1 Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 20132016 dell'11 settembre 2012
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 20132016 è stanziato un limite di spesa di 3071,6 milioni di franchi per i contributi forfettari da versare ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr e per gli impegni contratti secondo il diritto anteriore.
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L'importo è ripartito nel modo seguente:
2013:
755,5 milioni di franchi;
2014:
762,9 milioni di franchi;
2015:
773,7 milioni di franchi;
2016:
779,5 milioni di franchi.
Art. 2 Per gli anni 20132016 è stanziato un credito d'impegno di 360,8 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 LFPr.
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Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3 Per gli anni 20132016 è stanziato un limite di spesa di 149,1 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.
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RS 101 RS 412.10 FF 2012 2727
2011-2404
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Finanziamento della formazione professionale negli anni 20132016. DF
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 14 giugno 2012
Consiglio nazionale, 11 settembre 2012
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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