Allegato 2 (cifra II cpv. 2)

Legge federale concernente l'organizzazione dell'Autorità della concorrenza

Disegno

(Legge sull'Autorità della concorrenza, LAC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 96 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta:

Sezione 1: Autorità della concorrenza Art. 1

Forma giuridica

L'Autorità della concorrenza è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e con sede a Berna. È iscritta nel registro di commercio.

1

2

Si organizza da sé e tiene una contabilità propria.

3

È gestita secondo principi di economia aziendale.

Art. 2

Compiti

L'Autorità della concorrenza adempie i compiti che le sono attribuiti secondo la presente legge, la legge del 6 ottobre 19953 sui cartelli (LCart), la legge del 6 ottobre 19954 sul mercato interno, nonché altre leggi federali.

Art. 3

Organi

Gli organi dell'Autorità della concorrenza sono:

1 2 3 4

a.

il consiglio dell'Autorità della concorrenza (consiglio dell'AC);

b.

la direzione;

c.

l'organo di revisione.

RS 101 FF 2012 3469 RS 251 RS 943.02

2011-2929

3571

Legge sull'Autorità della concorrenza

Art. 4

Funzione e composizione del consiglio dell'AC

1

Il consiglio dell'AC è l'organo direttivo supremo.

2

Esso si compone di cinque membri esperti e indipendenti.

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'AC e ne designa il presidente.

3

I membri sono eletti per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

4

5

Il Consiglio federale può destituire membri del consiglio dell'AC per gravi motivi.

Stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio dell'AC.

6

Art. 5 1

Compiti del consiglio dell'AC

Il consiglio dell'AC ha i seguenti compiti: a.

emana il regolamento organizzativo;

b.

si adopera ai fini di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi adeguati all'Autorità della concorrenza;

c.

emana l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti e le sottopone al Consiglio federale per approvazione;

d.

stipula il contratto d'affiliazione con la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA e lo sottopone al Consiglio federale per approvazione;

e.

stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza;

f.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore necessitano dell'approvazione del Consiglio federale;

g.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;

h.

sorveglia l'operato della direzione;

i.

definisce gli obiettivi strategici dell'Autorità della concorrenza, li sottopone al Consiglio federale per approvazione e fa annualmente rapporto a quest'ultimo sul loro raggiungimento;

j.

adotta il preventivo e propone al dipartimento le indennità di cui all'articolo 13;

k.

redige e adotta un rapporto di gestione per ogni esercizio. Presenta il rapporto di gestione riveduto al Consiglio federale per approvazione e una volta approvato lo pubblica. Simultaneamente al rapporto di gestione, presenta al Consiglio federale una domanda di scarico.

3572

Legge sull'Autorità della concorrenza

I membri del consiglio dell'AC devono adempiere i loro compiti e doveri con la massima diligenza e tutelare gli interessi dell'Autorità della concorrenza in buona fede.

2

Il consiglio dell'AC adotta i provvedimenti organizzativi volti a tutelare gli interessi dell'Autorità della concorrenza e a impedire conflitti d'interesse.

3

Art. 6

Funzione e composizione della direzione

1

La direzione è l'organo operativo.

2

È posta sotto la guida di un direttore ed è composta di almeno altri due membri.

Art. 7

Compiti della direzione

La direzione ha in particolare i seguenti compiti: a.

è responsabile della gestione;

b.

emana le decisioni;

c.

avvia le inchieste secondo l'articolo 27 LCart5;

d.

valuta i progetti di concentrazione di imprese e i reati secondo gli articoli 54 e 55 LCart;

e.

presenta proposte al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 30 LCart;

f.

sottopone raccomandazioni secondo l'articolo 45 LCart, dà preavvisi secondo l'articolo 46 LCart e redige pareri secondo l'articolo 47 LCart;

g.

rappresenta l'Autorità della concorrenza verso l'esterno;

h.

fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1 lettere f e g, decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'istituto;

i.

prepara gli affari del consiglio dell'AC e lo informa regolarmente e senza indugio in caso di eventi particolari;

j.

adempie tutti i compiti di cui all'articolo 2, sempre che non siano attribuiti a un altro organo.

