali devono assecondare i controllori nel loro compito.

Art. 4 " , 1 II Consiglio federale può assoggettare ad altre condizioni Condizioni od oneri il versamento dei contributi previsti dal presente de¬ creto.

2

Finché un Cantone disattende, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal presente decreto, i contributi previsti dall'articolo 2 non gli saranno versati. .

Art. 5 Le spese derivanti dal presente decreto vengono coperte copertura per mezzo della provvigione del fondo vinicolo istituito in dellesPcse virtù dell'articolo 46 della legge federale sull'agricoltura del ·' 3 ottobre 1951 n.

Art. 6 Gli articoli 102 capoverso 3, 103 e 104 della legge fede- Pagamento rale sull'agricoltura sono applicabili per analogia al pagamento ^contributi dei contributi federali.

2 Contributi federali ingiustamente riscossi devono venir restituiti indipendentemente dall'applicazione di disposizioni penali.

1

Art. 7 Le viti piantate in spregio alle disposizioni dell'articolo 1 devono venir estirpate dal proprietario della parcella o, a seconda dei casi, dal conduttore, entro1 dodici mesi a partire dalla intimazione dell'autorità cantonale competente, salva restando l'applicazione delle disposizioni penali previste dal¬ l'articolo 8. Tale termine non viene interrotto da una richiesta di classificazione in zona viticola. Scaduto.il termine, l'auto¬ rità cantonale farà procedere all'estirpazione, a spese del con¬ travventore.

i> RU 1953 1133

Obbligo di

estirpazjone

460 Art. 8 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, pianta Disposizioni penali delle viti contravvenendo alle disposizioni del presente de¬ creto, è punito con una multa di almeno 20 centesimi c di al massimo 1 franco per m2, se la piantagione si trova in zona viticola; di 2 franchi al minimo e 5 al massimo, per m2, se la piantagione si trova al difuori della zona viticola. Tuttavia la competente autorità cantonale può ridurre la multa se il con¬ travventore ottempera all'obbligo di estirpazione nel termine prescritto.

2

Chiunque intenzionalmente rifiuta di presentare i docu¬ menti giustificativi o nega il libero accesso ai fondi di natura viticola, chiunque, in una domanda di sussidio, dà intenzionalmente indicazioni false o fallaci, chiunque intenzionalmente contravviene alle disposizioni esecutive del presente decreto, è punito con una multa di 1000 franchi al massimo se non si tratta di più grave infrazione. Se il contravventore ha agito per negligenza, la multa ammonta al massimo a 300 franchi.

3 II perseguimento penale si prescrive in cinque anni.

IV. Disposizioni esecutive e finali Esecuzione

Entrata in vigore

Art. 9 D Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del pre¬ sente decreto, nella misura in cui essa non incomba ai Cantoni o non si trovi già disciplinata. Le disposizioni d'esecuzione che devono esser prese dai Cantoni vanno sottoposte all'approva¬ zione del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Art. 10 II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1970 con validità sino al 31 dicembre 1979.

1

2

L'applicazione dell'articolo 45 della legge federale del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura è sospesa per la durata del pre¬ sente decreto.

3 Le disposizioni del decreto federale del 6 giugno 1958 istitutivo di misure temporanee in favore della viticoltura ret

> RU 1959 149,1968 179

461 stano applicabili a tutti i fatti accaduti durante la sua validità.

Il presente decreto è nondimeno applicabile se risulta maggior¬ mente favorevole all'interessato.

Art. 11 Il presente decreto va pubblicato conformemente all'arti- Pubblicazione colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Derna, 10 ottobre 1969.

1

Il presidente: M. Aebischer II segretario: Koehlcr

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 ottobre 1969.

«

Il presidente: C Clavadetscher Il segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conforme¬ mente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

' Berna, 10 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr Data della pubblicazione: 17 ottobre 1969 Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

462

Decreto federale concernente l'acquisto d'immobili in Monbijoustrasse 47, 49 e 51 a Berna (Del 30 settembre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 19691), decreta: Art. 1 È stanziato un credito di fr. 7 355 000 per l'acquisto degli immobili in Monbijoustrasse 47, 49 e 51, a Berna, numeri di mappale 668, 669 e 670 III circondario.

Art. 2 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant .

Berna, 17 giugno 1969.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1969. Il vicepres.: M. Eggcnbcrgcr Il segretario: Schmid Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 30 settembre 1969.

1

> FF 1969 I 198 (sunto)

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

463

Decreto federale concernente costruzioni militari e acquisto di terreni (Del 7 ottobre 1969) « L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1969 1), I decreta: '' Art. 1 Sono approvati i progetti di costruzione, l'acquisto di terreni e la domanda relativa a un credito integrativo, esposti nel messaggio del 26 febbraio 1969.

2 All'uopo vengono stanziati i seguenti crediti globali: Fr.

1

a. Progetti di costruzione secondo l'elenco I .....

