Traduzione1

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali Conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di rafforzare l'unione tra i suoi membri; considerato che ogni minore ha diritto di ricevere, dalla propria famiglia, dalla società e dallo Stato, le misure di protezione che la sua condizione di minore richiedono; preso atto che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare la pedopornografia e la prostituzione minorile, nonché ogni forma di abuso sessuale ai danni di minori, compresi gli atti commessi all'estero, mettono in grave pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del minore; preso atto che lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori hanno assunto proporzioni inquietanti su scala sia nazionale che internazionale, in particolare per l'accresciuto utilizzo delle tecnologie di comunicazione e d'informazione da parte dei minori e degli autori di reati, e che la cooperazione internazionale è indispensabile per prevenire e contrastare tali atti; considerato che il benessere e l'interesse superiore dei minori costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e vanno promossi senza discriminazione alcuna; richiamando il Piano d'azione adottato in occasione del terzo Vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16­17.05.2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei minori; richiamando in particolare le raccomandazioni del Comitato dei Ministri Rec(91)11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e il traffico di bambini e di giovani adulti e Rec(2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale, nonché la Convenzione sulla cibercriminalità (STE n. 185), in particolare l'articolo 9, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197); tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea riveduta (1996, STE n. 163) e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996, STE n. 160);

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Dal testo originale francese.

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tenute altresì presenti la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché la Convenzione concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione; tenute presenti la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2004/68/GAI), la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI); tenuti in debito conto gli altri importanti strumenti giuridici e programmi internazionali in materia, in particolare la dichiarazione e il programma d'azione di Stoccolma adottati in occasione del primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27­31.08.1996), l'impegno globale di Yokohama adottato in occasione del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (17­20.12.2001), l'impegno e il piano d'azione di Budapest adottati in occasione della conferenza preparatoria al secondo Congresso (20­21.11.2001), la risoluzione S-27/2 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Un mondo a misura di bambino» e il programma triennale «Costruire un'Europa per e con i bambini» adottato a seguito del Vertice di Varsavia e lanciato in occasione della Conferenza di Monaco (4­5.4.2006); determinati a concorrere efficacemente al comune obiettivo di proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuali, quali che ne siano gli autori, e a fornire assistenza alle vittime; tenuto conto della necessità di uno strumento internazionale globale che ponga l'accento sugli aspetti preventivi, protettivi e penali della lotta a ogni forma di sfruttamento e abuso sessuali ai danni di minori e che istituisca un meccanismo di monitoraggio specifico, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Scopo, principio di non discriminazione e definizioni Art. 1

Scopo

1. La presente Convenzione ha lo scopo di: a.

prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori;

b.

tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e abuso sessuali;

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c.

promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori.

2. La presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico per assicurarne l'attuazione efficace per opera delle Parti.

Art. 2

Principio di non discriminazione

L'attuazione della presente Convenzione per opera delle Parti, e in particolare il beneficio delle misure a tutela dei diritti delle vittime, va assicurata senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità o qualsiasi altra condizione.

Art. 3

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s'intendono: a.

per «minore»: ogni persona di età inferiore ai diciotto anni;

b.

per «sfruttamento e abuso sessuali commessi su minori»: le condotte contemplate agli articoli 18­23;

c.

per «vittima»: ogni minore vittima di sfruttamento o abuso sessuali.

Capitolo II: Misure preventive Art. 4

Principi

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per proteggere i minori e prevenire ogni forma di sfruttamento e abuso sessuali ai loro danni.

Art. 5

Reclutamento, formazione e sensibilizzazione di chi lavora a contatto con i minori

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per sensibilizzare alla protezione e ai diritti dell'infanzia le persone che intrattengono contatti regolari con i minori nei settori dell'istruzione, della salute, della tutela sociale, della giustizia, delle forze dell'ordine, nonché nel campo delle attività sportive, culturali e del tempo libero.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e dell'abuso sessuali commessi su minori, dei mezzi per individuare tali atti e della possibilità prevista all'articolo 12 paragrafo 1.

3. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere, conformi con il diritto nazionale, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con minori consentano di assicurarsi che i candidati a 6845

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dette professioni non abbiano subíto condanne per atti di sfruttamento o di abuso sessuali ai danni di minori.

Art. 6

Educazione dei minori

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché i minori, durante l'istruzione elementare e media, ricevano informazioni adeguate alla loro fase evolutiva sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuali, come pure sui mezzi per difendersi. Tale informazione, fornita all'occorrenza in collaborazione con i genitori, deve iscriversi in un contesto più ampio di educazione sessuale e prestare particolare attenzione alle situazioni a rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 7

Programmi o misure d'intervento preventivo

Le Parti provvedono affinché le persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione possano accedere, all'occorrenza, a programmi o misure d'intervento efficaci finalizzati a valutare e prevenire il rischio di concretare l'atto.

Art. 8

Misure rivolte al pubblico

1. Le Parti promuovono o conducono campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuali ai danni di minori e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

Art. 9

Coinvolgimento dei minori, del settore privato, dei media e della società civile

1. Le Parti incoraggiano il coinvolgimento dei minori, in funzione della loro fase evolutiva, nell'elaborare e attuare politiche, programmi pubblici o altre iniziative di lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori.

2. Le Parti incoraggiano il settore privato, in particolare quello delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, l'industria del turismo e viaggi, i settori bancari e finanziari, come pure la società civile, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche per prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori e a concretare regole interne ricorrendo all'autoregolamentazione o alla coregolamentazione.

3. Le Parti incoraggiano i media a fornire informazioni appropriate su tutti gli aspetti dello sfruttamento e dell'abuso sessuali commessi su minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa.

4. Le Parti incoraggiano, all'occorrenza procedendo alla creazione di fondi, il finanziamento di progetti e programmi realizzati dalla società civile allo scopo di 6846

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prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori e di proteggerli da tali atti.

Capitolo III: Autorità specializzate e di coordinamento Art. 10

Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

1. Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare il coordinamento nazionale o locale tra i vari servizi di protezione, prevenzione e lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuali commessi su minori, in particolare tra il settore dell'istruzione, il settore sanitario, i servizi sociali, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per istituire o designare: a.

istituti nazionali o locali indipendenti incaricati di promuovere e tutelare i diritti del minore, provvedendo a dotarli di risorse e di responsabilità specifiche;

b.

meccanismi di raccolta dati o punti di contatto su scala nazionale o locale che consentano, in collaborazione con la società civile, di osservare e valutare i fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuali ai danni di minori rispettando i requisiti di protezione dei dati personali.

3. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti, la società civile e il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori.

Capitolo IV: Misure di protezione e assistenza alle vittime Art. 11

Principi

1. Le Parti adottano programmi sociali efficaci e istituiscono strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, ai loro parenti stretti e alle persone cui sono affidate.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché alle vittime la cui età sia incerta siano accordate, se vi è motivo di ritenerle minorenni, le misure di protezione e di assistenza previste per i minori nell'attesa di verificarne e determinarne l'età.

Art. 12

Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuali

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le norme sulla riservatezza che il diritto nazionale impone a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità, per tali professionisti, di segnalare ai servizi di protezione dell'infanzia ogni

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situazione di un minore che ritengono, per motivi ragionevoli, vittima di sfruttamento o di abuso sessuali.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che conosca o sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abuso sessuali ai danni di minori, a segnalarli ai servizi competenti.

Art. 13

Servizi di assistenza

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di assistenza, ad esempio per telefono o Internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Art. 14

Assistenza alle vittime

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere le vittime a breve e lungo termine nel loro processo di guarigione fisica e psico-sociale.

Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo devono tenere in debito conto il parere, i bisogni e le preoccupazioni del minore.

2. Le Parti adottano le misure conformi al proprio diritto nazionale per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.

