N° 9

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VOGLIO FEDERALE Anno XXXV Berna, 28 febbraio 1952. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11. -- ; seme¬ stre fr, 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammiri* strazione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

RAPPORTO del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'iniziativa concernente *1 finanziamento degli armamenti e la salvaguardia delle con¬ quiste sociali (Del 22 febbraio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, L'iniziativa del partito socialista svizzero concernente il finanzia¬ mento degli armamenti e la salvaguardia delle conquiste sociali è stata depositata il 19 dicembre 1951 presso la Cancelleria federale appog¬ giata da 147 092 firme valide. Il (Consiglio nazionale e il Consiglio degli ^tati hanno preso atto, il 31 gennaio e il 1° febbraio 1952, del nostro rapporto (FF 1952, 56) concernente la riuscita dell'iniziativa, invitan¬ ti a presentare loro un rapporto e le nostre conclusioni in merito.

L'iniziativa tende a utilizzare il più sollecitamente possibile le fonti a cui devono affluire i mezzi necessari al finanziamento degli arma¬ menti. Essa si prefigge dunque lo stesso scopo del decreto federale che modifica la Costituzione, già in deliberazione dinanzi alle Camere se¬ condo quanto noi abbiamo proposto (messaggio del 30 novembre 1951 concernente il finanziamento delle spese per l'armamento; FF 1952, 21).

nostro disegno e l'iniziativa sono però convergenti e si escludono reciprocamente. Tanto l'una quanto l'altra proposta di revisione devono essere sottoposte al voto del popolo e possono essere attuate solamente ^ &°no state prima approvate dalla maggioranza dei cittadini aventi mitto di voto e da quella dei Cantoni.

Se si vuole che gli sforzi fatti per il finanziamento dell'armamento giungano ben presto a un risultato positivo, è raccomandabile che il Popolo e i Cantoni abbiano il più presto possibile l'occasione di prominciarsi sull'iniziativa. Ne consegue perciò la necessità ohe le Camere esprimano sollecitamente la loro opinione sull'iniziativa. Questo modo Foglio Federale, 1952.

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174 di vedere è condiviso dal Consiglio nazionale, che ci ha invitati, con il suo postulato del 31 gennaio 1952, a presentare con sollecitudine il nostro rapporto sull'iniziativa per permettere alle Camere di pren¬ dere la loro decisione in merito già durante la prossima sessione di marzo.

* * * Secondo il mandato ricevuto, presentiamo il rapporto seguente: I. TESTO DELL'INIZIATIVA L'iniziativa è del seguente tenore: Art. 1.

Per sollecitamente coprire le spese di riarmo di 1464 milioni di franchi già decise dall'Assemblea federale, per salvaguardare le conquiste sociali ed evitare l'aumento del debito, la Confederazione prende le misure menzionate agli arti¬ coli 2 e 3.

Art. 2.

1. I Cantoni prelevano un sacrificio di pace per conto e sotto controllo della Confederazione.

2. Il sacrificio di pace sarà prelevato sulla sostanza netta delle persone fisi¬ che dopo deduzione di 50 000 franchi e sulla sostanza netta delle persone giuridi¬ che. Per le persone fisiche paganti annualmente meno di 100 franchi d'imposta per la difesa nazionale, il minimo d'esenzione sarà portato fino a 100 000 franchi.

3. La sostanza netta del contribuente stabilita dall'imposizione per la di¬ fesa nazionale 1951/52 sarà quella determinante come base.

4. Il sacrificio di pace delle persone fisiche sarà dall'1,5 al 4,5 per cento, quello delle persone giuridiche dell'1,5 della sostanza netta.

5. Il sacrificio di pace sarà pagato nel corso degli anni 1952-1954. L'imposta complementare sulla sostanza dell'imposta per la difesa nazionale non sarà pre¬ levata nel corso di questi anni.

6. Un decimo del sacrificio di pace resta ai Cantoni.

7. Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità d'applicazione.

Art. 3.

1. Un supplemento per il riarmo sarà prelevato sull'imposta per la difesa nazionale nel corso degli anni 1951-1954.

2. Il supplemento per il riarmo comporta: o. Per le persone fisiche e le persone giuridiche a loro equiparate dal diritto fiscale, paganti annualmente più di 100 franchi per la difesa nazionale: 10 per cento per i 100 franchi successivi [dell'imposta sul reddito e la so¬ stanza, 20 per cento per i 300 franchi susseguenti dell'imposta sul reddito e la so¬ stanza, 30 per cento per la parte dell'imposta sul reddito e la sostanza che sorpassa i 500 franchi; 6. Per le società per
capitali e per le cooperative : il 20 per cento dell'imposta sul reddito netto, sul capitale e sulle riserve delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e dell'imposta sul reddito e la sostanza delle cooperative.

175 3. I Cantoni non partecipano al gettito dei supplementi per il riarmo.

4. Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità di applicazione.

Il testo originale tedesco è determinante per la riuscita dell'iniziativa.

II. CONTENUTO E CONSEGUENZE FISCALI DELL' INIZIATIVA 1. Contenuto dell'iniziativa L'iniziativa domanda, in forma di progetto già elaborato, che la Co¬ stituzione federale sia completata da una disposizione che autorizzi la Confederazione a riscuotere un sacrificio di pace e soprattasse per l'ar¬ mamento aggiunte all'imposta per la difesa nazionale. Lo scopo delle misure proposte è quello di procurare i mezzi necessari alla copertura delle spese per l'armamento, pari a 1464 milioni di franchi, già decise dall'Assemblea federale. Il fatto che l'iniziativa indichi anche altTi scopi salvaguardare le conquiste sociali ed evitare l'aumento del debito della Confederazione -- trova la sua spiegazione nell'idea manifesta¬ mente espressa dai suoi promotori secondo cui l'insufficienza della co¬ pertura delle spese per l'armamento comprometterebbe l'equilibrio dei conti della Confederazione, ciò che avrebbe per conseguenza una dimimizione dei fondi a disposizione per gli scopi sociali. Non è chiesto che dna parte del gettito fornito dalle misure fiscali proposte sia destinato a «copi sociali.

«. Saorificìo di pace. -- Le proposte circa la struttura del sacrifi¬ cio di pace s'attengono, nelle grandi linee, alle norme che erano deter¬ minanti per i due sacrifici riscossi nel 1940-1942 e nel 1945-1947.

