Legge federale sulla protezione delle acque
Progetto
(LPAc) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 3 settembre 2012 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati1; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20122, decreta: I La legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque č modificata come segue: Art. 37 cpv. 1 lett. a, bbis (nuova) 1
I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: a.
la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d'acqua);
bbis. č necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell'ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato; II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2012 8271 FF 2012 8279 RS 814.20 RS 721.100
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