3. Se i genitori o le persone alle quali è affidato il minore sono coinvolti nei fatti di sfruttamento o di abuso sessuali ai suoi danni, gli interventi attuati in applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 comportano: ­

la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;

­

la possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

4. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, all'occorrenza, di assistenza terapeutica, segnatamente di sostegno psicologico d'urgenza.

Capitolo V: Programmi o misure d'intervento Art. 15

Principi generali

1. Le Parti prevedono o promuovono, in accordo con il proprio diritto nazionale, programmi o misure d'intervento efficaci nei confronti delle persone di cui all'articolo 16 paragrafi 1 e 2, al fine di prevenire e minimizzare il rischio che commettano ancora reati a carattere sessuale ai danni di minori. Tali programmi o misure devono essere accessibili in ogni momento della procedura, fuori e dentro il penitenziario, secondo le condizioni definite nel diritto nazionale.

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2. Le Parti prevedono o promuovono, in accordo con il proprio diritto nazionale, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, segnatamente i servizi sanitari e sociali, le autorità giudiziarie e gli altri organismi incaricati di seguire le persone di cui all'articolo 16 paragrafi 1 e 2.

3. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, a valutare la pericolosità e il rischio di reiterazione dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione per opera delle persone di cui all'articolo 16 paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare programmi o misure adeguati.

4. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, a valutare l'efficacia dei programmi e delle misure d'intervento messe in atto.

Art. 16

Destinatari dei programmi e delle misure d'intervento

1. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, affinché le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione possano accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15 paragrafo 1, in condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti di difesa e ai requisiti di un processo equo e imparziale, e segnatamente nel rispetto delle norme che governano il principio della presunzione di non colpevolezza.

2. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, affinché le persone condannate per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione possano accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15 paragrafo 1.

3. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, a far elaborare o adattare programmi o misure d'intervento per rispondere ai bisogni di sviluppo dei minori che commettono reati sessuali, compresi quelli che non hanno ancora raggiunto l'età della responsabilità penale, allo scopo di curarne i problemi di condotta sessuale.

Art. 17

Informazione e consenso

1. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, affinché le persone di cui all'articolo 16 invitate a seguire programmi o misure d'intervento siano pienamente informate dei motivi di tale proposta e diano il loro consenso in piena conoscenza di causa.

2. Le Parti provvedono, in accordo con il proprio diritto nazionale, affinché le persone invitate a seguire programmi o misure d'intervento possano rifiutarle e, se si tratta di condannati, siano informate delle eventuali conseguenze del loro rifiuto.

Capitolo VI: Diritto penale materiale Art. 18

Abusi sessuali

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: 6849

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a.

praticare atti sessuali con un minore che, secondo le disposizioni specifiche del diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare atti sessuali;

b.

praticare atti sessuali con un minore: ­ ricorrendo alla coercizione, alla forza o alle minacce; o ­ abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul minore, compresi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o ­ abusando di una situazione di particolare vulnerabilità, segnatamente a causa di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le Parti specificano l'età al di sotto della quale non sono consentiti atti sessuali con un minore.

3. Non rientrano nelle disposizioni del paragrafo 1 lettera a gli atti sessuali consensuali tra minori.

Art. 19

Reati di prostituzione minorile

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: a.

avviare un minore alla prostituzione o favorire il suo coinvolgimento nella prostituzione;

b.

costringere un minore alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini;

c.

ricorrere alla prostituzione minorile.

2. Ai fini del presente articolo il termine «prostituzione minorile» definisce il fatto di utilizzare un minore per atti sessuali offrendo o promettendo in pagamento denaro o altre forme di remunerazione o di corrispettivo, a prescindere dal fatto che il destinatario di tale pagamento, promessa o corrispettivo sia il minore o una terza persona.

