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10170 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'istituzione di misure temporanee in favore della viticoltura (Del 12 febbraio 1969)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo di farvi rapporto sugli effetti del decreto federale, dèi 6 giugno 1958, istitutivo di misure temporanee in favore della viticoltura OttJ 1959 149) e di sottomettervi in merito il progetto di un nuovo decreto.

Il 28 settembre 1967, il vigente decreto è stato prorogato immutato fino al 31 dicembre 1969.

I. INTRODUZIONE Le misure sopraccitate si basano sugli articoli 31 bis e 64 bis della Costituzione. Nei nostri messaggi dell'I 1 febbraio 1958 (FF 1958 133) e del 24 febbraio 1967 (FF. 1967 I 336) abbiamo insistito sulla necessità di completare la legge sull'agricoltura per assicurare la redditività duratura dei vigneti e incoraggiare una produzione di qualità, come pure di adattare maggiormente la viticoltura ai bisogni di mercato e al suo potere d'assorbi¬ mento, tenendo conto delle condizioni naturali. Da parte sua il produttore doveva, dicevamo, poter ottenere per dei prodotti di buona qualità dei prezzi che coprano, nella media di diversi anni, le spese di produzione per una gestione razionale.

La sostituzione di vitigni bianchi con vitigni rossi su terreni partico¬ larmente adatti è stata incoraggiata mediante cospicui sussidi: è stata così ridotta l'offerta di vini bianchi difficili da smerciare. Questa misura d'inco¬ raggiamento, assieme alla proibizione di piantare vigne al difuori della zona viticola, ha sortito degli effetti estremamente positivi per la nostra economia vinicola. S'impone quindi una loro proroga per assicurare anche in futuro una viticoltura di qualità e un reddito soddisfacente al viticoltore.

La realizzazione di quest'obbiettivo implica naturalmente il mantenimento della proibizione sopraccitata. D'altra parte l'aumento delle sovvenzioni deve contribuire, grazie a metodi moderni, a mantenere la cultura della vigna su terreni in forte pendenza o in terrazzi inadeguati ad altre colture.

139 Procediamo ad esporvi qui di' seguito le ragioni che ci portano a proporvi un nuovo progetto di decreto federale per l'istituzione di misure temporanee in favore della viticoltura. Questo decreto dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1970 e avere effetto fino al 31 dicembre 1979.

II. importanza economica della viticoltura Una oersona ^bisogna di cure assidue e di una mano d'opera capace.

Tenendo cont ,n Puo c^e coltivare una superficie abbastanza ristretta, che oppiVìop a 6 j3, Pos,z,one e dell'inclinazione delle parcelle, si calcola viticnltrvr#» e n?i a Ue a ,quattro ettari bastano per assicurare l'esistenza al a a SUa fati phA L° sfruttamento viticolo richiede meno capiche 11»-lm r P «a contadina di tipo familiare.

, e.. ^, Par^ire dal 1905. il numero delle imprese agricole comprendenti e vigne e andato evolvendo come segue: Imprese agricole 1905 1939 195 5 1965

Superficie ha totale

69 247 24 800 45 865 10516 38 101 11 498 25 117 10 332

Delle 25 117 imprese agricole censite nel 1965 15 708 5 019 2 513 1 095 340 278 121 27 16

sfruttano una superficie viticola inferiore a 0,25 0,26- 0,50 sfruttano una superficie viticola di 0,51- 1 sfruttano una superficie viticola di 1,01- 2 sfruttano una superficie viticola di 2,013 sfruttano una superficie viticola di 3,01- 5 sfruttano una superficie viticola di 5,01-10 sfruttano una superficie viticola di 10,01-15 sfruttano una superficie viticola di 15 sfruttano una superficie viticola superiore a

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Si nota il predominio delle piccole imprese agricole. La viticoltura procura alla grande maggioranza delle imprese un guadagno accessorio molto apprezzato. In 9966 imprese la vigna occupa più del 25 per cento della superficie produttiva e appena 1900 imprese possiedono più di un ettaro di vigna.

140 La ripartizione delle imprese viticole fra i Cantoni è la seguente (censimento del 1965):

Cantone Zurigo ....

Berna .

Lucerna . .

Svitto .

Glarona Friburgo .

Soletta Basilea Città Basilea Campagna . . .

Sciaffusa Appenzello Est Appenzello Int.

San Gallo .

Grigioni . .

Argovia . .

Turgovia . .

Ticino . .

Vaud . .

Vallcse Neuchàtel . .

Ginevra . . .

Numero d'imprese con vigna 1 283 302 4 ;i3 1 190 47 6 176 930 3 4 400 720 1 161 252 5 189 3 036 10 405 627 368 25 117

Imprese aventi 25-75% di vigne

Imprese aventi più del 75% di vigne

145 14

181 236 2 5

23 1

15

9 153

21 315 1

43 128 114 27 954 311 2 176 57 51

85 216 110 52 686 1 580 1 750 439 66

4 206

5 760

In questi ultimi cinque anni la viticoltura ha fornito dal 4 al 5 per cento del reddito lordo dell agricoltura, vale a dire circa altrettanto che la coltivazione delle patate e dei cereali; il suo reddito equivale a tre quarti di quello della coltivazione della frutta e raggiunge quelló della pollicol¬ tura.

141 A. Zona viticola Durante l'ultimo decennio la superficie viticola non ha subito varia¬ zioni. Essa ricopre attualmente circa 12 000 ettari, contro i 32 950 nel 1887.

Secondo le dichiarazioni ufficiali dei Cantoni, l'area viticola si divide nel seguente modo *:

Cantone Zurigo Berna Lucerna Svitto Soletta Basilea Città ....

Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Est. . .

San Gallo Grigioni ......

Argovia Turgovia Svizzera tedesca

Superf. Superf.

tot.

tot.

nel 1957 nel 1967

Di cui Vitigni europei Rossi Bianchi

26 774 398 130 400 76 12 2 604 33 575 38 13 562 18 023 13 691 8 340 159 152 149 740 117 623 46 352 993 85 680 1 110 226 6 378 35 278 38 15 758 15 668 26 316 10 270

38 868 1 009 185 800 352 89 4 638 36 481 68 13 801 18 023 25 006 10 420

Produttori diretti Bianchi Rossi

9 223 611 55 400 47 61 1 599 2 795 30 239

2 864

8 074 2 080 25 214

3 223

18

6 788

115

154 12 424 111

escluIl censimento fornisce cifre lievemente inferiori, sivamente viticole di meno di 10 are di vigna non so Sup.

tot.

Regione nel 1957 a Svizz. tedesca . 159 152 5 490 Mesolcina . .

Ticino 168 075 Svizz. italiana . 173 565

Sup. tot. Sup. tot.

nel 1965 nel 1968 a a 149 775 151 729 5 490 4 590 115 600 114 852 121 090 120 342

Di cui Produttori diretti Vitigni europei Bianchi Rossi Bianchi Rossi a a a a 0/ 6 694 119 360 25 588 281 241 4 968 -- 77 577 2 125 35150 2 366 35 431 82 545

3 514 21 350 Lago di Bienne 25 225 24 890 24 864 8 890 767 9 949 9 959 Friburgo ....

9 625 509 Vaud 354 001 321 637 321 367 33 666 275 016 Vallese 355 500 393 200 410 130 137 114 273 557 Neuchàtel . . . 75 058 63 082 60 085 13 528 46 Ginevra .... 100 050 101 300 100 500 22 200 62 200 Svizz. romanda 919 459 914 068 926 895 210 789 687 522 Totale .

1252 176 1184 933 1198 966 412 694 715 476

292 12 056

136

14 900 27 248

1 200

69 373

1423

1 336

142 La regressione delle superfici registrate fino al 1965 è dovuta per una buona parte alla mancanza di mano d'opera, all'accrescimento delle spese di produzione, alla urbanizzazione di terreni soleggiati ai bordi dei laghi, all'estirpamento dei ceppi al di fuori dell'area vinicola e al gelo dell'inverno 1956. Nella Svizzera tedesca, come pure nel Ticino e nella Val Mesolcina, la viticoltura ha perso parte della sua importanza. Nella Svizzera romanda la superficie si è tuttavia mantenuta attorno ai 9000 ettari. La diminuzione constatata sui bordi dei laghi di Neuchâtel e di Bienne, nel Vully, e nel cantone di Vaud è stata compensata da un'estensione nei cantoni di Ginevra e del Vallese.

L'assegnazione di sussidi accresciuti per la ricostituzione dei vigneti con varietà rosse ha prodotto degli effetti positivi, tanto che la percentuale dei vitigni bianchi nella superficie totale delle differenti regioni è diminuita come segue: 1967 1957 1953 ·/» »/» % Svizzera tedesca 18,3 17 . . .

22,4 Ticino e Mesolcina .... ...

3,3 3 2 Svizzera romanda 86,8 . . .

88,8 75 La proporzione dei vitigni rossi è aumentata tanto più che l'area viti¬ cola si è moderatamente estesa fino dal 1965 e che sono state piantate prin¬ cipalmente varietà rosse. Nella Svizzera orientale si coltiva con successo il Pinot noir già da molti anni, mentre che nella Svizzera romanda le super¬ fici piantate a Pinot e a Gamay al posto del Chasselas hanno guadagnato importanza nel corso dell'ultimo decennio. Nel Ticino e nella Mesolcina le varietà bianche sono trascurabili (2%); la varietà del Nostrano (e in partico¬ lare la Bondola) non rappresenta attualmente che il 24 per cento dell'in¬ sieme. Per quanto concerne la varietà del Merlot -- vitigno bordolese di pregio -- si constata che essa occupa il 43 per cento della superficie totale, contro il 18 per cento nel 1957.

Poco dopo l'entrata in vigore, il 1<> gennaio 1957, del catasto viticolo (art. 43 della legge sull'agricoltura), delle vigne sono state piantate al difuori della zona viticola da certi Comuni della Svizzera romanda. Le disposizioni penali dell'ordinanza sullo statuto del vino (art. 29 e 30) allora in vigore non permettevano di agire con la dovuta efficacia in caso d'impianto di vigneti su terreni fertili che non possono venire considerati apparte¬ nenti a tale zona. Nessun
risultato è stato ottenuto privando i piantatori delle misure di sussidiamento previste per alleggerire il mercato. Questa è stata una delle ragioni per cui è stato promulgato il decreto federale del 6 giugno 1958, concernente delle misure temporanee in favore della viticol¬ tura. A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, il 1° marzo 1959, la Divisione dell'agricoltura o, dietro ricorso, il Dipartimento dell'economia pubblica o il Consiglio federale hanno classificato 815 ettari in zona viti¬ cola dagli inizi del marzo 1959 al 30 settembre 1968. Le autorizzazioni a

143 piantare, deliberate in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sopraccitato, così come dell'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza sullo sta¬ tuto del vino, nel tenore del 27 febbraio 1959, danno per i differenti Can¬ toni le cifre seguenti: ^ Domande Are Zurigo . .

1 349 Berna . .

238 Lucerna . .

48 Basilea Campagna . .

1 255 Sciaffusa 830 San Gallo .

600 Grigioni ...

. .

90 Argovia . .

370 Turgovia . .

. .

