Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20121, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «Ufficio federale», quando designa l'Ufficio federale dell'agricoltura, è sostituita da «UFAG».

Art. 1 lett. e (nuova) La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: e.

garantire il benessere degli animali.

Art. 2 cpv. 1 lett. b ed e, cpv. 3 e 4 (nuovi) 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: b.

promuove, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d'interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;

e.

promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali;

Essi sostengono l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.

3

Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare per tener conto delle esigenze dei consumatori nell'offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.

4

1 2

FF 2012 1757 RS 910.1

2011-2436

2007

Legge sull'agricoltura

Art. 4 cpv. 2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito tiene un catasto della produzione.

2

Art. 10

Prescrizioni concernenti la qualità

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali particolarmente importanti per l'agricoltura svizzera.

Art. 11

Miglioramento della qualità e della sostenibilità

La Confederazione può sostenere provvedimenti collettivi dei produttori, dei trasformatori o dei commercianti che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sostenibilità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati nonché dei processi.

1

2

3

4

I provvedimenti devono: a.

promuovere l'innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto;

b.

implicare la partecipazione dei produttori e giovare in maniera preponderante a essi.

Possono essere sostenuti segnatamente: a.

lo studio preliminare;

b.

la fase iniziale dell'attuazione del provvedimento;

c.

la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.

Art. 12 cpv. 2 e 3 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concernente le prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura.

2

Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all'estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un'identità visiva comune.

3

Art. 14 cpv. 1 lett. f (nuova) e cpv. 4 Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:

1

f.

2008

sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.

Legge sull'agricoltura

Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'utilizzo.

4

Art. 27 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 28 cpv. 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.

2

Sezione 2 (art. 30­36b) Abrogata Titolo prima dell'art. 37

Sezione 3: Contratto standard nel settore lattiero Art. 37 L'elaborazione di un contratto standard per l'acquisto e la vendita di latte crudo spetta all'organizzazione di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti.

1

Un contratto standard ai sensi della presente legge è un contratto che contiene per lo meno norme sulla sua durata, sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento.

2

3 Il Consiglio federale, su richiesta dell'organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard.

Le esigenze cui deve adempiere l'organizzazione di categoria e la presa di decisione sono rette dall'articolo 9 capoverso 1.

4

5 I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto standard e dai singoli contratti.

Se l'organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto standard, il Consiglio federale può emanare temporaneamente prescrizioni concernenti l'acquisto e la vendita di latte crudo.

6

Art. 38 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

2

3

Abrogato 2009

Legge sull'agricoltura

Art. 39 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

2

3

Abrogato

Art. 40­42 e 43 cpv. 3 Abrogati Art. 46 cpv. 3 lett. b 3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per: b.

le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.

Art. 52

Contributi per sostenere la produzione di uova indigene

La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione di uova indigene.

Art. 54

Contributo per singole colture

La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per un approvvigionamento adeguato della popolazione.

1

2

Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l'importo dei contributi.

I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane.

3

Art. 55 e 56 Abrogati Art. 58

Frutta

La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, i loro derivati e l'uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.

3

RS 631.0

2010

Legge sull'agricoltura

Art. 59 e 66 Abrogati

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 70

Principio

Per promuovere le prestazioni d'interesse generale, vengono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole..

1

2

I pagamenti diretti comprendono: a.

contributi per il paesaggio rurale;

b.

contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;

c.

contributi per la biodiversità;

d.

contributi per la qualità del paesaggio;

e.

contributi per i sistemi di produzione;

f.

contributi per l'efficienza delle risorse;

g.

contributi di transizione.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, del lavoro correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

3

Art. 70a (nuovo) 1

Condizioni

I pagamenti diretti vengono versati se: a.

l'azienda coltiva il suolo ed è contadina;

b.

viene fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

c.

sono rispettate le disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali determinanti per la produzione agricola;

d.

le superfici non si trovano in perimetri vincolanti delle zone edificabili secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio;

e.

nell'azienda gestita viene raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;

f.

una quota minima dei lavori viene svolta da manodopera dell'azienda;

g.

il gestore non supera un determinato limite d'età;

h.

il gestore possiede una formazione agricola di base.

