Termine di referendum: 5 luglio 2012

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) Modifica del 16 marzo 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112, decreta: I La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue: Art. 7

Rimboschimento compensativo

Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

1

Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:

2

3

1 2 3 4

a.

nelle zone con area forestale in crescita;

b.

nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento: a.

di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;

b.

volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;

c.

per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio.

FF 2011 3955 FF 2011 3985 RS 921.0 RS 451

2011-0450

3061

Legge forestale

Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un'altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

4

Art. 8 Abrogato Art. 10 cpv. 2 Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale: 2

a.

laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;

b.

laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.

Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione.

1

I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 20126 Termine di referendum: 5 luglio 2012

5 6

RS 700 FF 2012 3061

3062