Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, legge sui cartelli, RS 251) La segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: segreteria) ha aperto, l'11 dicembre 2012, in accordo con un membro della Presidenza, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 LCart contro Booking.com B.V., Olanda (di seguito: Booking.com); Expedia, Inc., USA (di seguito: Expedia); e HRS ­ HOTEL RESERVATIONS SERVICE Robert Ragge GmbH, Germania (di seguito: HRS) così come contro le imprese legate a questi gruppi.

Booking.com, Expedia e HRS gestiscono dei portali on-line per la prenotazione di alberghi e i servizi connessi. Esistono indizi secondo cui determinate disposizioni contrattuali tra Booking.com, Expedia e HRS e i relativi alberghi convenzionati ostacolano o sopprimono la concorrenza sulle commissioni. Questo concerne in particolare le cosiddette garanzie del miglior prezzo, che limitano la possibilità per gli alberghi di fissare prezzi diversi per i clienti in funzione dei canali di distribuzione. Inoltre, l'introduzione e l'applicazione di tali clausole contrattuali contro gli alberghi convenzionati da parte di Booking.com, Expedia e HRS potrebbero costituire un abuso di una posizione dominante, determinata dall'imposizione di condizioni commerciali inadeguate e dal fatto che le stesse clausole contrattuali ostacolerebbero l'accesso o l'esercizio della concorrenza. L'inchiesta dovrà chiarire se parti dei contratti che legano Booking.com, Expedia e HRS con gli alberghi convenzionati sono da qualificare come illecite ai sensi dell'articolo 5, rispettivamente 7 LCart.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa comunicazione, terzi possono annunciare alla segreteria la loro intenzione di partecipare a quest'inchiesta. Il periodo che intercorre tra il 18 dicembre 2012 e il 2 gennaio 2013 non è computabile. Secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettere a­c LCart, possono annunciarsi: a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Richieste in questo senso sono da sottoporre al seguente indirizzo: Segreteria della Commissione della concorrenza, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna.

Telefono 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

28 dicembre 2012

8648

Segreteria della Commissione della concorrenza

2012-3167