Art. 8 1

Organo di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'organo di revisione.

La revisione è disciplinata per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima applicabili alla revisione ordinaria.

2

L'organo di revisione presenta al consiglio dell'AC e al Consiglio federale un rapporto circostanziato sul risultato del suo esame.

3

5

RS 251

3573

Legge sull'Autorità della concorrenza

Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

4

Sezione 2: Personale Art. 9

Rapporto d'impiego

La direzione e il resto del personale sottostanno alle disposizioni della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale (LPers).

1

Il consiglio dell'AC stabilisce nell'ordinanza sul personale retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali e sottopone la stessa al Consiglio federale per approvazione.

2

L'Autorità della concorrenza è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

3

Art. 10

Cassa pensioni

La direzione e il resto del personale sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione PUBLICA conformemente alle disposizioni degli articoli 32a­32m LPers7.

1

L'Autorità della concorrenza è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

2

Sezione 3: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 11 1

2

Finanziamento e indennità della Confederazione

L'Autorità della concorrenza finanzia le sue attività mediante: a.

emolumenti;

b.

indennità della Confederazione.

Le multe e le entrate provenienti da sanzioni spettano alla Confederazione.

Art. 12

Emolumenti

Nell'ordinanza sugli emolumenti prevista dall'articolo 53a LCart8 il consiglio dell'AC disciplina in particolare:

1

6 7 8

a.

l'ammontare degli emolumenti;

b.

le modalità di riscossione degli emolumenti;

c.

la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate agli emolumenti; RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 251

3574

Legge sull'Autorità della concorrenza

d.

la prescrizione del diritto di riscossione.

Al riguardo è vincolato al principio d'equivalenza e al principio di copertura dei costi.

2

Può prevedere eccezioni all'assoggettamento, sempre che interessi pubblici preponderanti lo giustifichino, in particolare per procedure o prestazioni di servizi occasionate o disposte da autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni o da organi intercantonali.

3

Art. 13

Indennità

La Confederazione concede all'Autorità della concorrenza contributi annui a titolo di indennità per i compiti di cui all'articolo 2, sempre che questi ultimi non siano coperti da emolumenti.

Art. 14

Presentazione dei conti

L'Autorità della concorrenza espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

2

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate nell'allegato al bilancio.

3

La contabilità dell'Autorità deve evidenziare costi e ricavi dei singoli compiti finanziati mediante indennità ed emolumenti.

4

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti.

Art. 15

Rapporto di gestione

Il rapporto di gestione contiene il conto annuale (chiusura d'esercizio) e il rapporto sulla situazione.

1

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

Il conto annuale e il rapporto sulla situazione devono essere esaminati dall'organo di revisione.

3

Art. 16

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell'Autorità della concorrenza nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

Concede all'Autorità della concorrenza mutui a condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

2

L'AFF e l'Autorità della concorrenza disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

3

3575

Legge sull'Autorità della concorrenza

Art. 17

Responsabilità

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'Autorità della concorrenza, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è retta dalla legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità.

1

L'Autorità della concorrenza e le persone da essa incaricate sono responsabili solo se:

2

a.

hanno violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di imprese ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LCart10.

Art. 18

Imposte

L'Autorità della concorrenza è esentata da qualsiasi tipo d'imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 19

Immobili

La Confederazione concede in locazione all'Autorità della concorrenza gli immobili necessari.

1

Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Quest'ultima provvede alla loro manutenzione.

2

3 La Confederazione addebita all'Autorità della concorrenza un importo adeguato per la locazione degli immobili.

4 La Confederazione e l'Autorità della concorrenza disciplinano la costituzione e le modalità del rapporto di locazione in un contratto di diritto pubblico.

