Traduzione1

Accordo di commercio e di collaborazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan Firmato a Duchambe, il 15 luglio 2011

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan (di seguito denominati «Parti contraenti»), consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi; disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l'espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull'economia di mercato; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi reciproci e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune; disposti ad esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo; decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro dell'OMC e dell'intenzione della Repubblica del Tagikistan di inserirsi nel sistema commerciale mondiale e di approfondire le sue relazioni con l'OMC; hanno convenuto, al fine di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo:

1

Dal testo originale inglese.

2011-2341

889

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

Art. 1

Obiettivo

1. Il presente Accordo è finalizzato a istituire adeguati principi e norme che disciplinino le relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti. Le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito della loro legislazione interna e dei loro obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale.

2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dalla CSCE/OSCE sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2

OMC

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi dell'OMC.

Art. 3

Trattamento della nazione più favorita

1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l'importazione o l'esportazione di merci o prelevato sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell'ambito degli scambi commerciali.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l'altra Parte dei vantaggi che essa concede: ­

per agevolare il traffico di merci transfrontaliero;

­

allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell'articolo XXIV del GATT 1994;

­

ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC e di altri accordi internazionali.

Art. 4

Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell'altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, comprese le licenze, salvo che l'importazione o l'esportazione di un prodotto simile da o verso uno Stato terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione.

La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l'altra Parte contraente.

Art. 5

Trattamento nazionale

Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita interna, l'offerta sul mercato, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione, il trattamento riservato alle 890

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell'altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.

Art. 6

Pagamenti

1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi tra le Parti contraenti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.

2. Gli operatori di entrambi gli Stati coinvolti in singole transazioni non possono essere trattati, per quanto concerne l'accesso a una moneta liberamente convertibile e il suo trasferimento, in modo più sfavorevole degli operatori di Stati terzi coinvolti in singole transazioni.

Art. 7

Altre condizioni commerciali

1. Le transazioni di merci tra singoli operatori sono effettuate a prezzi di mercato. In particolare, gli organi e le aziende statali acquistano o vendono i prodotti importati o esportati fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità. Conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell'altra Parte contraente la possibilità di partecipare a tali transazioni.

2. Nessuna Parte contraente può esortare o incitare gli operatori coinvolti in singole transazioni a impegnarsi in operazioni di compensazione. Per realizzare gli scambi di merci e fornire i relativi servizi, gli operatori economici sono liberi di scegliere le pratiche commerciali più idonee nell'ottica di effettuare le loro transazioni in conformità con le proprie leggi e i propri principi applicabili al commercio internazionale.

Art. 8

Trasparenza

Ciascuna Parte contraente rende pubblicamente accessibili le sue leggi, decisioni giudiziarie e prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali e informa l'altra Parte su eventuali cambiamenti concernenti il settore delle tariffe doganali e della statistica nonché su modifiche della sua legislazione che potrebbero incidere sul presente Accordo.

Art. 9

Perturbazioni del mercato

1. Le Parti si consultano reciprocamente qualora l'importazione di un determinato prodotto nel territorio di una Parte contraente aumenti in modo tale o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.

2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono finalizzate a trovare soluzioni amichevoli. Se le Parti contraenti non convengono altrimenti, le consultazioni terminano al più tardi 30 giorni dalla notifica della Parte contraente interessata.

3. Se le Parti non raggiungono un'intesa conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il 891

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e dopo consultazioni in seno al Comitato misto, l'altra Parte contraente può derogare agli impegni assunti con il presente Accordo.

4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti dal paragrafo 3, le Parti contraenti danno la priorità a quelli che meno pregiudicano l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Proprietà intellettuale

1. La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d'autore (compresi programmi per ordinatori e banche dati) e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.

2. Le licenze obbligatorie in materia di brevetti non possono essere né esclusive né discriminatorie. Devono sottostare a una compensazione proporzionale al loro valore economico e possono essere oggetto di una verifica giudiziaria. La portata e la durata di tali licenze devono essere limitate allo scopo per il quale sono state rilasciate. Le licenze obbligatorie possono essere utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare il mercato locale a condizioni economiche ragionevoli.

