Procedura di consultazione Dipartimento federale di giustizia e polizia Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (statuto di ballerina di cabaret) È previsto un adeguamento dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) per l'abolizione dello statuto di ballerina di cabaret. L'abolizione dello statuto implica lo stralcio dell'articolo 34 OASA e di tutti i riferimenti a tale disposizione e alle ballerine di cabaret contenuti nell'OASA.

Nelle sue recenti analisi, l'Ufficio federale della migrazione è giunto alla conclusione che lo statuto di ballerina di cabaret non è atto a garantire la protezione perseguita. Il trattamento privilegiato garantito al settore dei cabaret per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 34 OASA è stato e può essere giustificato unicamente dall'intento di garantire protezione alle interessate secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli stranieri. Ora, tale protezione non è più data. Con l'abolizione dello statuto l'attuale disparità di trattamento con gli altri settori economici sarà soppressa.

Termine di consultazione: 2 novembre 2012 La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

3 luglio 2012

2012-1458

Cancelleria federale

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