Art. 20

Reati di pedopornografia

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali tenute senza averne diritto: a.

produrre materiale pedopornografico;

b.

offrire o rendere disponibile materiale pedopornografico;

c.

diffondere o trasmettere materiale pedopornografico;

d.

procurarsi o procurare ad altri materiale pedopornografico;

e.

essere in possesso di materiale pedopornografico;

f.

accedere consapevolmente a materiale pedopornografico usando tecnologie di comunicazione e d'informazione.

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2. Ai fini del presente articolo il termine «materiale pedopornografico» definisce ogni tipo di materiale che raffiguri un minore dedito a un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi raffigurazione degli organi sessuali di un minore per scopi precipuamente sessuali.

3. Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 lettere a ed e alla produzione e al possesso di materiale pedopornografico: ­

costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o di immagini realistiche di un minore non esistente;

­

raffigurante minori che abbiano raggiunto l'età fissata in applicazione dell'articolo 18 paragrafo 2, se tali immagini sono prodotte o possedute da essi stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.

4. Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 lettera f.

Art. 21

Reati consistenti nel coinvolgimento di un minore in spettacoli pornografici

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: a.

reclutare un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici o favorire il suo coinvolgimento in tali spettacoli;

b.

coinvolgere, costringendolo, un minore in spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini;

c.

assistere consapevolmente a spettacoli pornografici che coinvolgono minori.

2. Le Parti possono riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1 lettera c ai casi in cui i minori siano stati coinvolti o costretti conformemente al paragrafo 1 lettera a o b.

Art. 22

Corruzione di minori

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile il fatto intenzionale di far assistere, per scopi sessuali, ad abusi o atti sessuali un minore di età inferiore a quella fissata in applicazione dell'articolo 18 paragrafo 2, anche senza coinvolgerlo in tali atti.

Art. 23

Adescamento di minori per scopi sessuali

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile la proposta intenzionale fatta da un adulto, usando le tecnologie di comunicazione e d'informazione, di incontrare un minore di età inferiore a quella fissata in applicazione dell'articolo 18 paragrafo 2, allo scopo di commettere nei suoi confronti un reato configurato in conformità con gli articoli 18 paragrafo 1 lettera a o 20 paragrafo 1 lettera a, qualora la proposta sia seguita da atti materiali che portano a tale incontro.

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Art. 24

Complicità e tentativo

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile ogni complicità intenzionale nel commettere uno dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

3. Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 ai reati configurati in conformità con gli articoli 20 paragrafo 1 lettere b, d, e ed f, 21 paragrafo 1 lettera c, 22 e 23.

Art. 25

Giurisdizione

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per istituire la propria competenza giurisdizionale su ogni reato configurato in conformità con la presente Convenzione, se commesso: a.

sul proprio territorio; o

b.

a bordo di nave battente la propria bandiera; o

c.

a bordo di un velivolo immatricolato secondo la propria legge interna; o

d.

da un loro cittadino; o

e.

da una persona che abbia residenza abituale sul loro territorio.

2. Le Parti si adoperano ad adottare le necessarie misure legislative o di altro genere per istituire la propria competenza giurisdizionale su ogni reato configurato in conformità con la presente Convenzione, se commesso contro un loro cittadino residente all'estero o contro una persona che abbia residenza abituale sul loro territorio.

3. Le Parti possono, al momento della firma o al momento di depositare lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che si riservano il diritto di non applicare le norme giurisdizionali del paragrafo 1 lettera e, o di applicarle soltanto in condizioni o casi specifici.

4. Ai fini del perseguimento dei reati configurati in conformità con gli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1 lettera a e 21 paragrafo 1 lettere a e b, le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'istituzione della propria competenza giurisdizionale in virtù del paragrafo 1 lettera d non venga vincolata alla condizione che i fatti siano perseguibili nel luogo in cui sono stati commessi.

5. Per i reati configurati in conformità con l'articolo 18 paragrafo 1 lettera b secondo e terzo trattino, le Parti possono, al momento della firma o al momento di depositare lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che si riservano il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 ai casi in cui il proprio cittadino abbia residenza abituale sul loro territorio.

