275

Termine d'opposizione: 2 luglio 1952

DECRETO FEDERALE elie Miegni {sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura (Del 28 marzo 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 23 della Costituzione federale; visto l'articolo 5, primo capoverso, del decreto federale del 29 set¬ tembre I960 concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1964; visto il messaggio del Consiglio federale dell' 8 gennaio 1952, decreta: Art. 1.

In derogazione all'articolo 1, primo capoverso, del decreto fede¬ rale del 22 dicembre 1938 sul regime finanziario, prorogato fino al 31 dicembre 1954 dal decreto federale del 29 settembre 1960, il Consiglio federale è autorizzato a concedere, in virtù della legge federale del 22 dicembre 1893 relativa al promovimento dell'agricoltura per opera della Confederazione, sussidi non ridotti per tutti i lavori di bonifica fon¬ diaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della *mtura o per i provvedimenti intesi a prevenirle.

Art. 12.

Eccezionalmente, il Consiglio federale potrà concedere sussidi straordinari fino a concorrenza del 20 per cento, da aggiungere ai sois sidi legali nei casi in cui questi non bastino, nonostante un adegua a Partecipazione alle spese dei Cantoni ed eventualmente dei comunicai finanziamento dei lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle evastazioni particolarmente gravi cagionate dalle forze della natura.

276 Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto; esso fissa la data della sua entrata in vigore.

Oosì decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 marzo 1952.

11 Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 marzo 1952.

Il Presidente: Karl Benold.

TI Segretario: Ch. Oser.

li Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 marzo 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 3 aprile 1952.

Termine d'opposizione: 2 luglio 1952.

277

Termine d'opposizione: 2 luglio 1952

DECRETO FEDERALE concernente la costruzione di rifugi antiaerei negli edifici già esistenti (Del 28 marzo 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vieto l'articolo 85, numeri 6 e 7, della Costituzione federale; vieto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1951, decreta : Art. 1.

In tutti gli edifici in cui la gente abita o soggiorna regolarmente, situati nelle località con duemila abitanti o più, devono essere possi¬ bilmente sistemati rifugi e uscite di sicurezza e praticate aperture nei muri divisori.

1

2

Dopo aver sentito il Cantone o sulla sua proposta, il Consiglio fede¬ nte può estendere tale obbligo a località con meno di duemila abitanti 0 a edifici e gruppi di edifìci particolarmente esposti, ovvero liberare ^all'obbligo località con più di duemila abitanti.

*1 Cantoni delimitano i quartieri delle località soggetti all'obbligo.

Essi sono autorizzati a liberare dall'obbligo edifici isolati o gruppi edifici.

Art. 2.

1 1 lavori di costruzione devono essere iniziati immediatamente. Essi saranno eseguiti entro un termine di sei anni e ripartiti, il più uniforme mente possibile su ciascun anno.

2 II Consiglio federale può prolungare o abbreviare i termini in modo generale o per determinate località.

278 Art. 3.

I rifugi devono essere costruiti in modo da resistere almeno al crollo e alle schegge; le porte e le finestre devono essere stAgne al fumo e alla polvere.

Art. 4.

La Confederazione assegna un sussidio del 20 per cento delle spese derivanti dalla sistemazione di rifugi, di uscite di sicurezza o di aper¬ ture nei muri divisori; i sussidi complessivi del Cantone e del comune devono essere di almeno il 20 per cento.

1

2

Se i lavori sono fatti eseguire dal Cantone o1 dal comune per la protezione del loro personale o del pubblico, il sussidio federale è del 25 per cento.

3

Se località con meno di duemila abitanti o determinati edifici, si¬ tuati in prossimità di opere militari, sono particolarmente esposti e per conseguenza soggetti all'obbligo da parte della Confederazione, il Consi¬ glio federalle può aumentare il sussidio fino al 25 per cento al massimo.

4 Gli stessi sussidi sono assegnati quando rifugi, uscite di sicurezza e aperture nei muri divisori sono eseguiti in edifici già esistenti e non soggetti all'obbligo.

Art. 5.

II proprietario dell'edificio ha il diritto di far partecipare i locata¬ ri, con una quota proporzionata all'importo della loro pigione, al paga¬ mento degl'interessi e all'ammortamento delle spese, dopo deduzione dei sussidi pubblici.

