Termine di referendum: 7 aprile 2013

Legge federale sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito (Modifica del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare) del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta: I Il Codice di procedura penale3 è modificato come segue: Titolo prima dell'art. 285a

Sezione 5: Inchiesta mascherata Art. 285a

Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 286 Abrogato Art. 288 cpv. 1 e 2 1

La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

1 2 3

FF 2012 4939 FF 2012 4955 RS 312.0

2012-0705

8481

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

Titolo prima dell'art. 298a

Sezione 5a: Indagine in incognito Art. 298a

Definizione

Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

1

Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

2

Art. 298b

Condizioni

Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:

1

a.

sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

b.

le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

2

Art. 298c

Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

1

Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291­294.

2

Art. 298d

Fine e comunicazione

La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

1

2

a.

le condizioni non sono più soddisfatte;

b.

il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o

c.

l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

8482

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

3

Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 298 capoversi 1 e 3.

4

II La procedura penale militare del 23 marzo 19794 è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 73

Sezione 10b: Inchiesta mascherata Art. 73

Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 73a Abrogato Art. 73c cpv. 1 e 2 1

La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Titolo prima dell'art. 73o

Sezione 10c: Indagine in incognito Art. 73o

Definizione

Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

1

4

RS 322.1

8483

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

2

Art. 73p

Condizioni

Il giudice istruttore e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:

1

a.

sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

b.

le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del giudice istruttore.

2

Art. 73q

Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 73b. L'impiego di persone secondo l'articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso.

1

Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f­73i.

2

Art. 73r

Fine e comunicazione

La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

1

2

a.

le condizioni non sono più soddisfatte;

b.

il giudice istruttore rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o

c.

l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.

La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

3

Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai reclami si applicano per analogia gli articoli 73m capoverso 1 e 73n.

4

8484

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20125 Termine di referendum: 7 aprile 2013

5

FF 2012 8481

8485

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

8486