Oggetto della contribuzione deve essere la sostanza netta accertata dgli effetti dell'imposta per la difesa nazionale per il periodo 1951-1952 e cui il contribuente disponeva il lo gennaio 1951. Si ammette perciò non è necessario procedere a un accertamento speciale della so81120 imponibile, come è stato fatto per i due sacrifici (v. Capo III, dum. 2, lett. e, qui appresso).

Il sacrificio di pace dovuto dalle persone fisiche deve essere calco.

sulla loro sostanza netta dopo deduzione di 50 000 franchi. Questo jmporto da dedurre deve essere aumentato fino a 100 000 franchi per contribuenti « paganti annualmente meno di 100 franchi d'imposta .

difesa nazionale ». Il tenore dell'iniziativa dovrebbe essere pre¬ miato nel senso che trattasi dell'imposta annua dovuta sul
reddito per ^ Periodo 1951-1952. I nostri calcoli sull'onere e il gettito fiscali del enficio di pace sono fondati su questa supposizione.

L'iniziativa lascia alla legislazione d'esecuzione la cura di detereh,nare l

&raduazione del minimo imponibile tra 50 000 e 100000 fran' Abbiamo preso come base dei nostri calcoli la graduazione seguente:

176 Persone coniugate, senza figli Imposta per la difesa Deduzione nazionale sul reddito della sostanza fr.

fr.

100 od oltre 50 000 80--99 60 000 60--79 70 000 40--5-9 80 000 20-39 90000 0--19 100000 Agli importi indicati dell'imposta per la difesa nazionale, corri¬ sponderebbero, per le persone coniugate, senza figli, i redditi e le dedu¬ zioni della sostanza seguenti: Deduzioni della sostanza Reddito fr.

fr.

10 000 od oltre 50 000 60000 9 000--9 900 8 000--8 900 70000 7 000--7 900 80000 6 000--6 900 90 000 100000 sino a 5 900 Il sacrificio di pace dovuto dalle persone fisiche oscillerebbe dall' 1,5 al 4,5 per cento della sostanza netta, quello delle persone giu¬ ridiche sarebbe invece pari all' 1,5 per cento. Le aliquote previste corri¬ spondono a quelle che sono etate applicate per i due sacrifici.

Il sacrificio di pace dovrebbe essere pagato nel corso degli anni dal 1952 al 1954. Come è stato deciso per il secondo sacrificio per la difesa nazionale, l'imposta complementare sulla sostanza riscossa agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale non sarebbe più prelevata durante gli anni in cui dovrebbe essere pagato il sacrificio di pace.

La quota parte dei Cantoni al gettito del sacrificio di pace sarebbe del 10 per cento.

b. Soprattasse per l'armamento aggiunte all'imposta per la difesa nazionale. -- L'iniziativa riprende, nelle grandi linee, le soprattasse della medesima natura previste nel nostro progetto del 16 febbraio 1951, oscillanti dal 10 al 30 per cento per le persone fisiche e le persone giuridiche ad esse parificate dalla legislazione fiscale e pari al 20 per cento per le società di capitali e le società cooperative.

Le differenze che l'iniziativa presenta nei confronti dei nostri pro¬ getti del 16 febbraio e del 30 novembre 1951 saranno esposte nel cap» IV, qui appresso.

177 Contrariamente a quest'ultimo progetto, l'iniziativa rinuncia alle soprattasse aggiunte all'imposta per la difesa nazionale che è riscossa, «1 momento della cessazione dell'assoggettamento o di una tassa inter¬ media, sugli utili di capitale e sugli aumenti di valore. L'iniziativa non fa neppure cenno delle soprattasse aggiunte all'imposta sulle restitu¬ zioni e sui ribassi.

2. Valutazione del gettito Il gettito del sacrificio di pace potrebbe essere valutato nel modo s^juente: Milioni di franchi Persone fisiche 4S0 Persone giuridiche 200

Meno il 10°/o (quota parte dei Cantoni)

Totale ...

Gettito per la Confederazione (in cifra tonda) .

.

080 68 610

Le soprattasse per l'armamento potrebbero fruttare annualmente: Milioni di franchi Proposta del Consiglio federale del 30 novem¬ bre 1051 63 Decisione del /Consiglio nazionale del 31 gen¬ naio 1952 62,2 ! per il 1951 58 Iniziativa I per ciascuno degli anni 1952, 1953 ( e 1954 44 La differenza che esiste fra il gettito che l'adozione dell'iniziativa av rebbe assicurato nel 1951 e quello ohe risulterebbe da questa adozione *>er ciascuno degli anni 1952, 1953 e 1954 è imputabile al fatto che la soprattassa dovrebbe essere calcolata nel 1951 sulla somma complessiva Pagata a titolo dell'imposta per la difesa nazionale (imposta sul reddito e imposta complementare sulla sostanza), mentre che, per il 1952, 1953 1954, essa aumenterebbe la sola imposta sul reddito. A motivo del sacrificio di pace, l'imposta complementare sulla sostanza non sarebbe nf atti riscossa durante questi anni.

Per il periodo che va dal 1951 al 1954, le soprattasse per l'armaento frutterebbero perciò le somme seguenti: Milioni di franchi Proposta del Consiglio federale 1952-1954 .

.

. 189 Decisione del Consiglio nazionale 1952-1954 .

.

186 Iniziativa 1951-1954 190

178 Il gettito totale risultante dall'applicazione del testo dell'iniziativar sarebbe dunque (in milioni di franchi): Gettito Quota della lordo Confederazione Cantoni Sacrificio di pace 6*80 610 70 Meno la diminuzione delle entrate dovuta alla soppressione dell' im¬ posta complementare .... 150 105 45

Soprattasse per l'armamento

.

530 505 25 190 190 --

Totale

720 695 25

.

