12.057 Messaggio relativo all'approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (Sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac») del 23 maggio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (Sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac»).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-0924

5177

Compendio Il presente messaggio verte, da un lato, sul recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, generalmente chiamata «agenzia IT», e, dall'altro, su una delega al Consiglio federale della competenza di concludere un accordo aggiuntivo con l'Unione europea volto a precisare le modalità di partecipazione della Svizzera all'agenzia. La conclusione di questo accordo è necessaria per permettere agli Stati associati di partecipare ai lavori dell'agenzia.

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 ha lo scopo d'istituire un'agenzia incaricata della gestione operativa dei sistemi di informazione su larga scala nell'ambito del titolo V (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in cui rientrano anche Schengen e Dublino. L'agenzia subentra alla Commissione europea nella responsabilità operativa a lungo termine per il Sistema di informazione visti (VIS), la banca dati Eurodac e, in un secondo tempo, anche per il Sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). In futuro, l'agenzia potrebbe anche essere incaricata di sviluppare e gestire altri sistemi di informazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a condizione tuttavia che questi nuovi sistemi di informazione siano istituiti con un nuovo atto legislativo dell'UE. Nel quadro delle sue funzioni, l'agenzia adotterà, in particolare, decisioni che possono avere conseguenze dirette (segnatamente finanziarie e tecniche) per la Svizzera. Non avrà, per contro, competenze normative. Il compito principale dell'agenzia sarà di garantire la gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac affinché i sistemi siano operativi 24 ore su 24 e sette giorni su sette e lo scambio di dati possa essere continuo e ininterrotto. L'inizio dell'attività operativa dell'agenzia è previsto per il 1° dicembre 2012.

Il 5 giugno 2005 il Popolo ha accettato la partecipazione della Svizzera a Schengen e Dublino. Il 20 marzo 2006 la Svizzera ha ratificato gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino. Considerato il sistema dinamico istaurato da questi accordi, la Svizzera si è impegnata, in linea di principio, ad
accettare anche gli eventuali sviluppi futuri dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac». Per la Svizzera questo regolamento costituisce quindi uno sviluppo che va recepito secondo la procedura ordinaria prevista dagli Accordi di associazione. Detta procedura prevede la notifica dello sviluppo da parte delle istituzioni dell'UE nonché la trasmissione da parte della Svizzera della nota di risposta in merito all'approvazione dell'atto giuridico notificatole. Attraverso lo scambio di note concernente l'adozione del regolamento sottoposto per approvazione al Parlamento, la Svizzera accetta il contenuto dell'atto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b Accordo di associazione a Schengen e 4 par. 3 Accordo di associazione a Dublino). Dispone pertanto di un termine massimo di due anni per concludere le sue procedure interne, compreso un eventuale referendum.

5178

In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera sfrutta già i sistemi di informazione SIS, VIS ed Eurodac. Il recepimento del regolamento ridefinisce la partecipazione del nostro Paese nel quadro della nuova struttura istituzionale comune. Più precisamente, definisce e formalizza i diritti di partecipazione della Svizzera alla gestione e allo sfruttamento dei sistemi di informazione appena menzionati. Contrariamente a quanto succede oggi, offre inoltre agli Stati associati la possibilità di ottenere il diritto di voto nella misura in cui le questioni vertano su aspetti di natura strettamente operativa.

Il recepimento del regolamento implica la conclusione di un accordo aggiuntivo tra l'UE, da un lato, e la Svizzera e gli altri Stati associati (Norvegia, Islanda, Principato del Liechtenstein) dall'altro. Questo accordo precisa la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei Paesi associati (comprese disposizioni sui contributi finanziari). Il decreto federale contiene una norma di delega che autorizza il Consiglio federale a concludere tale accordo aggiuntivo, dato che il contenuto essenziale dell'accordo, benché ancora da negoziare, è già sufficientemente noto. I punti principali dell'accordo aggiuntivo sono il conteggio del contributo finanziario della Svizzera al bilancio dell'agenzia, le modalità di accesso dei cittadini svizzeri agli impieghi in seno all'agenzia e la portata dei diritti di voto dei rappresentanti degli Stati associati in seno agli organi dell'agenzia.

5179

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac»

1.1.1

Contesto

Oggetto del recepimento Il presente messaggio riguarda l'approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (qui di seguito «regolamento»)1, in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac». Concerne inoltre una delega di competenza al Consiglio federale per autorizzarlo a concludere un accordo aggiuntivo con l'UE, da un lato, e tra la Svizzera e gli altri Stati associati, dall'altro, al fine di precisare la natura, la portata e le regole applicabili alla partecipazione degli Stati associati all'agenzia.

Con la votazione del 5 giugno 2005 il Popolo ha accettato la partecipazione della Svizzera a Schengen e Dublino. La Svizzera ha ratificato l'Accordo di associazione a Schengen (qui di seguito: AAS)2 e l'Accordo di associazione a Dublino (qui di seguito: AAD)3 il 20 marzo 2006. Gli Accordi di associazione sono entrati in vigore il 1° marzo 2008. Fatta eccezione per la soppressione dei controlli delle persone negli aeroporti per i voli interni allo spazio Schengen, divenuta effettiva solo il 29 marzo 2009, l'acquis di Schengen e, indirettamente, l'acquis «Dublino/Eurodac» sono stati attuati dalla Svizzera il 12 dicembre 2008. L'impostazione dinamica degli accordi di associazione fa sì che la Svizzera sia tenuta, in linea di principio, ad accettare anche gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS) e dell'acquis «Dublino/Eurodac» (art. 1 par. 3 e art. 4 AAD). Il regolamento da recepire costituisce un nuovo sviluppo di Schengen e il primo sviluppo di Dublino notificato alla Svizzera, per via dell'inclusione della gestione di Eurodac tra i mandati dell'agenzia.

