10.4

Allegato 10.4 Parte IV: Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne e l'articolo 7b capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; cfr. anche art. 9a della legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane) (per approvazione)

2011-2348

931

932

10.4

Messaggio concernente l'approvazione delle modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione dell'11 gennaio 2012

10.4.1

Situazione iniziale

In seguito alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tenutasi a Singapore nel dicembre del 1996, nel marzo del 1997 42 membri dell'OMC e Taiwan hanno firmato una dichiarazione ministeriale, nota come accordo sulle tecnologie dell'informazione (Information Technology Agreement, ITA), che prevede l'eliminazione in quattro fasi successive (1°luglio 1997, 1°gennaio 1998, 1°gennaio 1999 e 1° gennaio 2000), ciascuna in ragione del 25 per cento, dei dazi doganali per oltre 400 prodotti delle tecnologie dell'informazione.

Dal 1° gennaio 2000 su questi prodotti non viene dunque più prelevato alcun dazio doganale. La Svizzera ha sottoscritto tale dichiarazione nel 1997.

L'ITA comprende due allegati, l'allegato A e l'allegato B. Il primo consiste in un elenco di prodotti enumerati per posizione tariffaria, il secondo, in una mera descrizione di 13 prodotti per i quali, quando l'ITA è stato siglato, i membri dell'OMC non sono riusciti ad accordarsi in merito alla classificazione tariffaria, ma hanno comunque convenuto che a prescindere da quest'ultima tali prodotti beneficiano della franchigia doganale.

Attualmente, i 73 membri dell'OMC vincolati da questo accordo hanno inserito nelle loro liste delle concessioni l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti contemplati dall'ITA. In virtù della clausola della nazione più favorita prevista dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), tale soppressione torna a vantaggio di tutti i membri dell'OMC.

La lista delle concessioni LIX-Svizzera-Liechtenstein notificata all'OMC (lista LIX)1 è allegata al Protocollo di Marrakech2, a sua volta allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 19943 (GATT 94), e costituisce parte integrante degli impegni di diritto internazionale contratti dalla Svizzera nell'ambito dell'OMC. Qualsiasi modifica apportata a tale lista sottostà alle pertinenti disposizioni procedurali dell'OMC e, nel diritto nazionale, implica un adeguamento della tariffa doganale svizzera riportata negli allegati 1 e 2 non pubblicati della legge

1

2 3

La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è stata pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Può essere consultata o richiesta (stato: 1° gennaio 2012) sotto forma di pubblicazione separata presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione Tariffa doganale, 3003 Berna, fax: 031/322 77 14).

RS 0.632.20, Allegato 1A.2 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane (LTD). Le concessioni della Svizzera in materia di riduzione dei dazi doganali figurano nella lista LIX e nella LTD5.

Le modifiche della lista LIX riguardanti oltre 400 prodotti del settore delle tecnologie dell'informazione sono state approvate dal Parlamento con decreto federale del 10 marzo 19986 (cfr. messaggio del 19 gennaio 1998 concernente la revisione parziale della lista di concessioni della Svizzera notificata all'OMC nel settore delle tecnologie dell'informazione7 e decreto federale del 16 giugno 1998 che approva misure concernenti la tariffa delle dogane8, sottoposto al Parlamento nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2°semestre 19979).

Il 21 settembre 2010, l'Organo di conciliazione dell'OMC ha adottato il rapporto del gruppo speciale pubblicato il 16 agosto 2010 con il titolo «European Communities and its Member States ­ Tariff Treatment of Certain Information Technology Products» (DS375, DS376 e DS377) (Comunità europee e loro Stati membri ­ Trattamento tariffario di alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione)10 in cui si constata che i dazi doganali applicati dall'Unione europea (UE) su alcuni prodotti (schermi piatti, decodificatori e stampanti multifunzione) sono in contrasto con l'accordo sulle tecnologie dell'informazione ITA. All'UE è pertanto stato dato tempo sino alla fine di giugno 2011 per adeguare la sua legislazione, cosa che ha fatto nel termine stabilito. Poiché la Svizzera ha attuato l'ITA sulla falsariga dell'UE, fino al 31 dicembre 2011 anch'essa non adempiva completamente i propri obblighi internazionali. Per questa ragione è stata obbligata a modificare la sua lista LIX. Se non lo avesse fatto avrebbe corso il rischio di essere rimproverata per la violazione delle regole dell'OMC.

La quarta revisione datata 26 giugno 2004 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)11, entrata in vigore il 1°gennaio 2007, ha comportato modifiche incisive nei capitoli 84, 85 e 90 (macchine, strumenti e apparecchi elettrici ed elettronici) di tale sistema.

