Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale dell'11 marzo 2012 del 16 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; vista la Convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; vista la Convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali e cantonali; vista la Convenzione del 1° luglio 2009 tra i Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che hanno scelto l'opzione di hosting, e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sulla costituzione di un consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel sistema della ditta Unisys (Svizzera) SA nell'ambito delle votazioni popolari federali; visto il contratto di licenza di software del 1° luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, in quanto detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico, e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione delle votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»;

1 2 3

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11

2011-2868

209

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

esaminate le richieste dei Cantoni di Berna del 14 settembre 2011, Lucerna del 26 ottobre 2011, Friburgo del 25 ottobre 2011, Soletta del 13 settembre 2011, Basilea Città del 27 ottobre 2011, Sciaffusa del 25 ottobre 2011, San Gallo del 12 ottobre 2011, Grigioni del 25 ottobre 2011, Argovia del 14 settembre 2011, Turgovia del 25 ottobre 2011, Neuchâtel del 19 ottobre 2011 e Ginevra del 5 ottobre 2011, decreta: 1.

Le richieste dei Cantoni di Berna del 14 settembre 2011, Lucerna del 26 ottobre 2011, Friburgo del 25 ottobre 2011, Soletta del 13 settembre 2011, Basilea Città del 27 ottobre 2011, Sciaffusa del 25 ottobre 2011, San Gallo del 12 ottobre 2011, Grigioni del 25 ottobre 2011, Argovia del 14 settembre 2011, Turgovia del 25 ottobre 2011, Neuchâtel del 19 ottobre 2011 e Ginevra del 5 ottobre 2011 concernenti l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale dell'11 marzo 2012 soddisfano le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

Le sperimentazioni del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale dell'11 marzo 2012 vengono approvate nella seguente misura:

210

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

Elettorato ammesso (numero degli aventi diritto di voto)

Concerne le votazioni a livello

Sistema di voto elettronico impiegato

Decrittazione urna elettronica4

Elettorato interessato

Sistema GE (ospitante)

11 marzo 2012, ore 09.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto dei Comuni di Berna, Bienne, Bolligen, Langenthal, Muri, Adelboden, Buchholterberg, Court, Gondiswil, Hasliberg, Thun, La Neuveville, MontTramelan, Nidau, Seehof, Siselen, Trub, Wattenwil e Zweisimmen

Lucerna

­

3 626

1,4 %

­

Sistema GE (ospitante)

11 marzo 2012, ore 09.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto6

Friburgo

­

1 032

0,56 %

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 10.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto dei Comuni di Estavayerle-Lac, Romont, Bulle, Friburgo, Morat, Tafers e Châtel-SaintDenis

Soletta

­

2 128

1,24 %

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 07.30

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto di tutti i Comuni6

Basilea Città

­

6 594

5,78 %

­

Sistema GE (ospitante)

11 marzo 2012, ore 09.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto6

Sciaffusa

­

1 141

2,15 %

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 10.30

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto di tutti i Comuni

4 5 6

211

Svizzera

comunale

­

cantonale

0,56 %

federale

4 000

Percentuale cant.

sull'elettorato5

­

Svizzeri in patria

Berna

Cantone

Estero

Percentuale di Svizzeri all'estero sull'elettorato

Territorio

Svizzeri all'estero

Condizioni

I Cantoni adottano le misure adeguate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12.00 della domenica delle elezioni.

Senza Svizzeri all'estero aventi diritto di voto (art. 27c cpv. 2 ODP).

Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto centralizzato presso il Cantone.

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

Sistema di voto elettronico impiegato

Decrittazione urna elettronica4

Elettorato interessato

comunale

cantonale

federale

Concerne le votazioni a livello Percentuale cant.

sull'elettorato5

Percentuale di Svizzeri all'estero sull'elettorato

Svizzeri all'estero

Svizzeri in patria

Elettorato ammesso (numero degli aventi diritto di voto)

Svizzera

Cantone

Territorio

Estero

Condizioni

San Gallo

­

6 500

2%

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 10.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto6

Grigioni

­

2 802

2%

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 08.30

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto di tutti i 178 Comuni

Argovia

­

6 350

1,6 %

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 10.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto6

Turgovia

­

2 500

1,6 %

­

Sistema Consortium (copia sistema ZH)

11 marzo 2012, ore 10.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto di tutti i Comuni

Neuchâtel

20 000

0,2 %

19 %

Sistema NE

11 marzo 2012, ore 09.00

Tutti gli aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico (Guichet unique) di tutti i Comuni

Ginevra

46 810

7,7 %

19,6 %

Sistema GE

11 marzo 2012, ore 09.00

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto6 e aventi diritto di voto dei Comuni di Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Grand-Saconnex, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates e Vandoeuvres.

7

212

Stato giugno 2011.

2467

18 486

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

a.

b.

c.

d.

sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in Andorra, Città del Vaticano, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco e San Marino; il fine settimana delle elezioni l'urna elettronica verrà chiusa sabato 10 marzo 2012 alle ore 12.00; i voti espressi per via elettronica e quelli espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento dello scrutinio, computati per il risultato federale; i Cantoni sono responsabili della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta.

3.

Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.

4.

Comunicazione ai Cantoni da parte della Cancelleria federale.

16 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

213

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico

214