III. IL SACRIFICIO DI PACE I. La contribuzione sulla sostanza nella politica fiscale svizzera L'idea di riscuotere una contribuzione sulla sostanza per sopperire ai bisogni finanziari straordinari è stata ripetutamente ventilata, ma finora è stata attuata solamente nei due sacrifici per la difesa na¬ zionale.

a. Mozione Goetsehel concernente un sacrifìcio sulla sostanza. -- Nel 1918, l'on, consigliere nazionale Goetsehel invitò il Consiglio fede¬ rale a esaminare « se non sia possibile riscuotere sul patrimonio nazio¬ nale, qualunque siano i possessori, eccettuata la Confederazione, una somma, di cui tre quarti sarebbero destinati a rimborsare in tutto o in parte i debiti per la mobilitazione, e un quarto sarebbe destinato ai Cantoni come contribuzione degli oneri straordinari determinati dalla guerra ». Le aliquote di questo sacrificio dovevano variare tra 1' 1 e 1' 6 per cento. Il Consiglio federale e le Camere respinsero la mozione e si decisero per una nuova imposta di guerra straordinaria.

b. Iniziativa del 1921 concernente un prelevamento dalla sostanza.

-- Il Partito socialista svizzero lanciò nel 1921 una iniziativa tendente a un prelevamento unico dalla sostanza. A questa contribuzione avreb¬ bero dovuto essere assoggettate le persone fisiche e le persone giuri¬ diche per la parte della loro sostanza superiore a 80 000 franchi. L'am¬ montare esonerato avrebbe dovuto essere aumentato di 30 000 franchi per la moglie del contribuente e di 10 000 franchi per ciascun figlio. Le aliquote d'imposta dovevano variare tra 1' 8 e il 60 per cento per le pei" sone fisiche (tariffa graduata). Per una persona coniugata, senza figh» la contribuzione sarebbe ascesa a 8000 franchi per una sostanza di 200 000 franchi, a 131000 franchi per una sostanza di un milione. Per

179 le persone giuridiche, era stata prevista un'aliquota del 10 per cento.

Si proponeva in pari tempo la soppresione del segreto bancario, la bol¬ latura delle cartevalori e l'obbligo di consegnare dei valori in paga¬ mento. Nella votazione del S dicembre 1922, l'iniziativa fu respinta da fritti i Cantoni e dal popolo (736952 voti contro 109 702).

c. Sacrificio per la difesa nazionale. -- Allorché fu necessario, nel 1938, decidere il rafforzamento della difesa nazionale, l'idea di finan¬ ziare le speciali spese necessarie a tale scopo mediante una imposta straordinaria sulla sostanza trovò immediatamente un'eco favorevole nella pubblica opinione. Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, il Consiglio federale non esitò a iscrivere nel suo programma finanziar i° il prelevamento d'una contribuzione di tale natura (sacrificio per la difesa nazionale). Egli rilevò tuttavia che considerava il sacrificio ^e una misura di necessità, che si poteva giustificare solamente come tale.

Il programma finanziario di guerra, approvato dall'Assemblea fe¬ derale l'li aprile 1940 e messo in seguito in vigore il 30 aprile 1940 nul Consiglio federale in virtù dei poteri straordinari che gli erano stati conferiti, prevedeva dunque, oltre all'imposta per la difesa nazio¬ nale e all'imposta sulla cifra d'affari, un sacrificio per la difesa nazionale, designato come contribuzione unica.

La lunga durata della guerra e le spese considerevoli della momlitazione e del nuovo rafforzamento della difesa del paese costrin¬ go il Consiglio federale a decidere la riscossione di un secondo sa¬ lcio per la difesa nazionale. Poiché il sacrificio di pace che forma oggetto della presente iniziativa non è molto dissimile dai due sacrifici P®1" la difesa nazionale, ricordiamo qui appresso le grandi linee di Quest'ultimi.

'Contribuenti erano le persone fisiche e le persone giuridiche. Og¬ getto dell'imposta era, tanto per le persone giuridiche quanto per quelle ls iche, la sostanza netta complessiva.

Por il primo sacrificio, la sostanza doveva essere calcolata al 1° gßnnaio 1940. I minimi esonerati erano i seguenti:

Contribuenti con reddito del lavoro .

Contribuenti senza reddito del lavoro

.

.

Celibi Persone coniugate fr.

fr.

5 000 10 000 10 000 20 000

Per il secondo sacrificio (giorno determinante: il 1» gennaio 1945), uJono inoltre ammesse delle deduzioni sociali graduate secondo il redx to del contribuente:

ISO Celibi Persone coniugate : fr. fr.

5 000 della sostanza 10 000 della sostanza

a. «Minimo esonerato: b. Deduzioni: 20 000 fr. di sostanza per un reddito sino a 2000 15000 » da 2000 a 2500 10 000 » da 2500 a 3000 5 000 » da 3000 a 3500 0» » » » » » di 3500 od oltre

da da da di

sino a 3000 3000 a 3500 3500 a 4000 4000 a 4500 4500 od oltre

Le aliquote dell'una e dell'altra contribuzione (lo e 2« sacrificio) variavano dall' 1,5 al 4,5 per cento per le persone fisiche, il massimo essendo applicato alle sostanze di 1,25 milioni od oltre. Le persone giu¬ ridiche pagavano l'imposta in base all'aliquota uniforme dell' 1,5 per cento.

1 due sacrifici furono riscossi ciascuno in tre rate. Il primo doveva essere pagato nel 1940, 1941 e 1942, il secondo nel 1945, 1940 e 1947.

Per tutta la durata di riscossione del secondo sacrificio non fu riscoesa l'imposta per la difesa nazionale sulla sostanza (imposta com¬ plementare). L»a diminuzione del gettito che ne risultò per il triennio deve essere valutata a 150 milioni di franchi. Il primo sacrificio fruttò 617,5 milioni di franchi e il secondo 763,6 milioni. Se, per il secondo sacrificio, si tiene conto della diminuzione del gettito dell'imposta per la difesa nazionale (150 milioni di franchi), risulta per l'uno e l'altro sacrificio un gettito leggermente superiore a 600 milioni di franchi.