La proposta della Commissione europea4, che ha portato all'adozione del regolamento, è del 24 giugno 2009. La sua elaborazione da parte del Consiglio e del Parlamento è durata circa due anni e mezzo. La Svizzera era rappresentata nei gruppi di lavoro competenti del Consiglio e ha potuto far valere il proprio punto di vista 1

2

3

4

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, versione della GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1.

Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68.

COM(2009) 293 finale.

5180

nell'ambito del suo diritto di partecipazione. Gli organi competenti dell'UE hanno in seguito proceduto al voto formale del testo. Il regolamento è stato adottato il 25 ottobre 2011 e notificato alla Svizzera il 7 novembre 2011. Il nostro Collegio ha deciso di adottare il nuovo sviluppo il 23 novembre 2011, il che ha permesso alla Svizzera di notificare la sua accettazione il giorno successivo, previo adempimento dei requisiti di procedura interna. L'agenzia entrerà in funzione il 1° dicembre 2012.

Attualmente diversi sistemi di informazione su larga scala nell'ambito del titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di cui fanno parte Schengen e Dublino, sono già stati elaborati e in alcuni casi sono già operativi. Tra questi in particolare il sistema di informazione Schengen di prima generazione (SIS), il sistema di informazione sui visti (VIS) e il sistema Eurodac di confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione delle regole di Dublino. Il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), la cui entrata in servizio è prevista per il 2013, è invece in via di realizzazione.

Il regolamento in questione ha per oggetto l'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di informazione VIS ed Eurodac, e del SIS II quando entrerà in servizio. L'agenzia potrà sviluppare, e in futuro eventualmente gestire, anche altri sistemi di informazione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a condizione che l'UE adotti a tal fine un nuovo strumento legislativo ad hoc.

Il regolamento disciplina il trasferimento all'agenzia della responsabilità della gestione operativa che prima era di competenza della Commissione europea. Permette inoltre una maggiore coerenza della legislazione creando una struttura di gestione operativa unica per diversi sistemi di informazione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in precedenza gestiti separatamente.

In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera partecipa già alla gestione dei sistemi di informazione SIS, VIS ed Eurodac. A tale riguardo il recepimento del regolamento e la conclusione dell'accordo aggiuntivo che ne risulta avranno innanzitutto l'effetto di precisare e di formalizzare i diritti di partecipazione
della Svizzera alla gestione e all'esercizio dei sistemi di informazione in questione.

Avranno però anche la conseguenza di dare l'opportunità agli Stati associati di ottenere, diversamente da quanto avviene attualmente, dei diritti di voto in seno agli organi dell'agenzia, per lo meno nella misura in cui questi diritti si limitano alle decisioni strettamente operative.

Scopo e natura dell'agenzia Lo scopo principale dell'agenzia sarà di garantire la gestione operativa di SIS II, VIS ed Eurodac e il loro funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; questo per consentire uno scambio di dati continuo e ininterrotto. Oltre a questi compiti operativi, l'agenzia assumerà le responsabilità legate all'adozione di misure di sicurezza, all'allestimento di rapporti, alla pubblicazione, al controllo e all'informazione. I compiti principali dell'agenzia interessano quindi la gestione globale dei sistemi di informazione e il loro funzionamento. L'agenzia dovrà rappresentare un «centro di eccellenza» con personale specializzato in grado di soddisfare i massimi livelli di efficacia e reattività, anche in una prospettiva di sviluppo e di gestione operativa di altri potenziali sistemi nell'ambito della libertà, della sicurezza e della giustizia.

5181

L'agenzia svolgerà inoltre tutti i compiti legati all'infrastruttura di comunicazione menzionati nei pertinenti testi dell'UE che istituiscono i sistemi di informazione interessati, facendosi anche carico dei mandati legati alla formazione di esperti VIS e SIS II e della formazione relativa allo scambio di informazioni supplementari. A determinate condizioni, effettua eventualmente il monitoraggio delle ricerche e la realizzazione di progetti pilota. Infine può potenzialmente essere incaricata di sviluppare e di gestire altri sistemi di informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a condizione che siano adottati gli strumenti legislativi complementari che istituiscono tali sistemi e che, a loro volta, conferiscano all'agenzia le apposite competenze.

In maniera generale, l'integrazione di questi sistemi in un'agenzia comune ha l'obiettivo di sfruttare le sinergie e di condividere locali e risorse umane.

Benché il mandato dell'agenzia sia di natura operativa e l'agenzia non goda di alcuna competenza normativa, si tratta quanto meno di un'agenzia cosiddetta «di regolazione», secondo la terminologia dell'UE, creata in quanto organismo dell'UE e dotata di personalità giuridica.

Partecipazione degli Stati associati Per quanto concerne SIS e VIS, il regolamento rappresenta per la Svizzera uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'AAS e dell'acquis «Dublino/Eurodac» per quanto concerne Eurodac. Di conseguenza, fatta salva la sua decisione di recepire il regolamento, la Svizzera è abilitata a sedere nel consiglio di amministrazione e a prendere parte alle attività di altri organi dell'agenzia. In pratica la Svizzera gode già de facto dello statuto di osservatore in seno agli organi dell'agenzia fino all'entrata in vigore dello scambio di note concernente il recepimento del regolamento e dell'accordo aggiuntivo ancora da negoziare.

La partecipazione della Svizzera all'agenzia ha anche conseguenze finanziarie in quanto l'attuale partecipazione finanziaria svizzera al funzionamento dei sistemi di informazione in questione dovrà essere ridefinita nel quadro dei negoziati per l'accordo aggiuntivo.

1.1.2

Svolgimento dei lavori e delle deliberazioni

Le deliberazioni sul testo del regolamento condotte a Bruxelles dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati associati sono avvenute in seno al gruppo di lavoro del Consiglio dell'UE competente in materia (Gruppo Acquis di Schengen) e in seno al COREPER in forma di comitato misto dal 2009 al 2011, sotto le presidenze successive di Svezia, Spagna, Belgio, Ungheria e Polonia.

