Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo» del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo», depositata il 18 maggio 20102; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 20113, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 maggio 2010 «Protezione contro il fumo passivo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 118c4 (nuovo)

Protezione contro il fumo passivo

La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.

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2

È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

È di regola vietato fumare in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

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1 2 3 4

a.

delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;

b.

degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;

c.

degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;

RS 101 FF 2010 3654 FF 2011 2551 L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

2011-0117

3055

Iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo». DF

d.

degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all'esecuzione delle pene.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 85 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 118c6 (Protezione contro il fumo passivo) Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 118c7 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell'articolo 118c8 capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle pertinenti leggi.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

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7

8

La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare.

L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (Medicina complementare) e 118b (Ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, rispettivamente, il 17 maggio 2009 e il 7 marzo 2010, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla protezione contro il fumo passivo viene assegnato il numero 118c.

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