Il numero delle persone fisiche contribuenti ascese a 414 000 per il primo sacrificio e a 382 000 per il secondo.

d. Contribuzione sulla sostanza per l'ammortamento dei debiti di guerra. -- Dopo la guerra, ci si chiese se non fosse opportuno procu¬ rare alla Confederazione, mediante una contribuzione sulla sostanza, i mezzi necessari a coprire i debiti causati dalla mobilitazione in mi¬ sura tale da rendere superflua l'ulteriore riscossione d'una impo¬ sta diretta federale. Il Partito del lavoro propose di riscuotere sulla sostanza una contribuzione di 4 miliardi di franchi. Il Partito socia¬ lista suggerì una imposizione della sostanza o un sacrificio di pace pari al doppio del secondo sacrificio. Tutte queste proposte furono respinte dagli altri partiti, dalle associazioni economiche e dai Cantoni. Esse avrebbero avuto per conseguenza di ripartire unilateralmente gli oneri e di gravare oltre misura l'attuale generazione. Si doveva inoltre tener conto dell'onere relativamente gravoso che sopportano già in Svizzera la sostanza e il reddito della stessa a causa delle imposte ordinarie, in modo particolare delle imposte cantonali e comunali. Per tale mo¬ tivo, nel nostro disegno del 22 gennaio 1948 concernente la riforma co¬ stituzionale delle finanze federali, abbiamo raccomandato di rinunciare,

A

181 nell'Imposta d'ammortamento che proponevamo, a colpire la sostanza nelle persone fisiche.

6. Sacrificio per l'armamento. -- Quando, all'inizio del 19Ö1, la Con¬ federazione fri vide costretta a cercare mezzi e metodi per finanziare le s ue «pese d'armamento, fu nuovamente ripresa l'idea di un sacrificio di Pace in forma d'una imposizione straordinaria della proprietà. Abbiamo studiato tale problema e di nuovo abbiamo risposto negativamente. Nel nostro messaggio del 16 febbraio 1951, concernente il programma d'ar¬ mamento e il suo finanziamento, sono state esposte le ragioni che ci «anno indotto a considerare poco appropriato, nelle circostanze attuali, n prelevamento di una contribuzione sulla sostanza. Le due Camere anno, in seguito, approvato il nostro modo di vedere. La proposta di Prevedere un sacrificio di pace è stata respinta dal Consiglio degli tati con 26 voti contro 4 e dal Consiglio nazionale con 86 voti contra Nella sessione del gennaio 1952, anche il Consiglio nazionale ha re¬ spinto con 118 voti contro 58 la proposta di riscuotere un sacrificio di Pace analogo a quello che è chiesto dall'iniziativa. I motivi esposti nei n °®tri messaggi del 16 febbraio e del 30 novembre 1951 valgono anche Per la presente iniziativa, e li esponiamo qui appresso in modo più Particolareggiato.

2. Obiezioni eontro il sacrificio di pace «. L'evoluzione della sostanza privata. -- Come argomento a favore un sacrificio di pace, è addotto in particolare il fatto che la sostanza Pffvata è aumentata in Svizzera a contare dall'inizio della guerra e che rte manifestazioni della vita di tutti i giorni permettono di conclure la prosperità si è accresciuta.

Per quanto concerne l'aumento della sostanza, i mutamenti possono sm-e accertati dalla statistica. La sostanza delle persone fisiche sog0 m s CI * c .* P° ta

6 aumentata da 21,6 miliardi di franchi nel 1940 (primo y* *°) a 27,6 miliardi nel 1945 (secondo sacrificio). Questo aumento st f e
d'altra sacrificio parte notare nelnaen (> j. ..

^ di 6 miliardi di franchi, 5 miliardi possono essere conisidedfti!,-^0Vu^ all'amnistia concessa nel 1945 in occasione dell'istituzione fmposta preventiva.

8

^er gli anni del dopoguerra, disponiamo come punti di paragone tutt aitati dell'imposta per la difesa nazionale. Questi confronti sono a

UaaJÌa reS* difficili a motivo delle diverse modificazioni apportate limitazione dell'oggetto imponibile; ciò nonostante, i numeri otteP°ssono essere considerati punti di riferimento che permettono di

182 giudicare quale è stata l'evoluzione della sostanza. Se la sostanza im¬ posta dalla Confederazione ascendeva a 27,6 miliardi di franchi nel 1945 (secondo sacrificio), essa ammontava a 34,1 miliardi nel 1949 (im¬ posta per la difesa nazionale, V periodo), ciò che corrisponde a un aumento di 6,5 miliardi. Questo aumento potrebbe anche essere par¬ zialmente dovuto al fatto ohe è stata migliorata l'imposizione degli ele¬ menti della sostanza.

Per il periodo che va dal 1940 al 1949, l'aumento nominale della sostanza imposta delle persone fisiche è di 12,4 miliardi di franchi. Non si. può tuttavia considerare che questo numero indichi l'aumento effet¬ tivo della sostanza, perchè questo risultato è una conseguenza del per¬ fezionamento dei metodi di tassazione a contare dal 1940 e inoltre per¬ chè l'aumento di valore dei beni reali (immobili, investimenti indu¬ striali, scorte di merci) non si riflette interamente nei valori fiscaliAmmettendo che questi due correttivi si compensino reciprocamente, l'aumento della sostanza sarebbe di circa il 60 per cento, ciò che corri¬ sponde approssimativamente alla modificazione di valore della moneta.

Si potrebbe immaginare che la sostanza privata in complesso è aumentata in modo normale, ma ohe si è pure prodotto un rimaneggia¬ mento nel senso di una concentrazione più forte nelle classi di sostanza più elevate. Tale conclusione potrebbe essere dedotta dall'aumento del numero dei milionari, che è passato da 1563 nel 1940 (primo sacrifi¬ cio) a 2427 nel 1949 (imposta per la difesa nazionale, V periodo). Tut¬ tavia, risulta in complesso ohe la parte spettante alle classi superiori di sostanza è rimasta approssimativamente la stessa. Essa è aumentata nel 1940 e nel 1949 di circa un quinto della sostanza imponibile su¬ periore ai 50 000 franchi (allegato N. 2). In tutte le classi di sostanza si rileva un aumento del numero dei contribuenti e un aumento della sostanza. Non vi è una concentrazione più forte nelle classi più elevate.

Per conchiudere, non si deve sopravvalutare l'aumento della so¬ stanza privata e non v'è indizio alcuno che la struttura della sostanza si sia modificata.

b. L'aggravio fiscale. -- L'iniziativa propone delle aliquote dall' 1>& al 4,5 per cento per il sacrificio di pace delle persone fisiche. Le dedu¬ zioni ohe sono concesse oscillano
da 50000 a 100000 franchi, a seconda dell'ammontare dell'imposta per la difesa nazionale dovuta sul redditoQuesta imposta varia secondo la cifra del reddito e la situazione perso¬ nale del contribuente (stato civile, numero dei figli, ecc.). Secondo l'ini" ziativa, per un contribuente coniugato, senza figli, disponente di un red" dito d'oltre 10000 franchi, la deduzione ascenderebbe a 50 000 franchi.