Un gruppo di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha partecipato attivamente ai lavori di elaborazione del progetto di regolamento in seno al comitato misto, in virtù dei diritti di partecipazione accordati dall'UE agli Stati associati. Ciò ha consentito di difendere gli interessi della Svizzera in particolare nel quadro delle discussioni sull'articolo 37 del regolamento, relativo alla partecipazione degli Stati associati, e sulla questione dei diritti di partecipazione a favore di questi ultimi5.

5

Cfr. n. 1.2.2.

5182

1.1.3

Procedura di recepimento dello sviluppo

Conclusione dello scambio di note Gli articoli 7 AAS e 4 AAD prevedono una procedura speciale per il recepimento e l'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac».

Innanzitutto l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera il recepimento di atti o di misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen e dell'acquis «Dublino/Eurodac». Il Consiglio federale dispone allora di un termine di 30 giorni per notificare alla competente istituzione dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione) se la Svizzera intende recepire lo sviluppo. Il termine decorre dalla data di recepimento dell'atto da parte dell'UE.

Le notifiche da parte dell'UE e da parte svizzera avvengono sotto forma di scambio di note che, dal punto di vista della Svizzera, rappresenta un trattato di diritto internazionale pubblico. Conformemente alle disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato sia dal Consiglio federale che dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. Se l'approvazione dello scambio di note è di competenza dell'Assemblea federale, la Svizzera deve informare l'UE, nella sua nota di risposta, che la Svizzera accetta lo sviluppo con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS e art. 4 par. 3 AAD). Il termine massimo di cui dispone la Svizzera per recepire e attuare lo sviluppo è di due anni a partire dalla notifica da parte del Consiglio dell'UE, periodo durante il quale dovrebbe anche essere indetto un eventuale referendum. Una volta soddisfatte tutte le esigenze costituzionali, la Svizzera informa immediatamente e per scritto il Consiglio e la Commissione. Se non è indetto alcun referendum, l'informazione sarà inviata immediatamente allo scadere del termine di referendum. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento entra in vigore al momento della trasmissione di questa informazione, il che equivale alla ratifica dello scambio di note.

Nella fattispecie, il regolamento è stato notificato alla Svizzera il 7 novembre 2011.

Il nostro Collegio ha accettato il recepimento del regolamento il 23 novembre 2011, con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali richiesti nel caso specifico e ha notificato la sua decisione il giorno successivo all'UE. Il termine massimo di due anni scadrà dunque
l'8 novembre 2013.

Conseguenze in caso di mancato recepimento In caso di mancato recepimento del regolamento nel termine di due anni si applica la procedura speciale prevista dall'AAS e dall'AAD. Per l'AAD (art. 4 par. 6 e 7) l'accordo è sospeso; il comitato misto procede all'esame di una soluzione consensuale entro un termine di 90 giorni e, nel caso in cui la sospensione prosegua, l'accordo cessa di essere valido alla scadenza del termine dei 90 giorni. Per l'AAS (art. 7 par. 4), l'accordo cessa di essere applicabile, a meno che il comitato misto, dopo aver valutato le possibilità per mantenere il buon funzionamento dell'accordo, decida altrimenti entro 90 giorni. L'accordo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di 90 giorni6.

6

Cfr. messaggio relativo all'approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273 segg.

5183

1.2

Necessità di concludere un accordo aggiuntivo

1.2.1

Contesto

L'agenzia è un organismo dell'UE. Poiché la Svizzera non è membro dell'UE, è indispensabile concludere un accordo aggiuntivo tra l'UE, da un lato, e la Svizzera e gli altri Stati associati (Norvegia, Islanda, Principato del Liechtenstein), dall'altro, al fine di determinare le modalità che permetteranno la loro partecipazione alle attività dell'agenzia, la loro rappresentanza in seno agli organi dell'agenzia e ai loro cittadini di essere impiegati dall'agenzia. Più esattamente, l'accordo aggiuntivo dovrà contenere disposizioni che precisino la natura e la portata della partecipazione degli Stati associati ai lavori dell'agenzia e definire nei particolari le regole applicabili nonché le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto (art. 37 del regolamento).

Con decisione del 25 maggio 2011 abbiamo adottato un mandato di negoziazione in tal senso. I negoziati sono previsti per il primo semestre 2012; la data della conclusione non è ancora stata definita.

1.2.2

Panoramica del contenuto dell'accordo da negoziare

In generale Secondo l'articolo 37 del regolamento sono presi accordi per specificare la natura, la portata della partecipazione degli Stati associati ai lavori dell'agenzia, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto. Un simile accordo aggiuntivo è analogo a quello concluso dalla Svizzera in vista della sua partecipazione all'agenzia FRONTEX7.

Alcuni dei punti principali dell'accordo sono illustrati a titolo di esempio all'articolo 37 del regolamento. Sulla base dell'insieme del testo del regolamento e di altri accordi di questo tipo conclusi con l'UE8, è comunque già possibile prevedere abbastanza chiaramente il contenuto del futuro accordo. Fondamentalmente l'accordo conterrà le disposizioni concernenti la portata dei diritti di partecipazione degli Stati associati, l'ammontare del loro contributo al bilancio dell'agenzia, il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) nei confronti dell'agenzia, il regime giuridico applicabile alla protezione dei dati e le condizioni di impiego dei cittadini svizzeri presso l'agenzia. Comprenderà inoltre alcune disposizioni accessorie classiche relative in particolare allo statuto giuridico dell'agenzia in Svizzera, ai privilegi e immunità dell'agenzia, al regime di responsabilità di quest'ultima, al riconoscimento della competenza di altri organismi dell'UE in materia di controllo del suo funzionamento o delle sue attività (cfr. Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF9; Corte dei conti), alle condizioni e modalità di un 7

8 9

Convenzione del 30 set. 2009 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (qui di seguito «Convenzione FRONTEX»), RS 0.362.313.

