10.2.3

Messaggio concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e il Tagikistan dell'11 gennaio 2012

10.2.3.1

Situazione e compendio dell'Accordo

Dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica si sono creati quindici nuovi Stati, riconosciuti dalla Svizzera nel 1991. Avendo mantenuto tra loro stretti legami, questi Stati, ad eccezione delle tre Repubbliche baltiche, hanno fondato in seguito la Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Diversamente dalla Federazione Russa, che ha acquisito lo status di «Stato continuatore» dell'ex Unione sovietica, gli altri Paesi della CSI hanno dovuto stabilire nuove basi per le loro relazioni contrattuali bilaterali e adattarle alle nuove condizioni politico-economiche.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha quindi elaborato un accordo che può essere ampliato, secondo i principi fondamentali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio1 (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) quali la non discriminazione, la clausola della nazione più favorita e il trattamento nazionale, che contiene delle clausole per una migliore protezione della proprietà intellettuale e descrive gli ambiti della cooperazione economica futura.

Il Tagikistan è uno degli ultimi Paesi della CSI con cui la Svizzera conclude accordi di questo genere. Accordi analoghi sono infatti già stati stipulati con Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Armenia, Georgia e Azerbaigian. I negoziati con il Tagikistan sono iniziati più tardi a causa della guerra civile che ha colpito il Paese negli anni 90. Il Tagikistan non è ancora membro dell'OMC, ma la procedura di adesione è già stata avviata.

Situazione politica ed economica in Tagikistan Il Tagikistan è un Paese montuoso dell'Asia centrale, senza sbocchi sul mare. Nel 1991, dopo l'indipendenza, è scoppiata una guerra civile conclusasi nel 1997, le cui conseguenze sono tuttora percepibili. Nonostante la crescita sia sostenuta, il Tagikistan resta lo Stato più povero dell'ex-URSS. All'interno della CSI è rimasto vicino alla Russia, ma intrattiene relazioni con altri Paesi quali la Cina e l'Iran.

La politica estera del Tagikistan è dominata dai problemi del vicino Afghanistan e dal rischio che fenomeni quali il traffico di droga e l'islamismo armato contagino il Paese, nonché dalla conseguente necessità di cooperazione internazionale. Il Tagikistan collabora con numerose organizzazioni internazionali (la Banca mondiale,
la Banca asiatica dello sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, l'Organizzazione per la sicurezza e la collaborazione in Europa, il Programma delle 1

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Nazioni unite per lo sviluppo, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni) e riceve un volume di aiuti considerevole; ha inoltre concluso un accordo con il Fondo monetario internazionale (FMI) nell'ambito di riforme concernenti i settori dell'istruzione, delle infrastrutture e dell'agricoltura. Nell'attuazione delle riforme strutturali si deve tener conto della componente sociale.

Il Paese dispone di un importante potenziale idroelettrico derivante dai rilievi particolarmente montuosi. Questa abbondanza energetica ha consentito lo sviluppo dell'industria dell'alluminio. La produzione di cotone è l'altra principale fonte di reddito del Paese.

Le entrate legate all'esportazione del cotone e dell'alluminio sono tuttavia precarie e rendono l'economia vulnerabile alle variazioni dei prezzi mercato. L'economia del Tagikistan si è sensibilmente ripresa dai tempi della guerra civile. Tra il 2003 e il 2007 il PIL è aumentato in media dell'8,6 % l'anno. L'industria leggera, i servizi e l'edilizia hanno costituito una parte essenziale della crescita degli anni 2000. Inoltre l'invio di fondi da parte dei lavoratori tagiki emigrati in Russia e in Kazakistan costituisce un'importante fonte di redditi. Nel 2010 la crescita economica ha raggiunto il 6,5 %, mentre le stime di crescita del FMI per il 2011 sono pari al 5,7 %.

