Decreto del Consiglio federale concernente negoziati per un accordo plurilaterale per la lotta alla contraffazione e alla pirateria del 30 maggio 20081

Il Consiglio federale svizzero decreta: 1.

Il Consiglio federale approva l'avvio dei negoziati.

2.

Le misure previste nell'ambito dell'Accordo plurilaterale coincidono in linea di massima con quelle previste dalla legislazione svizzera in vigore. Nel quadro delle trattative la Svizzera chiederà che non siano introdotti nuovi vincoli, segnatamente sotto forma di nuovi standard di protezione e di obblighi di attuazione (sul piano legislativo).

3.

Fanno parte della delegazione Svizzera: ­ Rappresentante IPI, capo della delegazione, ...

­ Rappresentante IPI, sostituto capo della delegazione, ...* ­ Rappresentante SECO, ressort Americhe, ...* ­ Rappresentante SECO, diritto economico internazionale, ...* ­ Rappresentante DGD, ...* All'occorrenza, il capo della delegazione è abilitato a fare ricorso ad altri periti.

4.

Il capo della delegazione o il suo sostituto è abilitato a parafare l'Accordo.

5.

Le spese dei delegati dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (Istituto) sono a carico dell'Istituto.

Il rimborso delle spese degli altri delegati è disciplinato dall'articolo 48 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) e dalle direttive del 1° febbraio 2006 concernenti l'invio di delegazioni a conferenze internazionali nonché i relativi lavori preparatori e successivi. Le spese di viaggio sono a carico dei diversi uffici.

30 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Questo decreto è stato pubblicato a seguito del decreto federale del 9 maggio 2012.

Per ragioni di protezione dei dati, i nomi sono anonimizzati.

2012-1136

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Negoziati per un accordo plurilaterale per la lotta alla contraffazione e alla pirateria. DCF

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