Cfr. p. es. Convenzione FRONTEX, RS 0.362.313; Accordo in relazione al Fondo per le frontiere esterne, RS 0.362.312.

GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

5184

eventuale regime transitorio tra la data della sua entrata in vigore (1° dicembre 2012) e l'entrata in vigore formale dell'accordo, nonché le modalità di cessazione di quest'ultimo.

Diritti di partecipazione L'attribuzione del diritto di voto mediante trattato internazionale a Stati non membri dell'UE su questioni legislative e istituzionali non è compatibile con il diritto costituzionale risultante dai trattati dell'UE. Per contro il diritto europeo non vieta di prevedere, in un accordo, l'attribuzione di diritti di voto parziali a Stati terzi in seno ad organismi dell'UE a determinate condizioni e quando si tratta di prendere decisioni di natura operativa. Gli Stati associati hanno in questo modo già ottenuto, per FRONTEX, un diritto di voto limitato sulle questioni operative. Siccome le attività dell'agenzia sono più tecniche che legislative, l'attribuzione dei diritti di partecipazione agli Stati associati potrebbe essere compatibile, a determinate condizioni, con l'ordinamento giuridico europeo. Il regolamento che istituisce l'agenzia riconosce d'altronde espressamente questa possibilità (cfr. art. 37, 16 par. 4, 19 par. 6 e consid. 36).

Le modalità di rappresentazione della Svizzera in seno al consiglio di amministrazione e ai gruppi consultivi e, più precisamente, la portata del diritto di partecipazione dei rappresentanti svizzeri in seno a tali organi rappresenta uno dei punti chiave che saranno disciplinati dall'accordo. In sede di negoziati, la Svizzera tratterà in particolare con l'UE il riconoscimento di un diritto di voto effettivo a suo favore.

A tale riguardo si tratterà in particolare di precisare i casi in cui i rappresentanti svizzeri in seno ai diversi organi dell'agenzia saranno abilitati a votare e quelli in cui è escluso che possano farlo. Secondo il regolamento, i rappresentanti svizzeri in seno ai gruppi consultivi possono esprimere pareri sulle questioni sulle quali non hanno diritto di voto (art. 19 par. 6 del regolamento).

Contributo finanziario L'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento prevede che le entrate dell'agenzia comprendano, oltre ad un contributo dell'UE, un contributo degli Stati associati. Durante i negoziati la Svizzera cercherà di far sì che la formula adottata sia la stessa dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione FRONTEX. Questo metodo di calcolo
corrisponde infatti ad una regola ben precisa e sancita dagli accordi di associazione a Schengen e Dublino. Infatti sulla base dell'AAS, la Svizzera si è impegnata a versare contributi per le spese di funzionamento. L'articolo 11 paragrafo 3 AAS stabilisce a tal fine che la Svizzera contribuisce a tali costi «in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti». Lo stesso vale per l'articolo 8 paragrafo 1 capoverso 2 AAD per i costi amministrativi e operativi derivanti dall'applicazione dell'AAD10.

L'accordo potrà dunque prevedere un rinvio alle soluzioni previste agli articoli 11 paragrafo 3 AAS e 8 paragrafo 1 AAD o definire una soluzione simile a quella sancita da tali disposizioni.

10

L'art. 8 par. 1 cpv. 2 AAD recita: «Quanto agli altri costi amministrativi o operativi connessi all'applicazione del presente accordo, la Svizzera contribuisce versando al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti».

5185

Impiego di personale svizzero I cittadini svizzeri potranno ottenere abbastanza facilmente lo statuto di membri del personale dell'agenzia. Su questo punto considerato relativamente poco delicato, l'UE ha infatti dimostrato apertura non solo nelle sue dichiarazioni preliminari ma anche nella formulazione delle condizioni generali per i bandi di concorso che autorizzano i cittadini degli Stati associati a candidarsi ma subordinano la loro assunzione alla conclusione dell'accordo.

Giurisdizione della CGUE e competenza dell'OLAF Sarà probabilmente chiesto alla Svizzera di riconoscere la giurisdizione della CGUE nel quadro limitato dell'articolo 24 paragrafi 2 e 4 del regolamento, ovvero da un lato in materia di responsabilità non contrattuale dell'agenzia per i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni (art. 24 par. 3) e, dall'altro, se una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'agenzia attribuisce la competenza alla CGUE.

Nel secondo caso, l'inserimento di una clausola compromissoria in un contratto dipende in linea di principio dalla libertà contrattuale delle parti e non è dunque suscettibile, come tale, di pregiudicare la sovranità svizzera. Una soluzione simile è stata del resto adottata nella Convenzione FRONTEX. Per quanto riguarda invece la responsabilità non contrattuale, si tratta di ipotesi molto particolari. Potrebbe ad esempio trattarsi di un cittadino svizzero che, agendo in qualità di membro del personale dell'agenzia, causa un danno a terzi. Spetterebbe in quel caso all'agenzia rispondere a nome del suo agente, indipendentemente dalla sua nazionalità svizzera.

