Legge federale sulle strade nazionali

Disegno

(LSN) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20121, decreta: I La legge federale dell'8 marzo 19602 sulle strade nazionali è modificata come segue: Art. 4a (nuovo) 4. Modifica della classificazione

Dopo aver consultato il Cantone, il Consiglio federale può modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall'Assemblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono.

Art. 8a (nuovo)

V. Trasferimento 1 Qualora strade esistenti siano aggiunte alla rete delle strade nazionadella proprietà e ripresa di progetti li, al momento dell'aggiunta la loro proprietà è trasferita senza indennel caso di nizzo alla Confederazione.

adeguamenti della rete delle strade 2 Qualora strade nazionali esistenti siano eliminate dalla rete delle nazionali

strade nazionali o sostituite da una strada nazionale dal tracciato diverso, la loro proprietà è trasferita senza indennizzo al rispettivo Cantone al momento dell'eliminazione o dell'apertura alla circolazione della nuova strada.

3 Qualora per una strada aggiunta alla rete delle strade nazionali vi sia un progetto approvato in base al diritto cantonale con decisione passata in giudicato, l'Assemblea federale decide se tale progetto è ripreso dalla Confederazione. L'approvazione cantonale equivale a un'approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 26. I costi del progetto accumulati fino al momento dell'inserimento del tratto nella rete delle strade nazionali sono a carico dei Cantoni.

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FF 2012 543 RS 725.11

2011-2535

609

Strade nazionali. LF

I progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non conclusi al momento dell'inserimento di una strada nella rete delle strade nazionali, devono essere completati e finanziati dai Cantoni.

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L'articolo 62a è applicabile per analogia ai capoversi 1­3.

Art. 20 cpv. 2 (nuovo) Nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali3, il Consiglio federale decide in via definitiva, al momento dell'approvazione dei progetti generali, sul tracciato particolare delle strade nazionali entro le città e sul punto in cui le strade nazionali fuori dalle città diventano strade nazionali urbane.

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Art. 23 cpv. 1 All'interno degli allineamenti, è vietato, salvo un permesso, sia realizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.

Art. 27d cpv. 1 primo periodo Concerne soltanto il testo francese.

II Il decreto federale del 21 giugno 19604 concernente la rete delle strade nazionali è abrogato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101) RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090