Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 7 agosto 2013

Iniziativa popolare federale «Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)», presentata il 27 dicembre 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)», presentata il 27 dicembre 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Hans-Ulrich Bigler, Alpenblickweg 13, 8910 Affoltern am Albis 2. Roland F. Borer, Stockackerstrasse 17, 4703 Kestenholz

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Dominique de Buman, Place Notre-Dame 12, 1700 Fribourg Markus Hutter, Rychenbergstrasse 169, 8400 Winterthur Klaus Künzli, Im Aespliz 5, 3063 Ittigen Filippo Leutenegger, Forchstrasse 234, 8032 Zürich Roland Müntener, Baumgartenstrasse 5, 8309 Nürensdorf Jürg Stalder, Dorfstrasse 21, 3416 Affoltern i.E.

Peter Weigelt, Schaugen 61, 9016 St.Gallen Walter Wobmann, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach Martin Füglistaler, La Chesetta, 7050 Arosa Caspar Arquint, Wächlenstrasse 25, 8832 Wollerau Levent Morandini, Jurastrasse 43, 4053 Basel Martin Bärenfaller, Lieggjie 30, 3911 Ried-Brig Claude Ruf, chemin du Chêne 9, 1112 Echichens Walter Schudel, Spiegelgutstrasse 49, 8200 Schaffhausen Jörg Strehler, Grosssteinstrasse 27, 6438 Ibach Ralf Winzer, Büelweg 10, 8174 Stadel Theodor Klossner, Alte Spinnerei 3, 5210 Windisch

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Iniziativa sulle moto», Casella postale 4164, 2500 Bienne 4, e pubblicata nel Foglio federale del 7 febbraio 2012.

24 gennaio 2012

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale «Per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano e meno code (Iniziativa sulle moto)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 82 cpv. 1bis, 4, 5 (nuovi) 1bis

La libera scelta del mezzo di trasporto è garantita.

La Confederazione emana prescrizioni per una maggiore scorrevolezza del traffico urbano. In particolare, in tutte le città è introdotta la sincronizzazione dei semafori (il principio dell'onda verde).

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5 La Confederazione incoraggia l'uso di veicoli a motore a due ruote quali mezzi di trasporto funzionali e poco ingombranti. In particolare permette ai loro conducenti di sorpassare lentamente le colonne di veicoli fermi e di usare le corsie preferenziali.

Provvede alla creazione di parcheggi per motoscooter e motoveicoli all'interno delle località.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 1bis, 4 e 5 (circolazione stradale) 1 Le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 82 capoversi 1bis, 4 e 5 entrano in vigore al più tardi tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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