2011

Legge sull'agricoltura

2

3

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: a.

una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;

b.

un bilancio di concimazione equilibrato;

c.

una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;

d.

la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale conformemente alla legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio;

e.

un avvicendamento disciplinato delle colture;

f.

un'idonea protezione del suolo;

g.

una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

Il Consiglio federale: a.

concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;

b.

stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e­h;

c.

può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;

d.

può stabilire deroghe alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;

e.

può stabilire deroghe al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio.

4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

5

Definisce le superfici per le quali vengono versati contributi.

Art. 70b (nuovo)

Condizioni particolari per la regione d'estivazione

Nella regione d'estivazione, i contributi vengono versati ai gestori di un'azienda d'estivazione, di un'azienda con pascoli comunitari o di una superficie d'estivazione.

1

Nella regione d'estivazione non si applicano le condizioni di cui all'articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d'estivazione.

3

4

RS 451

2012

Legge sull'agricoltura

Capitolo 2: Contributi Art. 71

Contributi per il paesaggio rurale

Per preservare l'apertura del paesaggio vengono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono: 1

a.

un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone;

b.

un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili;

c.

un contributo per carico normale a favore delle aziende annuali per gli animali ceduti per l'estivazione, al fine di promuovere l'alpeggio;

d.

un contributo d'estivazione per unità di bestiame grosso estivata o per carico usuale, graduato secondo la categoria di animali, al fine di promuovere la gestione e la cura delle superfici d'estivazione.

Il Consiglio federale definisce il carico consentito e le categorie di animali per le quali viene versato il contributo d'estivazione.

2

I Cantoni possono versare una parte del contributo d'estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri.

3

Art. 72

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono:

1

a.

un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produzione;

b.

un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni;

c.

un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili.

Per la superficie inerbita i contributi sono versati se viene raggiunta una densità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità.

2

2013

Legge sull'agricoltura

Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane.

3

Art. 73

Contributi per la biodiversità

Per promuovere e mantenere la biodiversità vengono versati contributi per la biodiversità. I contributi comprendono:

1

a.

un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere la diversità delle specie e degli habitat naturali;

b.

un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere l'interconnessione.

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiversità per i quali vengono versati contributi.

2

La Confederazione versa al massimo l'80 per cento dei contributi per l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

3

Art. 74

Contributi per la qualità del paesaggio

Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale vengono versati contributi per la qualità del paesaggio.

1

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se:

2

a.

i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provvedimenti volti al conseguimento di tali obiettivi;

b.

i Cantoni hanno concluso con i gestori accordi di gestione in consonanza a tali provvedimenti; e

c.

gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.

La quota della Confederazione ammonta al massimo all'80 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite negli accordi di gestione i Cantoni utilizzano i fondi applicando una chiave specifica al progetto.

3

Art. 75

Contributi per i sistemi di produzione

Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali vengono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono:

1

a.

5

un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione applicate nell'intera azienda; RS 631.0

2014

Legge sull'agricoltura

2

b.

un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione applicate in parte dell'azienda;

c.

un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.

Art. 76

Contributi per l'efficienza delle risorse

Per promuovere l'impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l'efficienza nell'impiego dei mezzi di produzione vengono versati contributi per l'efficienza delle risorse.

1

I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche rispettose delle risorse. Sono limitati nel tempo.

2

Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se:

3

a.

è dimostrata l'efficacia del provvedimento;

b.

il provvedimento è portato avanti anche al termine della promozione;

c.

a breve termine il provvedimento è economicamente sopportabile per le aziende agricole.

Art. 77

Contributi di transizione

Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile vengono versati contributi di transizione.

1

I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi secondo gli articoli 71­76, 77a e 77b nonché secondo l'articolo 62a della legge del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque.