Solo se il reato commesso fosse particolarmente grave, l'agenzia potrebbe eventualmente fare rivalsa sul suo impiegato svizzero. Qualora, invece, l'impiegato dell'agenzia non fosse un agente della Confederazione, l'agenzia non potrebbe fare rivalsa contro la Svizzera. Un'altra ipotesi è quella di un impiegato dell'agenzia che causa un danno alla Svizzera nell'esercizio delle sue funzioni, senza che si possa trovare un accordo consensuale. In tal caso la Svizzera dovrebbe chiedere un risarcimento per via giudiziaria all'agenzia. Non è infatti escluso, tenuto conto dello scopo dell'agenzia, che possano essere causati danni ai sistemi di informazione svizzeri
collegati ai sistemi di informazione dell'UE. In una fattispecie di questo tipo è tuttavia fortemente probabile che la Svizzera non sia l'unica parte lesa. In ogni caso la Svizzera non sarebbe il convenuto bensì l'attore dinanzi alla CGUE. I casi di applicazione sono dunque pochi. Tra l'altro questo tipo di clausola di riconoscimento non è nuovo poiché esistono già clausole simili in altri atti giuridici dell'UE già trasposti nel diritto svizzero11.

Tantomeno problematica sarebbe un'eventuale domanda di riconoscimento della competenza dell'OLAF e della Corte dei conti presentata alla Svizzera dall'UE per controllare il funzionamento e le attività dell'agenzia. È infatti altamente improbabile che l'OLAF possa un giorno essere in grado di esercitare in Svizzera la sua competenza per effettuare ispezioni in loco. In ogni caso la Svizzera ha già accettato di riconoscere formalmente la competenza di questi stessi organi dell'UE nel quadro di altri accordi, come è il caso ad esempio per l'accordo aggiuntivo in relazione al

11

Cfr. p. es. Convenzione FRONTEX, RS 0.362.313; Accordo in relazione al Fondo per le frontiere esterne, RS 0.362.312.

5186

Fondo per le frontiere esterne12, per l'accordo in materia ambientale13 o per l'accordo MEDIA14.

Altri elementi I sistemi di informazione gestiti dall'agenzia trattano dati particolarmente sensibili.

L'agenzia deve dunque applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati15, che garantisce che non solo le attività dell'agenzia ma anche il trasferimento di dati relativi ai cittadini svizzeri dall'agenzia ad altri Stati Schengen o Stati terzi siano sottoposti ad un adeguato regime di protezione dei dati.

Nell'accordo la Svizzera dovrebbe impegnarsi a rispettare le regole di confidenzialità dei documenti dell'agenzia previste dal regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'agenzia, come è già il caso per la convenzione conclusa nel quadro di FRONTEX16. Si tratta di una disposizione speciale che completa l'accordo concluso dalla Svizzera con l'UE sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate17.

In linea di principio, la Svizzera si impegna inoltre a riconoscere la personalità giuridica di cui è dotata l'agenzia secondo il diritto svizzero e la più ampia capacità giuridica, accordata dal diritto svizzero alle persone giuridiche. La Svizzera applicherà tra l'altro all'agenzia e al suo personale un protocollo sui privilegi e le immunità, come è già il caso per l'agenzia FRONTEX.

Infine l'accordo dovrebbe contenere disposizioni che prevedano che lo stesso cessi di essere in vigore in caso di denuncia o fine dell'AAS e dell'AAD.

1.2.3

Delega di competenza per concludere l'accordo aggiuntivo

La competenza di concludere l'accordo aggiuntivo è delegata al Consiglio federale, in quanto il recepimento del regolamento deve essere effettuato entro un termine di due anni come stabiliscono gli articoli 7 paragrafo 2 lettera b AAS e 4 paragrafo 3 AAD. La delega di competenza al Consiglio federale permette inoltre di evitare di

12

13

14

15 16 17

Segnatamente gli art. 8 e 9 dell'Accordo del 19 mar. 2010 fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, RS 0.362.312.

Art. 14 e all. IV dell'Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), RS 0.814.092.681.

Art. 7 e all. III dell'Accordo dell'11 ott. 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, RS 0.784.405.226.8.

GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

RS 0.362.313 Accordo del 28 apr. 2008 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, RS 0.514.126.81.

5187

appesantire la procedura presentando all'Assemblea federale due progetti relativi allo stesso oggetto.

La delega di competenza al Governo è formulata in maniera restrittiva per garantire che l'accordo non vada oltre il quadro previsto dall'AAS e dall'AAD e che la Svizzera non si impegni oltre a quanto ha già acconsentito nell'ambito della sua associazione a Schengen e Dublino. La norma di delega elenca a titolo di esempio i punti che il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare con l'UE, sulla base del contenuto prevedibile del futuro accordo18, determinando un quadro da rispettare. Se l'UE dovesse esigere impegni da parte della Svizzera, in particolare finanziari, che si allontanano fortemente dal quadro definito dal decreto federale, l'approvazione dell'accordo aggiuntivo spetterebbe all'Assemblea federale.

La delega al Consiglio federale della competenza per concludere l'accordo è sancita nell'articolo 2 del decreto federale. Ciò consente di evitare che si debba presentare un secondo decreto all'Assemblea federale quando l'accordo sarà stato negoziato e pronto per essere concluso.

1.3

Alcuna trasposizione formale nel diritto interno

Il recepimento del regolamento non implica alcuna modifica della legislazione svizzera nella misura in cui istituisce un'agenzia per la gestione di sistemi di informazione ai quali la Svizzera partecipa già. Infatti le basi legali concernenti la partecipazione svizzera ai sistemi SIS II, VIS ed Eurodac esistono già e si fondano sul recepimento da parte della Svizzera degli atti giuridici indipendenti dell'UE che istituiscono i sistemi di informazione sopra elencati. Queste basi legali non hanno bisogno di essere modificate in vista della partecipazione della Svizzera alla nuova agenzia. Il regolamento è peraltro direttamente applicabile in quanto disciplina le questioni tecniche di funzionamento dell'agenzia e di gestione dei sistemi.

Infine le questioni che riguardano la partecipazione della Svizzera all'agenzia saranno oggetto di un accordo internazionale aggiuntivo direttamente applicabile19.

