12.087 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni del 21 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo del 7 settembre 2012 che modifica la Convenzione del 12 giugno 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2405

8407

Compendio La Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 12 giugno 1996 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di modificare la sua politica in materia di convenzioni concernente lo scambio di informazioni, nel 2011 la Svizzera e la Slovenia hanno avviato negoziati al fine di completare la Convenzione con una disposizione conforme all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. L'attuale Convenzione contiene una disposizione sullo scambio di informazioni limitato alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Oltre a introdurre nella Convenzione una nuova disposizione sullo scambio di informazioni in ambito fiscale conforme allo standard internazionale, la revisione della Convenzione è stata anche un'occasione per aggiornare numerosi altri punti secondo l'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre menzionare in particolare l'esenzione per dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e per dividendi versati a istituzioni di previdenza.

Il Protocollo di modifica è stato firmato a Lubiana il 7 settembre 2012.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

8408

Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica svizzera in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e il riconoscimento internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

2

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.969.11, di seguito «CDISLO») è stata firmata il 12 giugno 1996 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE (di seguito «modello OCSE»), che ha rappresentato una svolta per la politica svizzera in materia di convenzioni, la Slovenia si è rivolta alla Svizzera al fine di completare la Convenzione con una disposizione conforme all'articolo 26 del modello OCSE. La CDI-SLO contiene una disposizione sullo scambio di informazioni limitato alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Il Protocollo che modifica la CDI-SLO (di seguito «Protocollo di modifica») è stato firmato a Lubiana il 7 settembre 2012. Oltre alla nuova disposizione sullo scambio di informazioni in ambito fiscale, esso contiene anche una disposizione sulla ripartizione degli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello OCSE, l'esenzione dall'imposta alla fonte per dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 25 per cento e per dividendi versati a istituzioni di previdenza, un numero maggiore di eccezioni per l'imposizione alla fonte degli interessi, disposizioni sull'imposizione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di società immobiliari e sul trattamento fiscale dei contributi al sistema previdenziale dell'altro Stato contraente, nonché una clausola arbitrale.

8409

3

Valutazione

Per la prima volta in una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa dalla Svizzera è stata introdotta la nuova disposizione dell'articolo 7 del modello OCSE concernente l'attribuzione degli utili delle imprese, che accomuna il trattamento fiscale delle stabili organizzazioni a quello delle società appartenenti a un gruppo. Contrariamente alla regolamentazione vigente, la nuova disposizione prevede l'obbligo per gli Stati contraenti di evitare le doppie imposizioni. Essa garantisce pertanto alle imprese una maggiore protezione contro la doppia imposizione.

L'esenzione dall'imposta alla fonte per i dividendi provenienti da una partecipazione di almeno il 25 per cento detenuta da una società permette di norma di evitare carichi fiscali residui nei rapporti di gruppo con società madre svizzera. Inoltre, l'esenzione generale dall'imposta alla fonte per i dividendi versati alle istituzioni di previdenza semplifica gli investimenti transfrontalieri di questi investitori istituzionali. Le numerose esenzioni previste per gli interessi permettono di evitare carichi fiscali residui in gran parte degli ambiti importanti per la Svizzera. Nella Convenzione è stata anche sancita la regolamentazione prevista per interessi e canoni all'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, come pure una disposizione per prevenire gli abusi, che esclude la possibilità di usufruire dei vantaggi della Convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni pagati nel quadro di un sistema di fruizione abusiva dei benefici.

Il diritto di imposizione degli utili dall'alienazione di partecipazioni a società immobiliari rientra ora nella competenza dello Stato in cui è situato l'immobile. I Cantoni possono quindi esercitare il proprio diritto di imposizione derivante da un trasferimento economico. Infine, con l'introduzione della clausola arbitrale e di una disposizione sul trattamento fiscale dei contributi al sistema previdenziale dell'altro Stato contraente è stato possibile convenire altri due punti importanti della politica svizzera in materia di convenzioni.

La nuova disposizione sullo scambio di informazioni rispetta, ad eccezione della sua applicazione a tutte le imposizioni, gli obiettivi fissati dal Consiglio federale e limita lo scambio di
informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011.

Il Protocollo di modifica presenta un risultato equilibrato e contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica.