2

I contributi di transizione sono versati in relazione all'azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi secondo gli articoli 71 capoverso 1 lettere a­c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un'azienda presentava prima del cambiamento di sistema.

3

4

6

Il Consiglio federale stabilisce: a.

il calcolo dei contributi per la singola azienda;

b.

le modalità in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali;

c.

i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

RS 814.20

2015

Legge sull'agricoltura

Art. 85 cpv.3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati:

3

a.

sia restituita e accordata a un altro Cantone; o

b.

sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.

Art. 86a cpv. 3 3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.

Art. 87 cpv. 2 Abrogato Art. 89 cpv. 1 lett. c e d I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: 1

c.

dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2;

d.

il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche.

Articolo 89a (nuovo)

Neutralità concorrenziale

Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle imprese artigianali direttamente interessate della regione.

1

Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta se la neutralità concorrenziale è data.

2

La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

3

Le imprese artigianali che non si sono avvalse dei rimedi giuridici in relazione alla neutralità concorrenziale nel termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.

4

Art. 93 cpv. 1 lett. e (nuova) 1

Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: e.

iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.

Art. 97 cpv. 1 e 7 1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.

2016

Legge sull'agricoltura

L'UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.

7

Art. 100

Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità

Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell'agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione.

Art. 107 cpv. 2 Per progetti di ampia portata possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

2

Art. 108 cpv. 1bis (nuovo) e 2 L'UFAG decide in merito all'approvazione di un credito d'investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.

1bis

2

Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.

Titolo prima dell'art. 113

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali nonché risorse genetiche Art. 114

Stazioni di ricerca

1

La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica.

2

Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3

Esse sono subordinate all'UFAG.

Art. 115, rubrica e frase introduttiva Compiti delle stazioni di ricerca Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti: Titolo prima dell'art. 140

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali nonché risorse genetiche Sezione 1: Coltivazione delle piante Art. 140 cpv. 2 lett. c, 142 cpv. 1 lett. c e 145 Abrogati 2017

Legge sull'agricoltura

Art. 147, rubrica e cpv. 1 Istituto di allevamento equino 1

Per sostenere l'allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istituto.

Titolo prima dell'art. 147a

Sezione 3: Risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione Art. 147a (nuovo)

Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche

1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche genetiche e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, segnatamente mediante contributi.

Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche genetiche, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

2

Art. 147b (nuovo)

Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici

Fatti salvi gli obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall'impiego di tali risorse.

Titolo settimo a: Altre disposizioni Capitolo 1: Misure preventive Art. 165a (nuovo) Se mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per l'ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell'agricoltura in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, l'UFAG può, d'intesa con l'Ufficio federale competente, prendere misure preventive.

1

2

Quali misure preventive l'UFAG può in particolare: a.

limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l'uscita all'aperto o il raccolto;

b.

limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;

2018

Legge sull'agricoltura

c.

stabilire in caso di pericolo imminente che: 1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale potenzialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti, 2. le aziende cessino la loro produzione, 3. le aziende smaltiscano i prodotti.

Le misure preventive devono essere riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o soppresse.

3

Se in seguito a un ordine dell'autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un'equa indennità.

4

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti Art. 165b (nuovo) Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali e animali particolarmente degne di protezione.

1

L'obbligo sussiste almeno per tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo all'attuale gestore almeno sei mesi prima.

2

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all'obbligo di tollerare la gestione e la cura.

3

Capitolo 3: Sistemi d'informazione Art. 165c (nuovo)

Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la concessione di contributi e l'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

1

Il sistema d'informazione contiene dati personali, inclusi dati sui gestori nella produzione primaria nonché dati sulle aziende agricole e sulle aziende detentrici di animali.