14 1 511 Ticino 231 . .

7 Vaud . .

6 937 . .

156 60 921 Vallese . .

. .

4124 335 Neuchâtel ...

. .

2 7 801 Ginevra ....

. .

95 4 436

81 516

(Le superfici ammesse per compensazione durante i raggruppamenti parcellari non sono comprese in queste cifre).

Le nuove superfici classificate in zona viticola devono esser piantate con vitigni rossi nella proporzione del 77 per cento. Per il rimanente 23 per cento ì proprietari hanno la scelta fra i vitigni bianchi e quelli rossi com¬ presi nell'assortimento cantonale. 729 domande per 35 717 are hanno dovuto essere respinte dal momento che le condizioni per l'ammissione in zona viticola non risultavano adempiute. La maggior parte delle opposizioni alle decisioni prese dalla Divisione dell'agricoltura in materia di classificaz:one sono state respinte dal Dipartimento dell'economia pubblica o, dietro ri¬ corso, dal Consiglio federale, in quanto le decisioni devono basare su criteri oggettivi e su ragioni d'equità, senza tener conto della situazione econo¬ mica o personale del richiedente.

I ricorsi mostrano chiaramente la tendenza dei loro autori a creare vigneti su parcelle poco adatte, come terreni piatti, dove i costi di produ¬ zione sono meno elevati che sui terrazzi.

B. Rendimento A partire dall'autunno 1959, il rendimento dei vigneti svizzeri aPP^ soddisfacente. Tuttavia in certe regioni, per esempio nel Ticino, esso p diminuire sotto l'influsso delle intemperie (grandine e precipitazioni a on

144 danti). I viticoltori hanno anche patito dei danni causati localmente dal gelo, dalla grandine o dalle innondazioni nel corso di questi ultimi anni.

Le ampie fluttuazioni della raccolta mostrano chiaramente quanto la viti¬ coltura svizzera dipenda dalle condizioni naturali. Durante l'ultimo decen¬ nio, la vendemmia del 1957 fu la meno cospicua (417 154 hi) e quella del 1960 la più abbondante (1 124 197 hi compresa l'uva da tavola). Malgrado la regressione dell'area viticola la media degli ultimi dieci anni è di 939 608 ettolitri, contro i 715 458 ettolitri per il periodo che va dal 1948 al 1957.

Questo aumento spetta all'immenso progresso tecnico realizzato in questo campo.

L'ammodernamento delle nostre strutture viticole, conseguenza d'im¬ portanti progressi realizzati nel corso degli ultimi anni, permette di disporre attualmente di vigne giovani e robuste che entreranno presto nella fase della loro massima produttività. Si può quindi attendere con fiducia un aumento della redditività, specialmente per i vitigni rossi.

III. MISURE D'ORDINE ECONOMICO Nel nostro messaggio del 24 febbraio 1967, relativo alla proroga del decreto federale concernente misure temporanee a favore della viticoltura, ci siamo soffermati a lungo sulla vendita dell'uva da tavola e sulla prepa¬ razione del succo d'uva analcolico. Vi rimandiamo a quel messaggio e ci limitiamo a qualche precisazione complementare.

Il consumatore svizzero apprezza sempre maggiormente l'uva da ta¬ vola, le cui vendite sono passate da 18 589 tonnellate nel 1950 a 37 696 tonnellate nel 1967. La campagna pubblicitaria più impegnativa a favore di questo prodotto indigeno risale al 1961. In quell'annata sono state messe in commercio 5 814 tonnellate di uva bianca e 2 646 tonnellate di uva rossa ticinese, oltre alle 25 080 tonnellate di uva importata. Per lo smercio del¬ l'uva bianca di produzione nazionale si è dovuto far ricorso alle risorse del fondo vinicolo. Durante questi ultimi tre anni non è più stata condottò nessuna campagna pubblicitaria a causa della crescente concorrenza del Chasselas straniero, che appare molto presto sul mercato e a prezzi estre¬ mamente bassi.

Siccome però la vendita dell'uva da tavola rossa del Ticino procura un guadagno molto apprezzato ai viticoltori delle vallate discoste, abbiamo prelevato annualmente 100
000 franchi dal fondo vinicolo per coprirne le spese di trasporto e di pubblicità.

Il consumo di succo d'uva analcolico, che attualmente raggiunge circa i 100 000 ettolitri, non si è incrementato durante gli ultimi due anni. Tali succhi provengono per due terzi da mosti indigeni e per un terzo da mosti stranieri e più precisamente da quelli dell'uva detta tintoriera. All'estero i

145 nostri succhi d'uva subiscono la concorrenza dei succhi meno cari prodotti dai Paesi del Mercato comune. Cionondimeno, grazie alla qualità dei nostri prodotti, possiamo sempre esportare soprattutto nei Paesi nordici.

Nel 1965, 110 800 ettolitri di mosto sono stati trasformati in succo d'uva, contro i 58 400 ettolitri nel 1966, i 56 560 ettolitri nel 1967. A causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli nel 1965, 44 000 ettolitri di mosto sono stati ritirati dal mercato per impiegarli nella fabbricazione di semiconcentrati, ciò che ha contribuito indirettamente al mantenimento e ° di qualità dei nostri vini. Le sovvenzioni, date in virtù dell artico o e a legge sull'agricoltura e destinate ad abbassare il prezzo d acquisto e mo» o di varietà bianche europee, hanno permesso di mantenere ì prezzo a e glio dei succhi d'uva a un livello abbastanza favorevole. Ques a TM implica d'altronde il controllo della qualità dei succh. immessi perché solo i prodotti esaminati e ammessi da una commissione ì zione designata dalla Divisione dell'agricoltura sono su mento.