4

Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica cambia e completa le citate disposizioni della CDI-SLO per evitare le doppie imposizioni. Il tenore di questi cambiamenti è presentato qui di seguito.

8410

Art. I del Protocollo di modifica concernente l'art. 4 della Convenzione (Residenza) Con la revisione della CDI-SLO, la disposizione sulla residenza è stata adeguata al tenore attuale del modello OCSE. Ora si dichiara espressamente che gli Stati contraenti e le loro suddivisioni politiche o i loro enti locali sono contemplati nel concetto di residenza.

In Slovenia le società di persone sono trattate ai fini dell'imposizione come persone giuridiche e sono quindi considerate residenti ai sensi della CDI-SLO. Al paragrafo 4 è stata convenuta una disposizione speciale che attribuisce un diritto ai vantaggi della Convenzione anche alle società svizzere in nome collettivo e in accomandita semplice. Pertanto, le società di persone sono considerate residenti dello Stato contraente in cui si trova la sede della loro direzione effettiva, nella misura in cui i loro redditi o il loro patrimonio sono tassati in questo Stato. Questa disposizione si applica sia alle società di persone slovene sia a quelle svizzere. Ad esempio, se una società svizzera in accomandita semplice, oltre alla propria attività commerciale in Svizzera, dispone di una stabile organizzazione in uno Stato terzo, essa è considerata residente ai sensi della CDI-SLO soltanto in relazione al reddito e al patrimonio dell'attività commerciale svizzera.

Nel Protocollo addizionale è inoltre stabilito che le istituzioni di previdenza e le organizzazioni a fini religiosi, caritativi, scientifici, sportivi, culturali o educativi sono considerati residenti di uno Stato contraente (n. 2). Questa disposizione rappresenta una mera precisazione. Infatti, sulla base del diritto interno, in Svizzera queste istituzioni sono considerate residenti ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, anche senza una tale disposizione e anche quando queste istituzioni non sono assoggettate a imposta in virtù degli scopi che perseguono.

Art. II del Protocollo di modifica concernente l'art. 7 della Convenzione (Utili delle imprese) L'attuale articolo 7 è stato sostituito dal nuovo articolo 7 del modello OCSE. Questa disposizione corrisponde al cosiddetto «Authorized OECD Approach», AOA. Le stabili organizzazioni sono quindi trattate generalmente come imprese indipendenti.

L'attribuzione degli utili si basa sui principi in materia di prezzi di trasferimento
sviluppati dalle imprese associate. L'utile complessivo dell'impresa non è quindi più ripartito tra le sue parti. Per contro, viene determinato l'utile realizzato da ciascuna parte dell'impresa. Alla fine, la combinazione degli utili conseguiti dalle parti di un'impresa corrisponde al suo utile complessivo. In base a questo principio può accadere che un'organizzazione stabile realizzi un utile, mentre l'impresa nel suo insieme subisca perdite, o viceversa.

Dal punto di vista materiale, il paragrafo 1 rimane invariato. Il paragrafo 2 stabilisce come finora il principio di piena concorrenza. Contrariamente alla regolamentazione vigente, occorre ora tenere conto dei rapporti di prestazioni esistenti tra la sede principale e la stabile organizzazione. Ad esempio, le prestazioni di servizi centralizzati fornite dalla sede principale alla stabile organizzazione (ad es. gestione del personale o servizio giuridico) devono essere indennizzate ai fini fiscali come nei confronti di un fornitore di prestazioni indipendente, anche se in virtù del diritto civile e ai fini del bilancio commerciale non esiste alcuna prestazione. Analogamente all'articolo 9 concernente le imprese associate, il paragrafo 3 obbliga l'altro Stato contraente a effettuare il relativo aggiustamento, se quest'ultimo si rivela necessario a seguito dell'inosservanza del principio di piena concorrenza di cui al 8411

paragrafo 2. Il Protocollo addizionale precisa che è possibile procedere a un ulteriore aggiustamento soltanto se l'aggiustamento iniziale è ritenuto giustificato (n. 3).