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6. Ai fini del perseguimento dei reati configurati in conformità con gli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1 lettera a e 21 paragrafo 1 lettere a e b, le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'istituzione della propria competenza giurisdizionale in virtù del paragrafo 1 lettere d ed e non venga vincolata alla condizione che l'azione giudiziaria presupponga una denuncia della vittima o dello Stato in cui i fatti sono stati commessi.

7. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per istituire la propria competenza giurisdizionale sui reati configurati in conformità con la presente Convenzione se il presunto autore soggiorna sul loro territorio e non può essere estradato verso l'altra Parte in ragione della sua nazionalità.

8. Le Parti che si contendano la competenza giurisdizionale su un presunto reato configurato in conformità con la presente Convenzione deliberano, per quanto opportuno, per determinare il foro più opportuno.

9. Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte in accordo con il proprio diritto nazionale.

Art. 26

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per chiamare le persone giuridiche a rispondere dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da una qualsiasi persona fisica, operante individualmente o quale membro di un organo della persona giuridica, che rivesta al suo interno una posizione direttiva fondata: a.

sul potere di rappresentare la persona giuridica;

b.

sulla facoltà di decidere per conto della persona giuridica;

c.

sulla facoltà di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. In aggiunta ai casi contemplati nel paragrafo 1, le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per chiamare a rispondere le persone giuridiche quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha permesso a una persona fisica che agisca per conto della persona giuridica di commettere, a vantaggio di quest'ultima, un reato configurato in conformità con la presente Convenzione.

3. A seconda dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità è fondata senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Art. 27

Sanzioni e provvedimenti

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché i reati configurati in conformità con la presente Convenzione siano passibili di sanzioni

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efficaci, proporzionate e dissuasive e che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni comprendono le pene detentive implicanti l'estradizione.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche ritenute responsabili in applicazione dell'articolo 26 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene pecuniarie criminali e non criminali ed eventuali altri provvedimenti, quali in particolare: a.

l'esclusione dal beneficio di contributi o di aiuti pubblici;

b.

l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c.

il collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;

d.

la decisione di liquidazione giudiziaria.

3. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per: a.

permettere di sequestrare e confiscare: ­ i beni, i documenti e gli altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati configurati in conformità con la presente Convenzione o per facilitarne la commissione; ­ i profitti derivanti da tali reati o i beni il cui valore corrisponda a tali prodotti;

b.

consentire la chiusura temporanea o definitiva di ogni struttura utilizzata per commettere i reati configurati in conformità con la presente Convenzione senza pregiudicare i diritti di terzi in buona fede, oppure per vietare all'autore di tali reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività professionale o volontaria a contatto con minori nel corso della quale tali reati siano stati commessi.

4. Le Parti possono adottare altri provvedimenti nei confronti degli autori dei reati, quali la revoca dei diritti genitoriali oppure il monitoraggio o la sorveglianza dei condannati.

5. Le Parti possono decidere che i prodotti del reato o i beni confiscati secondo il presente articolo possano essere allocati a un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

Art. 28

Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le seguenti circostanze, per quanto non costituiscano già elementi costitutivi del reato, possano, in accordo con il proprio diritto nazionale, essere considerate aggravanti nel determinare le pene per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione: a.

il reato ha recato grave danno alla saluta fisica o mentale della vittima;

b.

il reato era preceduto o accompagnato da atti di tortura o da violenze gravi;

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c.

il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;

d.

il reato è stato commesso da un membro della famiglia, da una persona che abita con il minore o da una persona che ha abusato della propria autorità;

e.

il reato è stato commesso congiuntamente da più persone;

f.

il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;

g.

l'autore del reato è recidivo per fatti della stessa natura.

Art. 29

Precedenti condanne

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché, nel determinare la pena, si possa tenere conto delle condanne definitive pronunciate da un'altra Parte per reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

Capitolo VII: Indagini, perseguimento penale e diritto procedurale Art. 30

Principi

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le indagini e i procedimenti penali si svolgano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore.

