N° 17

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foglio federale ^nno XXXV Berna, 24 aprile 1952. Volume I ^Pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 11. -- ; semefr. 6.50, con allegata la RaceóUa delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Amminir&zione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona _ (Telefono 5 18 71) - Conto ohèques postali XI 690.

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« MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una legge erale che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni (Del 4 aprile 1962)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, ,

Pregiamo sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di che modifica quella del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro malattie e gl'infortuni. iScopo di questa legge è quello di aumentare ^.massimo dei guadagni computabili per il calcolo delle prestazioni e Premi d'assicurazione (art. 74, 78 e 112), di accrescere l'indennità e spese funerarie (art. 83), nonché di elevare il limite d'età entro eu[ , 1 figli hanno diritto all'assegnazione di una rendita (art. 85).

I. AiUiMElNTO DEI GUADAGNI ASiSICURABILI dei ^ articoli e della legge del 1911 prevedono il massimo dei ®Ua^aSni computabili per il calcolo delle prestazioni assicurative e pçr P^mi- Questo massimo ammontava originariamente a 14 franchi in*. ^ guadagno giornaliero e a 4000 franchi .per il guadagno annuale, ^ quale dovevano essere calcolate le rendite. In seguito, questi a 2i°r^ sono sfati aumentati già due volte: essi furono fissati, nel 1920, franchi e 6000 franchi e, nel 1945, a 20 franchi e 7800 franchi.

i ^P° l'adeguamento nell'anno 1945, i prezzi e i salari sono andati V il m 1U aumenfando, di modo che il Consiglio federale considera giunto al *.0rïlen f° di fissare di nuovo i massimi dei guadagni computabili, Rat*11-6 di garantire il valore delle prestazioni dell'assicurazione obbli¬ 110 con ro go me ^ g»d'assicurazione infortuni. Secondo indagini fatte dall' Istituto na¬ svizzero controlegl'infortuni (Istituto nazionale), Ff

>glio Federole, 1952.

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342 il numero delle persone che, a causa dei guadagni massimi attuali, non possono assicurarsi per il loro intero salario e subiscono in tal modo una perdita, è di 130000, pari all' 11,9 per cento del numero totale degli assicurati. Inoltre, se si tien conto anche del fatto ohe le prestazioni del¬ l'assicurazione (non sono calcolate secondo l'importo complessivo dei gua¬ dagni computabili, ma unicamente in base all' 80 o al 70 per cento di questo guadagno, si comprenderà meglio l'insufficienza delle prestazioni versate a questi assicurati. Quando nel marzo 1945 si decise di aumen¬ tare il massimo del guadagno giornaliero computabile a 20 franchi e quello del guadagno annuale a 7800 franchi, solo il 4 per cento degli assicurati, ossia 82000 persone, non erano più sufficientemente coperti dall'assicurazione a causa dei limiti massimi d'allora. iSe nell'anno 1944 si considerava un tale aumento come giustificato, esso lo sarà ora an¬ cora maggiormente, poiché la proporzione degli assicurati che non sono più interamente coperti è notevolmente aumentata.

I massimi dei guadagni computabili devono essere fissati a 30 fran¬ chi il giorno e a 9000 franchi l'anno in relazione all'aumento del costo della vita e dell'indice dei guadagni dal 1944 in poi, anno dell'ultimo adeguamento. Questa evoluzione risulta dallo specchietto qui appresso.

Anno

1944 1950 1° semestre 1951 .

Settembre 1951 .

Dicembre 1951 .

Guadagno massimo assicurato Indice del Indioe generale adattato seoondo guadagni di operai infortunati vita Indtoe fr.

l'Indice l'indioe ·) ') del del costo della vita guadagni fr.

tt.

100 100 26 26 100 26 140 100 26 36 105 27 142 ») 37 109 100 26 28 -- -- 100 112 29 26 29 113 100 -- 26 --

') Fonte: «Die Volkswirtschaft». gennaio 1052. pag. 14 *) Fonte: Ufficio federale dell'Industria, delle arti e mestieri e del lavoro *) Risultato provvisorio Nonostante l'aumento proposto, vi sarà sempre un determinato nu¬ mero di assicurati che non saranno interamente coperti. A questa ca¬ tegoria appartengono tuttavia in particolare quei salariati che, rispetto alla grande massa degli assicurati, hanno sempre riscosso salari più ele¬ vati e che per conseguenza non sono mai stati assicurati per il loro salario intero. D'altra parte non si deve dimenticare che l'Istituto na¬ zionale quale ente d'assicurazione contro gl'infortuni degli operai non

343 Può sorpassare determinati limiti. L'essenziale sta nel fatto che, grazie all'aumento previsto, la maggior parte degli assicurati sia di nuovo in¬ teramente coperta e sia con ciò raggiunto lo scopo sociale dell'assicu¬ razione.

H. AUMENTO DELL' INDENNITÀ PER LE SPESE FUNERARIE L'articolo 83 della legge prevede un'indennità per spese funerarie di 40 franchi al massimo. Quest'importo è rimasto immutato da quando e e utrata in vigore la legge. Tale indennità, del resto assai minima in confronto all'attuale eosto di un funerale, è esposta da lungo tempo a giustificate critiche. L'Istituto nazionale propone che l'indennità per »Pose funerarie sia aumentata a 250 franchi.