Secondo la prassi corrente in Svizzera, l'aggiustamento iniziale e l'aggiustamento ulteriore sono costantemente oggetto di una procedura amichevole ai sensi dell'articolo 25 della CDI-SLO. I precedenti paragrafi 4 e 6 non rientrano nella nuova disposizione. La ripartizione proporzionale degli utili delle imprese, effettuata tipicamente in Svizzera nelle relazioni intercantonali, non è più in vigore a livello internazionale già da alcuni anni. La sua abrogazione non comporta pertanto alcuna conseguenza materiale. Il paragrafo 4 conferma il principio stabilito finora al paragrafo 7 secondo cui nella regolamentazione degli utili delle imprese prevalgono le regole speciali di attribuzione contenute in altri articoli della CDI-SLO.

Art. IV del Protocollo di modifica concernente l'art. 10 della Convenzione (Dividendi) La Convenzione vigente prevede un'imposta residua del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento in tutti gli altri casi. I dividendi provenienti da partecipazioni dirette di almeno il 25 per cento del capitale di una società sono ora imponibili soltanto nello Stato in cui la società beneficiaria è residente (art. 10 par. 3 lett. a). L'esenzione dall'imposta alla fonte verrà estesa anche ai dividendi versati a un'istituzione di previdenza (art. 10 par. 3 lett. b).

La nozione di istituzione di previdenza è definita nel Protocollo addizionale (n. 1).

Queste istituzioni devono essere costituite in uno degli Stati contraenti, devono sottostare alle prescrizioni di questo Stato, devono essere esentate generalmente dall'imposta e devono essere amministrate principalmente per gestire o versare prestazioni previdenziali o generare redditi per conto di almeno uno di tali regimi.

Per la Svizzera saranno tutte le istituzioni del primo e del secondo pilastro come pure quelle del pilastro 3a. Gli investimenti collettivi di capitale riservati esclusivamente agli investimenti delle istituzioni di previdenza saranno trattati come gli investimenti diretti di capitale effettuati dalle stesse istituzioni di previdenza.

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 11 della Convenzione (Interessi)
La Slovenia non era disposta a convenire in generale un'imposizione esclusiva degli interessi nello Stato di residenza come proposto dalla Svizzera. Era però disposta a prevedere eccezioni all'imposta residua del 5 per cento (par. 3). Un'eccezione di questo tipo si applicherà in particolare alla vendita a credito di equipaggiamenti, merci e servizi, ai prestiti tra banche e ai prestiti tra imprese associate. Sono considerate associate le società debitrici e creditrici legate direttamente o tramite una società madre comune, residente della Svizzera o dell'Unione europea, per oltre il 25 per cento del capitale.

Art. VI del Protocollo di modifica concernente l'art. 12 della Convenzione (Canoni) Conformemente alla sua politica in materia di convenzioni, la Slovenia ha mantenuto un'imposta residua del 5 per cento sui canoni. I canoni tra imprese associate sono imponibili soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria. La definizione di impresa associata corrisponde a quella descritta per gli interessi.

8412

Art. VII del Protocollo di modifica concernente l'art. 13 della Convenzione (Utili di capitale) L'articolo 13 è completato da un nuovo paragrafo 4. Come previsto in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni e nel modello OCSE, gli utili ritratti dall'alienazione di azioni o di diritti analoghi in una società il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. In tal caso la Svizzera, in qualità di Stato di residenza dell'alienante, esenta tali utili solo se la loro imposizione in Slovenia è comprovata (art. 23 par. 2 lett. a della CDI-SLO).

Dal momento che un'imposizione delle azioni di una società immobiliare quotate in borsa nello Stato in cui sono situati i beni immobili ostacolerebbe notevolmente il commercio di questi titoli, al paragrafo 4 è stata convenuta un'eccezione. Un'ulteriore eccezione si applica alle azioni di una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente e che la società esercita la propria attività in questi beni immobili. Ad esempio, la disposizione non si applica alle azioni di una società di produzione il cui patrimonio consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in Svizzera, se la società esercita la propria attività di produzione in questi immobili. In tal caso il diritto di imposizione per gli utili di capitale compete allo Stato di residenza dell'alienante (art. 13 par. 5 della CDISLO).

Art. X del Protocollo di modifica concernente l'art. 25 della Convenzione (Procedura amichevole) Questa disposizione prevede l'introduzione nella CDI-SLO di una clausola arbitrale che si basa su quella del modello OCSE. Essa è conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al messaggio concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985).

