Decreto federale concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale

Disegno

(Decreto sull'aiuto monetario, DAM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario (LAMO); visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20123, decreta: Art. 1 1 Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAMO č stanziato un credito quadro di 15 miliardi di franchi.

I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

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Il Consiglio federale riferisce annualmente sull'utilizzazione dei fondi stanziati.

Art. 2 Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il decreto del 18 marzo 20044 sull'aiuto monetario, prorogato il 27 maggio 20095.

Art. 3 1

Il presente decreto non sottostā a referendum.

Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 101 RS 941.13 FF 2012 6429 FF 2004 4409 FF 2009 4169

2012-1344

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Decreto sull'aiuto monetario. DF

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