109 Termine d'opposizione: 7 maggio 1952

DECRETO FEDERALE che sopprime lft riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili (Del lo febbraio 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 23 della Costituzione federale; visto l'articolo 3, secondo capoverso, del decreto federale del 22 _°ömbre 1938 concernente l'ordinamento finanziario, prorogato fino 1954 dal decreto federale del 29 settembre 1950; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1951, decreta : Art. 1.

j . fr facilitare la riparazione di danni cagionati ai corsi d'acqua zi .ln^emPerie e per promuovere altre correzioni difficilmente finan-j b il Consiglio federale è autorizzato, in derogazione all'articolo > Primo capoverso, del decreto federale del 22 dicembre 1938 sull'orbi^aniei1*0 finan*iario dal 1939 al 1941, prorogato fino al 31 dicemf . 1954, ad assegnare sussidi non ridotti, conformemente alla legge erale del 22 giugno 1877 su la polizia delle aeque.

Art. 2.

pe r ^a figlio federale è autorizzato eccezionalmente a concedere, * riparazione dei danni cagionati dalle intemperie, dei sussidi V lei*?* mas * ^ Per cenl° a* massimo nei casi in cui i sussidi il?

srmi non siano sufficienti ad assicurare il finanziamento dei av °ri necessari.

Art. 3.

g sussidio suppletivo conformemente all'articolo 2 sarà assesn .80^anl° se fi Cantone concede, oltre a un sussidio ordinario, un 10 suppletivo pari almeno al 5 per cento delle spese.

s

110 Qualora circo-stanze speciali lo giustifichino, il Cantone può essere eccezionalmente dispensato dal concedere un sussidio suppletivo. Le somme suppletive assegnate dai comuni o da altri enti di diritto pub¬ blico, che non siano committenti dei lavori, possono essere dedotte dalle prestazioni dei Cantoni.

È riservato l'esame della situazione finanziaria dei committenti dei lavori.

Art. 4.

Sarà tenuto conto della situazione del mercato del lavoro nella mi¬ sura consentita dall'urgenza dei lavori.

Art. 5.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente de¬ creto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giu¬ gno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni fe¬ derali.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente de¬ creto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° febbraio 1952.

Il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1« febbraio 1952.

Il Presidente: Karl Renold.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'ai1* colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazion1 popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° febbraio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzeri Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 febbraio 1952.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1952.

Ill DECRETO FEDERALE SU l'Iniziativa popolare concernente le imposte sulla cifra d affari (Dei 31 gennaio 1952) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista l'iniziativa del 4 aprile 1950 concernente le imposte sulla cifra d'affari ed il rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 1951, Visto l'articolo 121, sesto capoverso, della Costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla rev Ì8Ìone della Costituzione federale, decreta: Art. 1.

L'iniziativa del 4 aprile 1950 concernente le imposte sulla cifra d affari sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

L'iniziativa è del seguente tenore: «I seguenti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, considerando necessario liberare i consumatori dalle imposte indirette antisocia ì e, in modo particolare, dall'imposta sulla cifra d'affari che determina l'aumento del costo della vita, a norma dell'articolo 121 della Costi¬ tuzione federale e valendosi della legge federale del 27 gennaio 1892 sulle iniziative popolari e votazioni circa la revisione della Costitu¬ zione, lanciano l'iniziativa per iscrivere nella Costituzione federa e seguente articolo 42, paragrafo 2: La Confederazione non è autorizzata a emettere imposte sulla cifra d'affari ».

Art. 2.

L popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

Art. 3.

B Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 gennaio 1952. Il Presidente: Il Segretario: Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1952. Il Presidente: Il Segretario:

B. Bossi.

F. Weber.

Karl Renold.

Ch. Oser.

112 DECRETO FEDERALE concernente il finanziamento del servizio sperimentale svìzzero di televisione (Del 31 gennaio 1952) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 36, primo capoverso, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio' federale del 4 giugno 1951, decreta : Art. 1.

Il Consiglio federale è autorizzato ad aiutare il servizio sperimen¬ tale di televisione con contributi di 2 400000 franchi al massimo, di cu; 900000 franchi saranno a carico dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

I versamenti saranno ripartiti su un periodo di tre anni.

Art. 2.

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale» entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1951. Il Presidente: Karl Ranoid.

Il Segretario: Labngrubar.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1952. Il Presidente: B. BoaaL Il Segretario: F. Webar.

11 Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federa^' Berna, 31 gennaio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero» Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Osar.

IIS DECRETO FEDERALE concernente H contributo della Svizzera all'Ufficio internazionale di educazione (Del 28 gennaio 1962) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, "Visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951,

a

decreta : Art. 1.

il contributo annuo all' Ufficio internazionale di educazione è fis0 & 50 000 franchi per gli anni dal 1951 al 1960.

Art. 2.

be la situazione finanziaria dell' Ufficio internazionale di educae dovesse migliorare notevolmente, l'importo del contributo potrà ^ ridotto al momento dell'allestimento del bilancio.

n

e

.

Art. 3.

* Presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, inunediatamente in vigore, ft Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

T1 ra

decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1951. Il Presidente: Karl Renold.

Il Segretario: Leimgruber.

decretato dal 'Consiglio degli Stati.

Berna, 28 gennaio 1952. 11 Presidente: B. Bossi.

Il 'Segretario: F. Weber.

II Consiglio federale decreta: ft decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 gennaio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Decreto federale che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili (Del 1° febbraio 1952)

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1952

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07.02.1952

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