Decreto federale sul programma di legislatura 20112015
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 20123, decreta:
Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura Art. 1 Nella legislatura 20112015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:
1 2 3
1.
la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2.
la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3.
la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4.
la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5.
la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6.
la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7).
RS 101 RS 171.10 FF 2012 305
2011-1914
447
Programma di legislatura 20112015. DF
Sezione 2: La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti Art. 2
Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato
Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 1.
riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2.
definizione delle priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3.
nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).
Art. 3
Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere
Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 4.
politica di crescita 20122015;
5.
promozione della piazza economica 20162019;
6.
messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 19824 sull'approvvigionamento del Paese.
Art. 4
Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite
Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 7.
estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e migliore accesso al mercato.
Art. 5
Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare
Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 8.
messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 20142017);
9.
ulteriore sviluppo della politica agricola dopo il 2017.
Art. 6
Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere sono ottimizzate
Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 10. messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici; 4 5
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RS 531 RS 161.1
Programma di legislatura 20112015. DF
11. attuazione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 20112015.
Art. 7
Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate
Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 12. eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» ed equilibrio nell'imposizione dei coniugi e della famiglia; 13. messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese; 14. messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica.
Art. 8
Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 15. messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata; 16. messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali; 17. attuazione della «Strategia e-government Svizzera»; 18. aggiornamento e attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera; 19. sviluppo e attuazione della strategia in materia di voto elettronico.
Sezione 3: La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale Art. 9
Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali
Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 20. messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia; 21. messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale; 22. messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;
6
RS 170.512
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Programma di legislatura 20112015. DF
23. partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo).
Art. 10
Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate
Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 24. disciplinamento delle questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE; 25. estensione alla Croazia dell'Accordo del 21 giugno 19997 sulla libera circolazione delle persone; 26. messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza; 27. accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP); 28. accordi con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.
Art. 11
Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue
Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 29. approfondimento della strategia economica esterna; 30. rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio; 31. sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio.
Art. 12
Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali
Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 32. messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 20132016.
Art. 13
Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici
Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 33. messaggio del 20 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate; 34. messaggio del 13 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili; 35. prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 20162020; 7
450
RS 0.142.112.681
Programma di legislatura 20112015. DF
36. valutazione del centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.
Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita Art. 14
Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente
Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 37. messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 20088 sul servizio informazioni civile; 38. strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+; 39. attuazione del rapporto sull'esercito 2010; 40. rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.
Art. 15
Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società
Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 41. messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale9, nel Codice penale militare del 13 giugno 192710 e nel diritto penale accessorio; 42. messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 200311 (modifica del diritto delle sanzioni); 43. strategia nazionale di difesa cibernetica; 44. ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime).
Art. 16
Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata
Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 45. messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 198112 sull'assistenza internazionale in materia penale;
8 9 10 11 12
RS 121 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1 RS 351.1
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Programma di legislatura 20112015. DF
46. adeguamento del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.
Sezione 5: La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo Art. 17
Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti
Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 47. messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 199813 sull'asilo; 48. nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali; 49. rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».
Art. 18
Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi
Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 50. messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 20162019; 51. messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione; 52. esame di un rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 200715 con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA.
Art. 19
Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, tra l'altro, intensificando la prevenzione
Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 53. strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario; 54. preparazione dell'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie16 e strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni; 55. messaggio concernente la modifica legge del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici (2a fase);
13 14 15 16 17
452
RS 142.31 RS 784.40 RS 0.784.405.226.8 FF 2011 283 RS 812.21
Programma di legislatura 20112015. DF
56. rafforzamento della prevenzione e della promozione della salute; 57. messaggio concernente una nuova legge federale sulla registrazione dei tumori e di altre diagnosi; 58. formulazione della strategia nazionale della salute; 59. messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche; 60. messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 199819 concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica prenatale; 61. messa in vigore la legge del 30 settembre 201120 concernente la ricerca sull'essere umano.
Art. 20
Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata
Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 62. 12a revisione dell'AVS; 63. presentazione e attuazione del rapporto sul futuro del 2° pilastro; 64. pacchetti di misure della 6a revisione dell'AI; 65. rafforzamento della vigilanza sull'assicurazione sociale malattie.
Sezione 6: La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità Art. 21
Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine e l'uscita graduale dal nucleare è iniziata
Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 66. concretizzazione e attuazione della Strategia energetica 2050; 67. concretizzazione e attuazione delle misure per un'«economia verde»; 68. Accordo con l'UE nel settore dell'energia.
18 19 20
RS 811.11 RS 810.11 FF 2011 6589
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Programma di legislatura 20112015. DF
Art. 22
Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido
Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 69. messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF); 70. messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera; 71. messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 20132016; 72. messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 196021 concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti; 73. proseguimento del programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali; 74. proposta per una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo; 75. revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 194822 sulla navigazione aerea.
Art. 23
Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze
Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 76. sviluppo di una politica climatica per il periodo successivo al 2012.
Art. 24
Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture
Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 77. seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 197923 sulla pianificazione del territorio; 78. concretizzazione della strategia volta a promuovere la biodiversità; 79. «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 20162019; 80. Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 20162019.
21 22 23
454
RS 725.113.11 RS 748.0 RS 700
Programma di legislatura 20112015. DF
Sezione 7: La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione Art. 25
Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite
Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 81. promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 20132016; 82. convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario; 83. revisione totale della legge del 7 ottobre 198324 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); 84. partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 20142020 («Horizon 2020»); 85. messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie; 86. attuazione del decreto del Consiglio federale concernente l'incorporazione dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel DFE.
Art. 26
Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata
Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 87. partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 20142020 («Erasmus for all»); 88. messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 198725 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero.
Art. 27
Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate
Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 89. messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.
24 25
RS 420.1; FF 2011 7811 RS 418.0
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Programma di legislatura 20112015. DF
Sezione 8: Disposizioni finali Art. 28
Attuazione del programma di legislatura
Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.
1
Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.
2
Art. 29
Raggiungimento degli obiettivi
Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio.
1
Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.
2
Art. 30
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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