3. Le Parti contraenti adottano nelle loro legislazioni nazionali strumenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di garantire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Queste procedure comprendono sanzioni civili, amministrative e penali per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Questi provvedimenti devono essere leali ed equi. Non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificate. Comprendono in particolare le ingiunzioni, un risarcimento commisurato al danno subìto dall'avente diritto, nonché provvedimenti cautelari, compresi provvedimenti inaudita altera parte. Le decisioni amministrative di ultima istanza concernenti la proprietà intellettuale possono essere impugnate davanti a un'istanza giudiziaria o a un'altra istanza indipendente.

4. Le Parti contraenti definiscono apposite procedure, in conformità con le regole e le disposizioni enunciate negli articoli da 51 a 60 dell'Accordo TRIPS, per cui il titolare di un diritto che all'importazione o all'esportazione di determinate merci ha validi motivi per sospettare un abuso dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui in particolare i marchi,
i diritti d'autore, i brevetti, i design o le indicazioni geografiche, possa chiedere per iscritto agli organi competenti di far sospendere dalle autorità doganali lo sblocco di tali merci.

5. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali: (1) Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 1994;

892

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

(2) Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967); (3) Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971); (4) Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).

6. Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificate.

Le Parti contraenti che non sono firmatarie di uno o di diversi dei seguenti Accordi si impegnano ad adottare ogni provvedimento necessario per aderirvi al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

(1) Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925 (Atto di Stoccolma, 1967); (2) Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali 1991 (Convenzione UPOV 1991); (3) Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

7. Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini.

8. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. Tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità che risultano da accordi internazionali applicati da una Parte contraente in occasione dell'entrata in vigore del presente Accordo e notificati all'altra Parte al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo sono esonerati da quest'obbligo, a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell'altra Parte contraente.

9. Al fine di migliorare il livello di protezione e di prevenire o di eliminare eventuali distorsioni commerciali relative ai diritti di proprietà
intellettuale, le disposizioni del presente articolo possono essere riesaminate secondo l'articolo 15 (Revisione ed estensione).

10. Se una Parte contraente ritiene che l'altra Parte contraente sia venuta meno agli obblighi derivanti del presente articolo, essa può adottare misure adeguate nel rispetto e in sintonia con le premesse e le procedure menzionate nell'articolo 14 («Comitato misto») del presente Accordo. Il Comitato adotta senza indugio misure appropriate affinché la questione venga esaminata entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica formulata dalla Parte contraente interessata. Il Comitato misto può formulare raccomandazioni adeguate e stabilire la procedura da seguire.

Se entro 60 giorni dalla notifica non si dovesse giungere a una risoluzione soddisfa893

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

cente della questione, la Parte lesa può adottare i provvedimenti che ritiene necessari per ovviare al problema.

Art. 11

Deroghe

1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi tra le Parti contraenti né una limitazione occulta di tali scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare misure giustificate a tutela: ­

della moralità pubblica;

­

della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente;

­

della proprietà intellettuale;

o qualsiasi misura a cui fa riferimento l'articolo XX del GATT 1994.

2. Il presente Accordo non limita il diritto delle Parti contraenti di adottare una qualsiasi misura in ragione dell'articolo XXI del GATT 1994.

Art. 12

Regolamentazioni tecniche

In seno al Comitato misto, istituito in virtù del presente Accordo, le Parti contraenti si adoperano per appurare la possibilità di una collaborazione più stretta su questioni inerenti all'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio. Una tale collaborazione è auspicata negli ambiti relativi alle regolamentazioni tecniche, alla standardizzazione, ai test e alla certificazione.

Art. 13

Collaborazione economica

1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.

