1 Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2013­2016 dell'11 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 2013­2016 è stanziato un limite di spesa di 3071,6 milioni di franchi per i contributi forfettari da versare ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr e per gli impegni contratti secondo il diritto anteriore.

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L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013:

755,5 milioni di franchi;

2014:

762,9 milioni di franchi;

2015:

773,7 milioni di franchi;

2016:

779,5 milioni di franchi.

Art. 2 Per gli anni 2013­2016 è stanziato un credito d'impegno di 360,8 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 LFPr.

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Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per gli anni 2013­2016 è stanziato un limite di spesa di 149,1 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.

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RS 101 RS 412.10 FF 2012 2727

2011-2404

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Finanziamento della formazione professionale negli anni 2013­2016. DF

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2012

Consiglio nazionale, 11 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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