1

2 II proprietario che abita nell'edificio dev'essere considerato come locatario.

8

II termine d'ammortamento è calcolato in modo che l'interesse e l'ammortamento non superino complessivamente il 4 Vi per cento della pigione nel momento in cui il rifugio è ultimato. Il locatario ha il diritto di chiedere schiarimenti circa le spese, come pure circa il loro interesse e ammortamento.

4

La quota che spetta al locatario è giuridicamente parificata alla pigione.

Art 6.

I proprietari di costruzioni di protezione antiaerea sono tenuti a mantenerle in buono slato a loro spese in modo che possano hi °8nl tempo servire conformemente alle prescrizioni. Il Consiglio federale decide sulle eccezioni, dopo aver sentito il Cantone.

279 Art. 7.

Per l'esecuzione dei provvedimenti concernenti le costruzioni di protezione antiaerea, la Confederazione può esercitare il diritto di espro¬ priazione o conferirlo al Cantone o al comune, conformemente alla leg¬ ge del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.

2 E applicabile, in tutti i casi, la procedura abbreviata prevista da¬ gli articoli 33 e 34 di detta legge.

1

Art. 8.

Se le misure prescritte non sono eseguite o lo sono insufficiente¬ mente, i! Cantone vi provvede a spese del responsabile.

Art. 9.

H Servizio della protezione antiaerea statuisce sulle pretese di ordine Pecuniario della Confederazione o contro di essa che si fondano sul pree nte decreto o su ordinanze esecutive del Consiglio federale. La sua de¬ cisione può essere deferita alla Commissione di ricorso dell'amministra¬ zione militare federale che decide, in via definitiva, qualunque sia il valore litigioso.

Art. 10.

1 Chiunque contravviene al presente decreto o alle prescrizioni ese¬ cutive e singole decisioni emanate in virtù di esso è puniio con la multa 0 con l'arresto.

3

11 perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni incombono ai Cantoni.

Art. 11.

I Cantoni sono incaricati di applicare il presente decreto. Essi desi¬ gnano le autorità competenti e regolano la procedura.

Art. 12.

II Consiglio federale esercita l'alta vigilanza ed emana le prescri¬ zioni esecutive. Esso può delegare le sue competenze al Dipartimento Militare federale.

Art. 13.

1 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto COTì formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

8 Esso fissa la data della sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 marzo 1962.

Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

280 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 marzo 1962.

Il Presidente: Karl Ronald.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale dei 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere delia Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 3 aprile 1952.

Termine d'opposizione: 2 luglio 1952.

281

DECRETO FEDERALE concernente la copertura delle spese per l'armamento (Del 28 marzo 1052)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visti gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, primo capoverso, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 1051, decreta : L La Costituzione federale è completata dalle disposizioni seguenti.

Art. 1.

Allo scopo di procurarsi i fondi che le sono ancora necessari sino la fine del 1954 per sopperire alle spese del programma d'armamento dal 1951, la Confederazione prende le misure previste negli articoli d «l 2 al 5.

al

Art. 2.

Con gl'importi dell'imposta per la difesa nazionale dovuti per gli anni dal 195B al 1954 è riscossa una soprattassa per l'armamento.

1

2

La soprattassa per l'armamento è pari: ' per le persone fisiche e le persone giuridiche ad esse parificate dalle disposizioni vigenti in materia d'imposta per la difesa nazio¬ nale: a l .10 per cento dei primi 200 franchi dell'imposta sul reddito e sulla sostanza; al 20 per cento dei 300 franchi successivi dell'imposta sul reddito e sulla sostanza ; al 30 per cento della parte dell'imposta sul reddito e sulla sostanza che eccede 500 franchi.

Per il 1952, gl'importi di soprattassa fino a 5 franchi non sono ri¬ scossi :

a

282 6. per le società di capitali e le società cooperative: al 20 per cento dell'imposta sull'utile netto, come pure sul capitale e sulle riserve delle società anonime e delle società a garan¬ zia limitata, nonché sul reddito netto e sulla sostanza delle società cooperative; c. per le persone fisiche e le persone giuridiche: al 10 per cento delle imposte annue dovute in virtù degli articoli 43 e 53, secondo capoverso, del decreto concernente la riscos¬ sione di un'imposta per la difesa nazionale: 11 per le persone fisiche e le persone giuridiche, come pure per le società in nome collettivo o in accomandita: al 20 per cento dell'imposta sulle restituzioni e sui ribassi per gli acquisti di merci.