Nell'ambito dell'attuazione di tali modifiche, la Svizzera si è posta come obiettivo quello di mantenere una struttura tariffaria la più semplice possibile. I cavi per
telecomunicazioni che fino al 31 dicembre 2006 potevano essere importati in franchigia doganale, dal 1° gennaio 2007 sono stati erroneamente sottoposti a un dazio doganale contravvenendo all'accordo sulle tecnologie dell'informazione ITA. Tale dazio è quindi stato modificato. Per correggere questo errore tecnico involontario nel recepimento dell'ITA in relazione a questo dazio doganale, dal 1°gennaio 2012, la tariffa generale per alcuni apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (voce di tariffa 8531.8090) scenderà da 29 a 21 franchi svizzeri.

4 5

6 7 8 9 10 11

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RS 632.10 Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl; RS 170.512), la tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale. L'ordinanza con il testo delle modifiche può essere consultata presso la Direzione federale delle dogane, 3003 Berna. Tali modifiche sono riprese anche nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo www.dogana.admin.ch e nella tariffa d'uso pubblicata in virtù dell'articolo 15 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane e consultabile su Internet all'indirizzo www.tares.ch.

FF 1998 1066 FF 1998 773 FF 1998 2869 FF 1998 959 Disponibile solo in inglese e francese.

RS 0.632.11

Con il presente messaggio, il Consiglio federale sottopone per approvazione al Parlamento le modifiche della lista LIX nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del termine di sei mesi stabilito all'articolo 7b della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) dall'inizio dell'applicazione provvisoria di tali modifiche.

L'applicazione erga omnes delle modifiche della lista LIX ha reso necessario anche un adeguamento della tariffa generale. Conformemente all'articolo 9a LTD, tale adeguamento è stato approvato a titolo provvisorio dal Consiglio federale mediante ordinanza il 23 novembre 201113 ed è applicato sempre a titolo provvisorio a partire dal 1°gennaio 201214. In virtù dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b LTD, se sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4­7 e 9a LTD, il Consiglio federale deve riferire annualmente all'Assemblea federale per darle modo di approvarli.

10.4.2

Spiegazioni relative alle modifiche della lista LIX nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

Sia la lista LIX che l'ITA sono parte integrante degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera nell'ambito dell'OMC. Il nostro Paese ha l'obbligo di allineare la sua lista LIX alle prescrizioni dell'ITA. In questo caso, la Svizzera ha dovuto adeguare la lista LIX e la legislazione interna (tariffa delle dogane) per due motivi. Innanzitutto, perché alla luce del rapporto del gruppo speciale adottato nel 2010 dall'Organo di conciliazione dell'OMC, i dazi doganali applicati a schermi piatti, decodificatori e stampanti multifunzione dovevano essere eliminati. Di conseguenza, sono stati modificati i dazi doganali per le voci di tariffa 8528.5900 e 8443.3190 rendendo superflua la suddivisione della sottoposizione SA 8443.31. Per i decodificatori (sottoposizione SA 8528.71) contemplati dall'ITA è stata creata una sottoposizione nella tariffa doganale svizzera (voce di tariffa 8528.7110). Parallelamente, si è proceduto alla soppressione dei dazi doganali per le parti di dispositivi di ascolto, come pure alla creazione di una sottoposizione nella tariffa doganale svizzera (voce di tariffa 8518.9011). In seguito a queste modifiche sono stati apportati alcuni adeguamenti anche alle posizioni SA 8529 e 8531. In secondo luogo, perché l'attuazione involontariamente errata della quarta revisione dell'SA ha reso necessaria la soppressione dei dazi doganali sui cavi per telecomunicazioni e la creazione di una nuova sottoposizione nella tariffa doganale svizzera (voce di tariffa 8544.4930).

Dato l'obbligo della Svizzera di rispettare gli impegni internazionali assunti nel settore delle tecnologie dell'informazione, il Consiglio federale ha ritenuto decisivo modificare la lista LIX il prima possibile. I criteri della salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e di una particolare urgenza sono quindi soddisfatti.

Per attuare le modifiche della lista LIX nel settore delle tecnologie dell'informazione, conformemente all'articolo 9a LTD, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che, dal 1°gennaio 2012, elimina i dazi doganali per i prodotti delle tecnologie dell'informazione interessati. Questo provvedimento sarà sottoposto al Parlamento nell'ambito del rapporto annuale concernente le misure tariffali nel 2011 (cfr. n. 10.3).