..

duz, e Il prezzo del vino di PTM ,°" Xmandt^D^UrondT i prezzi, i rrgi,,Tdiardat'^qiaa'"uam" dei vini importati giocano un ruoio imp0r(ante

, Ecco come sono andati evolvendo la resa produzione nel corso degli ultimi decenni (u i Annata

Resa

hi 1910 245 000 1915 666000 1920 · · 1925 360 000 1930 570 000 1935 ...... 1 100 000 1940 460 000 1945 610 000 1950 .

... 720 000 1955 !!!... 801 000 1960 1 105 000 1961 862 000 1962 .!....

837000 1963 942 000 1964 ....

975 000 1965 '.

965 000 1966 832 000 1967 961 000

raccolti e i prezzi di , , a]e statistica).

dei

Prezzo medio per litro Bianco Rosso et.

et.

68 43 60 66 129 176 114 77 76 92 38 79 89 96 149 155 112 108 113 108 126 132 134 157 147 168 150 175 158 191 150 180 182 203 185 221

146 Le misure d'ordine economico e tecnico prese nel corso degli ultimi dieci anni hanno permesso di sanare la situazione sul mercato del vino.

Grazie all'intesa fra produttori e negozianti, ma anche grazie all'accordo stipulato nella Svizzera romanda sulla formazione dei prezzi dei vini indi¬ geni, le difficoltà di smercio del nostro vino sono state felicemente superate.

Questa positiva situazione economica della viticoltura svizzera si manterrà fino a quando sussisterà questo spirito di vicendevole comprensione e di disciplina fra produttori e organismi di valorizzazione. L'obbiettivo fis¬ sato è di risparmiare alla Svizzera le difficoltà alle quali devono in parte far fronte i principali Paesi produttori d'Europa, d'Africa e dell'America Latina.

Un esame retrospettivo rivela che il decreto federale del 6 giugno 1958 ha permesso di prevenire qualsiasi estensione della vigna in terreni poco propizi, come pure di migliorare costantemente la qualità dei nostri vini. D'altronde la sostituzione di vitigni bianchi mediante vitigni rossi ha fatto diminuire l'offerta dei vini bianchi e aumentare la produzione dei vini rossi, la cui domanda non cessa d'accentuarsi. Il concorso di diverse misure e di una situazione economica favorevole ha avuto per effetto il risanamento della nostra economia vinicola e nel contempo ha assicu¬ rato ai viticoltori un reddito più sostanziale e regolare.

IV. NECESSITÀ DI UN NUOVO DECRETO FEDERALE Fino alla metà degli anni 1950, la situazione della viticoltura indigena era poco brillante. Il marasma che regnava sul mercato ci ha costretti a organizzare frequenti campagne di valorizzazione dei vini bianchi nazionali.

Le difficoltà di smercio erano dovute soprattutto a una produzione di vini bianchi troppo elevata in rapporto al consumo. Già da qualche decennio il consumatore svizzero dà la preferenza ai vini rossi; a causa delle condizioni naturali però nella Svizzera romanda predomina la coltivazione di ceppi bianchi. Questa situazione contradittoria aveva spinto l'onorevole Chaudet (a quei tempi consigliere nazionale) a deporre il 1° giugno 1953 un postulato che chiedeva l'adattamento della produzione ai bisogni del mer¬ cato per assicurare un sanamento duraturo della situazione economica della viticoltura. Un esame maggiormente approfondito del postulato, che fu accettato il 9 dicembre 1953, aveva già mostrato la necessità di proibire la piantagione di nuove vigne.

Nel corso dello stesso anno il Dipartimento dell'economia pubblica aveva richiesto il parere dei giudici federali Favre e Abrecht sopra una que¬ stione di principio: se la proibizione di creare nuovi vigneti fosse conforme alla Costituzione. Questi due esperti erano arrivati alla conclusione che la legge sull'agricoltura non conteneva le basi legali per l'istituzione di una

147 simile misura. In compenso ammisero la liceità di un tale regime in virtù dell'articolo 31 bis capoverso 3 lettera b e persino lettera c della Costitu¬ zione, attraverso l'istituzione di un decreto federale di portata generale e quindi sottoposto al referendum.

Siccome il decreto del 6 giugno 1958 aveva sortito il felice effetto di migliorare notevolmente le condizioni della nostra economia vinicola nel corso dell'ultimo decennio, sorgeva la questione se la proibizione già isti¬ tuita, vietante la piantagione di vigne al difuori della zona viticola, poteva esser mantenuta nelle circostanze attuali. Abbiamo allora chiesto il parere del signor J.-F. Aubert, professore all'università di Neuchâtel, intorno alle questioni di diritto vertenti sulla proibizione di piantare e sull'estirpazione obbligatoria. Egli doveva altresì prendere in esame l'istituzione di una tassa per l'orientamento della produzione, per sostituire efficacemente l'estirpa¬ zione obbligatoria e la penalità. Il signor Aubert ci ha riferito i risultati: vi si afferma la costituzionalità della proibizione di piantare combinata all'obbligo d'estirpazione, e vi si consiglia l'introduzione di una tassa ten¬ dente a orientare la produzione. Ritorneremo su tale questione nel com¬ mento sugli articoli. · Il 27 aprile 1967 abbiamo inoltre nominato una commissione incaricata di studiare i complessi problemi d'ordine economico e tecnrco già contem¬ plati nel nostro messaggio del 24 febbraio 1967. Questa commissione pre¬ sieduta dal signor M. J. Golay, professore all'università di Losanna, a avuto per compito essenziale d'esaminare quali misure avre ero ovl* esser prese sul piano economico e tecnico per favorire la vitico ura a p tire dal io gennaio 1970.

