Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «1:12 ­ Per salari equi»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «1:12 ­ Per salari equi», depositata il 21 marzo 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 21 marzo 2011 «1:12 ­ Per salari equi» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 110a (nuovo)

Politica salariale

Il salario massimo versato da un'impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un'attività lucrativa.

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La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare: a.

le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;

b.

l'applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.

RS 101 FF 2011 3405 FF 2012 457

2011-2703

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Iniziativa popolare «1:12 ­ Per salari equi». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (nuovo) (Politica salariale) Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 110a da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all'entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).