2. Le Parti adottano un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma subíto dal minore e che alla risposta penale del sistema giuridico siano affiancate le opportune misure di sostegno.

3. Le Parti provvedono affinché le indagini e i procedimenti penali siano effettuati a titolo prioritario e portati avanti senza ingiustificato ritardo.

4. Le Parti provvedono affinché le misure applicabili secondo il presente capitolo non pregiudichino i diritti di difesa e i requisiti di un processo equo e imparziale, in conformità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

5. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere, conformi ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, per: ­

garantire indagini e procedimenti efficaci per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione, prevedendo, per quanto opportuno, la possibilità di condurre indagini sotto copertura;

­

consentire alle unità o ai servizi inquirenti di identificare le vittime dei reati configurati in conformità con l'articolo 20, segnatamente analizzando materiale pedopornografico come fotografie e registrazioni audiovisive trasmesse o rese disponibili attraverso tecnologie di comunicazione e d'informazione.

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Art. 31

Misure generali di protezione

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, comprese le loro particolari esigenze come testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, in particolare: a.

informandole sui loro diritti e i servizi a loro disposizione e, sempre che vogliano ricevere tali informazioni, sul seguito dato alla loro denuncia, i capi d'accusa, l'andamento generale delle indagini o del procedimento e il ruolo che vi assumono, così come sulla decisione pronunciata;

b.

provvedendo affinché, almeno nei casi in cui sono in pericolo, le vittime e le loro famiglie siano, all'occorrenza, informate quando la persona perseguita o condannata è rilasciata a titolo temporaneo o definitivo;

c.

consentendo loro, alle condizioni previste dalle norme procedurali nazionali, di essere sentite, di fornire prove e di scegliere i modi in cui le loro opinioni, le loro esigenze e le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate, direttamente o attraverso un intermediario;

d.

offrendo loro un'assistenza appropriata affinché i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e considerati;

e.

tutelando la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine, e adottando misure conformi al diritto nazionale per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;

f.

mettendo le vittime, come pure le loro famiglie e i testimoni a carico, al riparo da intimidazioni, ritorsioni e rivittimizzazioni;

g.

badando che le vittime e gli autori dei reati non si trovino a contatto diretto nei tribunali e negli uffici delle forze dell'ordine, eccettuati i casi in cui le autorità competenti decidano diversamente nell'interesse superiore del minore e i casi in cui lo richieda l'indagine o il procedimento.

2. Le Parti provvedono affinché le vittime abbiano accesso, fin dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sugli specifici procedimenti giudiziari e amministrativi.

3. Le Parti provvedono affinché le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito per quanto opportuno, all'assistenza legale dal momento in cui possono essere parte in un procedimento penale.

4. Le Parti provvedono affinché l'autorità giudiziaria possa nominare un rappresentante speciale per la vittima che, in virtù del diritto nazionale, sia parte nel procedimento penale, se i detentori dell'autorità parentale non possono rappresentarla in tale contesto per un conflitto d'interessi.

5. Le Parti provvedono, adottando misure legislative o di altro genere conformi al proprio diritto nazionale, affinché gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative possano assistere e/o sostenere le vittime che vi acconsentano nel corso dei procedimenti penali condotti per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

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6. Le Parti provvedono affinché le informazioni fornite alle vittime in virtù del presente articolo siano adatte alla loro età e alla loro maturità e formulate in un linguaggio per loro comprensibile.

Art. 32

Avvio del procedimento

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che le indagini o i procedimenti per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione non siano subordinati alla denuncia da parte della vittima e che il procedimento sia portato avanti anche nel caso in cui la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.

Art. 33

Termini di prescrizione

Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che i termini di prescrizione dell'azione penale per i reati configurati in conformità con gli articoli 18, 19 paragrafo 1 lettere a e b nonché 21 paragrafo 1 lettere a e b siano sufficienti a consentire l'avvio del procedimento dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.