Se il reddito diminuisce, essa aumenterebbe e, secondo le nostre supP°" sizioni (v. pag. 176), raggiungerebbe i 100000 franchi quando il reddito

Isa è inferiore a 6000 franchi. La tavola seguente indica l'onere fiscale per alcuni tipi di sostanza presi come esempio.

Sacrificio di pace di una persona coniugata, senza figli Sostanza Fr.

50 000 55 000 60 000 70 000

Onere che risulta da un sacrificio di pace per un reddito di . . fr. ') 000 sino a 6000-6900 7000-7600 8000-8000 9000-0900 od10 oltre 6000 -

80 000 90 000 100 000 110 000

150

120 000 150 000 200 000 250 000 300 000 400 000 500 000 1 milione 2 milioni 5 milioni

-

-

150

75 150 300

150 300

150 300 450

150 300 450 600

300 450 600 750

450 600 750 912

300 750 1 600 2 550

450 912 1 782 2 752

600 1 078 1 968 2 958

750 1 248 2 158 3 168

912 1 422 2 352 3 382

1 078 1 600 2 550 3 600

3 600 6 600 10 400 34 200 85 500 220 500

3 864 6 944 10 824 34 762 85 950 220 950

4 136 7 296 11 256 35 328 86 400 221 400

4 416 7 656 11 696 35 898 86 850 221 850

4 704 8 024 12 144 36 472 87 300 222 300

5 000 8 400 12 600 37 050 87 750 222 750

!

celibe, ogni numero Indicativo del reddito si riduce dl 1 000 franchi ; esso è aumentato di <-hi per figlio.

>er un

un« * fran

Pagamento degli importi d'imposta che risultano dalla tavola precrif Cl· s

dovrebbe essere ripartito su tre anni. Considerato in sè, il sa° che viene così chiesto ai possessori di sostanza sembra essere PPortabile. Tuttavia, non si deve dimenticare che l'onere ordinario

sos an aa a tanza è già relativamente elevato e che esso aumenterà cagione delle soprattasse per l'armamento. L'onere complessjVq ** imposto alla sostanza e al suo reddito risulta dalla tavola seguente.

^omParando l'onere complessivo che grava la sostanza e il suo ted¬ re iati 0011 a c^e ddito della sostanza, si rileva, secondo le proposte dell'inij i ' ^ i redditi delle grandi sostanze sopportano degli oneri super 0r a cer dito &arefrbe *>er le che sostanze piùrimarrebbe piccole, però, il redcolpitod°*in -^-Hche misuraper tale quanto al contri¬ n0n cos te sn più che un'entrata perdella coprire Pese del suotttuirebbe mantenimento.

Solo colui che,supplementare oltre al reddito sua

184 Onere gravante la sostanza e il sno reddito1) Onere attuale ·>

Sostanza fr.

50 000 100 000 200 000 500 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000

363 864 2 103 6 895 17 098 40 306 106 398

Decisione del Iniziativa del Consiglio nazionale Partito socialista del 31 gennaio 1952 ·> ') fr.

% % fr.

% Media dei capoluoghi di Cantone

24,2 28,8 35,1 46,0 57,0 67,1 70,9

363 864 2 120 7 109 18 090 43 641 115 886

24,2 28,8 35,3 47,4 60,3 72,7 77,3

348 816 2 553 10 447 27 373 63 872 167 467

23,2 27,2 42,6 69,6 91,2 106,5 111,6

Capoluoghi di Cantone che hanno il più forte onere 50 000 100 000 200 000 600 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000

673 1 471 3 467 9 910 23 228 53 067 139 668

44,9 49,0 57,8 66,1 77,4 88,4 93,1

673 1 471 3 484 10 124 24 220 56 402 149 156

44,9 49,0 58,1 67,5 80,7 94,0 99,4

658 1 423 3 917 13 462 33 502 76 632 200 737

43,9 47,4 65,3 89,7 111,7 127,7 133,8

') Onere In per cento di un reddito delta sostanza supposto del 3% (Se il reddito della sostanza è più elevato in per cento, l'onere in per cento è inferiore; qualora l'iniziativa socialista fosse adottata, l'onere ascenderebbe per esempio: per una sostanza di 200 000 franchi fruttante un reddito del 4%. a 37.0% invece di 42,6% come è indicato nell'ultima colonna della tavola; per una sostanza dl 1 milione di franchi fruttante un reddito del 4%. a 75.8% invece di 91.2%).

*) Imposte cantonali e comunali 1951 ; imposta per la difesa nazionale 1952 ; tassa di bollo sulle cedole.

*) Imposte cantonali e comunali 1951; imposta per la difesa nazionale 1952; tassa di bollo sulle cedole; soprattasse per l'armamento aggiunte all'imposta per la difesa nazionale, secondo la decisione del Consiglio nazionale del 31 gennaio 1952.

4 ) Imposte cantonali e comunali 1951 ; tassa di bollo sulle cedole; imposta per la difesa nazionale secondo l'Iniziativa (senza imposta complementare); 1/3del sacrificio di pace secondo l'iniziativa; so¬ prattasse aggiunte all'imposta per la difesa nazionale, secondo l'iniziativa (durante il periodo di riscos¬ sione del sacrificio di pace, solo le soprattasse aggiunte all'imposta per la difesa nazionale sul reddito).

sostanza, dispone anche di un reddito del lavoro sarebbe in grado di pagare interamente o parzialmente il saorificio di pace mediante il su° reddito; il privato che dispone solamente del reddito della sua sostanza dovrebbe invece pagare il sacrificio di pace con una parte del capitala» Il sacrificio di pace assumerebbe in tal modo il carattere di un pr0* levamento dalla sostanza, la cui caratteristica è appunto quella di no» poter essere pagato, come le imposte ordinarie sulla sostanza, mediante il reddito di quest'ultima

18& Il prelevamento d'un sacrificio di pace che incide nella sostanza stessa del patrimonio corrisponde senza dubbio all'idea dei promotori dell'iniziativa. Essi fanno valere che quanto rimarrebbe al proprietario d un milione dopo aver pagato il sacrificio di pace, vale a dire 962 950 franchi, costituirebbe ancora una somma molto ragguardevole e che.

anche dopo un simile salasso, l'aggravio fiscale normale resterebbe sopportabile.

