Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!», depositata il 21 settembre 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 21 settembre 2011 «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 130 cpv. 1bis (nuovo) Alle prestazioni della ristorazione si applica la stessa aliquota vigente per la fornitura di alimenti. Tale aliquota non si applica tuttavia alle bevande alcoliche, agli articoli di tabacco e agli articoli per fumatori, offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione.

1bis

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RS 101 FF 2011 7109 FF 2012 7351

2012-1908

7383

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 4 8. Disposizione transitoria dell'art. 130 cpv. 1bis (Aliquota dell'IVA applicabile alle prestazioni della ristorazione) Fino all'entrata in vigore delle modifiche della legislazione sull'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 130 capoverso 1bis il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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