276 Decreto federale sulla domanda d'iniziativa popolare per combattere la crisi economica e il disagio.

(Del 5 aprile 1935.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista la domanda d'iniziativa popolare per combattere la crisi eco¬ nomica e il disagio, e il rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 1935; visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione e gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta : Art, 1.

È sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni la domanda d'iniziativa per combattere la crisi economica ed il disagio, che ha il seguente tenore : «I sottoscritti cittadini attivi svizzeri depongono, in base al¬ l'art. 121 della Costituzione federale ed in conformità della legge fe¬ derale del 27 gennaio 1892 sul modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Co¬ stituzione federale, la seguente domanda: A. Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente; - - 1. La Confederazione prende larghe misure per combattere la crisi economica e le sue conseguenze. .

Tali misure mirano ad assicurare una esistenza sufficiente a tutti i cittadini svizzeri. .

2. A quest'uopo la Confederazione provvede: a) alla conservazione della forza di acquisto del popolo combat¬ tendo il ribasso dei salari, dei prezzi, dei prodotti dell'agricol¬ tura e delle arti e mestieri;, . , - b) a tutelare i salari ed i prezzi per assicurare un sufficiente red¬ dito del lavoro; - c) a procurare lavoro sistematicamente ed a regolare opportuna¬ mente il servizio di collocamento;

277 d) a conservare capaci famiglie di contadini e di affittuari nelle rispettive tenute, sgravando le aziende sovraccariche di debiti e facilitando il servizio degli interessi; e) a sgravare le aziende di arti e mestieri cadute in condizioni precarie senza colpa propria; f) a corrispondere un sufficiente sussidio di disoccupazione e soc¬ corso di crisi; g) a profittare della forza di acquisto e della forza finanziaria *del paese per promuovere l'esportazione di prodotti indu¬ striali ed agricoli e il movimento dei forestieri ·h) a regolare il mercato del capitale ed a controllare l'esporta¬ zione di questo ultimo; i) a controllare i cartelli ed i trusts.

3. La Confederazione può farsi coadiuvare dai Cantoni e dalle Federazioni economiche nell'esecuzione di tali compiti.

4. La Confederazione può, in quanto l'esecuzione di tali mi¬ sure lo richieda, scostarsi dal principio della libertà di commercio e d'industria.

5. iLa Confederazione mette a disposizione, sotto forma di cre¬ diti supplementari, i mezzi necessari per finanziare tali particolari misure di crisi. Essa si procura tali mezzi emettendo obbligazioni a premio, contraendo dei prestiti e con le entrate ordinarie.

6. L'Assemblea federale decreterà immediatamente, dopo l'ac¬ cettazione del presente articolo costituzionale, in modo definitivo le norme concernenti la sua esecuzione.

7. Il Consiglio federale presenta un rapporto sulle misure prese ad ogni sessione regolare dell'Assemblea federale.

B. Il presente articolo costituzionale rimane in vigore per un periodo di cinque anni ,a datare dal giorno della sua accettazione.

La sua durata in vigore può essere prolungata con decisione della Assemblea federale al massimo per altri cinque anni.» Art. 2. .

Si propone al popolo ed ai Cantoni di respingere la domanda di iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente de¬ creto.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 5 aprile 1935. Il Presidente : Schupbach.

Il Segretario : G. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 5 aprile 1935. Il Presidente : E. Béguin.

Il Segretario : Leimgruber.

278

Decreto federale su

t

l'iniziativa per l'inserzione di un articolo nella Cotituzione federale (ricostruzione delle strade alpine e delle relative strade di accesso). .

.(Del 5 aprile 1935.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'iniziativa popolare per l'inserzione di un articolo 23ter nella Costituzione federale (ricostruzione delle strade alpine e delle relative strade d'accesso) e il rapporto del Consiglio federale del 26 febbraio 1935, .

visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione e gli articoli 8 e s egg. della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della /Costituzione federale, decreta: Art. 1.

È sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni il progetto di revisione della Costituzione conformemente all'iniziativa suddetta, che ha il seguente tenore : « In applicazione dell'art. 121 della Costituzione federale i sot¬ toscritti cittadini elettori domandano che sia aggiunta alla Costitu¬ zione federale la seguente disposizione: 1

Art. 23 ter 1. La Confederazione provvede alla ricostruzione delle strade alpine principali, adibite al traffico turistico, e delle relative strade di accesso.

Le spese di costruzione sono sopportate dalla Confederazione.

I Cantoni interessati possono essere tenuti ä versare congrui contributi.

279 La manutenzione delle strade ' incombe ai Cantoni. Dal ricavo del dazio sulla benzina e carburanti la Confederazione preleverà 20 milioni di cui disporrà liberamente. Della somma rimanente una metà sarà suddivisa fra i Cantoni per le loro spese stradali e l'altra metà sarà destinata alla ricostruzione delle strade alpine e delle loro vie di accesso.

2. Un decreto federale stabilirà le modalità di dettaglio ».

Art. · 2.

Si propone al popolo é ai Cantoni di respingere la domanda d'ini¬ ziativa.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire, il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 4 aprile 1935.

Il Presidente : E. Béguin.

Il Segretario : Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 5 aprile 1935.

Il Presidente : Schûpbach.

Il Segretario: G. Bovet.

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Decreto federale sulla domanda d`iniziativa popolare per combattere la crisi economica e il disagio. (Del 5 aprile 1935.)

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10.04.1935

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