Poiché generalmente le spese complessive di un funerale non sono mferiori a 250 franchi, non vale la pena di esaminare per ogni caso a guanto ammontano le spese effettive. Appare perciò indicato di tener conto, nella legge, della situazione reale e di rinunziare alla formula attuale secondo la quale l'Istituto nazionale è libero di fissare come ®teglio crede l'indennità entro i limiti previsti dalla legge. È preferi¬ re invece stabilire che l'Istituto nazionale abbia, in ogni caso, a ver¬ sare ai superstiti un contributo di 250 franchi alle spese funerarie.

IJ

L AUMENTO DEL LIMITE D'ETÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RENDITE AI FIGLI

Secondo l'articolo 85 della legge ogni figlio legittimo, anche poumo, ha diritto a una rendita al decesso dèi padre o della madre o ambedue i genitori. Questa rendita è versata fino all'età di sedici ^i compiuti oppure, se a quest'età il figlio è affetto da incapacità .Manente al lavoro, fino a che siano trascorsi settanta anni dalla na¬ scita dell'assicurato. Questo limite d'età di sedici anni è stato criticato a Averse parti; in particolare si è fatto rilevare che il disciplina¬ nte previsto dalle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia .P®1" i superstiti e sull'assicurazione militare è più largo. Il Consiglio «aerale era stato invitato già nella sessione dell'autunno 1951, me»Ute un postulato del Consigliere nazionale Stünzi, a pronunciarsi »Ulla questione.

1

Dopo uno studio approfondito del problema, l'Istituto nazionale 6

a tuf ° *nazionale di il limite d'età ai per 18 anni compiuti. L'Istinon elevare ritiene invece opportuno l'assicurazione obblitona contro gl'infortuni un adeguamento all'assicurazione vecchiaia superstiti e all'assicurazione militare, secondo cui le rendite devono ver a I8&6re ® tehaulancora figlio terminato fino all'età di 20 anni ocompiuti se questi, ^uni,. non il suo tirocinio i suoi studi.

Infatti,a

344 da una parte, gli oneri finanziari dell'assicurazione contro gl'infortuni non professionali diverrebbero in tal modo tanto gravosi da provocare un immediato aumento dei prezzi e, dall'altra, secondo il parere del¬ l' Istituto nazionale, non spetta a un'assicurazione di operai concedere indirettamente dei privilegi agli assicurati che già si trovano in buone condizioni finanziarie.

IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE 1. L'aumento del massimo dei guadagni computabili non implicherà per l'Istituto nazionale oneri finanziari maggiori, poiché esso si riper¬ cuoterà non soltanto sulle prestazioni dell'assicurazione, bensì anche sui premi (art. 112). Ciò suppone naturalmente che i guadagni computa¬ bili aumentati siano applicati solo nei casi d'infortunio che si verifi¬ cano dopo l'entrata in vigore dell'allegato disegno di legge.

2. L'aumento a franchi 250 dell'indennità per le spese funerarie provocherà una spesa maggiore di 80000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni professionali e di 70 000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni non professionali.

3. L'aumento del limite d'età da 16 a 18 anni per l'assegnazione delle rendite ai figli cagionerà all' Istituto nazionale una maggiore spesa di circa 320 000 franchi rell'assicurazione contro gl'infortuni profes¬ sionali e di circa 150000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni non professionali.

Riassumendo, risulta che la proposta revisione implicherà per l'Isti¬ tuto nazionale una spesa maggiore di circa 620 000 franchi l'annoStando alle asserzioni dell' Istituto, queste spese maggiori non provo¬ cheranno alcun aumento dei premi nell'assicurazione contro gl'infor¬ tuni professionali; per l'assicurazione contro gl'infortuni non professio¬ nali, la questione rimane invece sospesa a motivo di altri nuovi oneriV. OSSERVAZIONI FINALI E PROPOSTA 1. In numerosi casi in cui il guadagno dell'impiegato e dell'ope¬ raio superava il massimo computabile, i padroni hanno provveduto a co¬ prire la differenza conchiudendo assicurazioni complementari près90 società d'assicurazione private. Con l'entrata in vigore dell'allegato disegno esisterebbe il pericolo di una parziale doppia assicurazioni se le assicurazioni complementari non fossero automaticamente ade¬ guate. Tuttavia si può rinunziare a inserire nella legge una dispo®1* zione a tale
proposito, poiché la Conferenza svizzera dei direttori d a®' sicurazione contro gl'infortuni si è impegnata, in nome delle società d'assicurazione a essa affiliate, ad adeguare automaticamente i contratt d'assicurazione complem en tare.

345 2. L'articolo 2 del disegno prevede in modo esplicito ohe le dispo¬ sizioni di detto progetto sono applicabili unicamente agl'infortuni che Accadranno dopo l'entrata in vigore della legge. Il conferimento dell'ef¬ fetto retroattivo alla legge sarebbe contrario al sistema di capitalizza¬ zione previsto dalla legge del 1911 e inoltre renderebbe indispensabile un aumento delle riserve di copertura.

3. Il disegno di legge qui allegato è stato sottoposto agli enti in¬ teressati i quali, di massima, l'hanno approvato.

4. Tenuto conto del termine d'opposizione, prevediamo come data della sua entrata in vigore il 1° gennaio 1953.

Abbiamo l'onore di proporvi di approvare il disegno di legge qui Allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 4 aprile 1952.

In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente della Confederazione: Kabelt.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una legge federale che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni (Del 4 aprile 1962)

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