8 I Cantoni non partecipano al prodotto della soprattassa per l'arma¬ mento, aggiunta all'imposta per la difesa nazionale.

Art. 3.

1

Con l'imposta sulla cifra d'affari dovuta per la fornitura, il con¬ sumo personale, l'acquisto e l'importazione di bevande nella Svizzera, che scade dopo l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione del presente articolo e sino al 31 dicembre 1954, è riscossa una soprattassa per l'ar¬ mamento.

2 La soprattassa per l'armamento è pari: . per le forniture al minuto, come pure per il consumo personal« secondo l'articolo 16, primo capoverso, del decreto che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari: di vini spumanti delle voci 121 a e 121 b della tariffa d'uso delle do¬ gane svizzere, come pure di specialità di vino e vermut delle voci 117 c, 117 d, 119 a, 120 a e 129 b della stessa tariffa al 14 per cento, di mosto dolce e di succo d'uva senz'alcole al 2 per cento, d'altre bevande al 4 per cento; . per le forniture all'ingrosso, per il consumo personale secondo l'articolo 16, secondo capoverso, del decreto che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari, come pure per l'acquisto presso produttori na¬ zionali: di vini spumanti delle voci 121 a e 121 ft della tariffa d'uso dell« do¬ gane svizzere, come pure di specialità di vino e vermut delle voC1 117c, 117 d, 119a, 129« e 129 & della stessa tariffa al 21 per cento, di mosto dolce e di succo d'uva senz'alcole . . . al 2,5 per cento d'altre bevande al 6 per cento.

288 8

La soprattassa per l'armamento aggiunta all'imposta ohe colpisce ]'iinportazione delle bevande deve essere fissata in modo che corrisponda a quella del secondo capoverso, lettera ft.

4

L'Assemblea federale può decidere, in generale o per determinate specie di bevande, ohe l'imposta dovuta per le operazioni di smercio su territorio svizzero debba essere calcolata secondo unità quantitative e non secondo le controprestazioni o il valore. L'imposta riscossa in base a unità quantitative è fissata per ciascuna specie di bevande in modo c he dia circa lo stesso gettito dell'imposta calcolata secondo la controprestazione o il valore.

8

I commercianti e i fabbricanti di bevande non iscritti nel registro fiscale dei grossisti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione del presente articolo, i quali dispongono a tale data di una scorta nella Svizzera di bevande non esonerate dall'imposta sulla cifra d'affari in virtù dell'articolo 14, primo capoverso, lettera b, del decreto che istituisce questa imposta, devono pagare un'imposta sulle scorte; sif¬ fatta imposta colpisce la parte del valore calcolata in base al prezzo per forniture all'ingrosso, che eccede 3000 franchi. L'imposta sulle scorte è calcolata secondo le aliquote determinanti in virtù del secondo capo¬ verso, lettera b, per le forniture all'ingrosso. Gli agricoltori e i viticoltori svizzeri non devono imposta alcuna sulle scorte di bevande fabbricate u®lla loro propria azienda agricola o viticola.

6

La Confederazione prende i provvedimenti intesi a impedire che ^iflapoeta sulla cifra d'affari che colpisce le bevande fabbricate me¬ diante prodotti della viticoltura e dell'arboricoltura svizzere sia trasferi a a ^ carico dei produttori.

Art. 4.

Durante il periodo dall'entrata in vigore delle disposizioni d'esecu¬ zione dell'articolo 3 sino al 31 dicembre 1954, l'imposta sul lusso non è Scussa per le forniture al minuto e per il consumo personale di vini spumanti.

Art. 5.

Per gli annj 1952 al 1954, la partecipazione dei Cantoni al pro¬ dotto della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 42, lettera c» Ha Costituzione federale) è soppressa.

Art. 6.

L'Assemblea federale emana definitivamente le disposizioni neoes^^e un'esecuzione degli articoli dal 2 al 5.