Art. 34

Indagini

1. Le Parti adottano i necessari provvedimenti affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuali commessi su minori, o che delle persone siano formate a tale scopo. Tali servizi o unità devono disporre di adeguate risorse finanziarie.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.

Art. 35

Interrogatorio del minore

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché: a.

gli interrogatori del minore abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti;

b.

gli interrogatori del minore abbiano luogo, all'occorrenza, in locali concepiti o adattati allo scopo;

c.

gli interrogatori del minore siano condotti da professionisti addestrati allo scopo;

d.

per quanto possibile e opportuno, il minore sia sempre interrogato dalle stesse persone;

e.

il numero degli interrogatori sia limitato al minimo strettamente necessario ai fini del procedimento penale;

f.

il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, per quanto opportuno, da un maggiorenne di sua scelta, a meno che nei confronti 6857

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di tale accompagnatore non sia stata pronunciata una decisione motivata statuente il contrario.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che gli interrogatori della vittima o, per quanto opportuno, di un minore testimone dei fatti possano essere videoregistrati e che tali registrazioni siano ammissibili come prova nel procedimento penale, conformemente al proprio diritto nazionale.

3. Alla vittima la cui età sia incerta si applicano, se vi è motivo di ritenerla minorenne, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 nell'attesa di verificarne e determinarne l'età.

Art. 36

Procedimenti giudiziari

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere, con il dovuto rispetto per le norme che disciplinano l'autonomia delle professioni legali, affinché tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, segnatamente giudici, procuratori e avvocati, possano accedere a una formazione sui diritti dei minori e sul tema dello sfruttamento e dell'abuso sessuali.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare, in accordo con il proprio diritto nazionale, che: a.

il giudice possa ordinare l'udienza a porte chiuse;

b.

la vittima possa essere sentita in aula senza esservi presente, segnatamente attraverso appropriate tecnologie di comunicazione.

Capitolo VIII: Registrazione e conservazione di dati Art. 37

Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali

1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati configurati in conformità con la presente Convenzione, le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, nel rispetto delle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali e di altre norme e garanzie appropriate, i dati riguardanti l'identità e il profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

2. Le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al momento della firma o al momento di depositare lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nome e indirizzo della sola autorità nazionale competente ai fini del paragrafo 1.

3. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché i dati di cui al paragrafo 1 possano essere trasmessi all'autorità competente di un'altra Parte in conformità con le condizioni del proprio diritto nazionale e gli specifici strumenti internazionali.

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Capitolo IX: Cooperazione internazionale Art. 38

Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1. Le Parti, in conformità con quanto disposto nella presente Convenzione e in applicazione degli specifici strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi fondati su legislazioni uniformi o reciproche e del loro diritto nazionale, cooperano nella misura più estesa possibile al fine di: a.

prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori;

b.

proteggere e assistere le vittime;

c.

condurre indagini o procedimenti per reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere affinché la vittima di un reato configurato in conformità con la presente Convenzione e perpetrato sul territorio di una Parte diversa da quella in cui essa risiede possa sporgere denuncia alle autorità competenti dello Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina l'estradizione o l'assistenza giudiziaria in materia penale all'esistenza di un trattato riceve la rogatoria o la richiesta di estradizione da una Parte con la quale non ha stipulato un tale trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o per l'estradizione per i reati configurati in conformità con la presente Convenzione.

4. Le Parti s'impegnano a integrare nei programmi di assistenza a beneficio di Stati terzi, per quanto opportuno, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuali commessi su minori.

Capitolo X: Meccanismo di monitoraggio Art. 39

Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dei rappresentanti delle Parti contraenti della Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione si tiene entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione in seguito alla ratifica da parte del decimo firmatario. In seguito il Comitato si riunisce a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

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Art. 40

Altri rappresentanti

1. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti dell'uomo, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), come pure altri comitati intergovernativi specifici del Consiglio d'Europa, designano ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.

2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo aver consultato quest'ultimo.