Relazioni economiche tra la Svizzera e il Tagikistan Il Tagikistan fa parte dello stesso gruppo di voto della Svizzera nelle istituzioni di Bretton Woods. Per questo la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento centrale delle relazioni economiche bilaterali. La Svizzera attua un vasto programma di cooperazione bilaterale con il Tagikistan il cui budget (DDC e SECO) per il 2011 ammonta a 13,5 milioni di franchi. Questo programma concerne lo sviluppo delle infrastrutture (acqua potabile e depurazione, sistemi d'irrigazione, energia, riduzione dei rischi legati alle catastrofi naturali), la riforma del sistema sanitario, i servizi pubblici (con interventi nella gestione delle finanze pubbliche e nell'accesso alla giustizia) nonché un sostegno alla Banca centrale e allo sviluppo del settore privato.

Negli ultimi dieci anni sono stati versati circa 130 milioni di franchi. Un nuovo programma per l'Asia centrale e la Svizzera è in preparazione e continuerà a sostenere il Tagikistan
soprattutto nel settore dell'approvvigionamento idrico, dello sviluppo del settore privato, della riforma del sistema sanitario e dello Stato di diritto favorendo un migliore accesso alla giustizia.

Il livello degli scambi commerciali è ancora molto modesto. Le esportazioni svizzere verso il Tagikistan nel 2010 sono state pari a 3,5 milioni di franchi, mentre le importazioni da questo Paese sono praticamente nulle. Il Tagikistan beneficia delle preferenze tariffali generalizzate concesse dalla Svizzera ai Paesi in via di sviluppo.

Lo stock degli investimenti svizzeri ammontava nel 2009 a circa 50 milioni di franchi, una cifra in aumento in questi ultimi anni. L'economia svizzera è presente in particolare nel settore tessile e del cotone.

A giugno 2009 i due Paesi hanno stipulato un accordo di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che entrerà in vigore non appena il Tagikistan farà pervenire la propria notifica, dal momento che la Svizzera ha già ratificato l'accordo. Anche nel settore della doppia imposizione, a giugno 2010, è stata firmata una convenzione la cui procedura di ratifica è ancora in corso. L'Accordo di commercio e di cooperazione economica completa dunque il quadro legale delle relazioni economiche tra i due Paesi.

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Contenuto dell'Accordo

Come menzionato poc'anzi, l'Accordo firmato il 15 luglio 2011 con il Tagikistan è un accordo quadro che può essere sviluppato ulteriormente, poiché tiene conto delle trasformazioni politiche ed economiche verificatesi nel Paese.

L'Accordo si basa sui principi dell'OMC e su quelli dell'OSCE. La clausola della nazione più favorita prevista dall'Accordo è interessante dal momento che la procedura di adesione del Tagikistan all'OMC non è ancora conclusa. L'Accordo sottolinea la volontà delle due Parti di sviluppare le relazioni economiche. Le disposizioni dell'Accordo mirano a facilitare l'accesso al mercato.

L'Accordo definisce le condizioni quadro che favoriscono l'espansione degli scambi bilaterali di merci e servizi, l'intensificazione delle relazioni reciproche e lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche (art. 1). A tal fine si basa sui principi fondamentali del GATT (art. 2). Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita (art. 3) e rinunciano a qualsiasi trattamento discriminatorio delle merci dell'altra Parte (art. 4).

Le merci provenienti dall'altra Parte contraente beneficiano del trattamento nazionale (art. 5). I pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi sono effettuati in una moneta liberamente convertibile e l'accesso alle valute non è ristretto in maniera discriminatoria (art. 6). Lo scambio di merci si effettua ai prezzi del mercato e conformemente alla prassi commerciale abituale a livello internazionale; le operazioni di permuta e di compensazione non saranno richieste né promosse dalle Parti contraenti (art. 7). L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte permetta all'altra di informarsi sulle proprie leggi, decisioni giudiziarie e prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali che hanno a che fare con l'Accordo, compresi i cambiamenti che incidono sulla nomenclatura doganale o statistica. Se constatano perturbazioni del mercato, le Parti si impegnano a consultarsi e a cercare soluzioni amichevoli prima di prendere misure di salvaguardia (art. 9).

Le Parti contraenti garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale (art. 10), tutelandoli innanzitutto contro la pirateria e la contraffazione. Esse si impegnano in particolare ad adeguarsi agli obblighi
derivanti dai principali accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, in particolare dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio2 (Accordo TRIPS).