La prassi ha evidenziato come spesso le procedure amichevoli non potessero concludersi entro il termine di due anni previsto dal modello OCSE, in particolare nel caso dei prezzi di trasferimento. È stato pertanto convenuto di prolungare a tre anni il termine, in vista di un accordo amichevole.

La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta
del contribuente interessato qualora le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescano a trovare un accordo amichevole entro tre anni dalla presentazione del caso e in nessuno degli Stati contraenti è già stata emessa una decisione giurisdizionale. Il lodo arbitrale è vincolante per gli Stati contraenti a condizione che nessuno dei contribuenti interessati si opponga alla transazione di amichevole composizione che attua la decisione o le autorità competenti e le persone interessate non abbiano trovato un'altra soluzione soddisfacente entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale. Le autorità competenti disciplinano di comune accordo le questioni procedurali.

Art. XI del Protocollo di modifica concernente l'art. 26 della Convenzione (Scambio di informazioni) Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo della crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene gli sforzi in questo settore. Revocando la 8413

sua riserva all'articolo 26 del modello OCSE, il 13 marzo 2009 la Svizzera si è impegnata politicamente ad adottare lo standard internazionale in questo ambito.

Il presente articolo 26 riprende in ampia misura il testo dell'articolo 26 del modello OCSE. Tuttavia, esistono scostamenti al fine di autorizzare espressamente gli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe previste alle disposizioni sono compatibili con lo standard internazionale.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo a tutti i tipi di imposte. Dato che le informazioni sono limitate a quelle verosimilmente rilevanti, le cosiddette «fishing expedition» non sono consentite. Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Al fine di applicare questa disposizione, non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Slovenia purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Conformemente alla sua politica attuale, la Svizzera intendeva limitare lo scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione. In questo modo si vogliono evitare sovrapposizioni con altri trattati internazionali (ad es. con l'Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, RS 0.351.926.81). La Slovenia si è tuttavia rifiutata di derogare dal tenore del paragrafo 1 dell'articolo 26 del modello OCSE e ha chiesto parità di trattamento rispetto agli altri Stati membri dell'UE. Nel quadro della soluzione globale le delegazioni hanno infine convenuto il campo d'applicazione per tutte le imposizioni.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione prevede che le informazioni scambiate debbano
essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte ai sensi del paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza delle persone o autorità di cui sopra. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questo permette di evitare che vengano più volte richieste e trasmesse le stesse informazioni per fini diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere 8414

ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita soltanto alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i rapporti di partecipazione di persone. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero a fini fiscali. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Lo scambio di informazioni previsto dal Protocollo non presuppone tuttavia più l'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti, l'ultimo periodo del paragrafo 5 accorda agli Stati contraenti la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura che permettano loro di ottenere le informazioni richieste.

La Svizzera non concederà assistenza amministrativa alla Slovenia se la domanda si fonda su dati ottenuti illegalmente. Nel corso dei negoziati la Svizzera ha comunicato questa posizione alla delegazione slovena, che ne ha preso atto.

Le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente precisate nel Protocollo addizionale (n. 7).

La disposizione del
Protocollo di modifica stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (lett. a e c).

Nel Protocollo sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (lett. b). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto.

Fino a poco tempo fa, lo standard internazionale limitava lo scambio di informazioni a domande concrete. Sul piano internazionale sono state avviate discussioni in vista di allargare la norma e di ammettere anche domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre sulla base di numerosi indizi che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera risponderà a domande in tal senso soltanto dopo l'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (FF 2012 7281). Le disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica corrispondono allo standard ampliato.

8415

È inoltre precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (lett. d).

Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (lett. e).

La nuova clausola si applica ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

Art. XII del Protocollo di modifica concernente il Protocollo addizionale Il Protocollo di modifica introduce un Protocollo addizionale nella CDI-SLO. Oltre alle disposizioni già commentate nei relativi articoli, il Protocollo addizionale contiene le seguenti norme.