1

2 L'Assemblea federale può derogare agli articoli 2 e 3, sempreè tale deroga non: sia intesa a prorogare la durata di validità e non

284 abbia come conseguenza un onere supplementare per determinati con¬ tribuenti mediante aumento delle aliquote tariffali.

II.

1

II presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 marzo 1952.

Il Presidente: Karl Reoold.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 marzo 1952.

Il Presidente: B. Boati.

Il Segretario: F. Weber.

285

DECRETO FEDERALE l'iniziativa popolare concernente il finanziamento dell'armamento e la salvaguardia delle conquiste sociali (Del 25 marzo 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista l'iniziativa del 19 dicembre 1951 concernente il finanziamento dell'armamento e la salvaguardia delle conquiste sociali; visto il rapporto del Consiglio federale del 22 febbraio 1952; visti l'articolo 121, sesto capoverso, della Costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892/5 otto¬ bre 1950 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa Popolare e le votazioni relative alla revisione della Costruzione federale, decreta : Art. t.

L'iniziativa concernente il finanziamento dell'armamento e la sal¬ vaguardia delle conquiste sociali sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

L'iniziativa è del seguente tenore: I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che la Costituzione federale venga completata con la seguente aggiunta: Art. 1.

Per sollecitamente coprire le spese di riarmo di 1464 milioni di franchi già decise dall'Assemblea federale, per salvaguardare le conquiste sociali ed evitare l'aumento del debito, la Confederazione prende le misure menzionate agli arti¬ coli 2 e 3.

Art. 2.

1. I Cantoni prelevano un sacrificio di pace per conto e sotto controllo della Confederazione.

2. Il sacrificio di pace sarà prelevato sulla sostanza netta delle persone fisi «he dopo deduzione di 50 000 franchi e sulla sostanza netta delle persone giuridi¬ che. Per le persone fisiche paganti annualmente meno di 100 franchi dimpos a per la difesa nazionale, il minimo d'esenzione sarà portato fino a 100 000 rane ì.

3. La sostanza netta del contribuente stabilita dall'imposizione per la di¬ fesa nazionale 1951/52 sarà quella determinante come base.

4. Il sacrificio di pace delle persone fisiche sarà dall'1,5 al 4,5 per cento, quello delle persone giuridiche dell'1,5 della sostanza netta.

5. Il sacrificio di paoe sarà pagato nel corso degli anni 1952-1954. L'imposta complementare sulla sostanza dell'imposta per la difesa nazionale non sarà pre¬ levata nel corso di questi anni.

6. Un decimo del sacrificio di pace resta ai Cantoni.

7. Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità d'applicazione.

Art. 3.

1. Un supplemento per il riarmo sarà prelevato sull'imposta per la difesa nazionale nel corso degli anni 1951-1954.

2. Il supplemento per il riarmo comporta: . Per le persone fisiche e le persone giuridiche a loro equiparate dal diritto fiscale, paganti annualmente più di 100 franchi per la difesa nazionale: 10 per cento peri 100 franchi successivi dell'imposta sul reddito e la' so¬ stanza, 20 per cento per i 300 franchi successivi dell'imposta sul reddito e la so¬ stanza, 30 per cento per la parte dell'imposta sul reddito e la sostanza che sorpassa i 500 franchi; . Per le società per capitali e per le cooperative : il 20 per cento dell'imposta sul reddito netto, sul capitale e sulle riserve delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e dell'imposta sul reddito e la sostanza delle cooperative.

3. I Cantoni non partecipano al gettito dei supplementi per il riarmo.

4. Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità di applicazione.

Art 2.

Il popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

Ari 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Coeì decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1952.

Il Presidente: Karl Resold.

Il Segretario: Ch, Osar.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1952.

Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

287 DECRETO FEDERALE concernente l'istituzione di «"« Stazione d'esperimenti tecnici destinata al¬ l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque alla Tiiffenwies, a Zurigo
L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 luglio 1951, decreta : Art 1.

È assegnato al Consiglio federale un credito di 1 200 000 franchi 0er l'istituzione di una Stazione d'esperimenti tecnici destinata ali Isti¬ tuto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione dolle acque, a Zurigo.