L'articolo 11 menziona le deroghe usuali negli accordi di commercio (quali la tutela della moralità pubblica, della vita di persone, animali e vegetali). L'articolo 12 prevede la cooperazione nell'ambito degli ostacoli tecnici al commercio. L'articolo 13 è dedicato alla cooperazione economica, finalizzata ad accelerare gli adeguamenti strutturali e a promuovere lo scambio di esperienze. Il funzionamento dell'Accordo sarà oggetto di un esame periodico da parte di un Comitato misto (art. 14). L'Accordo può essere riesaminato su richiesta di una delle Parti (art. 15).

Esso si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 16). L'articolo 17 si riferisce alle modalità di emendamento dell'Accordo e alla composizione delle controversie.

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10.2.3.3

Entrata in vigore

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate l'adempimento delle proprie procedure interne di approvazione (art. 18). È concluso per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia scritta notificata entro il termine previsto per la fine del periodo di cinque anni (art. 19).

10.2.3.4

Ripercussioni economiche, finanziarie e sul personale

L'Accordo non comporta conseguenze finanziarie sul bilancio e sul personale della Confederazione.

L'impatto economico dell'Accordo di commercio e di protezione economica non può essere misurato basandosi sui modelli di valutazione applicati alle convenzioni di doppia imposizione o agli accordi di libero scambio, in cui ai proventi attesi si contrappongono minori entrate fiscali o doganali. L'importanza economica di questo accordo risiede nel fatto che fornisce una base di diritto internazionale pubblico alle nostre relazioni economiche, rafforzando la certezza del diritto e riducendo i rischi di discriminazione sul mercato in questione.

10.2.3.5

Rapporti con il programma di legislatura

L'Accordo rientra nell'ambito dell'indirizzo politico 5 «Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato e migliorare le condizioni quadro economiche a livello mondiale», annunciato nel messaggio del 23 gennaio 20083 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 20084 sul programma di legislatura 2007­2011.

10.2.3.6

Aspetti giuridici

Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario La Svizzera è membro dell'OMC, mentre il Tagikistan non ha ancora ultimato la procedura di adesione. La Svizzera ritiene l'Accordo di commercio e di cooperazione economica conforme agli obblighi derivanti dalla propria adesione all'OMC.

La conclusione di accordi di commercio e cooperazione economica con Paesi terzi non è in contraddizione con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nei confronti dell'Unione europea né con gli obiettivi della propria politica d'integrazione europea.

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FF 2008 628 660 FF 2008 7469

Costituzionalità La conclusione di accordi internazionali rientra nella competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri, prevista dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale5 (Cost.). La competenza dell'Assemblea federale in merito all'approvazione di tali accordi è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1) che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'Accordo di commercio e di cooperazione economica con il Tagikistan non è limitato nel tempo ed è valido per periodi di cinque anni. Può essere denunciato per la fine di un quinquennio, con un preavviso di sei mesi (cfr. n. 10.2.3.3). Esso non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione di tale natura può risultare importante qualora abbia come oggetto una regola fondamentale del diritto nazionale. La portata economica, giuridica e politica dell'accordo in questione non supera quella degli altri accordi di commercio e di cooperazione economica conclusi negli ultimi anni con i Paesi della CSI. Esso non comporta nuovi obblighi rilevanti per la Svizzera.

Come per gli altri accordi di commercio e di cooperazione economica conclusi dalla Svizzera, l'attuazione del presente accordo non richiede l'adozione di leggi federali.

Non sostituisce disposizioni di diritto nazionale né contiene decisioni di principio in merito alla legislazione nazionale.

Per tali ragioni, il decreto federale che approva il presente accordo non è soggetto al referendum in materia di trattati internazionali previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d, numeri 1­3 Cost.

Consultazione esterna L'Accordo non sottostà a referendum, non riguarda interessi essenziali dei Cantoni e non è di ampia portata ai sensi dell'articolo 3 della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione. Di conseguenza non è stato necessario indire una consultazione.

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RS 101 RS 171.10 RS 172.061

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