Tuttavia, non si deve dimenticare che il reddito dei capitali è di¬ venuto modesto e ohe, come risulta dalla tavola riprodotta nella pa¬ gina precedente, l'imposizione della sostanza e del suo reddito ha oggi¬ giorno raggiunto un grado tale da scoraggiare il senso tradizio¬ nale del nostro popolo al risparmio. Occorre inoltre notare che 1 limiti d'una imposizione razionale non sono determinati unica¬ mente dalla possibilità economica di sopportare questa imposizione, successo ottenuto da misure fiscali non è interamente indipendente alla di&iposizione del contribuente d'accettare i sacrifici chiesti, vale a re dalla sua convinzione ohe l'aggravio fiscale è necessario e che esso vi ® guarnente ripartito. I due sacrifici per la difesa nazionale hanno po.o essere applicati senza attriti, perchè le persone che ne erano colmie, coscienti dei gravi pericoli che minacciavano il nostro paese, erano ls Poste a versare le contribuzioni loro domandate. Non si potrebbe «tendere che queste condizioni siano oggi attuate nella stessa misura.

É vero ohe la necessità dell'armamento non è contestata; non è |Uveoe evidente la necessità di riscuotere anche un sacrificio di pace più delle soprattasse per l'armamento aggiunte all'imposta per la I «sa nazionale. Nel nostro messaggio del 16 febbraio 19-51, abbiamo ^mostrato in modo esauriente che si può attualmente fare astrazione mettere a contributo la sostanza. Tale prelevamento deve essere ^ nsiderato come una misura di necessità, alla quale si deve ricorrere ì 0 nel caso in cui sia necessario coprire bisogni finanziari d'imporanza straordinaria.

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C

" ^ ripartizione degli oneri fiscali. Quando le spese per la diassunsero proporzioni straordinarie a cagione della guersi dovette ricorrere a misure fiscali corrispondenti, fu un animante ammesso che i mezzi necessari dovevano essere ottenuti mê¬

a naz l°nale e

me j v

l'imposizione tanto diretta quanto indiretta. Si considerava covio che le imposte sul reddito e sulla sostanza dovevano essere te progressive e che, inoltre, la cerchia dei contribuenti do«^«re quanto più possibile estesa; ciascun cittadino era tenuto a ilo ai*e ^ suo contrifruto agli oneri della difesa nazionale, perchè ognuste.6ra Ìnteres'sato &1 mantenimento della nostra indipendenza. Queste ^ considerazioni ci hanno guidato durante l'elaborazione del noprogramma per il finanziamento dell'armamento e abbiamo avuto ov

einen

186 cura che l'attuale ripartizione degli oneri fiscali non subisca modifi¬ cazioni essenziali.

L'iniziativa prevede, invece, una ripartizione unilaterale degli one¬ ri. Tutto il finanziamento dell'armamento deve essere assicurato me¬ diante imposte dirette, principalmente mediante le imposte ohe colpi¬ scono la sostanza. Le nuove misure colpirebbero solamente un numero di sostanze relativamente piccolo. Circa 100000 contribuenti dovreb¬ bero pagare la maggior parte dei 720 milioni di franchi (sacrificio di pace e soprattasse per l'armamento) necessari a finanziare l'arma¬ mento.

Il programma di finanziamento, approvato dal Consiglio nazionale insiste parimente sulle imposte dirette. I due terzi circa dei bisogni fiscali supplementari debbono essere coperti mediante le soprattasse aggiunte all'imposta per la difesa nazionale. La sostanza e il suo red¬ dito sopporterebbero circa la metà di questi due terzi. Anche secondo il nostro progetto, i grandi redditi e le grandi sostanze dovrebbero fornire principalmente le imposte supplementari, ma la ripartizione degli oneri sarebbe più equilibrata di quella che risulterebbe dall'ado¬ zione dell'iniziativa.

L'armamento è un compito nazionale; è contrario ai principi della democrazia che una schiacciante maggioranza non contribuisca o con¬ tribuisca relativamente poco alle spese per tale compito e che gli oneri siano ripartiti unilateralmente su una piccola minoranza. In tempo di guerra o in tempi difficili, può essere necessario incidere sensibil¬ mente nella sostanza stessa del patrimonio; ma questo intervento sa¬ rebbe difficilmente giustificabile nella situazione attuale. Coloro che ne fossero colpiti avrebbero l'impressione d'essere trattati ingiustamen¬ te e non ci si potrebbe perciò affatto attendere che una condiziono importante per il successo di un prelevamento dalla sostanza, vale a dire la buona volontà dei contribuenti, sia attuata come è stato il caso per i due sacrifici per la difesa nazionale. Non si potrebbe mantenere la fiducia dichiarando che questa misura fiscale unilaterale sarebbe unica. Colui ohe si sente colpito da una ripartizione degli oneri fiscali considerata iniqua soccombe troppo facilmente alla tentazione di vedere nella frode fiscale e nell'elusione d'imposta un atto di legittima di¬ fesa. Mentre durante questi ultimi anni
si è fatto, con visibile suc¬ cesso, sforzi considerevoli per migliorare le relazioni tra il cittadino e il fisco, un regresso in tale campo sarebbe particolarmente rinorescio&o.

Occorrerebbe ricominciare un compito penoso e di lunga lena.

d. I bisogni finanziari per l'armamento. Nei nostri messaggi dei 16 febbraio e del 30 novembre 1951, abbiamo esposto che la Confe-

J

187 frazione deve attendersi un disavanzo annuo medio di 110 milioni di franchi dal 1951 al 1954, qualora essa dovesse spendere ogni anno 250 milioni per il programma d'armamento. Per questo motivo ab¬ biamo proposto, per il periodo dell'ordinamento transitorio dal 1951 al 1954, dell© entrate supplementari nella misura indicata.

