Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2013 del 26 ottobre 2012

Giusta l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2013, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2009. Il tasso d'adeguamento č del 0,4 per cento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Vista l'evoluzione anteriore dell'indice dei prezzi al consumo, le rendite versate da prima del 2009 non saranno adeguate nel 2013.

26 ottobre 2012

2012-2774

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

8001