2. Tale cooperazione economica avrà, tra gli altri scopi, quello di: ­

consolidare e diversificare i legami economici tra le Parti contraenti;

­

sviluppare le loro economie anche attraverso uno scambio commisurato di informazioni;

­

aprire l'accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;

­

agevolare la collaborazione tra imprese e organizzazioni economiche al fine di promuovere le joint venture, gli accordi sulla concessione di licenze nonché forme di cooperazione analoghe;

­

promuovere determinati adeguamenti strutturali in campo economico e offrire assistenza in materia di politica commerciale;

­

agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;

­

promuovere e approfondire la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale, in particolare mediante l'istituzione di modalità appropriate di assistenza tecnica tra le rispettive autorità delle Parti contraenti. A tal fine, le

894

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

Parti coordinano le loro iniziative con le organizzazioni internazionali competenti.

­

Art. 14

facilitare del transito di merci negoziate in modo legale attraverso il territorio di ognuna delle Parti contraenti verso o dal territorio di uno Stato terzo.

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione del presente Accordo. Tale Comitato è composto da rappresentanti delle Parti contraenti, opera di comune accordo e si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario, ma normalmente una volta ogni 2 anni, alternativamente in Tagikistan e in Svizzera. È presieduto, a turno, da una delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: ­

vegliare sul buon funzionamento dell'Accordo, in particolare anche sulla sua interpretazione e sull'applicazione delle sue disposizioni;

­

esaminare con favore i mezzi e le strategie che meglio si prestano a migliorare le condizioni quadro per lo sviluppo di contatti diretti tra le imprese insediate sul territorio delle Parti contraenti;

­

fungere da luogo d'incontro per consultazioni intese a risolvere eventuali problemi tra le Parti contraenti;

­

esaminare questioni concernenti gli scambi di merci tra le Parti contraenti;

­

valutare i progressi conseguiti a livello di espansione degli scambi e di cooperazione tra le Parti contraenti;

­

scambiare dati e prospettive commerciali nonché informazioni ai sensi dell'articolo 8 (Trasparenza);

­

fungere da luogo d'incontro per consultazioni ai sensi degli articoli 9 (Perturbazioni del mercato) e 12 (Regolamentazioni tecniche);

­

fungere da luogo d'incontro per consultazioni su questioni bilaterali e sviluppi internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale e per decidere su un'eventuale proroga dei termini di cui all'articolo 10 (Proprietà intellettuale). Tali consultazioni possono svolgersi anche tra i periti delle Parti contraenti;

­

promuovere la cooperazione economica ai sensi dell'articolo 13;

­

formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all'esecuzione del presente Accordo e all'estensione del suo campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 15 (Revisione ed estensione).

895

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

Art. 15

Revisione ed estensione

1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su richiesta di una di esse.

2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest'ultimo, quali quello dei servizi e quello gli investimenti. A tal fine, ogni Parte contraente può sottoporre proposte motivate al Comitato misto.

Art. 16

Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando rimane in vigore l'accordo bilaterale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 17

Emendamenti e composizione delle controversie

Di comune intesa, le Parti contraenti possono apportare modifiche o aggiunte al presente Accordo, le quali sono messe debitamente a protocollo e diventano parte integrante dello stesso. Eventuali controversie o divergenze di opinione concernenti l'attuazione del presente Accordo vengono risolte dalle Parti contraenti mediante negoziati e consultazioni. I suddetti protocolli entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le due Parti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali richiesti per l'entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.

Art. 19

Validità e denuncia

1. Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni. Il suo rinnovo per altri cinque anni è automatico, salvo che una delle Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all'altra Parte contraente sei mesi prima della data di scadenza.

2. Ogni Parte contraente ha il diritto di sospendere con effetto immediato il presente Accordo o parti di esso in caso di violazione dei suoi principi fondamentali o di grave inosservanza delle sue disposizioni.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

896

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

Fatto a Duchambe, il 15 luglio 2011, in due esemplari originali in lingua tedesca, inglese, tagica e russa ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

(Seguono le firme)

897

Commercio e collaborazione economica. Acc. con il Tagikistan

898