Decisione di portata generale della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) che vieta l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili del 24 aprile 2012

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in applicazione della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)1, in applicazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro2) e dell'ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch3), visto l'articolo 10 capoverso 3 lettera a in combinato disposto con il capoverso 5 LSPro e l'articolo 2 capoverso 1 lettera a e 5 capoverso 1 OMacch in combinato disposto con l'articolo 22 capoversi 1 e 5 OSPro, considerando che l'Unione europea, con la decisione 2012/32/UE4 ha obbligato gli Stati membri a vietare, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2006/42/CE5 (direttiva UE relativa alle macchine), l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati a essere montati su decespugliatori portatili, considerando che secondo l'articolo 5 capoverso 2 OMacch i competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base all'articolo 9 della direttiva UE relativa alle macchine, considerando che sono interessati sia l'ambito aziendale sia quello non aziendale e agricolo secondo le competenze stabilite dall'ordinanza del DFE6 del 18 giugno 2010 concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'OSPro e che, secondo l'articolo 25 capoverso 2 OSPro, la SECO coordina l'attività degli organi di controllo, considerando che, secondo l'articolo 1 capoverso 2 in combinato disposto con il capoverso 3 OMacch e con l'articolo 2 lettera b della direttiva UE relativa alle macchine, tale ordinanza si applica all'attrezzatura intercambiabile, considerando che gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati a essere montati su decespugliatori portatili ­ anche se installati e manutenuti in modo corretto nonché utilizzati conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili ­ possono mettere gravemente in 1 2 3 4

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Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11).

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111).

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (RS 819.14).

Decisione 2012/32/UE della Commissione del 19 gennaio 2012 che prescrive agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili, GU L 18 del 21.1.2012, pag. 5.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; rettificata dalla GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35.

RS 930.111.5

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2012-0875

pericolo la sicurezza e la salute delle persone secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OMacch e l'articolo 3 LSPro, considerando che in molti casi tali pericoli si sono effettivamente manifestati e, in particolare, che si è verificato un incidente mortale provocato da una maglia della catena proiettata da un tale accessorio di taglio, decide: 1. Prodotti vietati L'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LSPro di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati a essere montati su decespugliatori portatili è vietata in ambito aziendale, non aziendale e agricolo.

2. Disposizione penale Le violazioni della presente decisione di portata generale sono punite secondo gli articoli 16­19 LSPro.

3. Revoca dell'effetto sospensivo Un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)7 non ha effetto sospensivo.

4. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

L'atto di ricorso, da presentare in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente.

24 aprile 2012

Segreteria di Stato dell'economia (SECO): Caposettore Sicurezza dei prodotti, Franz Schild

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Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

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