2

L'UFAG può rendere i dati accessibili online o trasmetterli ai servizi e alle persone seguenti:

3

a.

l'Ufficio federale di veterinaria (UFV): per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e un'ineccepibile produzione primaria; 2019

Legge sull'agricoltura

b.

l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;

c.

l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;

d.

altri servizi federali: per adempiere i compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;

e.

le autorità cantonali di esecuzione: per adempiere i compiti legali nel loro ambito di competenza;

f.

i terzi incaricati di compiti di esecuzione della legislazione agricola, conformemente agli articoli 43 e 180;

g.

i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165d (nuovo)

Sistema d'informazione per i dati sui controlli

L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d'informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.

1

Il sistema d'informazione dell'UFAG è parte del sistema d'informazione centrale lungo la catena alimentare, comune all'UFAG, all'UFV e all'UFSP e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e un'ineccepibile produzione primaria.

2

3

Il sistema d'informazione dell'UFAG contiene dati personali, inclusi: a

dati sui controlli e i risultati dei controlli;

b.

dati sulle misure amministrative e le sanzioni penali.

Nell'ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d'informazione:

4

a.

l'UFV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e un'ineccepibile produzione primaria;

b.

l'UFSP: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;

c.

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per adempiere i compiti nel loro ambito di competenza;

d.

i terzi incaricati di compiti di esecuzione.

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

5

2020

Legge sull'agricoltura

a.

l'UFV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e un'ineccepibile produzione primaria;

b.

l'UFSP: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;

c.

l'UFAM: per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;

d.

altri servizi federali: per adempiere i compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;

e.

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per adempiere i compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

f.

il gestore interessato da questi dati.

g.

i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165e (nuovo)

Sistema d'informazione geografica

L'UFAG gestisce un sistema d'informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge.

1

Il sistema d'informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo nonché altri dati per l'esecuzione di compiti con un riferimento spaziale.

2

L'accesso e l'impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 20077 sulla geoinformazione.

3

Art. 165f (nuovo)

Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di nutrienti

L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per registrare i trasferimenti di nutrienti nell'agricoltura.

1

Le aziende che cedono nutrienti devono registrare tutte le forniture nel sistema d'informazione.

2

Le aziende che ritirano nutrienti devono confermare tutte le forniture nel sistema d'informazione.

3

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

4

7

a.

l'UFAM: per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;

b.

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per adempiere i compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

RS 510.62

2021

Legge sull'agricoltura

c.

il gestore interessato da questi dati;

d.

i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165g (nuovo)

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina, per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c­165f, in particolare: a.

la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;

b.

la struttura e il catalogo dei dati;

c.

la responsabilità in materia di trattamento dei dati;

d.

i diritti d'accesso, segnatamente la portata dei diritti d'accesso online;

e.

le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

f.

la collaborazione con i Cantoni;

g.

il termine di conservazione e di distruzione dei dati;

h.

l'archiviazione.

Capitolo 4: Proprietà intellettuale Art. 165h (nuovo) Ad eccezione dei diritti d'autore, i diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con l'UFAG o le stazioni di ricerca ai sensi della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale appartengono alla Confederazione.

1

2 I diritti esclusivi d'uso di programmi informatici prodotti dalle persone di cui al capoverso 1 appartengono all'UFAG o alle stazioni di ricerca. L'UFAG e le stazioni di ricerca possono convenire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su opere di altre categorie.

Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un'adeguata partecipazione all'eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

3

Art. 166 cpv. 2 Contro le decisioni degli uffici federali, dei dipartimenti e dei Cantoni in ultima istanza in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.

2

8

RS 172.220.1

2022

Legge sull'agricoltura

Art. 167 Abrogato Art. 169 cpv. 3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

3

a.

divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;

b.

rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione;

c.

obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;

d.

neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.

Art. 170 cpv. 2bis (nuovo) 2bis In caso di inosservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali determinanti per la produzione agricola, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.

