Legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Disegno

(Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 20121, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 19 cpv. 3 Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59­61, 63, 64, 67, 67b e 67e.

3

Art. 67 2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni

1 2

Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

1

Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

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FF 2012 7765 RS 311.0

2012-1798

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59­61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

3

a.

tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;

b.

atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188);

c.

pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59­61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).

4

Se l'autore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se l'interdizione di esercitare un'attività sia pronunciata secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.

5

Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato l'interdizione.

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

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Art. 67a Contenuto e portata

Sono considerate attività professionali ai sensi dell'articolo 67 le attività svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione.

1

L'interdizione ai sensi dell'articolo 67 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

2

Se sussiste il rischio che l'autore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata. Le interdizioni di cui all'articolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dell'attività considerata.

3

Art. 67b b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

1

Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:

2

a.

mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b.

avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

c.

trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

d.

allontanarsi da un determinato luogo a orari determinati.

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.

3

Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.

4

Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

5

Art. 67c (nuovo) c. Disposizioni comuni. Esecuzione dell'interdizione o del divieto.

L'interdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

1

La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59­61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione o del divieto.

2

Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

3

Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui all'articolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

4

L'autore può chiedere all'autorità compente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

5

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a.

dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui all'articolo 67b;

b.

trascorsa la metà della durata dell'interdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 67 capoverso 2;

c.

dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 67 capoverso 3 o 4;

d.

dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4.

Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, l'autorità competente sopprime l'interdizione o il divieto se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae all'assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione.

7

Il giudice o l'autorità di esecuzione può, nei casi di cui al capoverso 7, porre fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla.

8

Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile l'articolo 95 capoversi 4 e 5.

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10 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

Art. 67d (nuovo) Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto

Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o del divieto o per un'interdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

1

Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui all'articolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

2

Art. 67e (nuovo) Ex art. 67b Art. 95 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3 (Concerne soltanto il testo francese) Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

chiedere una relazione all'autorità cui competono l'assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l'esecuzione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. ...

Art. 105 cpv. 3 Le misure privative della libertà (art. 59­61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3

Art. 187 n. 3 3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto vent'anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 294 Violazione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Chiunque esercita un'attività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente all'articolo 67, all'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19273 o all'articolo 16a DPMin4, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

1

Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina, si trattiene in determinati luoghi o si allontana da un determinato luogo sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'articolo 67b, dell'articolo 50b del Codice penale militare o dell'articolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

2

Art. 295 (nuovo) Violazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta

3 4

RS 321.0 RS 311.1

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Chiunque si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dall'autorità di esecuzione è punito con la multa.

Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Art. 366 cpv. 3 3

Le condanne di minori sono iscritte soltanto se: a.

è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 25 DPMin5);

b.

è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin); o

c.

è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).

Art. 369 cpv. 4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e del Codice penale militare del 13 giugno 19276 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

4ter

Art. 369a (nuovo) Eliminazione di sentenze contenenti un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoversi 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 19277 o l'articolo 16a DPMin8 sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dell'interdizione o del divieto. Fanno stato i termini di cui all'articolo 369, se sono più lunghi.

Estratto per privati

1

Art. 371, titolo marginale, nonché cpv. 1, secondo periodo

5 6 7 8 9 10

... Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 19279 o secondo l'articolo 16a DPMin10.

RS 311.1 RS 321.0 RS 321.0 RS 311.1 SR 321.0 RS 311.1

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Art. 371a (nuovo) Chiunque si candida per un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.

Estratto specifico 1 per privati

Alla domanda deve allegare un'attestazione scritta del datore di lavoro o dell'organizzazione che esige la presentazione dell'estratto specifico del casellario, nella quale si conferma che:

2

3

a.

il richiedente si candida per un'attività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e

b.

il richiedente deve presentare l'estratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere l'attività considerata.

Nell'estratto specifico per privati figurano: a.

le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure l'articolo 50 capoversi 2, 3 o 4 del Codice penale militare del 13 giugno 192711;

b.

le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 67b o l'articolo 50b del Codice penale militare, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;

c.

le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 16a capoverso 1 DPMin12 o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.

Una sentenza contenente un'interdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nell'estratto fintanto che l'interdizione o il divieto ha effetto.