Le conclusioni, tenendo conto di tutti gli aspetti della nostra viticoltura, come pure della situazione giuridica, possono venire così riassun e.

fl- mantenimento della zona viticola e del regime di permesso per a pian tagione di nuove vigne (proibizione di piantare); ' b. estendere a 400 m2 (finora: 100 ceppi) la piantagione per 1 approvvigio¬ namento domestico non sottomessa a sanzioni; _ c. leggera estensione della superficie vignata all'interno della zona vitico a (da 1000 a 1500 ettari nel prossimo decennio); d. sviluppare il servizio di divulgazione e controllo; c. aumento delle
sovvenzioni federali per vigne coltivate su terreno in orte pendenza e contributi alle spese di nuove piantagioni; /· pubblicità decisa e ben diretta in caso di eccedenze vinicole; S- sanzioni sotto forma di obbligo d'estirpazione, di multa e di riduzione delle sovvenzioni.

148 A. La proibizione di impiantare nuovi vigneti Un attento esame dell'attuale situazione della' viticoltura svizzera ci porta a dover instaurare, a compendio della legge sull'agricoltura, anche du¬ rante il prossimo decennio le misure richieste dal mantenimento di una viticoltura sana. Questo scopo può venir raggiunto con i mezzi attualmente a disposizione. Resta d'importanza primaria la salvezza della zona viticola e, in deroga all'articolo 45 della legge sopraccitata, la possibilità di aumen¬ tare le sovvenzioni per la ricostituzione dei vigneti e così pure il contributo alle spese di nuove piantagioni. Questo dovrebbe permettere d'assicurare un reddito decente ai viticoltori e di limitare allo stretto necessario le misure a favore dello smercio dei prodotti. Questo modo d'incoraggiare la viticoltura implica tuttavia, come nel passato, una certa qual restrizione al principio della libertà di commercio e d'industria, come pure al diritto di proprietà.

Tuttavia la natura del fine giustifica quest'intervento in mancanza di altri mezzi meno severi e altrettanto efficaci per l'orientamento della produzione.

Senza un minimo di disciplina da parte dei produttori e degli organismi di valorizzazione sarebbe impossibile ottenere una produzione vinicola di qualità. Risulta oltremodo difficoltoso e delicato far rispettare il divieto di piantare e l'obbligo in materia di estirpazione, ma queste misure rispon¬ dono a una necessità nell'interesse di una sana economia vinicola.

Misure di carattere indiretto come la negazione di sovvenzioni federali o il rifiuto di partecipare alle spese di ricostituzione dei vigneti non sono affatto sufficienti per impedire la piantagione di vigneti al difuori della zona viticola, e questo per due ragioni: le sovvenzioni dette di ricostituzione vengono versate solo ogni 25 anni e risulta inoltre praticamente impossi¬ bile limitare ai soli vini della zona viticola l'applicazione di misure desti¬ nate a snellire il mercato.

Se, malgrado queste misure, la coltura della vite dovesse estendersi al dilà delle zone favorevoli, sarebbe veramente il caso di chiedersi se sia possibile mantenere le misure a favore della produzione vinicola indigena.

In quel caso si otterrebbero forse dalle organizzazioni vinicole stesse delle misure disciplinari tendenti a regolare il sorgere di
nuove piantagioni.

B. Tasse orientative della produzione Al fine di circoscrivere i vigneti innanzitutto alla zona viticola, ab¬ biamo inoltre preso in considerazione un altro mezzo: il prelevamento di una tassa a titolo di misura propria a orientare la produzione. Questo siste¬ ma permetterebbe di prevenire l'estirpazione dei vigneti piantati illegal¬ mente al difuori della zona citata colpendoli con una tassa che limiterebbe al massimo una tale azione. A seconda dei casi il debitore di tale tassa sarebbe il proprietario terriero, o il viticoltore, o il gerente dell'appezza-

149 mento in questione. Questo sistema implicherebbe però dei gravi inconve¬ nienti, come dimostrato nel rapporto del professor Aubert. Il montante della tassa dovrebbe venir fissato secondo le parcelle prese in considera¬ zione per la piantagione e la situazione sul mercato. Il 26 giugno 1967, esprimendosi sulla questione della proroga del decreto federale attualmente in vigore, il Dipartimento dell'interno del canton Vallese ammetteva a necessità di fissare la tassa entro 1 franco e 1 franco e 50 per m2, ineas sarlo ogni anno e di percepirlo inoltre anche per i vigneti giovani ancora improduttivi.

Questa tassa provocherebbe tuttavia un ingiustizia di fatto 'n O^ant tende a favorire i viticoltori facoltosi e le società a scopo ì ucro. ì quindi di un sistema solo appartemente più h era e, sel^ ^ :mDi; * vT · j- 1 u rUmssione annuale delle tasse ìmpliT hk delle Ü T Pcompi,caz,ont °' dTent' enormi TMi sul p» piano amministrativo.

Dopo citerebbe ( biamQ concludere averne soppesato accuratamente vantaggi e syam negativamente sulla messa in vigore di tale misura.