12 13 14

RS 172.010 RU 2011 5923 Cfr. art. 7b cpv. 1 LOGA

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10.4.3

Ripercussioni

Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Nel 2010, gli introiti doganali per i prodotti delle tecnologie dell'informazione classificati sotto le voci di tariffa 8443.3190 e 8528.5900 hanno sfiorato quota CHF 6,2 milioni, mentre quelli per i prodotti delle tecnologie dell'informazione classificati sotto altre voci di tariffa si sono attestati a CHF 1,5 milioni. La soppressione dei dazi doganali comporterà per le prime due voci di tariffa l'azzeramento degli introiti e, per le altre, un parziale ridimensionamento.

Tali modifiche non avranno alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione e non provocheranno alcun contraccolpo nemmeno sui Cantoni e sui Comuni.

Ripercussioni sull'economia La soppressione dei dazi doganali su alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione consente alle imprese e ai consumatori svizzeri di acquistare dei prodotti a minor prezzo. Ciò rafforza la competitività del nostro Paese. Nessuna impresa svizzera produce prodotti comparabili.

10.4.4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto presentato in questa sede non è menzionato specificamente né nel messaggio del 23 gennaio 200815 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200816 sul programma di legislatura 2007­2011. Ciò nonostante, è conforme all'obiettivo 1 di tale programma «rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro» di tale programma.

10.4.5

Aspetti giuridici

Rapporto con il diritto europeo Non vi è alcun rapporto tra le modifiche della lista LIX e il diritto europeo.

Nell'ambito delle relazioni tra Svizzera e AELS, nonché tra Svizzera e UE, i prodotti delle tecnologie dell'informazione sottostanno già al regime del libero scambio.

Validità per il Principato del Liechtenstein Le modifiche della tariffa generale e della lista LIX si applicano anche al Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo parteciperà a un'unione doganale con la Svizzera.

15 16

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FF 2008 597 FF 2008 7469

Basi legali dell'OMC per modificare la lista LIX Secondo il diritto dell'OMC, l'assunzione di nuovi impegni in materia di riduzione dei dazi doganali come nel caso della modifica della lista LIX costituisce una nuova tappa nel processo di liberalizzazione attuabile in qualsiasi momento.

Le modifiche della lista LIX saranno depositate presso il Segretariato dell'OMC ed entreranno definitivamente in vigore se gli altri Paesi membri non solleveranno alcuna opposizione entro novanta giorni.

Costituzionalità Il decreto federale concernente le modifiche della lista LIX si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)17, che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. Conformemente all'articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali, mentre l'articolo 166 capoverso 2 Cost. e l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento (LParl) conferiscono all'Assemblea federale il compito di approvare i trattati internazionali nella misura in cui in Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale, fattispecie che in questo caso non sussiste.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se hanno una durata indeterminata e sono indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

In quanto allegato del GATT 1994, la lista LIX è denunciabile (cfr. Protocollo di Marrakech del GATT 9419). Le modifiche di tale lista non implicano l'adesione a un'organizzazione internazionale20, in quanto la Svizzera è già membro dell'OMC dal 1995, e non contemplano nemmeno disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto.

Le modifiche della lista LIX comportano un adeguamento della tariffa doganale.

Tale adeguamento è stato approvato dal Consiglio federale il 23 novembre 2011 per via di ordinanza e sarà applicato a titolo provvisorio a partire dal 1°gennaio 2012. Le modifiche della lista LIX, che si applica erga omnes, si basano su una rettifica indispensabile degli obblighi sanciti dall'ITA. L'esigenza
di un intervento a livello di legge, quindi, non sussiste.

Di conseguenza, il decreto federale non è soggetto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost.

Conformemente all'articolo 7b LOGA, il 23 novembre 2011 il Consiglio federale ha approvato, con riserva di approvazione da parte del Parlamento, le modifiche della lista LIX nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione e ha deciso di applicarle a titolo provvisorio a partire dal 1°gennaio 2012. Giusta l'articolo 152 capoverso 3bis LParl, prima di prendere questa decisione, ha consultato le commissioni parlamentari competenti (la Commissione della politica estera del Consiglio 17 18 19 20

RS 101 RS 171.10 RS 0.632.20, Allegato 1A.2, cifra 1 Cfr. in merito anche il capitolo 8.3.2 del messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994 (FF 1994 IV 1 361).

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degli Stati, il 17 ottobre 2011, e la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, il 31 ottobre 2011) che, al riguardo, si sono espresse favorevolmente.

Infine, poiché secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 200521 sulla procedura di consultazione (LCo) per gli accordi internazionali che non sottostanno a referendum e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni ­ fatta eccezione per progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale ­ non occorre indire una consultazione si è rinunciato a procedere in tal senso.

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RS 172.061