I fautori d'un sacrificio di pace hanno sostenuto che questi 110 mi¬ lioni di franchi d'entrate supplementari non sarebbero sufficienti per ^allibrare i conti. Abbiamo riesaminato il problema alla luce dei dati Più recenti e desidereremmo menzionare a tale proposito le seguenti Salutazioni circa il reddito netto o la spesa netta dei conti di Stato e l 1951 e del 1952, secondo che siano o no comprese le spese per l'ar¬ mamento: Reddito netto ( + ) senza l'armamento

Spese per Spesa netta ( = ) l'armamento con l'armamento Valutazione 1951-1954 _ In ----- milioni di fr.

(messaggio del 16.2.1951) .4-134 250 -- 110 Chiusura dei conti presunta per il 1951 4-220 200 + 20 Bilancio preventivo per il 1952 + 212 298 86 Ber il 1951, durante il quale si sono spesi circa 250 milioni di fran¬ ai Per l'armamento, il conto di Stato accuserà una eccedenza delle s Pese di circa 100 milioni, che sarà tuttavia approssimativamente com¬ pulsata dalle variazioni della sostanza. Secondo il bilancio preven vo Pm- il 195(2 nel quale le spese per l'armamento sono iscritte per dOU milioni, si deve prevedere una perdita di 86 milioni. Mantenendosi at¬ tuale congiuntura economica, si può ben ammettere che, anche neg i anj ii futuri, le spese per l'armamento potranno essere coperte sino a concorrenza di circa 200 milioni di franchi mediante le entrate normali
e - Inconvenienti dell'ordinamento proposto. -- Anche i particolari dol disciplinamento legale in base al quale dovrebbe essere riscosso u ^orificio di pace previsto dall'iniziativa dà luogo a obiezioni.

188 .L'iniziativa domanda (art. 2, capoversi secondo e terzo) che tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche paghino il sacrificio di pace sulla loro sostanza netta, come essa è stabilita dall'imposizione per la difesa nazionale 1901-1952. Essa suppone che l'oggetto sul quale si fonda la tassazione agli effetti dell'imposta complementare per la di¬ fesa nazionale (giorno determinante: 1<> gennaio 1951 o data dell'inizio dell'assoggettamento, quando esso ha luogo più tardi) potrebbe essere preso direttamente come base per fissare il sacrificio di pace; ne conse¬ guirebbe che il contribuente non avrebbe bisogno di presentare una nuova dichiarazione e che le autorità fiscali non. sarebbero obbligate a procedere ad altre inchieste. Questa supposizione non è però esatta.

Da una parte, l'imposta complementare dovuta dalle società di ca¬ pitali è riscossa non sulla sostanza, ma sul capitale e le riserve; sono questi elementi, e non la sostanza netta, che figurano nelle dichiara¬ zioni agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale che le società ano¬ nime e le società a garanzia limitata debbono consegnare per il pe¬ riodo fiscale 1951-1952. Trattandosi di società di capitali, per poter fis¬ sare il sacrificio di pace occorrerebbe perciò assicurarsi che il capitale azionario o il capitale sociale determinante per la tassazione agli effetti dell'imposta complementare sia interamente coperto dai valori attivi il giorno determinante. Se fosse necessario, occorrerebbe fare le opportune correzioni e procedere a tale scopo a nuove inchieste.

Inoltre, i promotori dell'iniziativa hanno probabilmente dimenti¬ cato che, secondo le norme per la riscossione dell'imposta per la difesa nazionale, la sostanza gravata da usufrutto è attribuita agli effetti del¬ l'imposizione non già al suo proprietario, ma all'usufruttuario. Una con¬ tribuzione del genere del sacrificio di pace, per il pagamento della quale è necessario intaccare la sostanza stessa, non può essere domandata all'usufruttuario. Per tale motivo il proprietario d'una sostanza gravata d'usufrutto dovrebbe essere tenuto a presentare una nuova dichiara¬ zione, che permetta di determinare di nuovo la sua sostanza netta.

Infine, non è sodisfacente per più di un aspetto che il giorno de¬ terminante per la valutazione della sostanza sia una data uniforme,
gia vecchia di oltre un anno (1<> gennaio 1951, inizio del VI periodo dell'in1' posta per la difesa nazionale). Non. è perciò chiaro se il pagamento del sacrificio debba spettare solo alle persone che erano assoggettate all'imposta per la difesa nazionale al 1° gennaio 1951. D'altra parte, non si vede come dovrebbero essere trattate le persone che sono state assoggettate a questa imposta solamente all'inizio o nel corso degh anni 1952 e 1953 e che non erano perciò tenute a presentare una di¬ chiarazione agli effetti del periodo fiscale precedente.

189 IV. LE .SOPRATTASSE AGGIUNTE ALL' IMPOSTA PER LA DIFESA NAZIONALE I« soprattasse per l'armamento previste dall'iniziativa corrispon¬ dono, per quanto concerne il sistema, a quelle che avevamo proposto nel Rostro messaggio del 30 novembre 1951. Tuttavia, dal lato sostanziale Iniziativa si scosta dal nostro progetto sui punti seguenti: -Art.

numero 1. Una prima differenza concerne la durata del Prelevamento. Secondo l'opinione dei promotori dell'iniziativa, le so¬ prattasse per l'armamento non dovrebbero aumentare solo le imposte P01* la difesa nazionale dal 1952 al 1954, ma quelle dal 1951 al 1954.

e l mostro messaggio del 30 novembre 1951 (FF 1952, 47, osservazioni relative all'art. 2), abbiamo sostenuto ohe si doveva rinunciare a riscuo¬ te le soprattasse con effetto retroattivo al 1° gennaio 1951, soprattasse ehe potevano essere ancora previste nel progetto del 16 febbraio 1951, ohe in seguito non si giustificavano più considerato il ritardo su0 dalle misure per il finanziamento. L'esperienza insegna che una a Pplicazione retroattiva di misure fiscali comporta degli inconvenienti notevoli. Essa crea anche serie difficoltà giuridiche circa l'imposizione ! Persone che hanno cessato d'essere assoggettate prima dell'entrata in Rigore della legge fiscale per causa di decesso o di partenza all'estero di scioglimento, se si tratta di persone giuridiche).