3. Al Comitato delle Parti possono essere ammessi, in veste di osservatori, i rappresentanti della società civile, segnatamente delle organizzazioni non governative, conformemente alla procedura prevista dalle norme specifiche del Consiglio d'Europa.

4. I rappresentanti designati in virtù dei paragrafi 1­3 partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Art. 41

Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione. La procedura di valutazione dell'attuazione si fonda sulle norme procedurali del Comitato delle Parti.

2. Il Comitato delle Parti si adopera per agevolare la raccolta, l'analisi e lo scambio d'informazioni, di esperienze e di buone pratiche fra gli Stati, al fine di potenziare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori.

3. Il Comitato delle Parti, se del caso, è incaricato di: a.

agevolare l'effettiva applicazione e attuazione della presente Convenzione, compresi l'individuazione di eventuali problemi e gli effetti di dichiarazioni o riserve formulate in conformità con la presente Convenzione;

b.

esprimersi in merito a ogni questione inerente all'applicazione della presente Convenzione e agevolare lo scambio d'informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnici.

4. Nell'esercizio delle funzioni derivanti dal presente articolo, il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

5. Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) è informato periodicamente delle attività previste ai paragrafi 1­3.

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Capitolo XI: Rapporto con altri strumenti internazionali Art. 42

Rapporto con la Convenzione sui diritti del fanciullo e il suo Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

La presente Convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e il suo Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia; essa si prefigge di rafforzare la protezione offerta da tali strumenti e di potenziarne e completarne le disposizioni.

Art. 43

Rapporto con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali ai quali le Parti aderiscono o aderiranno e che disciplinano le materie trattate dalla presente Convenzione e garantiscono protezione e assistenza più ampie ai minori vittime di sfruttamento o di abuso sessuali.

2. Le Parti possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o per agevolare l'applicazione dei principi che vi sono sanciti.

3. Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione europea disciplinanti tale particolare materia e applicabili nel caso di specie, senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione né della sua applicazione completa nei confronti di altre Parti.

Capitolo XII: Emendamenti alla Convenzione Art. 44

Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte va comunicato al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni altro Stato firmatario, a ogni Parte, alla Comunità europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione in conformità con l'articolo 45 paragrafo 1, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con l'articolo 46 paragrafo 1.

2. Ogni emendamento proposto da una Parte va comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere in merito.

3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere del CDPC e può, previa consultazione degli Stati non contraenti della presente Convenzione, approvare l'emendamento.

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4. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 3 è comunicato alle Parti in vista della sua accettazione.

5. Ogni emendamento approvato in conformità con il paragrafo 3 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti ne hanno comunicato l'accettazione al Segretario generale.

Capitolo XIII: Clausole finali Art. 45

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque firmatari, dei quali almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto nel paragrafo precedente.

4. Se uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la Comunità europea esprimono successivamente il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 46

Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione delle Parti e ottenuto il loro consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla presente Convenzione in virtù di una decisione maggioritaria secondo l'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e del voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2. Per tutti gli Stati contraenti, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui lo strumento di adesione è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

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Art. 47

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato contraente o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento di depositare lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio al quale si applicha la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, mediante dichiarazione presentata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere in qualsiasi momento successivo l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio, specificato in tale dichiarazione, delle cui relazioni internazionali è responsabile e a nome del quale è autorizzata ad assumere impegni. Per tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione presentata in virtù dei due paragrafi precedenti può, per qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 48

Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, eccetto quelle espressamente previste. Ogni riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

Art. 49

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 50

Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutte le Parti, alla Comunità europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 45, nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 46: a.

ogni firma;

b.

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c.

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 45 e 46;

d.

ogni emendamento adottato in conformità con l'articolo 44, nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento; 6863

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e.

ogni riserva in virtù dell'articolo 48;

f.

ogni denuncia in virtù delle disposizioni dell'articolo 49;

g.

ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invia copia conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e a ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

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