138240000 b. Acquisto di terreni secondo l'elenco II ..... .

13950000 c. Credito integrativo secondo l'elenco III 150000 Art. 2II Consiglio federale disciplina l'esecuzione del programma di co¬ struzione. Nel limite dei crediti globali, di cui all'articolo 1 lettere a e b, può procedere a trasferimenti di lieve entità tra le diverse voci.

2 1 crediti annualmente necessari vanno iscritti nel preventivo.

I

Art. 3 II presente decreto è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: G Clavadetscher Il segretario: Sauvant *> FF 1969 I 217 (sunto)

464 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 ottobre 1969.

Il presidente: M. Acbischcr Il segretario: Kochlcr

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 ottobre 1969.

\ Per ordine del Consiglio federale svizzero Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

465

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale da guerra (programma d'armamento 1969) (Del 7 ottobre 1969)

VAssemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dei 26 febbraio 1969 n, decreta: , Art. 1 II programma d'acquisto di materiale da guerra (programma d'arma¬ mento 1969), esposto nel messaggio del 26 febbraio 1969, è approvato.

aperto un credito globale di fr. 491 800 000 per gli acquisti elen¬ cati nell'appendice.

I

Art. 2 * I crediti annualmente necessari vanno iscritti nel preventivo.

11 Consiglio federale disciplina le modalità di acquisto. Nel limite del credito globale, può procedere a trasferimenti di lieve entità tra le di¬ verse voci.

3

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 giugno 1969.

Il presidente: C Clavadetscher Il segretario: Sauvant «» FF 1969 I 221 (sunto) Foglio Federale, 1969, Voi. Il

27

466 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 ottobre 1969.

Il presidente: M. Aebischcr Il segretario: Koelilcr

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione: Hubcr

467

Decreto federale concernente lo stanziamento di alcuni crediti d'opera per edifici delle PTT e di un credito globale per acquisti urgenti d'aree fabbricabili (Del 6 ottobre 1969)

VAssemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1969li, decreta: Art. 1 Sono stanziati i seguenti crediti per edifici delle PTT e per l'acquisto di immobili: Fr 1. Autorimessa delle poste, telefoni e telegrafi al Crêt*du-Locle 3711000.-- 2. Edificio dei telefoni in Dübendorf 2401000.-- 3. Edificio dei telefoni in Lucerna-Würzenbach ... 1 363 000.-- 4. Ufficio postale di Oberentfelden (condominio) ... 1 528000.-- 5. Ufficio dei telefoni in Olten-Bannfeld ...... 1 335000.-- 6. Edificio dei telefoni a Stans (ampliamento) .... 1 165000.-- 7. Acquisto di un immobile in Thun . 5 360000.-- 8. Acquisto di un immobile a Vernier-Avanchet . . . 2 650000.-- Art. 2 1

È stanziato un credito globale di 15 milioni di franchi per acquisti urgenti di terreno e immobili.

2 Detto credito è a disposizione del Consiglio federale.

3 I Consigli legislativi vanno informati circa l'uso di detto credito per il tramite degli abituali messaggi concernenti lo stanziamento di crediti d'opera.

, >> FF 1969 I 223 (sunto)

468 Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra imme¬ diatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1969.

Il presidente: C. Clavadetschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1969.

Il presidente: M. Acblsclicr Il segretario: Kochlcr

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il cancelliere della Confederazione: Iluber

469

Decreto federale concernente un credito per l'ingrandimento dell'edificio delle telecomunicazioni sul Säntis (Del 6 ottobre 1969) L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 19691), decreta: ·Art. 1 È stanziato un credito di fr. 18 550000 per l'ampliamento dell'edificio delle telecomunicazioni sul Säntis.

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° ottobre 1969. Il presidente: G Clavadctscher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1969. Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Kochler Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber i> FF 1969 I 766 (sunto)

"

470

Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Lucerna (Del 9 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il esmsaggio del Consiglio federale del 9 luglio 1969 J), considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale al nuovo paragrafo 72 capoversi 1 a 4 della Costituzione del Cantone di Lucerna, accettato nella votazione po¬ polare del 4 maggio 1969.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1969.

Il presidente: C. Clavndetseher Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1969.

Il presidente: M. Acbischcr Il segretario: Kochlcr i) FF 1969II 49 (sunto)

471 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 9 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, . Il cancelliere della Confederazione:.

Iluber

472

Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Soletta (Del 9 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 agosto 1969 1>, considerato che la presente disposizione costituzionale cantonale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale ai nuovi articoli 18 e 80bl· della Costituzione del Cantone di Soletta, accettati nella votazione popolare del 1° giugno 1969.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1969.

Il presidente: C Clavadctschcr Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Kochler i) FF 1969 II 317 (sunto)

473 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglia federale.

Berna, 9 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Iluber

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17.10.1969

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457-473

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