Art 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, ^utra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Borna, 3d gennaio 1962. Il Presidente: Karl Renold.

Il Segretario: Ch. Osar.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1962. Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

288 DECRETO FEDERALE concernente l'ampliamento della centrale di riscaldamento della Scuola politecnica federale a Zurigo (Del 25 marzo 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del 25 gennaio 1952, decreta : Art. 1.

È approvato il progetto d'ampliamento della centrale di riscalda¬ mento della Scuola politecnica federale, a Zurigo, per il quale è prevista una spesa di 3 500 000 franchi ripartita sugli anni dal 1952 al 1954.

Art. 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 marzo 1952. Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1952. Il Presidente: Karl Remold.

Il Segretario: Ch. Oser.

11 Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federaleBerna, 25 marzo 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzeio.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

289 DECRETO FEDERALE che accorda ta garanzia federale all'articolo 43, terzo capoverso, riveduto della Costituzione del Cantone di Lucerna (Del 27 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 1961; considerato ohe la disposizione costituzionale riveduta non contiene Dilla di contrario alla Costituzione federale, decreta : Art. 1.

fi accertata la garanzia federale all'articolo 43, ter«, capoverso, ·iveduto della Costituzione del Cantone di Lucerna, accettato nella voazione popolare del 3' dicembre 1950.

Art. 2.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1952. 11 Presidente: B. BossL Il Segretario: F. Webor.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 marzo 1952. Il Presidente: Karl Renold.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 marzo 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Federale, 1952.

23

290 DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale all'articolo 15 riveduto della legge costitu¬ zionale del Cantone Ticino (art. 34 del testo coordinato della Costituzione) (Del 27 marzo 1052) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della (Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 1962; considerato che la disposizione costituzionale riveduta non contiene nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta : Art. 1.

È accordata la garanzia federale all'articolo 15 riveduto della legge costituzionale del Cantone Ticino del 9 dicembre 1934 (art. 34 del testo coordinato della Costituzione), accettato nella votazione popolare del 25 novembre 1951.

Art 2.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1962. Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 marzo 1952. Il Presidente: Karl RenoldL Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federaleBerna, 27 marzo 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

à

291

DECRETO FEDERALE concernente il soccorso alle ferrovie private danneggiate dalle valanghe e dalle piene (Del 26 marzo 1062)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del 'Consiglio federale del 19 ottobre 1961 e il messaggio complementare del 23 novembre 1051, decreta : Art. 1.

Per contribuire alla copertura delle spese di ripristino degl' im¬ pianti danneggiati dalle valanghe eccezionali dell'inverno 1950/51, la confederazione assegna alle ferrovie private seguenti un sussidio unico: a · alla Ferrovia retica, di 1 000 000 di franchi al massimo, h. alla Ferrovia Furka-Oberalp, di 325 000 franchi al massimo, ossia

1 325 000 franchi al massimo.

Art. 2.

La Confederazione contribuisce a coprire le spese di ripristino de¬ si impianti danneggiati dalle piene, assegnando alle ferrovie private che ne hanno sofferto un sussidio unico di 1 400 000 franchi.

(

Art. 3 I sussidi sono versati in base alle spese effettivamente fatte per ^Parare i danni e particolareggiatamente giustificate dalle imprese ter¬ ziarie.

Art. 4.

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, l *tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

292 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 gennaio 1952.

Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 marzo 1952.

Il Presidente: Karl Renold.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federaleBerna, 26 marzo 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero?

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

293 DECRETO FEDERALE che assegna un sussidio straordinario per l'anno 1952 all'Ufficio centrale svizzero dei turismo (Del 20 marzo 1052)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vieto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1951, decreta : Art. 1.

All'Ufficio centrale svizzero del turismo è assegnato, per la cam¬ pagna speciale di propaganda attualmente organizzata negli Stati Uniti d'America, un sussidio straordinario di 800000 franchi.

Art. 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio gener ale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1962. Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1952. Il Presidente: Karl Renold.

Il Segretario: Ch. Oser.

IL Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 marzo 1962.

Por ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Cotifederaztone: Ch. Oser.

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Decreto federale che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura (Del 28 marzo 1952)

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03.04.1952

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