Decreto federale sul programma di legislatura 2011­2015

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 20123, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura Art. 1 Nella legislatura 2011­2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1 2 3

1.

la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);

2.

la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);

3.

la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);

4.

la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);

5.

la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);

6.

la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7).

RS 101 RS 171.10 FF 2012 305

2011-1914

447

Programma di legislatura 2011­2015. DF

Sezione 2: La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti Art. 2

Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 1.

riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;

2.

definizione delle priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;

3.

nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

Art. 3

Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 4.

politica di crescita 2012­2015;

5.

promozione della piazza economica 2016­2019;

6.

messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 19824 sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 4

Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 7.

estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e migliore accesso al mercato.

Art. 5

Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 8.

messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014­2017);

9.

ulteriore sviluppo della politica agricola dopo il 2017.

Art. 6

Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 10. messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici; 4 5

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RS 531 RS 161.1

Programma di legislatura 2011­2015. DF

11. attuazione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011­2015.

Art. 7

Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 12. eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» ed equilibrio nell'imposizione dei coniugi e della famiglia; 13. messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese; 14. messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica.

Art. 8

Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 15. messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata; 16. messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali; 17. attuazione della «Strategia e-government Svizzera»; 18. aggiornamento e attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera; 19. sviluppo e attuazione della strategia in materia di voto elettronico.

Sezione 3: La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale Art. 9

Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 20. messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia; 21. messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale; 22. messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;

6

RS 170.512

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

23. partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo).

Art. 10

Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 24. disciplinamento delle questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE; 25. estensione alla Croazia dell'Accordo del 21 giugno 19997 sulla libera circolazione delle persone; 26. messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza; 27. accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP); 28. accordi con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

Art. 11

Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 29. approfondimento della strategia economica esterna; 30. rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio; 31. sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio.

Art. 12

Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 32. messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013­2016.

Art. 13

Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 33. messaggio del 20 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate; 34. messaggio del 13 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili; 35. prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016­2020; 7

450

RS 0.142.112.681

Programma di legislatura 2011­2015. DF

36. valutazione del centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita Art. 14

Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 37. messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 20088 sul servizio informazioni civile; 38. strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+; 39. attuazione del rapporto sull'esercito 2010; 40. rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 15

Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 41. messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale9, nel Codice penale militare del 13 giugno 192710 e nel diritto penale accessorio; 42. messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 200311 (modifica del diritto delle sanzioni); 43. strategia nazionale di difesa cibernetica; 44. ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime).

Art. 16

Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 45. messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 198112 sull'assistenza internazionale in materia penale;

8 9 10 11 12

RS 121 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1 RS 351.1

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

46. adeguamento del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

Sezione 5: La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo Art. 17

Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 47. messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 199813 sull'asilo; 48. nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali; 49. rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

Art. 18

Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 50. messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016­2019; 51. messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione; 52. esame di un rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 200715 con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA.

Art. 19

Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, tra l'altro, intensificando la prevenzione

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 53. strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario; 54. preparazione dell'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie16 e strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni; 55. messaggio concernente la modifica legge del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici (2a fase);

13 14 15 16 17

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RS 142.31 RS 784.40 RS 0.784.405.226.8 FF 2011 283 RS 812.21

Programma di legislatura 2011­2015. DF

56. rafforzamento della prevenzione e della promozione della salute; 57. messaggio concernente una nuova legge federale sulla registrazione dei tumori e di altre diagnosi; 58. formulazione della strategia nazionale della salute; 59. messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche; 60. messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 199819 concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica prenatale; 61. messa in vigore la legge del 30 settembre 201120 concernente la ricerca sull'essere umano.

Art. 20

Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 62. 12a revisione dell'AVS; 63. presentazione e attuazione del rapporto sul futuro del 2° pilastro; 64. pacchetti di misure della 6a revisione dell'AI; 65. rafforzamento della vigilanza sull'assicurazione sociale malattie.

Sezione 6: La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità Art. 21

Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine e l'uscita graduale dal nucleare è iniziata

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 66. concretizzazione e attuazione della Strategia energetica 2050; 67. concretizzazione e attuazione delle misure per un'«economia verde»; 68. Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

18 19 20

RS 811.11 RS 810.11 FF 2011 6589

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

Art. 22

Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 69. messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF); 70. messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera; 71. messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013­2016; 72. messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 196021 concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti; 73. proseguimento del programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali; 74. proposta per una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo; 75. revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 194822 sulla navigazione aerea.

Art. 23

Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 76. sviluppo di una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

Art. 24

Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 77. seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 197923 sulla pianificazione del territorio; 78. concretizzazione della strategia volta a promuovere la biodiversità; 79. «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016­2019; 80. Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016­2019.

21 22 23

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RS 725.113.11 RS 748.0 RS 700

Programma di legislatura 2011­2015. DF

Sezione 7: La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione Art. 25

Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 81. promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2013­2016; 82. convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario; 83. revisione totale della legge del 7 ottobre 198324 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); 84. partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014­2020 («Horizon 2020»); 85. messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie; 86. attuazione del decreto del Consiglio federale concernente l'incorporazione dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel DFE.

Art. 26

Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 87. partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014­2020 («Erasmus for all»); 88. messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 198725 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero.

Art. 27

Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 89. messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

24 25

RS 420.1; FF 2011 7811 RS 418.0

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 28

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

2

Art. 29

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio.

1

Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

2

Art. 30

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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