Sezione 4: Indipendenza e vigilanza Art. 20

Indipendenza

L'Autorità della concorrenza adempie i suoi compiti in maniera indipendente e nelle sue decisioni non sottostà a istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative.

1

2 Illustra al Consiglio federale almeno una volta all'anno i suoi obiettivi strategici e l'adempimento dei suoi compiti.

9 10

RS 170.32 RS 251

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Legge sull'Autorità della concorrenza

Art. 21

Vigilanza

L'Autorità della concorrenza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.

1

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare mediante:

2

a.

la nomina e la destituzione dei membri del consiglio dell'AC e la designazione del relativo presidente;

b.

l'approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

c.

l'approvazione dell'ordinanza sul personale e dell'ordinanza sugli emolumenti, nonché del contratto d'affiliazione con la cassa pensioni della Confederazione PUBLICA;

d.

l'approvazione del rapporto di gestione;

e.

lo scarico al consiglio dell'AC;

f.

la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 22

Istituzione dell'Autorità della concorrenza

Fatto salvo l'articolo 25 capoverso 2, la Commissione della concorrenza e la sua segreteria sono trasformate in un'Autorità della concorrenza. Quest'ultima subentra nei rapporti giuridici della Commissione della concorrenza e della sua segreteria e, se necessario, li ridefinisce.

1

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Autorità della concorrenza acquista la personalità giuridica.

2

Definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Autorità della concorrenza e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.

3

4 Prende tutti i provvedimenti necessari al trasferimento, emana disposizioni corrispondenti e adotta le decisioni del caso. Può segnatamente:

a.

obbligare uffici incaricati di svolgere compiti che dopo l'entrata in vigore della presente legge spettano all'Autorità della concorrenza a metterle a disposizione i propri documenti e dati, in particolare i sistemi informatici;

b.

mettere a disposizione dell'Autorità della concorrenza i crediti e le prestazioni di servizi iscritti nel preventivo della Confederazione per la Commissione della concorrenza e la sua segreteria, sempre che al momento dell'entrata in vigore della presente legge le risorse necessarie all'adempimento dei compiti dell'istituto non siano ancora disponibili.

3577

Legge sull'Autorità della concorrenza

5 Il trasferimento dei diritti, dei doveri e dei valori, come pure le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici legate alla costituzione dell'Autorità della concorrenza sono esenti da imposte e da emolumenti.

L'AFF può accordare all'Autorità della concorrenza, per la sua costituzione, mutui secondo l'articolo 16 capoverso 2.

6

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell'Autorità della concorrenza.

7

Art. 23

Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della segreteria della Commissione della concorrenza sono trasferiti all'Autorità della concorrenza nel momento stabilito dal Consiglio federale e sottostanno a partire da quel momento al diritto in materia di personale di detta Autorità. È fatta salva la nomina del direttore (art. 5 cpv. 1 lett. f).

Art. 24

Datore di lavoro competente

L'Autorità della concorrenza è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

1

a.

che dipendono dalla segreteria della Commissione della concorrenza; e

b.

le cui rendite di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'Autorità della concorrenza è parimenti considerata il datore di lavoro competente se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità lavorativa che ha provocato successivamente l'invalidità si è verificata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 25

Altre disposizioni transitorie

I ricorsi del personale pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro (art. 23) sono giudicati conformemente al diritto anteriore.

1

Per un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni la Commissione della concorrenza rimane competente per decidere nei procedimenti menzionati negli articoli 1 e 2 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LCart12. In tali procedimenti l'Autorità della concorrenza assume le funzioni della segreteria della Commissione della concorrenza. Nelle procedure di ricorso giudicate secondo il diritto procedurale anteriore, allo scadere di questi dodici mesi l'Autorità della concorrenza assume i compiti della Commissione della concorrenza.

2

Il Consiglio federale fissa l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri della Commissione della concorrenza per le attività che questa svolge secondo il capoverso 2.

3

11 12

RS 221.301 RS 251

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