1.4

Rinuncia alla procedura di consultazione esterna

Si è rinunciato a procedere a una consultazione esterna per i motivi che andiamo a elencare qui di seguito. Lo sviluppo in questione è di tipo tecnico poiché si tratta di una ristrutturazione istituzionale, in seno all'UE, della gestione operativa di sistemi informatici ai quali la Svizzera partecipa già nel quadro della sua associazione a Schengen e Dublino. I Cantoni e i partiti sono già stati consultati sul principio stesso della partecipazione della Svizzera a questi sistemi. Nella fattispecie si tratta oramai soltanto di trasferire una larga parte delle competenze di gestione operativa della Commissione a una nuova agenzia in seno all'UE presso la quale è fortemente probabile che la Svizzera possa disporre di diritti di partecipazione più estesi. I Cantoni hanno peraltro già potuto seguire l'elaborazione del regolamento da recepire, ossia nel quadro del diritto della Svizzera di partecipare all'elaborazione degli sviluppi di Schengen.

18 19

Cfr. n. 2.2.

Cfr. n. 1.2.

5188

2

Commento alle principali disposizioni del regolamento

2.1

Oggetto del regolamento e compiti dell'agenzia

L'oggetto del regolamento è dunque l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di informazione su larga scala nello spazio di libertà, giustizia e sicurezza, ovvero il VIS e l'Eurodac, e, dal 2013, anche il SIS II. Se previsto da pertinenti strumenti legislativi dell'UE, l'agenzia potrà eventualmente anche essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di nuovi sistemi di informazione su larga scala (art. 1 del regolamento). Per gestione operativa s'intende l'adempimento di tutti i compiti necessari affinché i sistemi di informazione possano funzionare conformemente alle disposizioni specifiche di ciascuno di essi e la responsabilità per l'infrastruttura di comunicazione impiegata.

In questo contesto, l'agenzia assicurerà il rispetto di un certo numero di obiettivi specifici, tra cui in particolare l'esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi, la gestione efficiente e finanziariamente responsabile, un servizio di qualità per gli utenti o ancora un livello elevato di protezione dei dati.

Più concretamente, l'agenzia si occuperà di compiti particolari, conformemente a quanto previsto dagli strumenti giuridici alla base dei tre sistemi di informazione (art. 3, 4 e 5 del regolamento), ma anche di compiti specifici relativi all'infrastruttura di comunicazione (gestione operativa, controllo, sicurezza, sviluppo), al monitoraggio degli sviluppi della ricerca in questo settore (art. 8 del regolamento) e, se necessario, fatta salva l'adozione di una base legale a tal fine, della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa futuri di altri sistemi di informazione. La realizzazione di progetti pilota può avvenire a determinate condizioni (art. 9 del regolamento).

2.2

Natura giuridica e organizzazione dell'agenzia

L'agenzia non è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.20. Di fatto, per organizzazione internazionale s'intende una persona giuridica di diritto internazionale pubblico, istituita da un trattato multilaterale e raggruppante Stati o altri soggetti di diritto internazionale pubblico, dotata di una personalità giuridica internazionale e di organi propri con competenze decisionali. L'agenzia è sì dotata di una personalità giuridica (art. 10 par. 1 del regolamento) e dispone di organi propri (art. 11 del regolamento), ma visto che è istituita da un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell'UE, la sua natura giuridica è quella di un organismo dell'UE.

L'agenzia è composta di un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo, gruppi consultivi, un responsabile della protezione dei dati, un responsabile della sicurezza e un contabile.

Il consiglio di amministrazione è l'organo principale dell'agenzia e dispone di ampi poteri. Le sue importanti e numerose funzioni sono elencate all'articolo 12 del regolamento. Si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante di ogni Stato associato come la Svizzera (art. 13 del regolamento). Il 20

RS 101

5189

regolamento contiene le norme principali in materia di voto in seno al consiglio di amministrazione. Per quanto concerne il diritto di voto degli Stati associati, rimanda alle norme che saranno negoziate e fissate nell'accordo aggiuntivo (art. 16 del regolamento)21.

Il direttore esecutivo ha il compito di gestire l'agenzia in maniera indipendente, di garantirne l'esercizio corretto e di rappresentarla verso l'esterno. Partecipa anche alle sedute del consiglio di amministrazione, ma non ha il diritto di voto (art. 17 del regolamento).

I gruppi consultivi forniscono le loro competenze tecniche relative a ciascuno dei tre sistemi di informazione gestiti dall'agenzia al consiglio di amministrazione affinché quest'ultimo possa prendere le decisioni concrete. Ogni Stato partecipante, compresa la Svizzera, nomina un rappresentante in seno al gruppo consultivo (art. 19 del regolamento). Secondo il regolamento, all'atto di elaborare un parere, i membri dei gruppi consultivi si adoperano per giungere a un consenso. Se tale consenso non é raggiunto, il parere rispecchia la posizione motivata della maggioranza dei membri.

Sono tuttavia messe a verbale anche le posizioni di minoranza. Il regolamento prevede inoltre che i rappresentanti degli Stati associati, tra cui la Svizzera, possano esprimere il loro parere anche in merito a questioni sulle quali non hanno diritto di voto, conformemente alle norme fissate nell'accordo aggiuntivo22.

2.3

Disposizioni generali

L'agenzia ha sede a Tallinn (Estonia), ma i compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa del sistema sono svolti a Strasburgo (Francia), sito questo con una grande esperienza in materia, raccolta grazie al fatto che la Francia ha gestito il SIS per svariati anni. Mantenendo la sede del sito operativo a Strasburgo, l'agenzia può approfittare di questa esperienza. Il sito di riserva, in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT in caso di guasto, è quello di Sankt Johann im Pongau (Austria).