Art. 172 cpv. 2, terzo periodo (nuovo) 2

... Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 173 cpv. 1 lett. a, abis (nuova) e ater (nuova) Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

a.

viola o usurpa l'identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all'articolo 12 capoverso 3;

abis. contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a­c, e, ed f, nonché 15; ater. contravviene alle prescrizioni sull'uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all'articolo 14 capoverso 4; Art. 175 cpv. 3 (nuovo) Se un atto costituisce in pari tempo la fattispecie di un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Amministrazione federale delle dogane, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

3

Art. 178 cpv. 5 (nuovo) Per l'esecuzione dei provvedimenti nell'ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi

5

2023

Legge sull'agricoltura

nonché gli altri oggetti necessari nel sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 165e e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.

Art. 181 cpv. 4­6 (nuovi) 4 Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per:

a.

i controlli fitosanitari;

b.

i controlli di sementi e di materiale vegetale;

c.

le analisi di controllo;

d.

i controlli degli alimenti per animali.

Può prevedere che l'importatore sia tenuto a pagare all'atto dell'importazione un emolumento per controlli speciali a causa di rischi conosciuti o emergenti in relazione con determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali.

5

Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata in virtù di un trattato internazionale a riscuotere tali emolumenti.

6

Art. 183

Obbligo di informare

Per quanto necessario all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l'esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni.

Art. 184

Assistenza amministrativa fra le autorità

L'UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 185, rubrica e cpv. 1bis e 1ter (nuovi), 5 e 6 Dati per l'esecuzione, monitoraggio e valutazione La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecologica e sociale dell'agricoltura e sulle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura.

1bis

1ter 5

Valuta l'efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.

e6

Abrogati

2024

Legge sull'agricoltura

Art. 187 cpv. 2­9 e 11­13 (ev. 14; a condizione che l'Unione svizzera per il commercio del formaggio SA in liq. sia sciolta.), 187a, 187b cpv. 1­4 e 6­7 nonché 187c cpv. 2 Abrogati II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2025

Legge sull'agricoltura

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente 1. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale Art. 83 lett. s n. 1 Il ricorso è inammissibile contro: s.

le decisioni in materia di agricoltura concernenti: 1. abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 198510 sull'affitto agricolo Art. 20 cpv. 1 e 3 (nuovo) Se, in seguito a un raggruppamento di fondi, a una ricomposizione particellare di terreno agricolo o a un raggruppamento di terreni in affitto, la gestione di un fondo affittato subisce un'alterazione essenziale, ognuna delle parti può, per scritto, risolvere il contratto d'affitto per la data dell'entrata in vigore del nuovo riparto.

1

3 Se un affittuario partecipa a una forma di miglioramento della struttura gestionale, senza che venga risolto il contratto d'affitto, si presume accordata tacitamente l'autorizzazione del locatore al subaffitto.

3. Legge del 9 ottobre 198611 sulla tariffa delle dogane Art. 10 cpv. 3 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'economia o all'Ufficio federale dell'agricoltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura unicamente se a quest'ultimo accorda unicamente un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.

3

9 10 11

RS 173.110 RS 221.213.2 RS 632.10

2026

Legge sull'agricoltura

4. Legge del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio Art. 34 cpv. 3 (nuovo) L'Ufficio federale dell'agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture.

3

5. Legge del 24 gennaio 199113 sulla protezione delle acque Art. 14 cpv. 4 e 5 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda.

4

5

Abrogato

Art. 15 cpv. 1 primo periodo I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte. ...

1

Art. 68 cpv. 5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.

5

12 13

RS 700 RS 814.20

2027

Legge sull'agricoltura

6. Legge del 1° luglio 196614 sulle epizoozie Titolo prima dell'art. 45a

Va. (nuovo) Contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Art.45a In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

1

2 I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.

Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale.

Tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conseguenza.

3

I contributi ai macelli vengono versati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono stati eliminati in aziende di smaltimento riconosciute. Il macello lo deve dimostrare sulla scorta di contratti e fatture delle aziende di smaltimento.

4

La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 199815 sull'agricoltura.

5

Art. 62 Abrogato

7. Legge del 20 giugno 198616 sulla caccia Art. 12 cpv.5 (nuovo) La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

5

14 15 16

RS 916.40 RS 910.1 RS 922.0

2028