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11 12

RS 321.0 RS 311.1

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

2. Codice penale militare del 13 giugno 192713 Ingresso visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale14; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 191815, Art. 50 2. Interdizione di 1 Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofesesercitare sionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale un'attività e divieto di avere è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una contatti e di accedere ad aree pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio determinate.

che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il a. Interdizione giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di di esercitare un'attività, altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

condizioni 2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne

o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una misura ai sensi degli articoli 59­61 o 64 del Codice penale16 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori: 3

a.

coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima è minore di 18 anni;

b.

atti sessuali con fanciulli (art. 156).

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59­61 o 64 del Codice penale per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con persone particolarmente vulnerabili: coazione

4

13 14 15 16

RS 321.0 RS 101 FF 1918 II 241 RS 311.0

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).

Se l'autore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se l'interdizione di esercitare un'attività sia pronunciata secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.

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Il giudice può pronunciare le interdizioni ai sensi dei capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato l'interdizione.

6

Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

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Art. 50a Contenuto e portata

Sono considerate attività professionali ai sensi dell'articolo 50 le attività svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione.

1

L'interdizione ai sensi dell'articolo 50 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

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Se sussiste il rischio che l'autore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata. Le interdizioni di cui all'articolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dell'attività considerata.

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Art. 50b (nuovo) b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

1

Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:

2

a.

mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con membri di un determinato gruppo, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b.

avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

c.

trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

d.

allontanarsi da un determinato luogo a orari determinati.

Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.

3

Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.

4

Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

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Art. 50c (nuovo) c. Disposizioni comuni. Esecuzione delle interdizioni e dei divieti

L'interdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

1

La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59­61 e 64 del Codice penale17) non è computata nella durata dell'interdizione o del divieto.

2

Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o

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definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui all'articolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

4

L'autore può chiedere all'autorità compente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

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a.

dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui all'articolo 50b;

b.

trascorsa la metà della durata dell'interdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 50 capoverso 2;

c.

dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 50 capoverso 3 o 4;

d.

dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4.

6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, l'autorità competente sopprime l'interdizione o il divieto se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae all'assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione.

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Il giudice o l'autorità di esecuzione può, nei casi di cui al capoverso 7, porre fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla.

8

Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile l'articolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

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10 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

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Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Art. 50d (nuovo) Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto

Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o del divieto o per un'interdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

1

Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui all'articolo 50b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

2

Art. 50e Ex art. 50abis Art. 50f Ex art. 50b Art. 60b cpv. 3 Le misure privative della libertà (art. 59­61 e 64 del Codice penale18), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3

3. Diritto penale minorile del 20 giugno 200319 Art. 16a (nuovo)

Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

L'autorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali organizzate, se sussiste il rischio che abusi di tali attività per commettere reati sessuali su minori o su altre persone particolarmente vulnerabili.

1

Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, l'autorità giudicante può vietargli di avere contatti con tali persone, di trattenersi in determinati luoghi o di allontanarsi da un determinato luogo a orari determinati.

2

18 19

RS 311.0 RS 311.1

7839

Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante un'interdizione o un divieto e le faccia rapporto.

3

Per eseguire i divieti di cui al capoverso 2, l'autorità d'esecuzione può impiegare apparecchi tecnici fissati sul minore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare il minore.

4

Art. 19 cpv. 4 (nuovo) Qualora la soppressione di un'interdizione o di un divieto secondo l'articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del minore di stabilire se siano adempiuti i presupposti di un'interdizione o di un divieto ai sensi degli articoli 67 o 67b CP20. In caso affermativo, il giudice pronuncia un'interdizione o un divieto conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per un'interdizione secondo l'articolo 67 capoverso 3 o 4 CP, il giudice fissa una durata dell'interdizione compresa tra uno e dieci anni.

4

II Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

20

RS 311.0

7840

Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale21 Art. 214 cpv. 4, primo periodo 4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui all'articolo 237 capoverso 2 lettere c e g come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. ...

Art. 352 cpv. 2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e­73 CP22.

2

Art. 374 cpv. 1 Se l'imputato non è penalmente imputabile e se l'applicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP23 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59­61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell'imputato.

1

2. Procedura penale minorile del 20 marzo 200924 Art. 26 cpv. 1 lett. c 1

L'autorità inquirente è competente per ordinare: c.

21 22 23 24 25

le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12­15 e 16a DPMin25;

RS 312.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 312.1 RS 311.1

7841

Interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197926 Art. 119 cpv. 2 lett. e 2

La procedura del decreto d'accusa non ha luogo: e.

se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM.

4. Legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA Art. 16 cpv. 1 lett. l (nuova) 1 L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

l.

26 27 28 29

dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP28, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192729 o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo il capoverso 4.

RS 322.1 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

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