Il personale dell'agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei o contrattuali cui si applica lo statuto dei funzionari dell'UE. L'articolo 37 del regolamento prevede che l'accordo aggiuntivo disciplini le modalità di partecipazione dei cittadini degli Stati associati in qualità di membri del personale dell'agenzia. Si prevede di incaricare circa 45 persone dello svolgimento dei compiti amministrativi presso la sede di Tallinn e circa 75 persone della gestione operativa e dello sviluppo dei sistemi informatici su larga scala presso il sito di Strasburgo. Attualmente non è prevista l'assegnazione di personale a titolo permanente in Austria, visto che l'esercizio quotidiano del sito di riserva sarà garantito dal personale che si sposta da Strasburgo.

Considerato il carattere sensibile dei dati trattati dai sistemi di informazione gestiti dall'agenzia, il regolamento prevede non soltanto la nomina di un responsabile della protezione dei dati (art. 11 par. 2 lett. a), ma anche un rinvio generale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 200023 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 21 22 23

Cfr. n. 1.2.2.

Cfr. n. 1.2.2.

GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

5190

istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (art. 28 del regolamento). Questo atto giuridico prevede, in particolare per le istituzioni e gli organi comunitari, l'obbligo di assicurare la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente della loro vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali qualora questi dati circolassero in applicazione delle norme di diritto dell'UE.

2.4

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie costituiscono il capo V del regolamento.

I paragrafi 1­3 dell'articolo 32 del regolamento elencano in maniera esaustiva le entrate dell'agenzia che corrispondono a un contributo iscritto nel bilancio generale dell'UE, a un contributo finanziario dei Paesi associati, tra cui la Svizzera, e ai contributi finanziari degli Stati membri dell'UE. Definiscono inoltre anche le spese, ovvero le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o accordi conclusi dall'agenzia. In ogni caso le entrate e le spese dell'agenzia devono risultare in pareggio.

I paragrafi 4­11 dello stesso articolo descrivono nel dettaglio la procedura di bilancio. In questo modo, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo. Il progetto e gli orientamenti generali che lo giustificano sono trasmessi alla Commissione e agli Stati associati, tra cui la Svizzera, entro il 10 febbraio di ogni anno e il progetto definitivo dello stato di revisione entro il 31 marzo di ogni anno. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione conclusiva del bilancio generale dell'UE da parte del Parlamento europeo.

L'agenzia soggiace inoltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)24.

Aderendo all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF25, l'agenzia s'impegna altresì ad agevolare il corretto svolgimento delle indagini condotte da quest'autorità all'interno dell'agenzia stessa.

24 25

GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Accordo interistituzionale del 25.5.1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), versione della GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

5191

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

In generale Le spese di partecipazione della Svizzera all'agenzia non sono ancora definitivamente note: dovranno essere negoziate con l'UE e fissate nell'accordo aggiuntivo26.

È tuttavia molto probabile che corrispondano a una percentuale del totale delle spese dell'agenzia, conformemente alle chiavi di ripartizione di cui agli articoli 11 paragrafo 3 AAS e 8 paragrafo 1 AAD (ovvero in proporzione alla percentuale del suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti).

Il conteggio del contributo della Svizzera all'agenzia non dovrebbe essere diverso da quanto già stabilito nel quadro dell'associazione a Schengen e Dublino.

Le spese di istituzione e di esercizio dell'agenzia comprenderanno, in particolare, le spese di installazione, le spese amministrative e di esercizio. La Svizzera partecipa già alle spese specifiche derivanti da ciascuno dei sistemi di informazione interessati. Partecipa inoltre anche alle spese legate al personale delle istituzioni dell'UE e alle infrastrutture a Bruxelles versando il contributo amministrativo di cui all'articolo 11 AAS. Di conseguenza, anche se in futuro l'agenzia potrà fatturare alla Svizzera una partecipazione alle sue spese, quest'ultima corrisponderà, in larga misura al contributo versato finora. Nel complesso, fatta eccezione per le spese di installazione dell'agenzia e le oscillazioni annuali del suo bilancio, in futuro il contributo della Svizzera non dovrebbe essere marcatamente più elevato rispetto a quello che dovrebbe versare indipendentemente dalla creazione dell'agenzia. Semplificando la gestione dei sistemi, sfruttando le sinergie e condividendo i locali e il personale, l'istituzione dell'agenzia ha di fatto anche lo scopo di favorire determinate economie di scala, il che dovrebbe avere effetti anche sui contributi finanziari degli Stati associati.

Bilancio dell'agenzia Nel 2011 sono stati spesi soltanto 2,214 milioni di euro dei 5,450 preventivati. La Commissione ha tuttavia autorizzato un riporto non automatico sul 2012 pari a 1,475 milioni per finanziare le attività previste per il 2011, ma che devono ancora essere realizzate nel 2012. Nel 2011 sono state registrate unicamente spese cosiddette «amministrative», senza alcuna spesa «operativa». Per il 2012 il bilancio dell'agenzia prevede spese
pari a 14,534 milioni di euro, di cui 11,386 a titolo di spese amministrative e 3,148 milioni a titolo di spese operative. L'importo preventivato per il 2013 è pari a 34,437 milioni di euro, di cui 24,707 a titolo di spese amministrative e 9,730 a titolo di spese operative.

Il sensibile aumento di questi importi è riconducibile al fatto che, nel 2011, le spese concernevano soltanto la fine dell'anno e inglobavano unicamente le retribuzioni del personale, l'affitto degli edifici e le riunioni in vista della creazione dell'agenzia (spese amministrative). Nel 2012, invece, essendo ancora in atto le assunzioni, le spese per il personale aumenteranno passando da 1,178 a 4,563 milioni di euro.

26

Cfr. n. 2.2.

5192

Anche le spese di infrastruttura e di esercizio subiranno un incremento e passeranno da 6,948 a 9,920 milioni di euro. Questo aumento è riconducibile in particolare all'allestimento dell'infrastruttura dell'agenzia, che durerà da inizio anno fino al giorno della sua entrata in funzione, ovvero il 1° dicembre 2012. Sono inoltre previste ulteriori spese pari a 3,585 milioni di euro per la ripresa delle attività operative di manutenzione, gestione e messa in servizio dei sistemi di informazione. L'agenzia si prende dunque carico delle spese in precedenza sostenute dalla Commissione e alle quali la Svizzera contribuisce già.