· · ,,,,,,VP e della ricostituzione C. Contributo alle spese delle piantagioni di vigneti 1957 i Cantoni vitiDopo il gelo dell'inverno 1956 e della primaver ^ jorQ s0vvencoli e la Confederazione hanno notevolmente aume ^ener conto deizi oni per la ricostituzione dei vigneti, mostran o cos vecchio decreto l'aumento delle spese. A partire dalla messa in vl^°r^. .conUra, e in part'" federale del 6 giugno 1958, i costi di produzione nell _ aumentare. Per colare quelli per la manodopera, non hanno ce ricorrere a una mantenere la viticoltura sui terreni tradizionali -econda della pendistribuzione differenziata delle sovvenzioni federal1'VL tate per gli aP" denza delle parcelle in questione. Esse sara""° 10 e per le colture pezzamenti con una pendenza superiore al 30 Per cento i Cantoni su terrazzi. Se la pendenza risulterà inferiore a ^ piantagioni o per riceveranno solo una sovvenzione modesta per e n ^ r|costituzioni la ricostituzione dei vigneti. Nel caso di pian ag cepare> prevediamo legate a una rilottizzazione o a un raggruppami-0 centQ per incoraggiare la possibilità di maggiorare la sovvenzione del P . ura aVrà come scopo la fusione di parcelle su base spontanea. Ques a come la rimozione la facilitazione dell'esecuzione di certi lavori in
co ^ delle chiudende e l'eliminazione dei muretti super ui, "huti offre alla Divisione La proposta tendente a incrementare i contri . e ^ vjgne nuove, dell'agricoltura la possibilità d'emanare, per la pian aS viticoltura in delle istruzioni d'ordine tecnico intese ad incoraggia grado di rispondere alle più moderne esigenze.

150 Nella Svizzera romanda la superficie piantata a vitigni bianchi è dimi¬ nuita sensibilmente e la ricostituzione con varietà rosse ha fatto apprezza¬ bili progressi, di modo che possiamo rinunciare al pagamento del contributo maggiorato, elargito finora con questo scopo. Il rapporto fra il consumo di vino rosso e quello di vino bianco, di produzione indigena, non dovrebbe subire considerevoli modificazioni nel corso del prossimo decennio.

D. Misure a favore della pubblicità Il consumo totale di vino aumenterà senza dubbio durante i prossimi anni in proporzione alla crescita della popolazione residente, senza tuttavia eccedere i 38 litri per abitante. Secondo la stima dell'ufficio federale di statistica, la popolazione residente passerà da 5,9 milioni d'abitanti il 1° gennaio 1967 a 6,4 milioni il 1° gennaio 1977. Tuttavia anche in futuro sarà pur sempre il volume del raccolto a determinare quello delle eccedenze vi¬ nicole. I Cantoni o i gruppi professionali incaricati di studiare dei prov¬ vedimenti particolari a favore della pubblicità, potranno ottenere eventual¬ mente un sussidio federale. Una pubblicità ben condotta a favore dello smercio dei prodotti viticoli indigeni costa molto meno cara che le campagne di valorizzazione.

Le disposizioni per la pubblicità non sono invero l'unico strumento per incrementare lo smercio: si aggiungono infatti i sussidi federali per promuovere la vendita d'uva da tavola ed il consumo di succo d"uva anal-.

colico (in virtù dell'art. 42 cpv. 2 della legge sull'agricoltura) che sono anche esse misure di profonda incidenza.

V. COMMENTO DEI DISPOSTI DEL DECRETO Costituzionalità e preambolo. Dal momento che nel campo della viticoltura la stiuazione generale è sottoposta a rapide evoluzioni, prevediamo di pro¬ rogare, per mezzo di un decreto federale, le misure in favore di questo ramo dell'agricoltura per non più di un nuovo decennio. Il -preambolo men¬ ziona, oltre agli articoli 31 bis e 64 bis della Costituzione (precedentemente citati), l'articolo 32 che prescrive che le leggi o i decreti federali introdotti grazie all'articolo 31 bis sono sottomessi al referendum facoltativo.

Le ingerenze nel principio della libertà del commèrcio e dell'industria, come pure nel diritto di proprietà (limitazione alle zone viticole delle pian¬ tagioni nuove) e le prestazioni
finanziarie della Confederazione si basano, come fu già il caso per i decreti federali del 6 giugno 1958 e del 28 settem¬ bre 1967, sull'articolo 31 bis capoverso 3 lettere b e c della Costituzione.

Il progetto mira al mantenimento d'una viticoltura produttiva e nello

151 stesso tempo, alla protezione di regioni economicamente minacciate. Il principio secondo cui gl'interventi statali devono restare in giusta pro¬ porzione non è certo pregiudicato. Le disposizioni penali si basano sul¬ l'articolo 64 bis. La costituzionalità di queste misure è ugualmente confer¬ mata nei pareri sopraccitati.

Articolo primo (disposizioni di carattere generale). La piantagione di vigneti al difuori della zona viticola è proibita fin dal 1° marzo 1959, data dell'entrata in vigore del decreto federale del 6 giugno 1958. La classifica¬ zione dei fondi in zona viticola è compiuta dalla Divisione dell'agricoltura, che si basa sulle disposizioni della legge sull'agricoltura (art. 43) e dell'or¬ dinanza sullo statuto del vino (art. 5, 6, 7). I proprietari e i fittavoli che non possiedono vigneti possono piantare una superficie di 400 m2 per il loro uso privato. Questo diritto non è cedibile a terzi. L'autorizzazione a piantare vigneti nuovi viene accordata solo se vengono adempiute le condizioni poste dall'articolo primo.

L articolo primo prescrive che nuovi vigneti non possono essere costi¬ tuiti se non con vitigni raccomandati, resistenti alla fillossera e reputati esenti da virosi. Le vigenti disposizioni dell'articolo 44 della legge sul¬ l'agricoltura (varietà ammesse) vanno applicate ai fondi classificati come zona viticola innanzi il 1° marzo 1959, dunque prima dell'entrata in vigore del decreto federale del 6 giugno 1958.

