N° 6

105

foglio federale Anno XXXV Berna, 7 febbraio 1952. Volume I pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 11. -- ; seme!r° · 6-50 ' con allegata la Raccolta delle leggi Rivolgersi fftzione delle pubblicazioni federali -- 8.A.

Artifederali.

grafiche--Grassi e Co. aall'AmminiBellinzona (Telefono 5 18 71) · Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1952 LEGGE FEDERALE che modifica ^line disposizioni concernenti l'imposizione sul tabacco della kgge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 1» febbraio 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 28, 29, 31 bis, 32 e 41 ter della Costituzione fe¬ derale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 1951, decreta : Art. 1.

Oli articoli 120, primo capoverso, e 127 della legge federale del w dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 80110 abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: Art. 120, primo capoverso. La tassa di fabbricazione per 100 kg netti di materia greggia messa in lavorazione è fissata conforme¬ mente all'articolo 119, primo capoverso, a: 90 franchi per i sigari, 180 franchi per il tabacco da pipa e il tabacco da sigarette, 100 franchi per il tabacco filato (tabacco in rotoli e tabacco da masticare) e il tabacco da fiuto.

F

°9lio Federale, 1952.

9

106 Art. 127.

1 II Consiglio federale prende misure per: a. garantire al contadino una coltivazione razionale del tabacco indigeno; b. salvaguardare l'esistenza delle piccole e medie aziende del¬ l'industria del tabacco, segnatamente concedendo riduzioni della tassa di fabbricazione; c. mantenere il lavoro manuale nell'industria del tabacco, segna¬ tamente fissando aliquote ridotte per i prodotti fabbricati o imballati a mano; d. disciplinare il commercio al minuto dei tabacchi manufatti e della carta da sigarette.

2

Per salvaguardare l'esistenza delle piccole e medie aziende dell'industria dei sigari e mantenere l'occupazione della mano d'o¬ pera, è fissato per ogni azienda, la prima volta per il periodo dal 1952 al 1954, un contingente triennale di materia greggia (ta¬ bacco greggio e surrogati del tabacco). Questo contingente corri¬ sponde al quantitativo di materia greggia messa in lavorazione dal¬ l'azienda nel periodo di tre anni anteriore all'anno che precede quello in cui è fissato il contingente. Per il periodo dal 1952 al 1954, il contingente corrisponde alla quantità media consumata dal 1946 al 1950. Alle nuove aziende che non sono state fondate per elu¬ dere il contingentamento, la Direzione generale delle dogane può concedere, per il primo periodo, dei contingenti non superiori a 30 000 kg l'anno. Il trasferimento del contingente in un'altri località può essere fatto soltanto con l'autorizzazione della Di¬ rezione generale delle dogane. Questa deve sentire i Cantoni in¬ teressati.

3 La Direzione generale delle dogane libera ogni trimestre, per ciascuna azienda, una parte del contingente (quota di consumo) dopo aver tenuto conto delle possibilità di vendita, della situa¬ zione del mercato del lavoro e del parere dell'industria dei sigari, come pure di una commissione consultiva istituita dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane. Alle aziende che assumono disoccupati del ramo, abitanti nella regione, può essere assegnata una quota supplementare del 5 per cento del loro contingente.

4

I quantitativi di materia greggia messi in lavorazione oltre i contingenti sono soggetti a una tassa di fabbricazione supplemen¬ tare di 200 franchi per 100 kg peso lordo. Le aziende il cui contin¬ gente è inferiore a quello del periodo precedente che ha servito (h base per il calcolo del contingente, pagheranno il supplemento sol¬ tanto se il quantitativo di materia greggia messa in lavorazione supera la media dei limiti di consumo di detto periodo.

107 5 Le piccole aziende che mettono in lavorazione annualmente un quantitativo di materia greggia non superiore a 30 000 kg per te fabbricazione esclusiva di articoli clie portano la loro marca e c he, sotto ogni aspetto, sono dirette in modo indipendente, non Pagano tassa di fabbricazione supplementare alcuna.

e I particolari saranno regolati mediante ordinanza. Il Consi¬ glio federale può segnatamente esonerare dal contingentamento de¬ terminati prodotti speciali.

Art. 2.

Nelle osservazioni preliminari alla tariffa dei dazi sui tabacchi, numeri TV b 5 e IV c sono soppressi e sostituiti dalle nuove disposi¬ ci seguenti: i

1Kb 5: ritagli e cascami di foglie (frasami, picadura) ecce¬ duti le dimensioni o il quantitativo massimo previsti al numero 4 Precedente: pagamento suppletivo della differenza tra il dazio già Pagato per il tabacco in foglia destinato alla fabbricazione di si¬ gari e il dazio per il tabacco greggio destinato alla fabbricazione "i tabacco da pipa; IV c: se usati per la fabbricazione di sigarette o di tabacco da sigarette: cascami e ritagli di foglie, costole, spuntature (cimette), eoc -: pagamento suppletivo della differenza tra il dazio già pagato l>er. ^ tabacco in foglia destinato alla fabbricazione di sigari e il dazio per il tabacco greggio destinato alla fabbricazione di siga¬ rette o di tabacco da sigarette.

^lla tariffa dei dazi sui tabacchi, i dazi delle voci seguenti tessati di nuovo come segue: della tari» Dazio per 100 kg a peso lordo fr.

-- con impegno circa l'uso: '-- -- per la fabbricazione di sigari: 9 n?

Kentucky, Virginia scuro .... 30.-- ^ Rio Grande 50.-- San Domingo, Carmen, Blumenau, ca¬ scami di piantagioni di tabacchi delle j voci 4 e 5 60.-- g -- Brasile 70.-- Giava, Sumatra, Avana. Messico .

. 80.-- -- per la fabbricazione di tabacco da pipa . 300.-- per la fabbricazione di tabacco filato (ta¬ bacco in rotoli e da masticare) e tabacco da fiuto 160.-- NB. ad 6a. Il tabacco usato per la fabbricazione industriale dei ritagli di sigari rientra nella voce 6ri.

108 Art. 3.

Iii caso di riduzione dei prezzi del tabacco greggio, il Consiglio fe¬ derale è autorizzato, nella misura giustificata dalle circostanze, ad au¬ mentare l'imposizione fiscale dei sigari, come pure del tabacco filato e del tabacco da fiuto, fino a raggiungere il limito stabilito nella legge del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i su¬ perstiti.

Art. 4.

Il Consiglio federale è autorizzato a rimborsare la differenza fra la vecchia e la nuova imposizione di sigari e del tabacco in rotoli per il periodo che va dal 1° gennaio 1951 fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il contingentamento della materia greggia conformemente all'ar¬ ticolo 127, capoversi dal secondo al sesto, della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è limitato al 31 dicembre 1960.

Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare questo contingen¬ tamento caduco prima di tale data.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di fissare la sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1952. Il Presidente: Karl Retiold.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1» febbraio 1952. il Presidente: B. Bossi.

Il Segretario: F. Weber.

11 Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vota¬ zioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° febbraio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizz©*0' Il Cancelliere della Confederazione'' Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 febbraio 1952.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1952.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica talune disposizione concernenti l`imposizione sul tabacco della legge federale su l`assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 1° febbraio 1952)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1952

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

07.02.1952

Date Data Seite

105-108

Page Pagina Ref. No

10 152 366

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.