Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» depositata il 23 gennaio 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20103, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2009 «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 108b4 (nuovo)

Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa

La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio.

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A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:

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a.

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al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito;

RS 101 FF 2009 1103 2121 FF 2010 4667 Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

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Iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati». DF

b.

se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manutenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro.

Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 85 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 108b6 (Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa) La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108b7 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108b8 è applicabile direttamente.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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7

8

La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare.

Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

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