Ci siamo pure chiesti se occorresse proibire la ricostituzione dei vigneti esistenti al difuori della zona viticola e che sono stati piantati prima l'entrata in vigore (1<> gennaio 1957) del catasto viticolo. Siccome pero que¬ ste vigne si trovano spesso su appezzamenti che non si prestano a e coltivazioni, ci sembra opportuno rinunciare a questa misura. Per tutta a Svizzera potrebbe trattarsi di circa 350 ettari (fine 1968). I loro proprie n non beneficeranno dei sussidi detti di ricostituzione versati dalla Confede¬ razione.

Articolo 2 (sussidi federali). I-sussidi della Confederazione sono ripar¬ titi secondo la potenzialità finanziaria dei Cantoni. I vigneti piantati o rico¬ stituiti con l'aiuto della Confederazione devono, salvo nei casi di forza maggiore, essere mantenuti produttivi per un periodo di almeno quindici anni. L'incremento dei tassi (cpv. 4)
nel caso di nuove piantagioni o di rico¬ stituzioni combinate con una rilottizzazione o un raggruppamento parcel¬ lare, o con altri lavori in comune, sortirà effetti benefici sulla razionalizza¬ zione della nostra viticoltura.

Articolo 3 (campagne pubblicitarie). La Confederazione stessa non intraprenderà alcuna campagna pubblicitaria. Deve però essere autorizzata a sostenere finanziariamente i Cantoni o i gruppi professionali che or¬ ganizzassero delle appropriate campagne pubblicitarie.

152 Articoli 4, 5, 6, 7, 8 (altre disposizioni). L'articolo 4 definisce l'obbligo d'informazione e regola l'accesso a tutte le parcelle destinate alla viticoltura.

Questa regolamentazione dettagliata risponde a una necessità perché in certe regioni i registri fondiari non sono tenuti con l'accuratezza richiesta e il registro federale non esiste ancora dappertutto.

Il Consiglio federale può imporre condizioni ed oneri (art. 5) se questi sono necessari al raggiungimento dello scopo previsto dalle misure a favore della viticoltura. Questo stesso articolo viene completato da una nuova disposizione che permette di escludere dal beneficio dei sussidi fede¬ rali per l'impianto o la ricostituzione di vigneti quei Cantoni che non ap¬ plicano, o applicano in misura insufficiente, le disposizioni del decreto.

Tale misura priva ugualmente i Cantoni dei proventi negati ancorché, successivamente, fosse provveduto ad una puntuale ma tardiva applicazione del decreto.

Le disposizioni relative alla copertura delle spese (art. 6) al pagamento dei sussidi (art. 7) e alle vie legali (art. 8) non differiscono da quelle del decreto in vigore.

Articolo 9. L'obbligo d'estirpazione (art. 9) e le disposizioni penali (art. 10) sono stati formulati nuovamente ed armonizzati. La proibizione di piantare costituisce una restrizione sensibile all'uso del diritto di proprietà e alla libertà del commercio e dell'industria. Questa misura, unita all'ob¬ bligo d'estirpazione, è unica nella legge sull'agricoltura, ma contribuisce a impedire che l'offerta di vini indigeni ecceda troppo il potere d'assorbi¬ mento del mercato. Se dei vigneti vengono piantati illegalmente al difuori della zona viticola, il contravventore deve estirparli entro 12 mesi. Questo periodo gli permette di trasferire le piante su di un'altra parcella classi¬ ficata come zona viticola. Se egli non rispetta questa prescrizione, spetta alle autorità cantonali far levare la vigna. L'obbligo d'estirpazione in vi¬ gore (in altri termini il dovere imposto ai Cantoni di vegliare sull'estirpa¬ zione dei vigneti illecitamente piantati) è stato dunque ripreso nel progetto.

Le spese d'esecuzione di queste misure sono a carico del contravventore.

Artìcolo 10 (disposizioni penali). Il progetto dichiara punibile colui che pianta delle vigne in spregio alle disposizioni
vigenti, senza con ciò liberarlo dall'obbligo dell'estirpazione. Secondo le circostanze, le due misure possono venir combinate. Queste disposizioni legali rafforzate devono impegnare il contravventore a estirpare la vigna nello spazio previ¬ sto di dodici mesi. Nel caso di osservanza dell'obbligo, la multa è suscetti¬ bile di riduzione.

Articoli 11, 12, 13 (disposizioni d'esecuzione e disposizioni finali). La esecuzione del decreto incombe al Consiglio federale nella misura in cui non ne sono incaricati i Cantoni stessi (art. 11).

Il decreto deve entrare in vigore il 1° gennaio 1970 e avere effetto fino al 31 dicembre 1979 (art. 12). Stimiamo opportuno limitarne la validità a

153 un decennio, dato che molte circostanze possono variare durante questo periodo. Pensiamo non solo al progresso realizzato in campo tecnico, ma pure ai cambiamenti d'ordine economico che risulterebbero da una integra¬ zione economica europea. Avendo preso nota dello stato delle finanze pub¬ bliche, ci semba giudizioso di limitare a un periodo relativamente breve le prescrizioni che stabiliscono l'ammontare dei contributi federali. Di pari passo anche nell'economia vinicola i prezzi non possono venir fissati o sta¬ biliti unicamente in funzione del principio della copertura delle spese di produzione e dell'equivalenza dei redditi. Anzi, ben maggiore attenzione ri¬ chiede il tener conto ogni volta delle condizioni di smercio, così come degli interessi di altri raggruppamenti economici e classi della popolazione, con¬ formemente alla legge sull'agricoltura. Già da parecchi anni si è fatto ricorso a tutti i mezzi per stabilizzare al massimo i prezzi nella viticoltura.

Le misure previste devono ugualmente venir strutturate in funzione di una progressiva integrazione economica e quindi devono tendere a inserire la nostra viticoltura nell'ambito europeo aumentandone la competitività. Il problema che qui si pone è di ridurre il più possibile la disparità dei prezzi di produzione fra la Svizzera e i principali paesi importatori.