. Ih correlazione con il prelevamento retroattivo di soprattasse ag¬ giunte all'imposta del 1951, un altro inconveniente risulterebbe dal fatto e > secondo l'iniziativa, l'imposta complementare, che sarebbe sop¬ pressa nel 1952, 1953 e 1954, a causa del prelevamento del sacrificio di Phee (art. 2, n. 5, dell'iniziativa), sarebbe riscossa solo per il 1951 e che per ^useguenza la soprattassa dovrebbe essere calcolata separatamente per ciascuno dei due anni del VI periodo, vale a dire per il ,1951 insieme con Uhposta complementare e per il 1952 senza questa imposta. Una gran Parte dei contribuenti (dal 40 al 60°/o in taluni Cantoni) pagherà al Ffi010 termine di scadenza del VI periodo (1° marzo 1952) l'imposta del 51 insieme con quella del 1952, dedotto l'interesse previsto per i pa¬ gamenti anticipati. .Se l'iniziativa fosse adottata, sarebbe allora necesn ° Procedere successivamente a un computo complicato dell'imposta ^hplementare del 1952 pagata
in anticipo sulla soprattassa per Par¬ amento e sul sacrifìcio di pace.

Numero 2. -- La tariffa si scosta dal nostro progetto nel senso che ^ * «eonera dalì'obbligo di pagare le soprattasse le persone fisiche e ^Persone giuridiche ad esse parificate, qualora esse debbano pagare r®£h importi d'imposta per la difesa nazionale inferiori ai 100 franchi.

^J^sta eccezione per gli importi sino a 100 franchi avrebbe per con¬ fluenza che solo il 25 per cento circa dei contribuenti pagherebbe la Foglio Federale, 1952.

15

190 soprattassa. Questo trasferimento su un piccolo numero di persone della parte delle spese per l'armamento che deve essere coperta dalla soprat¬ tassa conferirebbe a quest'ultime la caratteristica di un'imposta di classe. Noi siamo dell'opinione che, di massima, tutte le persone assog¬ gettate all'imposta per la difesa nazionale dovrebbero, mediante le so¬ prattasse aggiunte a questa imposta, contribuire alle spese dell'arma¬ mento secondo la loro capacità contributiva. Qualora si voglia esone¬ rare dalla soprattassa le classi inferiori dell'imposta per la difesa na¬ zionale, è sufficiente modificare il nostro progetto, come lo ha fatto il Consiglio federale, nel senso di una rinunzia alla riscossione delle soprattasse inferiori a 5 franchi.

Contrariamente al nostro progetto, l'iniziativa non prevede delle soprattasse aggiunte all'imposta speciale sui profitti di capitale e al¬ l'imposta sulle restituzioni e i ribassi. Non sembra giustificato esone¬ rare interamente dalle soprattasse gli utili di capitale conseguiti in caso di liquidazione e le restituzioni e ribassi concessi sugli acquisti di merci.

Nel nostro disegno (messaggio del 16 febbraio 1951, FF 1951, 301, let¬ tere c e <£), abbiamo tenuto conto della natura speciale di questi ele¬ menti del reddito e del rendimento proponendo delle aliquote propor¬ zionali. Il principio della parità di trattamento dei contribuenti e quello dell'assoggettamento di tutte le fonti di reddito richiedono che anch'questi utili e abbuoni, nella misura in cui essi sono colpiti dall'imposta per la difesa nazionale, contribuiscano al finanziamento dell'armamento.

V. CONCLUSIONI Le nostre conclusioni coincidono, nella loro parte essenziale, con quelle che abbiamo esposto nel nostro messaggio del 16 febbraio 1951 concernente il programma d'armamento e il suo finanziamento.

I bisogni fiscali supplementari non giustificano attualmente il pre' levamento d'una contribuzione straordinaria sulla sostanza, e ciò tanto meno in quanto il reddito dei capitali è relativamente basso e la so¬ stanza e i suoi redditi sono già fortemente colpiti dalle imposte nor¬ mali. Una misura fiscale tanto drastica deve essere riservata per i tempi di guerra e altri periodi difficili. Non pretendiamo che il sacrificio di pace sarebbe insopportabile, con le aliquote previste, nella
situazione economica attuale. Ma la moderazione stessa delle aliquote previste per il prelevamento dalla sostanza racchiude il germe della tentazione di ripetere l'esperienza. La sostanza costituisce per la Confederazione e i Cantoni una fonte fiscale molto abbondante che, se non si vuole nuo¬ cere al senso del risparmio così diffuso nel popolo, non dovrebbe essere indebolita da prelevamenti straordinari continui. Tuttavia nella situa¬ zione attuale stimiamo adeguato, opportuno e sufficiente l'onere sup¬ plementare limitato imposto alla sostanza con le soprattasse per l'arma-

191 Esento aggiunte all'imposta per la difesa nazionale. I due sacrifici an¬ teriori hanno dimostrato che i contribuenti svizzeri sono disposti a apportare degli oneri straordinari quando essi sono convinti della loro necessità. Per contro, gli stessi contribuenti non capiscono in generale Perchè si debba ricorrere a un provvedimento fiscale gravoso e unila¬ terale quando delle misure meno drastiche possono sodisfare ai bisogni esistenti. Se i bisogni fiscali supplementari possono essere press'a poco coperti mediante una modificazione giudiziosa delle tariffe d'imposta in vigore, il cittadino svizzero sarà incline a respingere l'istituzione di u na nuova imposta che promette dei gettiti molto più elevati, obiet¬ tando che questa misura non è necessaria per mantenere l'equilibrio fi¬ nanziario e che essa contraddice, per conseguenza, i principi d'una pru¬ dente politica fiscale, che non deve mettere a troppo dura prova la buona volontà dei contribuenti.

Per i motivi indicati al capo IV, stimiamo inoltre che le soprat¬ tasse per l'armamento raccomandate nel nostro progetto del 30 noveroere 1951 debbono essere preferite a quelle previste dall'iniziativa.

Considerato quanto precede, vi proponiamo di respingere l'inizia¬ la e di sottoporla al voto del popolo e dei Cantoni conformemente allegato disegno di decreto, che contiene una proposta in questo senso.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione lla nostra alta considerazione.

Ce

Berna, 22 febbraio 1952.

In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente della Confederazione: Kobelt.

Il Cancelliere della Confederazione : Ch. Oser.

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Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'iniziativa concernente il finanziamento degli armamenti e la salvaguardia delle conquiste sociali (Del 22 febbraio 1952)

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