Per impedire un uso illegittimo della CDI-SLO, al numero 4 del Protocollo addizionale è stata convenuta una disposizione che esclude la possibilità di usufruire dei vantaggi della Convenzione per i sistemi di fruizione abusiva di benefici per dividendi, interessi e canoni. Ciò permette di evitare che i vantaggi della Convenzione vadano a beneficio di un residente di uno Stato terzo, il cui Stato non ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni o possiede una convenzione poco favorevole con lo Stato della fonte, che interpone quale beneficiario delle prestazioni un residente di un altro Stato contraente (nella maggior parte dei casi una società) allo scopo principale di beneficiare dei vantaggi della Convenzione.

La soluzione convenuta si basa sul principio delle disposizioni contro gli abusi che figurano nelle convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni concluse con la Gran Bretagna e la Francia. Essa corrisponde all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni e alla prassi svizzera per la lotta all'uso abusivo delle convenzioni.

Conformemente alla politica della Svizzera in materia di convenzioni, nel numero 5 del Protocollo addizionale concernente gli articoli 18 e 19 è stato stabilito che queste disposizioni si applicano alle pensioni pagabili sia mediante versamenti periodici sia mediante un unico versamento.

Infine, il numero 6 del Protocollo addizionale contiene una disposizione sul trattamento fiscale dei contributi alla previdenza
nell'altro Stato contraente. Accade regolarmente che i contributi siano versati al sistema previdenziale di uno Stato, mentre il reddito di un'attività lucrativa sia imponibile in un altro Stato. In questi casi vi è il rischio che tali contributi non siano considerati a livello fiscale.

L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo sulla libera circolazione delle persone», RS 0.142.112.681) coordina i sistemi di previdenza degli Stati partecipanti (allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone). Le sue disposizioni sono applicabili ai cittadini svizzeri e dell'UE che lavorano, o hanno lavorato, in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE e si sono trasferiti in un altro Stato. Esse prevedono di principio la subordinazione al sistema previdenziale di uno Stato.

Poiché le disposizioni di coordinamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concernenti la sicurezza sociale non coincidono con quelle della convenzione contro la doppia imposizione relative all'imposizione del reddito del lavoro, 8416

capita regolarmente che una persona abiti in uno Stato e paghi i contributi di previdenza, ma lavori in un altro Stato in cui il suo reddito viene tassato. Nel quadro dei negoziati le parti hanno potuto convenire che i contributi alle istituzioni di previdenza del primo Stato contraente debbano essere considerati nel secondo Stato contraente alle stesse condizioni fiscali dei contributi al sistema previdenziale dello Stato in cui si lavora. In Svizzera ciò si applica ai contributi versati al primo e al secondo pilastro come pure quelli del pilastro 3a.

Attualmente in Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali (inclusa la previdenza professionale) è già compresa forfettariamente nelle tariffe dell'imposta alla fonte. La prassi svizzera vigente adempie pertanto in linea di massima già oggi il contenuto della disposizione.

Art. XIII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data. Ciò vale anche per le disposizioni relative allo scambio di informazioni.

La clausola arbitrale si applica a tutte le procedure amichevoli ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica o avviate dopo tale data. Per i casi pendenti, il termine di tre anni per la risoluzione del caso tra autorità competenti inizia a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

5

Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'esenzione per dividendi da partecipazioni determinanti e per dividendi versati a istituzioni di previdenza provoca perdite fiscali. Tuttavia, essa condurrà a un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e, di conseguenza, a entrate fiscali supplementari. Inoltre anche ulteriori modifiche apportate dal Protocollo di modifica, come l'esenzione dall'imposta alla fonte per alcune categorie di interessi e canoni e la clausola arbitrale, avranno effetti positivi in questo senso. Non è possibile stimare l'ammontare delle perdite e delle entrate fiscali supplementari.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali dall'altro, può in una certa misura mettere in dubbio l'attrattiva della piazza economica svizzera, causando indirettamente effetti indesiderati per le entrate fiscali svizzere. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

8417

6

Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101,) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della CDI-SLO. Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale i trattati di durata indeterminata e non denunciabili che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. La CDI-SLO è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Sia la nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al modello OCSE sia quella che introduce una clausola arbitrale costituiscono un'importante novità nella politica svizzera in materia di convenzioni. Il Protocollo di modifica prevede dunque nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica firmato il 7 settembre 2012 sottostà a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

8418