Decreto federale Disegno concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1280 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2016.

1

Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2013. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è annullato.

2

Art. 2 Il credito quadro di cui all'articolo 1 può essere impiegato in particolare per:

1 2 3

a.

sussidi e crediti per progetti e programmi della Confederazione;

b.

garanzie;

c.

partecipazioni al capitale;

d.

contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici alla cui selezione, preparazione e valutazione la Svizzera partecipa;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

il finanziamento di misure di attuazione, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione di progetti bilaterali e multilaterali;

RS 101 RS 974.0 FF 2012 2139

2011-2936

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Continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. DF

g.

il finanziamento di personale per attività direttamente correlate all'attuazione della continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo durante il periodo coperto dal credito quadro; l'importo complessivo di queste spese non deve superare il 3,8 per cento del credito quadro complessivo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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