Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1108 del 12 gennaio 2012

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Energie-Getränke (bevande energetiche) fabbricate secondo il diritto austriaco e legalmente immesse in commercio in Austria possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e dell'Austria. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti3 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione4 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über den Zusatz von Farbstoffen zu Lebensmitteln (Farbstoffverordnung)5

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8).

GU L 404 del 30.12.2006, pagg. 26­38.

GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 18­63.

BGBl. Nr. 541/1996 2012-0053

Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz über andere Zusatzstoffe als Farbstoffe und Süssungsmittel (ZuV)6 Österreichisches Lebensmittelbuch (4. Auflage, 2008), Codexkapitel B26 ­ Erfrischungsgetränke mit geschmacksgebenden Zusätzen 3. Onere Se una Energie-Getränk (bevanda energetica) contiene acido pantotenico, la sua quantità non deve superare i 6 mg per razione giornaliera, tenendo conto che la razione giornaliera corrisponde a 500 ml. In analogia con l'articolo 4 dell'ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari7, il tenore iniziale della vitamina acido pantotenico nella razione giornaliera può essere al massimo del 300 per cento della dose giornaliera raccomandata.

Le Energie-Getränke (bevande energetiche) devono recare un'indicazione secondo cui la bevanda non è adatta a bambini, donne incinte o allattanti e persone sensibili alla caffeina.

4. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

5. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

17 gennaio 2012

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Ufficio federale della sanità pubblica

BGBl. II Nr. 383/1998 RS 817.022.32 RS 172.021

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