VI. CONSEGUENZE D'ORDINE FINANZIARIO I vigneti vengono ricostituiti in media ogni 25 anni, ovvero nella pro porzione del 4 per cento della superficie o di 500 ettari per annata su i un totale di 12 000 ettari. Se vogliamo ammettere che le piantagioni nuove in zona viticola copriranno da 1000 a 1500 ettari durante il prossimo decennio, arriviamo a una media annuale di 100 a 150 ettari. Circa 600 ino a ettari di vigne giovani vengono dunque piantate ogni anno. Se i tassi pt posti saranno accettati, stimiamo a fr. 1.80 in media le spese sosteni 1 * m2, cioè 18 000 franchi per ettaro; per 520 fino a 570 ettari la sp^ lerebbe allora entro 9,3 e 10,2 milioni di franchi a causa del fatto c , guendo le precedenti esperienze, il 5 per cento della super icie i mento non viene sussidiato. La Confederazione assume ì per' queste spese al tasso variante tra il 50 e il 70 per cento, va e z. .

tribuirà con 5,6 fino a 6,1 milioni di franchi. Un simile onere ^ che pesa sulla Confederazione e
sui Cantoni è nettamene ma^ & quello sostenuto finora. Le spese del fondo vinicolo aumenterann 3,3 milioni di franchi in media.

Fin dall'entrata in vigore del decreto del 6 giugno 1958, j* orina¬ zione ha versato ai Cantoni, in vista della ricostituzione e e annata.

zione dei vigneti, all'incirca 2,3 milioni di franchi in me ia p Secondo il consuntivo, i versamenti hanno raggiunto 2 198 717 franchi nel 1966 e 3 383 750 franchi nel 1967.

Foglio Federale, 1969, Vol. I

13

154 In questi ultimi anni le entrate del fondo vinicolo hanno raggiunto an¬ nualmente da 11 a 12 milioni di franchi. Ma se le spese di ricostituzione e di piantagione dei vigneti dovessero, come previsto, aggirarsi dai 5,6 ai 6,1 milioni, il fondo vinicolo disporrebbe ancora di mezzi sufficienti per co¬ prire le altre spese (utilizzazione non alcoolica di una parte del raccolto, pubblicità, contributi alle scuole di viticoltura, ecc.). Le entrate bastano parimenti per contribuire alle spese di nuove piantagioni e di ricostitu¬ zione, di rimaneggiamenti e di riunioni di parcelle (art. 2 cpv. 4), tuttavia, non potendo far previsioni sull'ampiezza di tali attività, ci risulta impossi¬ bile darvi delle cifre definitive a questo proposito.

VII. PARERE DEI CANTONI, DEI GRUPPI ECONOMICI E DELLE COMMISSIONI Il Dipartimento dell'economia pubblica ha elaborato un progetto di decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura e l'ha sottoposto, all'inizio del luglio 1968, all'apprezzamento dei Cantoni, dei gruppi economici e della commissione dei cartelli.

I pareri si riassumono come segue: 1. La proibizione di piantare nuove vigne al difuori della zona viticola è stata giudicata necessaria da tutti gli organismi consultati.

2. Riguardo ai sussidi federali previsti nell'articolo 2, la maggior parte dei Cantoni e qualche gruppo hanno espresso il desiderio che i sussidi di ricostituzione fossero pure estesi alle parcelle con una pendenza inferiore al 15 per cento purché site in zona vinicola. La richiesta è stata accolta. Certi gruppi economici considerano inutile l'incoraggiamento di nuove piantagioni, facendo notare che gl'interessati dovrebbero supplire loro stessi a queste spese. L'idea di prorogare il regime dei sussidi per la ricostituzione delle vigne in zona viticola non viene combattuta. v 3. Le misure a favore della pubblicità vengono considerate indesiderate da alcune organizzazioni economiche. Per contro i Governi cantonali e le grandi organizzazioni economiche le approvano dato che appoggiano un fine ben definito.

4. La maggioranza dei Governi cantonali si è espressa in favore dell'estir¬ pazione obbligatoria da attuare ad opera dell'autorità cantonale a spese dei viticoltori. I Cantoni di Vaud e del Vallese danno la prefe¬ renza a sanzioni penali più severe. La «Fédération
romande des vigne¬ rons», la società svizzera di viticoltori e l'unione svizzera dei contadini si sono pronunciate nettamente a favore dell'estirpazione obbligatoria.

Due gruppi economici si sono dimostrati contrari per questioni di prin¬ cipio. Le rafforzate disposizioni penali sono ugualmente approvate nei pareri espressi. La proposta tendente a sostituire all'estirpazione obbli-

155 ga oria un sistema di multe applicabile ogni anno è stata respinta dalla maggioranza degli organi consultati, che non attribuiscono a tale mi¬ sura una notevole efficacia e fanno notare le difficoltà per incassare delle multe ripetute e ogni anno più ingenti.

La commissione degli specialisti dell'economia vinicola svizzera ha approvato il progetto di decreto dopo averlo accuratamente studiato nel corso di numerose sedute.

La commissione dei cartelli non ha formulato nessuna obiezione.

Infine, il progetto non ha incontrato nessuna opposizione nella seduta el a commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura.

proponiamo feaerale, ri progetto di decreto concernenteQuindi misurel'approvazione temporanee indell'accluso favore della viticoltura.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 12 febbraio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: L. von Moos Il cancelliere della Confederazione: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente l`istituzione di misure temporanee in favore della viticoltura (Del 12 febbraio 1969)

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1969

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28.02.1969

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