Infine, l'aumento delle spese previsto per il 2013 non è dovuto soltanto al protrarsi dell'assunzione a tappe di personale, ma anche all'aumento progressivo delle spese amministrative e di esercizio nei tre siti dell'agenzia. Del resto, considerato che l'inizio dell'attività operativa dell'agenzia è stato fissato al 1° dicembre 2012, le spese di esercizio per il 2012 interessano soltanto un mese, mentre quelle per il 2013 sono calcolate in base a 12 mesi d'attività. Infine, nel 2013 aumenteranno pure le spese (crediti d'impegno dell'agenzia) legate alle attività operative dei sistemi di informazione (spese operative dell'agenzia), in particolare dal momento in cui l'agenzia si prenderà carico della gestione operativa del SIS II una volta che questo sistema sarà definitivamente operativo.

Ripercussioni per la Svizzera Benché l'importo dei contributi finanziari della Svizzera non sia attualmente quantificabile con precisione, si possono tuttavia avanzare le prime stime27: ­

tra 110 670 e 147 560 euro per il 2011;

­

tra 436 000 e 581 300 euro per il 2012; e

­

tra 1 033 110 e 1 377 480 euro per il 2013.

Dato che corrispondono al bilancio complessivo dell'agenzia, questi importi comprendono anche le spese già sostenute dal bilancio dell'UE e dagli Stati partecipanti a Schengen e Dublino a titolo di spese amministrative e di esercizio. I negoziatori svizzeri dovranno quindi esigere che l'UE definisca l'ammontare della partecipazione della Svizzera tenendo debitamente conto dei contributi che il nostro Paese ha già stanziato e versa annualmente, a favore dei sistemi di informazione o a titolo di spese amministrative derivanti dalla sua associazione a Schengen e Dublino.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

In virtù dell'articolo 13 paragrafo 5 del regolamento, la Svizzera nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione dell'agenzia. Nomina altresì un membro in seno a ciascuno dei gruppi consultivi relativi ai sistemi di informazione cui partecipa (art. 19 par. 2 comma 3).

Per quanto riguarda i rappresentanti svizzeri in seno ai gruppi consultivi, si tratta dei collaboratori che fanno già parte dei gruppi di lavoro competenti dell'UE (SIS, VIS, Eurodac) e che provengono dalle unità amministrative federali competenti. Non è quindi necessario creare nuovi posti.

27

La stima corrisponde al 3­4 % degli importi preventivati dall'agenzia per gli anni 2011­2013 secondo la chiave di ripartizione di cui all'art. 11 par. 3 AAS.

5193

Per contro, vista la nuova funzione di rappresentante svizzero nel consiglio di amministrazione dell'agenzia, è opportuno prevedere la creazione ad hoc di un posto supplementare a tempo parziale in seno all'unità amministrativa incaricata di distaccare un rappresentante a Tallinn, vale a dire la Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG-DFGP). Il rappresentante svizzero nel consiglio di amministrazione si assume i compiti e gli impegni attribuiti ai rappresentanti degli Stati membri dagli atti giuridici pertinenti del diritto comunitario. In Svizzera coordina e allestisce, per tutti gli aspetti riguardanti l'agenzia, posizioni concertate con i rappresentanti del programma Schengen/Dublino II28, i rappresentanti dei progetti di attuazione informatica presso fedpol e l'UFM nonché il fornitore interno di servizi informatici (CSI-DFGP). Questa funzione è nuova e, secondo lo stato attuale delle nostre conoscenze, prevede la creazione di un posto a tempo parziale . Il fabbisogno aggiuntivo in termini di personale può essere compensato internamente al DFGP.

3.2

Per i Cantoni

Per i Cantoni l'adozione del regolamento non implicherà alcuna spesa supplementare e non avrà conseguenze per il personale.

4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale

Il presente progetto figura nelle linee direttrici del programma di legislatura 2011­ 201529 e nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2011­201530.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1077/2011 si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. A livello federale, l'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine, l'articolo 166 capoverso 2 Cost.

conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvarli, salvo che la loro conclusione sia di competenza del Governo in virtù di una legge o un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200231 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199732 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), il che non è il caso in questa sede.

28

29 30 31 32

Il programma Schengen/Dublino II è stato avviato nel 2011 in seno al DFGP. Ha lo scopo di coordinare e pilotare i progetti volti alla realizzazione di nuove applicazioni e i progetti di manutenzione delle applicazioni esistenti nei settori Schengen e Dublino.

Obiettivi n. 9 e 15 (FF 2012 373 383).

Art. 16 (FF 2012 447).

RS 171.10 RS 172.010

5194

5.2

Forma dell'atto

La partecipazione della Svizzera all'agenzia non implica l'adesione a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sovranazionale. Il decreto federale d'approvazione non sottostà pertanto al referendum obbligatorio previsto nell'articolo 140 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum se sono di durata indeterminata e non denunciabili, prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Il presente scambio di note può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS. L'adozione del regolamento non implica in alcun caso l'adesione a un'organizzazione internazionale (cfr. n. 2.2).

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., un trattato internazionale sottostà al referendum se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione del quale è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Infine, per disposizioni importanti s'intendono le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate sotto forma di legge federale nel diritto interno.

Nel caso specifico, il regolamento europeo recepito mediante lo scambio di note comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, nella misura in cui disciplina, in particolare, il finanziamento dell'agenzia attraverso l'Unione europea e gli Stati associati nonché i diritti di voto degli Stati partecipanti e di quelli associati in seno agli organi dell'agenzia. Di conseguenza, il decreto federale di approvazione sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

5195

5196