Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

16 maggio 2010

AXA Vita SA, General Guisan-Str. 40, 8401 Winterthur

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale 1.

La modifica concerne tutti gli assicurati degli istituti di previdenza e delle fondazioni collettive per la previdenza professionale assicurati presso AXA Vita SA.

2.

Pertanto, le misure transitorie per il modello della tariffazione basata sui rischi dell'assicurazione in caso di decesso e di invalidità nel quadro della previdenza professionale vengono portate avanti in modo duraturo in quanto parte integrante della tariffazione. Tali misure transitorie sono tese a contenere consistenti aumenti dei premi non giustificati da un andamento negativo dei sinistri ai sensi dei contratti individuali. Inoltre, la ripartizione delle classi di rischio in base ai diversi settori economici viene modificata solo in modo irrisorio.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe si applica l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 23 aprile 2012 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1° gennaio 2013 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, Sezione 2, Sorveglianza sulle Assicurazioni private, Casella Postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

19 giugno 2012 2012-1386

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 5167